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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 7994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7994 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado n. R.G 33116/2023 promossa da
(P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
P. IVA , con il patrocinio dall'Avv. Simona Mensi CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“in via riconvenzionale:
-) accertare che in data 2.05.2022 la modificava improvvisamente i prezzi CP_1 pattuiti, aumentandoli in modo tale fuori mercato;
Parte_1
-) accertare altresì l'impossibilità per la di recuperare le liste richieste Parte_1 dai clienti finali costringendola a rinun restazioni di cui al contratto già firmato con la società DP New Energy S.r.l.;
-) condannare al pagamento dell'importo complessivo di Euro 51.700,00, CP_1 pari alla durata del contratto sciolto con la società DP New Energy S.r.l. di residui 11 mesi per 4.100,00 euro + 600,00 euro al mese, o quella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
ancora in via riconvenzionale:
pagina 1 di 16 -) accertare e dichiarare che è rimasta inadempiente rispetto agli obblighi CP_1 stabiliti dagli artt.27/28 del GDPR a danno della e, di conseguenza, Parte_1 dichiarare il conseguente grave inadempi le della società convenuta/opposta;
-) di conseguenza condannare la ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla CP_1 normativa GDPR (Artt.27/28) provvedendo più in particolare a consegnare alla Pt_1 la seguente documentazione: Parte_1
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle te da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rappresentante per l'Italia da parte di LA nei Controparte_2 confronti del soggetto designato (art.27 GDPR);
-) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-) condannare, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta da parte di la società convenuta/opposta a liquidare il danno derivato da CP_1 tale omissio o in euro 30.000,00= o in quella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
in ulteriore via riconvenzionale:
-) previo accertamento del coinvolgimento della in qualità di titolare del CP_3 trattamento dei dati, nel rapporto contrattuale a e la Parte_1
– così come dichiarato dalla difesa della nella sua comparsa CP_1 CP_1
e - accertare e dichiarare che quest'ultim asta inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dagli artt.27/28 del GDPR a danno della Parte_1
e, di conseguenza, dichiarare il conseguente grave inadempimento società convenuta/opposta;
-) di conseguenza condannare la ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla CP_1 normativa GDPR (Artt.27/28) provvedendo più in particolare a consegnare alla Pt_1 la seguente documentazione: Parte_1
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle te da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rappresentante per l'Italia da parte di LA nei Controparte_2 confronti del soggetto designato (art.27 GDPR);
-) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-) condannare, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta da parte di la società convenuta/opposta a liquidare il danno derivato da CP_1 tale omissi o in euro 30.000,00 o in quella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
nel merito:
pagina 2 di 16 -) compensare in tutto o in parte le rispettive partite di dare/avere tra le parti in causa, da meglio determinarsi all'esito dell'istruttoria del presente processo;
in ogni caso:
-) ordinare la restituzione della somma liquidata dalla alla Parte_1 CP_1 all'esito dell'avvenuta concessione della provvis pari
[...]
23.831,00;
-) con vittoria di spese e onorari di lite;
-) respingere integralmente le domande avversarie;
-) considerata la temerarietà dell'azione processuale azionata dalla e in CP_1 ragione della nuova formulazione dell'art.96 c.p.c., si chiede che il Tribunale la condanni al ristoro del danno patito dalla società opponente, quantificato in euro 5.000,00, oltre al pagamento di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta tutte avanzate nella memoria ex art.171 ter n.2), c.p.c. datata 31.3.2024 e più in particolare si chiede l'ammissione della prova orale per interpello del legale rappresentante di e CP_1 per testimoni, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti e
“vero che”: 1) verso la metà del mese di maggio 2020 prendeva avvio la collaborazione tra la società attrice/opponente e la su iniziativa del sig. , legale CP_1 Parte_2 rappresentante della che ricercava una societ nolo di Parte_1 liste autorizzate per il telemarketing, essendosi da poco conclusa la precedente collaborazione con un'azienda che forniva alla il medesimo servizio;
Parte_1
2) la è una società che ottiene dette liste autorizzate da altre aziende cd. CP_1
“Tit ollabora, nella fattispecie la LA IN GL (società di diritto svizzero) e la Controparte_3
Si esibisce al teste l'e oc.1); 3) nel 2020 la LA IN GL nominava quale suo rappresentante per l'Italia la società CP_1
4) il contratto, pattuito verbalmente tra le parti in causa, stabiliva che la società convenuta/opposta comunicasse le liste alla una volta ottenute dalla Parte_1 sola LA IN GL, in ottemperanza alla disciplina vigente in materia di tutela della privacy;
5) sin dall'avvio del rapporto l'amministratore di chiedeva in più Parte_1 occasioni alla società ingiungente la stipula di un ontenente i dati della catena di soggetti che si erano occupati della cessione delle liste, in ottemperanza agli obblighi prescritti dalla vigente normativa sulla privacy;
pagina 3 di 16 6) la univa alle sue comunicazione e-mail datate 26.06.2020, 06.07.2020, CP_1
15.10.2020, 25.05.2021, 01.07.2021, 04.09.2021, 16.09.2021, 14.03.2022 e infine 02.05.2022, delle bozze di contratto inutilizzabili, posto che alcune descrivevano il rapporto come vendita di servizi e-mail marketing o SMS marketing e non noleggio di liste, in altre l'oggetto indicato era la cessione di liste e-mail, in altre ancora non era corretta la posizione di che in una di esse veniva qualificata come Titolare della CP_1 banca dati, tava di copie contenenti modifiche insignificanti di altri contratti che facevano ancora riferimento alla vendita e non al noleggio delle liste. Si esibiscono al teste i docc.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
7) nel corso dell'anno 2020, il sig. intratteneva diverse conversazioni telefoniche, Pt_2 scambio di messaggi whatsapp, n incontri personali con il sig. Testimone_1 legale rappresentante della per definire in forma scritta i ruoli delle CP_1 rispettive società in ottempe lina sulla privacy. Si esibiscono al teste i docc.37/38/39/40/41/42;
8) quando il sig. richiedeva al sig. di ricevere il contratto in forma scritta, Pt_2 Tes_1 contenente le nomine e le designazioni ricevute dalla LA IN GL, riceveva risposte evasive e temporeggianti;
9) verso la fine del mese di aprile 2022 la , cliente della che CP_4 Parte_1 aveva richiesto l'esibizione dei documen e di design ella responsabile del trattamento dei dati risolveva il contratto di nolo con la CP_1 posto che il sig. attrice si era rivolta per ricevere la Parte_1 Tes_1 documentazione richiesta dalla cliente, si opponeva all'esibizione delle autorizzazioni. Si esibiscono al teste i docc.20 bis e 20 ter;
10) nel corso del rapporto il sig. rassicurava il sig. che nel rapporto tra Tes_1 Pt_2
e le venivano solo dall e IN GL;
Parte_1 CP_1
11) in data 12.5.2022 la comunicava a mezzo PEC alla la Parte_1 CP_1 sospensione dei paga ricevere la documentazione a regolarizzare il rapporto e non ottenuta, oltre alla rassicurazione che le liste autorizzate non fossero pervenute anche da CP_3
Si esibisce al teste il doc.22); 12) il successivo 17.5.2022 il sig. chiedeva nuovamente al sig. l'inoltro dei Pt_2 Tes_1 seguenti documenti:
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle nomine ricevute da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rapprese lia da parte di LA Controparte_2 nei confronti del soggetto designato (art.27 GDPR); Si esibisce al teste il doc.23);
pagina 4 di 16 13) nel mese di giugno 2022, successivamente allo scioglimento del rapporto, la
[...] si rendeva disponibile a giungere a una definizione extragiudiziale della Parte_1
pagare un importo residuo da concordare alla previa CP_1 contestuale ricezione della documentazione obbligatoria più volte richiesta. Si esibisce al teste il doc.24);
14) il cliente DP New Energy S.r.l. veniva presentato alla da un'altra Parte_1 sua cliente, la società Lc Trade S.r.l. Si esibisce al teste il doc.14) avversario;
15) la DP New Energy S.r.l. aveva stipulato con la un accordo che Parte_1 prevedeva il noleggio di un quantitativo definito di anagrafiche su base mensile e, poiché l'accordo era impegnativo per 12 mesi rinnovabili, al cliente era stato accordato un prezzo particolarmente vantaggioso – dopo averlo concordato con CP_1
Si esibiscono al teste i docc.30/31; 16) il prezzo pattuito in data 31.3.2022 tra la e la DP New Energy S.r.l. Parte_1 era pari a Euro 4.100,00 imponibili a fronte .000 record, pari a 0,019
€/record, valevole per 12 mesi. Si esibisce al teste il doc.30); 17) il successivo 27.4.2022 la e la confermavano la Parte_1 CP_1 pattuizione già intercorsa verba o del il nolo dei record, dell'importo di 0,01€/record. Si esibisce al teste il doc.1 di CP_1
18) il 2.5.2022 la modificava unilateralmente il prezzo per il nolo dei CP_1 record, pari a 0,03 Si esibisce al teste il doc.29;
19) tra la data del 27.4.2022 e il 2.5.2022 il prezzo di nolo di ciascun record a carico di si triplicava;
Parte_1 ometteva di dare una spiegazione alla CP_1 Parte_1 relativamente all'aumento del prezzo fissato originariamente;
21) la DP New Energy S.r.l. aveva bisogno di ricevere le anagrafiche tassativamente entro i primi giorni di ciascun mese, altrimenti avrebbe avuto le operatrici ferme, subendo così un danno per costo del personale e per contratti non conclusi;
22) avendo appreso in data 2.5.2022 l'aumento dei prezzi per il nolo delle liste provenienti da la sig.ra consigliava il sig. CP_1 Parte_3 Pt_2
di interrompere la collaborazione con la DP New Energy S.r.l., considerata
[...] ssibilità di reperire un nuovo fornitore di liste nel giro di pochi giorni e l'antieconomicità dell'operazione. Si esibiscono al teste i docc.29), 35) di parte attrice e 1) di c.p.;
pagina 5 di 16 23) tra la e la DP New Energy S.r.l. intercorrevano buoni rapporti, per Parte_1 cui le parti addivenivano allo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo consenso, in ragione di quanto era accaduto con il comunicato aumento dei prezzi da parte del fornitore delle liste in data 2.5.2022; CP_1
24) successivamente allo el contratto con la la Parte_1 si sostituiva all'attrice nella consegna delle liste di numeri telefonici. CP_3 te il doc.12 di c.p. Si indicano come testimoni:
-) la sig.ra , residente a [...]; Parte_3
-) il sig. legale rappresentante pro-tempore di LA IN GL, Testimone_2 come d Si chiede, infine, in ragione del contenuto dei docc.29/35 e 1 c.p. prodotti in giudizio, la valutazione sulla congruità dei prezzi indicati dalla per il nolo delle liste CP_1 dei numeri telefonici nei confronti della tra la data del 27.4 e quella del Parte_1
2.5.2022. Si chiede l'ammissione di una C.T.U. volta a chiarire, in base alla disciplina di cui al GDPR, a quali obblighi legali sono sottoposti i soggetti professionali ai sensi degli artt.15/27/28/82 GDPR, a quali sanzioni sono soggetti in caso di inadempimento e a verificare, nella fattispecie, se la abbia regolarmente adempiuto a tali CP_1 obblighi nei confronti di Parte_1
Il procuratore attoreo in istanze istruttorie a prova contraria capitolate nella memoria ex art.171 ter, n.3) c.p.c. datata 12.4.2024 e più in particolare, vista e considerata la produzione documentale unita alla memoria a prova diretta avversaria, docc.20/21/22 di c.p., chiede l'ammissione alla prova contraria, con i testi già indicati e seguendo la numerazione dei precedenti capitoli, sulle seguenti domande da ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”:
25) alla data del 28.04.2022 la chiariva alla che non le Parte_1 CP_3 risultava possedere dati provenienti dal suo dBAe. Si esibisce al teste il doc.20 di c.p.;
26) nel mese di giugno 2021, la si accorgeva che una parte dei dati Parte_1 consegnati dal sig. proven della Tes_1 Controparte_3
Si esibisce al teste il doc.21 di c.p.; 27) alla richiesta di chiarimenti quanto alla fornitura di dati provenienti dalla CP_3
il sig. rispondeva alla che non avendo dati a sufficienza
[...] Tes_1 Parte_1 BA IN Sa , senza avvertire preventivamente e in via del tutto eccezionale e occasionale, dati provenienti dalla Parte_1
CP_3
pagina 6 di 16 28) nel frangente, il sig. assicurava la che si era già attivato per Tes_1 Parte_1 richiedere nuove banche dati a LA IN GL per evitare disguidi in futuro;
29) nel mese di giugno 2021 la non era ancora venuta a conoscenza dei Parte_1 problemi di con il Garante della privacy;
CP_3
30) il servi azione indirizzi è un contratto diverso da quello di nolo di record. Si esibisce al teste il doc.22 di c.p. Chiede di essere autorizzati alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti dalla difesa avversaria e eventualmente ammessi, con i testi già indicati. Si richiamano e si ribadiscono inoltre le osservazioni contenute nella nota di trattazione scritta dell'udienza del giorno 23.4.2024”
Per l'opposta:
“I- In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda in via riconvenzionale, la domanda nel merito e la domanda nel merito in subordine, formulate dall'opponente con l'atto di citazione del 20/09/2023, e le domande in via riconvenzionale ed in ulteriore via riconvenzionale formulate con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 29/01/2024 per tutti i motivi esposti in parte narrativa che si richiamano integralmente;
II- In via principale e nel merito Respingere integralmente le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11981/2023 del 14/07/2023, RG n. 24914/2023, Repert. n. 9369/2023 del 14/07/2023, pronunciato dal Tribunale di Milano, e in ogni caso con condanna di al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1 CP_5
18.879,50 in ra n. 6/2022 oltre agli inte ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
III- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale della fase monitoria e del presente giudizio, con rigetto della domanda dell'opposta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto. IV- In via istruttoria: Senza che ciò comporti in alcun modo l'inversione dell'onere probatorio in capo a parte opponente, si propongono le seguenti istanze istruttorie: a) Si producono i seguenti documenti Fascicolo monitorio: 1) copia comunicazione e-mail del 27/04/2022 signor;
Pt_2
pagina 7 di 16 2) copia fattura 06/2022;
3) estratto notarile registro iva vendite
4) diffida di pagamento;
5) visura camerale debitrice;
Documenti allegati alla comparsa:
6) pec e nomina di responsabile del trattamento;
7) e-mail 8020 Direct del 21/03/2023;
8) informativa privacy;
9) copia comunicazioni a Grip Srl;
10) informativa privacy LA IN;
11) estratto codice commentato;
12) copia contratto Runwhip-DP New Energy;
13) copia pec 28/04/2022; CP_3
14) n. due contratti proposti da ai propri clienti;
Parte_1
15) contratto integrale con DP
16) art. 28 GDPR;
17) estratto commentario “GDPR e normativa privacy”.
