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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8797 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Macrì; Parte_1
- attrice - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Colaleo;
CP_2
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 141 cod. Ass. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , rispettivamente, la prima, compagnia assicuratrice del CP_1 CP_2
ciclomotore su cui viaggiava in qualità di terzo trasportato, e il secondo CP_3
quale conducente del veicolo , avente ad oggetto i danni subiti iure CP_4
CP_ porprio dalla nonna materna di deceduto in occasione del sinistro stradale del
20.9.2015.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le pretese attoree, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di contraddittorio, l'inammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del danneggiato, nonché l'infondatezza della domanda.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali, all'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di è Controparte_1
inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro” (Cass. S.U. n. 35318/2022 e n. 7912/2024).
Nel caso di specie, avendo agito per il risarcimento del danno da perdita Pt_1
del rapporto parentale con il nipote, la domanda, formulata ai sensi dell'art. 141 cod.
Ass., e tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio dalla congiunta della vittima dell'incidente è dunque inammissibile nei confronti della convenuta, carente di legittimazione passiva.
Quanto alla posizione di , proprietario conducente del veicolo CP_2
antagonista, che ha provocato l'incidente del 20.9.2015, allorquando persero la vita i due ragazzi a bordo del ciclomotore “Gilera 50”, la domanda appare infondata, dal CP_ momento che la testimone , sorella di ha dichiarato che né il Testimone_1
fratello né ella stesse avessero mai avuto rapporti con la nonna materna, avendola incontrata solamente in un paio di occasioni nel corso della loro vita.
Tale deposizione, provenendo dalla teste particolarmente vicina tanto alla vittima primaria dell'illecito quanto all'attrice medesima, appare attendibile, e non sembra poter essere smentita dalle altre prove orali assunte, che appaiono piuttosto da attribuirsi a testi compiacenti, anche perché legati da rapporti di parentela con la
(ossia la figlia della e , compagno dell'attrice). Pt_1 Pt_1 Testimone_2
Allo stesso modo, le fotografie esibite non sembrano sufficienti a dotare la domanda di adeguato substrato probatorio, essendo riferibili a ben poche occasioni di incontro tra la nonna ed il nipote, così come del resto sostenuto dalla teste . CP_3
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
- rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalle due Parte_1
parti convenute, liquidate in € 3.200,00 oltre accessori per ciascuna di esse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 19.11.2025
La giudice
NA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa NA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8797 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Macrì; Parte_1
- attrice - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Colaleo;
CP_2
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 141 cod. Ass. proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , rispettivamente, la prima, compagnia assicuratrice del CP_1 CP_2
ciclomotore su cui viaggiava in qualità di terzo trasportato, e il secondo CP_3
quale conducente del veicolo , avente ad oggetto i danni subiti iure CP_4
CP_ porprio dalla nonna materna di deceduto in occasione del sinistro stradale del
20.9.2015.
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le pretese attoree, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per difetto di contraddittorio, l'inammissibilità dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo del danneggiato, nonché l'infondatezza della domanda.
Istruita la controversia a mezzo delle prove orali, all'udienza dell'11.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di è Controparte_1
inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro” (Cass. S.U. n. 35318/2022 e n. 7912/2024).
Nel caso di specie, avendo agito per il risarcimento del danno da perdita Pt_1
del rapporto parentale con il nipote, la domanda, formulata ai sensi dell'art. 141 cod.
Ass., e tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio dalla congiunta della vittima dell'incidente è dunque inammissibile nei confronti della convenuta, carente di legittimazione passiva.
Quanto alla posizione di , proprietario conducente del veicolo CP_2
antagonista, che ha provocato l'incidente del 20.9.2015, allorquando persero la vita i due ragazzi a bordo del ciclomotore “Gilera 50”, la domanda appare infondata, dal CP_ momento che la testimone , sorella di ha dichiarato che né il Testimone_1
fratello né ella stesse avessero mai avuto rapporti con la nonna materna, avendola incontrata solamente in un paio di occasioni nel corso della loro vita.
Tale deposizione, provenendo dalla teste particolarmente vicina tanto alla vittima primaria dell'illecito quanto all'attrice medesima, appare attendibile, e non sembra poter essere smentita dalle altre prove orali assunte, che appaiono piuttosto da attribuirsi a testi compiacenti, anche perché legati da rapporti di parentela con la
(ossia la figlia della e , compagno dell'attrice). Pt_1 Pt_1 Testimone_2
Allo stesso modo, le fotografie esibite non sembrano sufficienti a dotare la domanda di adeguato substrato probatorio, essendo riferibili a ben poche occasioni di incontro tra la nonna ed il nipote, così come del resto sostenuto dalla teste . CP_3
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
- rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalle due Parte_1
parti convenute, liquidate in € 3.200,00 oltre accessori per ciascuna di esse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 19.11.2025
La giudice
NA ST