Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 166
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    L'obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione. L'atto impugnato rientra in queste categorie, essendo automatizzato e di pronta liquidazione, e vi è il pericolo di mancata riscossione data la società cooperativa in liquidazione. La giurisprudenza di legittimità esclude l'obbligo del contraddittorio preventivo per l'IMU, salvo previsioni specifiche, e ritiene sufficiente la motivazione dell'atto con riferimento al calcolo del valore dell'immobile. Il DLgs 219/2023 esclude dal contraddittorio gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi comunali quando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione o da dati nella disponibilità dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancanza di sottoscrizione del funzionario addetto

    L'Ente ha dimostrato che il rag. Nominativo_2 è il funzionario responsabile autorizzato alla sottoscrizione, anche con firma digitale, degli atti tributari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 166
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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