18) art. 30 GDRP;
19) linee guida Garante;
Documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 02/04/2024:
20) corrispondenza pec del 05/05/2022 Runwhip-3Hound-8020 Direct;
21) fattura 8020 n. 35/2021; Pt_1
22) fattura . 4/2021. CP_3
b) si contesta l'ammissibilità dei mezzi istruttori formulati dall'opponente per le ragioni tutte di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed alle note di trattazione scritta per l'udienza del 23/04/2024, atti tutti che si richiamano integralmente e da intendersi qui ritrascritti;
c) nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse essere ammessa alla prova testimoniale, si reitera la richiesta dell'ammissione della prova contraria con il teste residente in [...]2, come già formulato con la Tes_3
. 171 ter n. 3 c.p.c. del 12/04/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 18.879,50, oltre interessi e spese del procedimento, a saldo CP_1
pagina 8 di 16 della fattura n. 06/2022, emessa in relazione al servizio di matching, fornito da CP_1
a favore dell'attrice nel mese di aprile 2022, tra una lista di numeri di telefo
[...] la voleva impiegare per teleselling (attività di vendita per via telefonica) Parte_1
– e un altro dBAe, servizio questo diretto ad identificare le utenze telefoniche da impiegare nell'attività di vendita (doc 1 monitorio). L'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento nei confronti della CP_1 rispetto agli obblighi normativi sulla stessa gravanti in ottemperanza della privacy. Precisamente ha evidenziato che: - la list provider LA IN S.a.g.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati, avrebbe dovuto designare ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, il proprio rappresentante in uno degli stati membri e che l'inadempimento di tale obbligo inficiava la validità di ogni operazione di trattamento svolta da ciascuno dei tre soggetti chiamati nella filiera in esame;
- la messa a disposizione da parte di LA IN GL in favore di delle liste di dati da rivendere a terzi poteva considerarsi CP_1 lecita, visto il ruolo di responsabile del trattamento assunto da quest'ultima società, solo in virtù della previa sottoscrizione tra le due società di un apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento, nei modi e nelle forme di cui all'art. 28 del GDPR;
considerato il volume dei dati trattati e il conseguente rischio derivante dalle numerose operazioni di trattamento eseguite, nella fattispecie fosse indispensabile, ai fini della liceità delle stesse, cristallizzare anche i rapporti tra i vari soggetti coinvolti mediante la sottoscrizione di appositi atti di nomina a responsabile del trattamento ( CP_1
e sub-responsabile del trattamento ( ; - nonostante gli o Parte_1 dalla normativa europea e pur a fronte delle numerose richieste avanzate dalla
[...]
la non ha mai eseguito l'inoltro della documenta Parte_1 CP_1 richiesta da parte attrice relativa alla nomina del rappresentante in Italia da parte della LA IN S.a.g.l. e agli atti di nomina della e della CP_1 Parte_1 rispettivamente a responsabile del trattamento e a sub-responsabile del trattamento;
- la mancanza di tali atti di nomina ha comportato un grave inadempimento contrattuale a carico della società opposta, esponendo altresì la società opponente a pesanti sanzioni pecuniarie, in quanto non in regola con la documentazione stabilita dal GDPR;
la società attrice ha sospeso il pagamento oggetto della fattura azionata ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante l'inadempimento degli obblighi da parte della - CP_1 [...]
con pec datata 12.5.2022, ha comunicato all' amministratore della Parte_1 CP_1 pensione dei pagamenti finché la società opposta non avesse c
[...] propria posizione e prodotto la documentazione richiesta. L'opponente lamenta, altresì, che, in data 2.5.2022, ha improvvisamente CP_1 aumentato i prezzi pattuiti tanto da porre fuori mercato;
questa Parte_1 inattesa modifica ha impedito all'opponente collaborazione con la pagina 9 di 16 e di recuperare nell'immediato le liste richieste dai clienti finali, per cui CP_1 essa attrice si è trovata a dover rinunciare ad eseguire un contratto già sottoscritto con la cliente DP New Energy S.r.l., della durata di 12 mesi e verso il corrispettivo di euro 4.100 + euro 600 al mese, con un danno complessivo di euro 51.700,00. L' opponente ha avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, in via riconvenzionale: l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi stabiliti dagli artt. 27 e 28 CP_1 del GDPR, la condanna dell'oppo ento degli stessi - nello specifico alla consegna della relativa documentazione;
la condanna, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta, della società opposta alla liquidazione del danno derivato da tale omissione, quantificato in euro 30.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
la condanna della al pagamento di € 51.700,00 o della diversa CP_1 somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
la compensazione in tutto o in parte delle rispettive partite di dare/avere tra le parti.
L'opposta si è costituita, ha contestato le ragioni dell'opposizione il fondamento delle domande riconvenzionali, concludendo per il relativo rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Precisamente, ha allegato che: - la normativa europea non dispone che il responsabile del trattamento dei dati debba consegnare all'eventuale altro responsabile del trattamento l'autorizzazione scritta o il contratto in essere con il titolare del trattamento;
dunque, la quale sub-responsabile del procedimento potrebbe al più essere Parte_1 sanzionata solo per la violazione di obblighi propri in materia di protezione dei dati, e non già per la violazione di obblighi che gravano su altri soggetti;
- ai sensi dell'art. 28 GDPR la nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati può avvenire alternativamente mediante un contratto o un qualsiasi atto giuridico e, nel caso in esame, l'atto di nomina della quale sub-responsabile con e-mail del CP_1
14.3.2022. integra il requisito d potrebbe al più agire in Parte_1 manleva, laddove venisse sanzionata dal Garante per la Privacy per inadempimenti imputabili alla - essa opposta aveva la facoltà di esporre prezzi diversi, CP_1 non essendovi un contratto scritto che cristallizzava le condizioni economiche tra le parti;
inoltre, il vero motivo per il quale venne meno il contratto tra e la Parte_1
DP New Energy S.r.l. è che la (altra list provider), con pec del 28.04.2022, CP_3 aveva revocato e limitato temporaneamente il trattamento dei dati personali detenuti e/o diffusi dalle società e pertanto, l'interruzione CP_5 Parte_1 nell'utilizzo dei dBAe in questione non era dipeso dall'aumento dei prezzi da parte pagina 10 di 16 della ma dalla sospensione del trattamento dei dati comunicata da CP_1
CP_3
Con ordinanza del 25.11.2023, resa nel subprocedimento di natura latamente cautelare, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., per le ragioni illustrate nel provvedimento;
in data 14.12.2023 ha Parte_1 pagato all'opposta l'importo complessivo di euro 23.831,00, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio. Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1,2,3 c.p.c. – in occasione della prima delle quali l'opponente ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, l'accertamento del coinvolgimento della in qualità di titolare del CP_3 trattamento dei dati, nel rapporto contrattuale intercorso tra la e la Parte_1
con ordinanza del 27.6.2024, il giudice non ha am ova CP_1 orale indicati dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ha rigettato le richieste di CTU avanzate dalla sulla base delle ragioni indicate Parte_1 nell'ordinanza; quindi non dovendosi espletare attività istruttoria, ha assegnato i termini di cui agli artt. 281 quinquies.1 e 189.1 nn 1,2,3 c.p.c. e ha disposto che l'udienza di rimessione della causa in decisione fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c.
Procedendo all'esame della domanda azionata in sede monitoria, va sottolineato che in sé l'importo della fattura 6/2022 emessa da a titolo di compenso per CP_1
“match effettuati”, è ritenuto corretto (cfr. pag doc. 25 opponente). solleva, però, eccezione di inadempimento per la mancata consegna di Parte_1
i dal GDPR inerenti alla “catena dei consensi” Come già rilevato nell'ordinanza del 25.11.2023, non sono documentate richieste di trasmissione dei documenti in oggetto sino al maggio 2022 (i docc. da 2 a 9 opponente attengono alla trattativa per la conclusione del contratto e per la successiva nomina a responsabile del trattamento dati) e, comunque, la comunicazione di cui al documento 1 monitorio ha valore ricognitivo, anche perché nel momento in cui l'ha effettuata, la
[...] non ha subordinato il pagamento alla consegna della documenta Parte_1 inoltre, sino al marzo 2022, la ha saldato le fatture della Parte_1 CP_1
In considerazione di ciò, risu eccezione di inadempi a, la domanda principale azionata dalla in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo va rigettata. Procedendo all'esame delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla Parte_1
ne va, in primo luogo riconosciuta l'ammissibilità delle stesse,
[...]
pagina 11 di 16 l'opponente può proporre domanda riconvenzionale deducendo anche un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo lo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus (Cass. sent. n. 6091 del 4.3.2020). Orbene, con riguardo al caso di specie, va rilevato che le domande riconvenzionali proposte dall'opponente riguardano il medesimo rapporto contrattuale tra la società opposta e la società opponente già oggetto del giudizio monitorio e il presunto inadempimento di obblighi nascenti dallo stesso contratto. Pertanto, essendovi all'evidenza un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e le domande riconvenzionali, si rende opportuna la trattazione di queste ultime nel presente processo. Venendo, dunque, al merito non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi CP_1 previsti dagli artt. 27 e 28 del GDPR inerenti alla “catena dei consensi” e la consegna da parte della stessa dei relativi documenti alla e precisamente la Parte_1 trasmissione delle nomine ricevute da a responsabile esterno e della CP_1 nomina a rappresentante per l'Italia da IN S.a.g.l. nei confronti del soggetto designato nonchè la consegna della nomina ricevuta da a Parte_1 sub-responsabile. Occorre precisare dal punto di vista terminologico che, ai sensi e agli effetti del GDPR, nell'ambito del presente giudizio, la LA IN S.a.g.l. costituisce il titolare del trattamento dei dati, avendo questi stabilito le finalità e i mezzi del trattamento dei dati;
invece, sia la che la rivestono la qualità di responsabile CP_1 Parte_1 del trattamento, in quanto entrambe le società hanno trattato i dati personali in base alle istruzioni del titolare del trattamento e per conto dello stesso. Ciò premesso, con precipuo riguardo agli obblighi relativi alla nomina di a CP_1 responsabile esterno e alla nomina a rappresentante per l'Italia da e IN S.a.g.l., va chiarito che l'art. 28 del GDPR prevede al comma 2 la facoltà del responsabile del trattamento – e, dunque, della – di ricorrere ad altro CP_1 responsabile del trattamento o sub-responsabile del trattamento – in questo caso, la
– con autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento;
la Parte_1 norma però non dispone che il responsabile del trattamento ( debba CP_1 consegnare all'altro responsabile del trattamento ( zazione Parte_1 scritta o il contratto in essere con il titolare del trattamento. Anzi, il comma 4 della medesima disposizione prevede un esonero di responsabilità del sub-responsabile del trattamento (nel caso di specie, la nei confronti del titolare del Parte_1 trattamento: la norma, in particol quando un responsabile del pagina 12 di 16 trattamento ricorre ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati;
tuttavia, qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. In questo senso, la norma chiarisce che l'unico responsabile, nei confronti del titolare del trattamento, in caso di omissioni o inadempimenti da parte dell'altro responsabile del trattamento ( Parte_1
, è il responsabile del trattamento iniziale ( . La previsione ha,
[...] CP_1 ue, ad oggetto la possibilità che si formi una trattamenti dei dati, imponendo, tuttavia, il controllo della sub-catena da parte del responsabile del trattamento originario ( , non anche da parte dei sub-responsabili del CP_1 trattamento ( . Parte_1
A ciò si aggi art. 30 del GDPR disponga ai commi 1 e 2 l'istituzione del registro delle attività su cui ogni responsabile del trattamento deve annotare tutte le attività relative al trattamento svolte, gli obblighi ivi previsti non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati. Tuttavia, con riguardo al caso in esame, la impiega un dipendente e due collaboratori Parte_1 di media (cfr. doc. 5 parte opposta), e non ha dedotto, nell'atto di citazione, di versare nelle condizioni di cui all'art. 30 comma 5 GDPR che impongono gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche al di sotto del limite dimensionale citato (250 dipendenti). Dunque, la non deve tenere il registro delle attività del trattamento e non è Parte_1 tenuta a ricostruire la “catena dei soggetti che ha utilizzato detti dati”. Anche il tenore dell'art. 82 co. 2 del GDPR conferma che il sub-responsabile del trattamento non ha l'obbligo di possedere la documentazione relativa agli altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. La norma prevede, nello specifico, che un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Peraltro, ai sensi del co. 3 dell'art. 82 del GDPR, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità a norma del co. 2 della disposizione se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Alla luce di quanto appena osservato, può concludersi che la non deve Parte_1 ricostruire la cd. catena dei consensi, ma deve solo rendere conto al Garante Privacy del pagina 13 di 16 proprio operato (cioè se ha trattato i dati come richiede il GDPR). Pertanto, non potendo l'opponente subire alcun pregiudizio dall'eventuale inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa GDPR da parte degli altri soggetti che hanno utilizzato i dati, non ha alcun interesse all'accertamento dell'effettivo adempimento di detti obblighi e non ha, per la stessa ragione, diritto alla consegna della documentazione avente ad oggetto le nomine ricevute da a responsabile esterno e la nomina CP_1
a rappresentante per l'Italia da parte sulting S.a.g.l. nei confronti del soggetto designato. Quanto al lamentato inadempimento da parte della dell'obbligo di CP_1 nominare la quale sub-responsabile del trattamento, va, innanzitutto, Parte_1 rilevato che, 8 co. 4 del GDPR, un responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare del trattamento, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, con cui siano imposti in capo al sub- responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Dunque, la nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati può avvenire alternativamente mediante un contratto o un qualsiasi atto giuridico. Sul punto si aggiunga che, ai sensi del co. 3 dell'art. 28 del GDPR, i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che deve comprendere anche il contenuto specificatamente previsto dalla norma. Quanto alla forma, il co. 9 dell'art. 28 del GDPR prevede che il contratto o l'altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, senza comminare alcuna invalidità; anche a voler ritenere che la forma prescritta dal GDPR per l'atto di nomina del sub-responsabile sia prevista a pena di nullità deve affermarsi che, nel caso di specie, tale forma scritta risulta essere stata rispettata;
infatti, la nomina della Parte_1 quale sub-responsabile del trattamento da parte della è a CP_1 un apposito atto di nomina a responsabile del trattamento dell'11.1.2022 (cfr. doc. 6 parte opposta quale allegato all'e-mail inviata il 14.3.2022), atto che riveste, dunque, all'evidenza la natura dell'“altro atto giuridico” richiesto in alternativa al contratto dai co. 3 e 4 dell'art. 28 GDPR. Inoltre, quanto al contenuto, va rilevato che il suddetto atto di nomina a sub-responsabile della contiene tutti i requisiti previsti dal Parte_1 co. 3 dell'art. 28 del GDPR, no a parte della sub-responsabile ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione degli obblighi previsti dalla norma indicata. Né, d'altra parte, può essere in questa sede invocato l'art. 82 del GDPR, in quanto la disposizione disciplina la responsabilità e il diritto al risarcimento del danno da parte di chi subisca un danno causato da una violazione del regolamento, ma nel caso in esame pagina 14 di 16 non è stato né allegato né provato alcun danno quale conseguenza della violazione degli obblighi imposti dal regolamento europeo. Va dunque rigettata la domanda riconvenzionale con cui la ha chiesto Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi previsti CP_1 dal GDPR anche nella parte relativa alla nomin quale sub- Parte_1 responsabile del trattamento dei dati. Ne consegue il rigetto anche della (peraltro generica) domanda di condanna della al risarcimento dei danni alla somma di euro 30.000,00 o altra somma CP_1 stizia, formulata per l'ipotesi di assenza della citata documentazione. Deve essere parimenti rigettata la domanda riconvenzionale con cui la Parte_1 ha chiesto la condanna della al pagamento di euro 51.70 CP_1 alla durata del contratto con DP New Energy S.r.l. quale conseguenza della improvvisa modificazione dei prezzi pattuiti tra le parti;
invero, come si evince da uno scambio di e- mail tra le due società, in risposta all' aumento dei prezzi comunicato il 2.5.2022 da l'opponente, pur facendo notare che detto aumento avrebbe determinato CP_1 conseguenze sul proprio fatturato, ha accettato le modifiche proposte in data 3.5.2022 (affermando in particolare “Prezzi, se cosi vuoi ok. Sai che “taglia” l'85% del fatturato”: cfr. doc. 35 parte opponente). In definitiva l'opposizione al decreto ingiuntivo, così come le domande riconvenzionali devono essere respinte. Poiché in pendenza della presente causa ha pagato l'importo Parte_1 precettato e le successive spese inerenti al pignoramento presso terzi (docc. 33 opponente), il titolo deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza) e va respinta la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta alla restituzione della somma – che resta definitivamente acquisita in capo a quest'ultima. Le spese processuali relative a questa fase seguono il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22 tenendo conto della nota spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di
CP_1
pagina 15 di 16 dato atto che ha pagato a l'importo di € 23.831,00 – che Parte_1 CP_1 resta definitivamente acquisito in capo all'opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dall'opponente. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Milano, 23.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado n. R.G 33116/2023 promossa da
(P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
P. IVA , con il patrocinio dall'Avv. Simona Mensi CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“in via riconvenzionale:
-) accertare che in data 2.05.2022 la modificava improvvisamente i prezzi CP_1 pattuiti, aumentandoli in modo tale fuori mercato;
Parte_1
-) accertare altresì l'impossibilità per la di recuperare le liste richieste Parte_1 dai clienti finali costringendola a rinun restazioni di cui al contratto già firmato con la società DP New Energy S.r.l.;
-) condannare al pagamento dell'importo complessivo di Euro 51.700,00, CP_1 pari alla durata del contratto sciolto con la società DP New Energy S.r.l. di residui 11 mesi per 4.100,00 euro + 600,00 euro al mese, o quella diversa somma, maggiore o minore, di giustizia;
ancora in via riconvenzionale:
pagina 1 di 16 -) accertare e dichiarare che è rimasta inadempiente rispetto agli obblighi CP_1 stabiliti dagli artt.27/28 del GDPR a danno della e, di conseguenza, Parte_1 dichiarare il conseguente grave inadempi le della società convenuta/opposta;
-) di conseguenza condannare la ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla CP_1 normativa GDPR (Artt.27/28) provvedendo più in particolare a consegnare alla Pt_1 la seguente documentazione: Parte_1
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle te da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rappresentante per l'Italia da parte di LA nei Controparte_2 confronti del soggetto designato (art.27 GDPR);
-) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-) condannare, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta da parte di la società convenuta/opposta a liquidare il danno derivato da CP_1 tale omissio o in euro 30.000,00= o in quella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
in ulteriore via riconvenzionale:
-) previo accertamento del coinvolgimento della in qualità di titolare del CP_3 trattamento dei dati, nel rapporto contrattuale a e la Parte_1
– così come dichiarato dalla difesa della nella sua comparsa CP_1 CP_1
e - accertare e dichiarare che quest'ultim asta inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti dagli artt.27/28 del GDPR a danno della Parte_1
e, di conseguenza, dichiarare il conseguente grave inadempimento società convenuta/opposta;
-) di conseguenza condannare la ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla CP_1 normativa GDPR (Artt.27/28) provvedendo più in particolare a consegnare alla Pt_1 la seguente documentazione: Parte_1
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle te da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rappresentante per l'Italia da parte di LA nei Controparte_2 confronti del soggetto designato (art.27 GDPR);
-) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-) condannare, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta da parte di la società convenuta/opposta a liquidare il danno derivato da CP_1 tale omissi o in euro 30.000,00 o in quella diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
nel merito:
pagina 2 di 16 -) compensare in tutto o in parte le rispettive partite di dare/avere tra le parti in causa, da meglio determinarsi all'esito dell'istruttoria del presente processo;
in ogni caso:
-) ordinare la restituzione della somma liquidata dalla alla Parte_1 CP_1 all'esito dell'avvenuta concessione della provvis pari
[...]
23.831,00;
-) con vittoria di spese e onorari di lite;
-) respingere integralmente le domande avversarie;
-) considerata la temerarietà dell'azione processuale azionata dalla e in CP_1 ragione della nuova formulazione dell'art.96 c.p.c., si chiede che il Tribunale la condanni al ristoro del danno patito dalla società opponente, quantificato in euro 5.000,00, oltre al pagamento di euro 1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta tutte avanzate nella memoria ex art.171 ter n.2), c.p.c. datata 31.3.2024 e più in particolare si chiede l'ammissione della prova orale per interpello del legale rappresentante di e CP_1 per testimoni, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti e
“vero che”: 1) verso la metà del mese di maggio 2020 prendeva avvio la collaborazione tra la società attrice/opponente e la su iniziativa del sig. , legale CP_1 Parte_2 rappresentante della che ricercava una societ nolo di Parte_1 liste autorizzate per il telemarketing, essendosi da poco conclusa la precedente collaborazione con un'azienda che forniva alla il medesimo servizio;
Parte_1
2) la è una società che ottiene dette liste autorizzate da altre aziende cd. CP_1
“Tit ollabora, nella fattispecie la LA IN GL (società di diritto svizzero) e la Controparte_3
Si esibisce al teste l'e oc.1); 3) nel 2020 la LA IN GL nominava quale suo rappresentante per l'Italia la società CP_1
4) il contratto, pattuito verbalmente tra le parti in causa, stabiliva che la società convenuta/opposta comunicasse le liste alla una volta ottenute dalla Parte_1 sola LA IN GL, in ottemperanza alla disciplina vigente in materia di tutela della privacy;
5) sin dall'avvio del rapporto l'amministratore di chiedeva in più Parte_1 occasioni alla società ingiungente la stipula di un ontenente i dati della catena di soggetti che si erano occupati della cessione delle liste, in ottemperanza agli obblighi prescritti dalla vigente normativa sulla privacy;
pagina 3 di 16 6) la univa alle sue comunicazione e-mail datate 26.06.2020, 06.07.2020, CP_1
15.10.2020, 25.05.2021, 01.07.2021, 04.09.2021, 16.09.2021, 14.03.2022 e infine 02.05.2022, delle bozze di contratto inutilizzabili, posto che alcune descrivevano il rapporto come vendita di servizi e-mail marketing o SMS marketing e non noleggio di liste, in altre l'oggetto indicato era la cessione di liste e-mail, in altre ancora non era corretta la posizione di che in una di esse veniva qualificata come Titolare della CP_1 banca dati, tava di copie contenenti modifiche insignificanti di altri contratti che facevano ancora riferimento alla vendita e non al noleggio delle liste. Si esibiscono al teste i docc.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
7) nel corso dell'anno 2020, il sig. intratteneva diverse conversazioni telefoniche, Pt_2 scambio di messaggi whatsapp, n incontri personali con il sig. Testimone_1 legale rappresentante della per definire in forma scritta i ruoli delle CP_1 rispettive società in ottempe lina sulla privacy. Si esibiscono al teste i docc.37/38/39/40/41/42;
