CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2024, n. 20369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20369 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IL SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette sentite le conclusioni del PG dottor ALDO CENICCOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 20369 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.OL PO SC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 18/10/2023 emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, di convalida del provvedimento del 12/10/2023 emesso dal Questore di Siracusa, notificato il 16/10/2023 alle ore 20,45, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in CUI si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni cinque 2.11 ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al ricorrente nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando che il bastone tenuto in mano fosse un mero alzabandiera non inidoneo ad assolvere le funzioni tipiche di un'arma. Rappresenta altresì che le valutazioni del giudice sono astratte e non individualizzanti, posto che il giudice non ha preso in considerazione quanto emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza ove si vede il ricorrente con in mano una asta porta bandiera, senza tuttavia brandirla contro qualcuno o qualcosa. Infine, il giudice nulla ha affermato anche in ordine alle censure circa la congruità della durata della misura e la proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146). 1 Nel caso in disamina, nell'effettuare il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato le pagine del cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, con l'intento di cercare lo scontro, in occasione del quale sono state danneggiate parecchie vetrine di negozi, nonché autovetture e una telecamera, ed è stato ferito un operatore di polizia. In particolare, il giudice ha affermato che il ricorrente, è stato ritratto nelle immagini di videosorveglianza, unitamente ad altri soggetti, di cui taluni travisati, armato di bastone. Il giudice ha anche richiamato le ragioni dì urgenza costituite dal fatto che i campionati di calcio sono ancora in corso di svolgimento ed affermato pertanto la necessità di scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi di violenza, ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette sentite le conclusioni del PG dottor ALDO CENICCOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 20369 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 26/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1.OL PO SC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 18/10/2023 emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, di convalida del provvedimento del 12/10/2023 emesso dal Questore di Siracusa, notificato il 16/10/2023 alle ore 20,45, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in CUI si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni cinque 2.11 ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al ricorrente nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando che il bastone tenuto in mano fosse un mero alzabandiera non inidoneo ad assolvere le funzioni tipiche di un'arma. Rappresenta altresì che le valutazioni del giudice sono astratte e non individualizzanti, posto che il giudice non ha preso in considerazione quanto emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza ove si vede il ricorrente con in mano una asta porta bandiera, senza tuttavia brandirla contro qualcuno o qualcosa. Infine, il giudice nulla ha affermato anche in ordine alle censure circa la congruità della durata della misura e la proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146). 1 Nel caso in disamina, nell'effettuare il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato le pagine del cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, con l'intento di cercare lo scontro, in occasione del quale sono state danneggiate parecchie vetrine di negozi, nonché autovetture e una telecamera, ed è stato ferito un operatore di polizia. In particolare, il giudice ha affermato che il ricorrente, è stato ritratto nelle immagini di videosorveglianza, unitamente ad altri soggetti, di cui taluni travisati, armato di bastone. Il giudice ha anche richiamato le ragioni dì urgenza costituite dal fatto che i campionati di calcio sono ancora in corso di svolgimento ed affermato pertanto la necessità di scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi di violenza, ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente