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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2030/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brancaleone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3178 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7602/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.3.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato al Comune di Brancaleone il
24.2.2025, Rappresentante_1 (CF: CF_Rappresentante_1) in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 in Liquidazione, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1
, presso lo studio del difensore dott. Difensore_1, impugnava l''avviso di accertamento n. 3178 del 23.09.2024, per mancato pagamento IMU 2020, sostenendo: illegittimità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e illegittimità per mancanza di sottoscrizione del funzionario addetto;
concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto eccependo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma nel resto dell'ingiunzione con condanna alle spese.
All'udienza del 12.12.2025 è comparso il difensore ricorrente che si riportava agli atti e il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Nel merito il ricorso è infondato: la parte deduce l'illegittimità dell'azione di recupero dell'IMU in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata senza la preventiva instaurazione dl contraddittorio mediante notifica di avviso/invito/comunicazione e per mancata sottoscrizione del funzionario responsabile.
Va innanzitutto rilevato che, come puntualmente osservato dall'Ente resistente, l'obbligo di attivazione del confronto preventivo non sussiste per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'atto impugnato è un atto automatizzato e di pronta liquidazione, escluso dal contraddittorio preventivo poiché, siccome emesso nei confronti di società cooperativa in liquidazione, ricorre il pericolo di mancata riscossione. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata infatti nel ritenere che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco), e che è sufficiente la motivazione dell'atto con riferimento al calcolo del valore dell'immobile effettuato dal
Comune (vds da ultimo Corte di Cassazione, ord. n. 4698/2025). In base al DLgs 219/2023, l'analisi del prototipo di regolamento è rilevante poiché attraverso i commi da 3 a 7 dell'art. 6 esplicita concretamente quali atti siano esclusi dal diritto al contraddittorio. Secondo quanto previsto dallo schema di regolamento si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o -come nel caso in esame- da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributari.
Infondato è anche l'ulteriore motivo addotto, della mancata sottoscrizione del funzionario incaricato, atteso che l'Ente ha allegato che il rag. Nominativo_2 è il funzionario responsabile autorizzato dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Tributi con determinazione n. 66 del 20.12.2023 a sottoscrivere – con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549 del 28.12.1995 – gli atti tributari tra cui anche l'avviso impugnato. Infondati quindi i motivi e assorbito ogni altro profilo, considerata la peculiarità della vicenda per il principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex
DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore, e alle fasi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 300,00 in favore del Comune di Brancaleone in p.l.r.
p.t. per spese di lite, oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2030/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brancaleone
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3178 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7602/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.3.2025 alla C.G.T. di Reggio Calabria, notificato al Comune di Brancaleone il
24.2.2025, Rappresentante_1 (CF: CF_Rappresentante_1) in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 in Liquidazione, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1
, presso lo studio del difensore dott. Difensore_1, impugnava l''avviso di accertamento n. 3178 del 23.09.2024, per mancato pagamento IMU 2020, sostenendo: illegittimità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e illegittimità per mancanza di sottoscrizione del funzionario addetto;
concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Ente convenuto eccependo l'inammissibilità/infondatezza del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma nel resto dell'ingiunzione con condanna alle spese.
All'udienza del 12.12.2025 è comparso il difensore ricorrente che si riportava agli atti e il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Nel merito il ricorso è infondato: la parte deduce l'illegittimità dell'azione di recupero dell'IMU in quanto l'ingiunzione di pagamento è stata notificata senza la preventiva instaurazione dl contraddittorio mediante notifica di avviso/invito/comunicazione e per mancata sottoscrizione del funzionario responsabile.
Va innanzitutto rilevato che, come puntualmente osservato dall'Ente resistente, l'obbligo di attivazione del confronto preventivo non sussiste per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché in caso di fondato pericolo per la riscossione.
L'atto impugnato è un atto automatizzato e di pronta liquidazione, escluso dal contraddittorio preventivo poiché, siccome emesso nei confronti di società cooperativa in liquidazione, ricorre il pericolo di mancata riscossione. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata infatti nel ritenere che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco), e che è sufficiente la motivazione dell'atto con riferimento al calcolo del valore dell'immobile effettuato dal
Comune (vds da ultimo Corte di Cassazione, ord. n. 4698/2025). In base al DLgs 219/2023, l'analisi del prototipo di regolamento è rilevante poiché attraverso i commi da 3 a 7 dell'art. 6 esplicita concretamente quali atti siano esclusi dal diritto al contraddittorio. Secondo quanto previsto dallo schema di regolamento si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o -come nel caso in esame- da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributari.
Infondato è anche l'ulteriore motivo addotto, della mancata sottoscrizione del funzionario incaricato, atteso che l'Ente ha allegato che il rag. Nominativo_2 è il funzionario responsabile autorizzato dal Dirigente Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Tributi con determinazione n. 66 del 20.12.2023 a sottoscrivere – con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 549 del 28.12.1995 – gli atti tributari tra cui anche l'avviso impugnato. Infondati quindi i motivi e assorbito ogni altro profilo, considerata la peculiarità della vicenda per il principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex
DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore, e alle fasi della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 300,00 in favore del Comune di Brancaleone in p.l.r.
p.t. per spese di lite, oltre accessori di legge.