8) quando il sig. richiedeva al sig. di ricevere il contratto in forma scritta, Pt_2 Tes_1 contenente le nomine e le designazioni ricevute dalla LA IN GL, riceveva risposte evasive e temporeggianti;
9) verso la fine del mese di aprile 2022 la , cliente della che CP_4 Parte_1 aveva richiesto l'esibizione dei documen e di design ella responsabile del trattamento dei dati risolveva il contratto di nolo con la CP_1 posto che il sig. attrice si era rivolta per ricevere la Parte_1 Tes_1 documentazione richiesta dalla cliente, si opponeva all'esibizione delle autorizzazioni. Si esibiscono al teste i docc.20 bis e 20 ter;
10) nel corso del rapporto il sig. rassicurava il sig. che nel rapporto tra Tes_1 Pt_2
e le venivano solo dall e IN GL;
Parte_1 CP_1
11) in data 12.5.2022 la comunicava a mezzo PEC alla la Parte_1 CP_1 sospensione dei paga ricevere la documentazione a regolarizzare il rapporto e non ottenuta, oltre alla rassicurazione che le liste autorizzate non fossero pervenute anche da CP_3
Si esibisce al teste il doc.22); 12) il successivo 17.5.2022 il sig. chiedeva nuovamente al sig. l'inoltro dei Pt_2 Tes_1 seguenti documenti:
- nomina da a Sub-responsabile (art.28 GDPR); CP_1
- copia delle nomine ricevute da a Responsabile esterno (art.28 GDPR); CP_1
- copia della nomina a Rapprese lia da parte di LA Controparte_2 nei confronti del soggetto designato (art.27 GDPR); Si esibisce al teste il doc.23);
pagina 4 di 16 13) nel mese di giugno 2022, successivamente allo scioglimento del rapporto, la
[...] si rendeva disponibile a giungere a una definizione extragiudiziale della Parte_1
pagare un importo residuo da concordare alla previa CP_1 contestuale ricezione della documentazione obbligatoria più volte richiesta. Si esibisce al teste il doc.24);
14) il cliente DP New Energy S.r.l. veniva presentato alla da un'altra Parte_1 sua cliente, la società Lc Trade S.r.l. Si esibisce al teste il doc.14) avversario;
15) la DP New Energy S.r.l. aveva stipulato con la un accordo che Parte_1 prevedeva il noleggio di un quantitativo definito di anagrafiche su base mensile e, poiché l'accordo era impegnativo per 12 mesi rinnovabili, al cliente era stato accordato un prezzo particolarmente vantaggioso – dopo averlo concordato con CP_1
Si esibiscono al teste i docc.30/31; 16) il prezzo pattuito in data 31.3.2022 tra la e la DP New Energy S.r.l. Parte_1 era pari a Euro 4.100,00 imponibili a fronte .000 record, pari a 0,019
€/record, valevole per 12 mesi. Si esibisce al teste il doc.30); 17) il successivo 27.4.2022 la e la confermavano la Parte_1 CP_1 pattuizione già intercorsa verba o del il nolo dei record, dell'importo di 0,01€/record. Si esibisce al teste il doc.1 di CP_1
18) il 2.5.2022 la modificava unilateralmente il prezzo per il nolo dei CP_1 record, pari a 0,03 Si esibisce al teste il doc.29;
19) tra la data del 27.4.2022 e il 2.5.2022 il prezzo di nolo di ciascun record a carico di si triplicava;
Parte_1 ometteva di dare una spiegazione alla CP_1 Parte_1 relativamente all'aumento del prezzo fissato originariamente;
21) la DP New Energy S.r.l. aveva bisogno di ricevere le anagrafiche tassativamente entro i primi giorni di ciascun mese, altrimenti avrebbe avuto le operatrici ferme, subendo così un danno per costo del personale e per contratti non conclusi;
22) avendo appreso in data 2.5.2022 l'aumento dei prezzi per il nolo delle liste provenienti da la sig.ra consigliava il sig. CP_1 Parte_3 Pt_2
di interrompere la collaborazione con la DP New Energy S.r.l., considerata
[...] ssibilità di reperire un nuovo fornitore di liste nel giro di pochi giorni e l'antieconomicità dell'operazione. Si esibiscono al teste i docc.29), 35) di parte attrice e 1) di c.p.;
pagina 5 di 16 23) tra la e la DP New Energy S.r.l. intercorrevano buoni rapporti, per Parte_1 cui le parti addivenivano allo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo consenso, in ragione di quanto era accaduto con il comunicato aumento dei prezzi da parte del fornitore delle liste in data 2.5.2022; CP_1
24) successivamente allo el contratto con la la Parte_1 si sostituiva all'attrice nella consegna delle liste di numeri telefonici. CP_3 te il doc.12 di c.p. Si indicano come testimoni:
-) la sig.ra , residente a [...]; Parte_3
-) il sig. legale rappresentante pro-tempore di LA IN GL, Testimone_2 come d Si chiede, infine, in ragione del contenuto dei docc.29/35 e 1 c.p. prodotti in giudizio, la valutazione sulla congruità dei prezzi indicati dalla per il nolo delle liste CP_1 dei numeri telefonici nei confronti della tra la data del 27.4 e quella del Parte_1
2.5.2022. Si chiede l'ammissione di una C.T.U. volta a chiarire, in base alla disciplina di cui al GDPR, a quali obblighi legali sono sottoposti i soggetti professionali ai sensi degli artt.15/27/28/82 GDPR, a quali sanzioni sono soggetti in caso di inadempimento e a verificare, nella fattispecie, se la abbia regolarmente adempiuto a tali CP_1 obblighi nei confronti di Parte_1
Il procuratore attoreo in istanze istruttorie a prova contraria capitolate nella memoria ex art.171 ter, n.3) c.p.c. datata 12.4.2024 e più in particolare, vista e considerata la produzione documentale unita alla memoria a prova diretta avversaria, docc.20/21/22 di c.p., chiede l'ammissione alla prova contraria, con i testi già indicati e seguendo la numerazione dei precedenti capitoli, sulle seguenti domande da ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”:
25) alla data del 28.04.2022 la chiariva alla che non le Parte_1 CP_3 risultava possedere dati provenienti dal suo dBAe. Si esibisce al teste il doc.20 di c.p.;
26) nel mese di giugno 2021, la si accorgeva che una parte dei dati Parte_1 consegnati dal sig. proven della Tes_1 Controparte_3
Si esibisce al teste il doc.21 di c.p.; 27) alla richiesta di chiarimenti quanto alla fornitura di dati provenienti dalla CP_3
il sig. rispondeva alla che non avendo dati a sufficienza
[...] Tes_1 Parte_1 BA IN Sa , senza avvertire preventivamente e in via del tutto eccezionale e occasionale, dati provenienti dalla Parte_1
CP_3
pagina 6 di 16 28) nel frangente, il sig. assicurava la che si era già attivato per Tes_1 Parte_1 richiedere nuove banche dati a LA IN GL per evitare disguidi in futuro;
29) nel mese di giugno 2021 la non era ancora venuta a conoscenza dei Parte_1 problemi di con il Garante della privacy;
CP_3
30) il servi azione indirizzi è un contratto diverso da quello di nolo di record. Si esibisce al teste il doc.22 di c.p. Chiede di essere autorizzati alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti dalla difesa avversaria e eventualmente ammessi, con i testi già indicati. Si richiamano e si ribadiscono inoltre le osservazioni contenute nella nota di trattazione scritta dell'udienza del giorno 23.4.2024”
Per l'opposta:
“I- In via preliminare: dichiarare inammissibile la domanda in via riconvenzionale, la domanda nel merito e la domanda nel merito in subordine, formulate dall'opponente con l'atto di citazione del 20/09/2023, e le domande in via riconvenzionale ed in ulteriore via riconvenzionale formulate con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 29/01/2024 per tutti i motivi esposti in parte narrativa che si richiamano integralmente;
II- In via principale e nel merito Respingere integralmente le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11981/2023 del 14/07/2023, RG n. 24914/2023, Repert. n. 9369/2023 del 14/07/2023, pronunciato dal Tribunale di Milano, e in ogni caso con condanna di al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1 CP_5
18.879,50 in ra n. 6/2022 oltre agli inte ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo;
III- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale della fase monitoria e del presente giudizio, con rigetto della domanda dell'opposta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto. IV- In via istruttoria: Senza che ciò comporti in alcun modo l'inversione dell'onere probatorio in capo a parte opponente, si propongono le seguenti istanze istruttorie: a) Si producono i seguenti documenti Fascicolo monitorio: 1) copia comunicazione e-mail del 27/04/2022 signor;
Pt_2
pagina 7 di 16 2) copia fattura 06/2022;
3) estratto notarile registro iva vendite
4) diffida di pagamento;
5) visura camerale debitrice;
Documenti allegati alla comparsa:
6) pec e nomina di responsabile del trattamento;
7) e-mail 8020 Direct del 21/03/2023;
8) informativa privacy;
9) copia comunicazioni a Grip Srl;
10) informativa privacy LA IN;
11) estratto codice commentato;
12) copia contratto Runwhip-DP New Energy;
13) copia pec 28/04/2022; CP_3
14) n. due contratti proposti da ai propri clienti;
Parte_1
15) contratto integrale con DP
16) art. 28 GDPR;
17) estratto commentario “GDPR e normativa privacy”.
18) art. 30 GDRP;
19) linee guida Garante;
Documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 02/04/2024:
20) corrispondenza pec del 05/05/2022 Runwhip-3Hound-8020 Direct;
21) fattura 8020 n. 35/2021; Pt_1
22) fattura . 4/2021. CP_3
b) si contesta l'ammissibilità dei mezzi istruttori formulati dall'opponente per le ragioni tutte di cui alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed alle note di trattazione scritta per l'udienza del 23/04/2024, atti tutti che si richiamano integralmente e da intendersi qui ritrascritti;
c) nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse essere ammessa alla prova testimoniale, si reitera la richiesta dell'ammissione della prova contraria con il teste residente in [...]2, come già formulato con la Tes_3
. 171 ter n. 3 c.p.c. del 12/04/2024”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha evocato in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 18.879,50, oltre interessi e spese del procedimento, a saldo CP_1
pagina 8 di 16 della fattura n. 06/2022, emessa in relazione al servizio di matching, fornito da CP_1
a favore dell'attrice nel mese di aprile 2022, tra una lista di numeri di telefo
[...] la voleva impiegare per teleselling (attività di vendita per via telefonica) Parte_1
– e un altro dBAe, servizio questo diretto ad identificare le utenze telefoniche da impiegare nell'attività di vendita (doc 1 monitorio). L'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento nei confronti della CP_1 rispetto agli obblighi normativi sulla stessa gravanti in ottemperanza della privacy. Precisamente ha evidenziato che: - la list provider LA IN S.a.g.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati, avrebbe dovuto designare ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, il proprio rappresentante in uno degli stati membri e che l'inadempimento di tale obbligo inficiava la validità di ogni operazione di trattamento svolta da ciascuno dei tre soggetti chiamati nella filiera in esame;
- la messa a disposizione da parte di LA IN GL in favore di delle liste di dati da rivendere a terzi poteva considerarsi CP_1 lecita, visto il ruolo di responsabile del trattamento assunto da quest'ultima società, solo in virtù della previa sottoscrizione tra le due società di un apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento, nei modi e nelle forme di cui all'art. 28 del GDPR;
considerato il volume dei dati trattati e il conseguente rischio derivante dalle numerose operazioni di trattamento eseguite, nella fattispecie fosse indispensabile, ai fini della liceità delle stesse, cristallizzare anche i rapporti tra i vari soggetti coinvolti mediante la sottoscrizione di appositi atti di nomina a responsabile del trattamento ( CP_1
e sub-responsabile del trattamento ( ; - nonostante gli o Parte_1 dalla normativa europea e pur a fronte delle numerose richieste avanzate dalla
[...]
la non ha mai eseguito l'inoltro della documenta Parte_1 CP_1 richiesta da parte attrice relativa alla nomina del rappresentante in Italia da parte della LA IN S.a.g.l. e agli atti di nomina della e della CP_1 Parte_1 rispettivamente a responsabile del trattamento e a sub-responsabile del trattamento;
- la mancanza di tali atti di nomina ha comportato un grave inadempimento contrattuale a carico della società opposta, esponendo altresì la società opponente a pesanti sanzioni pecuniarie, in quanto non in regola con la documentazione stabilita dal GDPR;
la società attrice ha sospeso il pagamento oggetto della fattura azionata ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante l'inadempimento degli obblighi da parte della - CP_1 [...]
con pec datata 12.5.2022, ha comunicato all' amministratore della Parte_1 CP_1 pensione dei pagamenti finché la società opposta non avesse c
[...] propria posizione e prodotto la documentazione richiesta. L'opponente lamenta, altresì, che, in data 2.5.2022, ha improvvisamente CP_1 aumentato i prezzi pattuiti tanto da porre fuori mercato;
questa Parte_1 inattesa modifica ha impedito all'opponente collaborazione con la pagina 9 di 16 e di recuperare nell'immediato le liste richieste dai clienti finali, per cui CP_1 essa attrice si è trovata a dover rinunciare ad eseguire un contratto già sottoscritto con la cliente DP New Energy S.r.l., della durata di 12 mesi e verso il corrispettivo di euro 4.100 + euro 600 al mese, con un danno complessivo di euro 51.700,00. L' opponente ha avanzato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha chiesto, in via riconvenzionale: l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi stabiliti dagli artt. 27 e 28 CP_1 del GDPR, la condanna dell'oppo ento degli stessi - nello specifico alla consegna della relativa documentazione;
la condanna, in caso di mancata consegna della documentazione obbligatoria richiesta, della società opposta alla liquidazione del danno derivato da tale omissione, quantificato in euro 30.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
la condanna della al pagamento di € 51.700,00 o della diversa CP_1 somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
la compensazione in tutto o in parte delle rispettive partite di dare/avere tra le parti.
L'opposta si è costituita, ha contestato le ragioni dell'opposizione il fondamento delle domande riconvenzionali, concludendo per il relativo rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Precisamente, ha allegato che: - la normativa europea non dispone che il responsabile del trattamento dei dati debba consegnare all'eventuale altro responsabile del trattamento l'autorizzazione scritta o il contratto in essere con il titolare del trattamento;
dunque, la quale sub-responsabile del procedimento potrebbe al più essere Parte_1 sanzionata solo per la violazione di obblighi propri in materia di protezione dei dati, e non già per la violazione di obblighi che gravano su altri soggetti;
- ai sensi dell'art. 28 GDPR la nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati può avvenire alternativamente mediante un contratto o un qualsiasi atto giuridico e, nel caso in esame, l'atto di nomina della quale sub-responsabile con e-mail del CP_1
14.3.2022. integra il requisito d potrebbe al più agire in Parte_1 manleva, laddove venisse sanzionata dal Garante per la Privacy per inadempimenti imputabili alla - essa opposta aveva la facoltà di esporre prezzi diversi, CP_1 non essendovi un contratto scritto che cristallizzava le condizioni economiche tra le parti;
inoltre, il vero motivo per il quale venne meno il contratto tra e la Parte_1
DP New Energy S.r.l. è che la (altra list provider), con pec del 28.04.2022, CP_3 aveva revocato e limitato temporaneamente il trattamento dei dati personali detenuti e/o diffusi dalle società e pertanto, l'interruzione CP_5 Parte_1 nell'utilizzo dei dBAe in questione non era dipeso dall'aumento dei prezzi da parte pagina 10 di 16 della ma dalla sospensione del trattamento dei dati comunicata da CP_1
CP_3
Con ordinanza del 25.11.2023, resa nel subprocedimento di natura latamente cautelare, il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., per le ragioni illustrate nel provvedimento;
in data 14.12.2023 ha Parte_1 pagato all'opposta l'importo complessivo di euro 23.831,00, con riserva di ripetizione all'esito del presente giudizio. Le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter n. 1,2,3 c.p.c. – in occasione della prima delle quali l'opponente ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, l'accertamento del coinvolgimento della in qualità di titolare del CP_3 trattamento dei dati, nel rapporto contrattuale intercorso tra la e la Parte_1
con ordinanza del 27.6.2024, il giudice non ha am ova CP_1 orale indicati dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ha rigettato le richieste di CTU avanzate dalla sulla base delle ragioni indicate Parte_1 nell'ordinanza; quindi non dovendosi espletare attività istruttoria, ha assegnato i termini di cui agli artt. 281 quinquies.1 e 189.1 nn 1,2,3 c.p.c. e ha disposto che l'udienza di rimessione della causa in decisione fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c.
Procedendo all'esame della domanda azionata in sede monitoria, va sottolineato che in sé l'importo della fattura 6/2022 emessa da a titolo di compenso per CP_1
“match effettuati”, è ritenuto corretto (cfr. pag doc. 25 opponente). solleva, però, eccezione di inadempimento per la mancata consegna di Parte_1
i dal GDPR inerenti alla “catena dei consensi” Come già rilevato nell'ordinanza del 25.11.2023, non sono documentate richieste di trasmissione dei documenti in oggetto sino al maggio 2022 (i docc. da 2 a 9 opponente attengono alla trattativa per la conclusione del contratto e per la successiva nomina a responsabile del trattamento dati) e, comunque, la comunicazione di cui al documento 1 monitorio ha valore ricognitivo, anche perché nel momento in cui l'ha effettuata, la
[...] non ha subordinato il pagamento alla consegna della documenta Parte_1 inoltre, sino al marzo 2022, la ha saldato le fatture della Parte_1 CP_1
In considerazione di ciò, risu eccezione di inadempi a, la domanda principale azionata dalla in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo va rigettata. Procedendo all'esame delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla Parte_1
ne va, in primo luogo riconosciuta l'ammissibilità delle stesse,
[...]
pagina 11 di 16 l'opponente può proporre domanda riconvenzionale deducendo anche un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo lo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus (Cass. sent. n. 6091 del 4.3.2020). Orbene, con riguardo al caso di specie, va rilevato che le domande riconvenzionali proposte dall'opponente riguardano il medesimo rapporto contrattuale tra la società opposta e la società opponente già oggetto del giudizio monitorio e il presunto inadempimento di obblighi nascenti dallo stesso contratto. Pertanto, essendovi all'evidenza un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e le domande riconvenzionali, si rende opportuna la trattazione di queste ultime nel presente processo. Venendo, dunque, al merito non può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi CP_1 previsti dagli artt. 27 e 28 del GDPR inerenti alla “catena dei consensi” e la consegna da parte della stessa dei relativi documenti alla e precisamente la Parte_1 trasmissione delle nomine ricevute da a responsabile esterno e della CP_1 nomina a rappresentante per l'Italia da IN S.a.g.l. nei confronti del soggetto designato nonchè la consegna della nomina ricevuta da a Parte_1 sub-responsabile. Occorre precisare dal punto di vista terminologico che, ai sensi e agli effetti del GDPR, nell'ambito del presente giudizio, la LA IN S.a.g.l. costituisce il titolare del trattamento dei dati, avendo questi stabilito le finalità e i mezzi del trattamento dei dati;
invece, sia la che la rivestono la qualità di responsabile CP_1 Parte_1 del trattamento, in quanto entrambe le società hanno trattato i dati personali in base alle istruzioni del titolare del trattamento e per conto dello stesso. Ciò premesso, con precipuo riguardo agli obblighi relativi alla nomina di a CP_1 responsabile esterno e alla nomina a rappresentante per l'Italia da e IN S.a.g.l., va chiarito che l'art. 28 del GDPR prevede al comma 2 la facoltà del responsabile del trattamento – e, dunque, della – di ricorrere ad altro CP_1 responsabile del trattamento o sub-responsabile del trattamento – in questo caso, la
– con autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento;
la Parte_1 norma però non dispone che il responsabile del trattamento ( debba CP_1 consegnare all'altro responsabile del trattamento ( zazione Parte_1 scritta o il contratto in essere con il titolare del trattamento. Anzi, il comma 4 della medesima disposizione prevede un esonero di responsabilità del sub-responsabile del trattamento (nel caso di specie, la nei confronti del titolare del Parte_1 trattamento: la norma, in particol quando un responsabile del pagina 12 di 16 trattamento ricorre ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati;
tuttavia, qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. In questo senso, la norma chiarisce che l'unico responsabile, nei confronti del titolare del trattamento, in caso di omissioni o inadempimenti da parte dell'altro responsabile del trattamento ( Parte_1
, è il responsabile del trattamento iniziale ( . La previsione ha,
[...] CP_1 ue, ad oggetto la possibilità che si formi una trattamenti dei dati, imponendo, tuttavia, il controllo della sub-catena da parte del responsabile del trattamento originario ( , non anche da parte dei sub-responsabili del CP_1 trattamento ( . Parte_1
A ciò si aggi art. 30 del GDPR disponga ai commi 1 e 2 l'istituzione del registro delle attività su cui ogni responsabile del trattamento deve annotare tutte le attività relative al trattamento svolte, gli obblighi ivi previsti non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati. Tuttavia, con riguardo al caso in esame, la impiega un dipendente e due collaboratori Parte_1 di media (cfr. doc. 5 parte opposta), e non ha dedotto, nell'atto di citazione, di versare nelle condizioni di cui all'art. 30 comma 5 GDPR che impongono gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche al di sotto del limite dimensionale citato (250 dipendenti). Dunque, la non deve tenere il registro delle attività del trattamento e non è Parte_1 tenuta a ricostruire la “catena dei soggetti che ha utilizzato detti dati”. Anche il tenore dell'art. 82 co. 2 del GDPR conferma che il sub-responsabile del trattamento non ha l'obbligo di possedere la documentazione relativa agli altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. La norma prevede, nello specifico, che un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Peraltro, ai sensi del co. 3 dell'art. 82 del GDPR, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità a norma del co. 2 della disposizione se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Alla luce di quanto appena osservato, può concludersi che la non deve Parte_1 ricostruire la cd. catena dei consensi, ma deve solo rendere conto al Garante Privacy del pagina 13 di 16 proprio operato (cioè se ha trattato i dati come richiede il GDPR). Pertanto, non potendo l'opponente subire alcun pregiudizio dall'eventuale inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa GDPR da parte degli altri soggetti che hanno utilizzato i dati, non ha alcun interesse all'accertamento dell'effettivo adempimento di detti obblighi e non ha, per la stessa ragione, diritto alla consegna della documentazione avente ad oggetto le nomine ricevute da a responsabile esterno e la nomina CP_1
a rappresentante per l'Italia da parte sulting S.a.g.l. nei confronti del soggetto designato. Quanto al lamentato inadempimento da parte della dell'obbligo di CP_1 nominare la quale sub-responsabile del trattamento, va, innanzitutto, Parte_1 rilevato che, 8 co. 4 del GDPR, un responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare del trattamento, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, con cui siano imposti in capo al sub- responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Dunque, la nomina del sub-responsabile del trattamento dei dati può avvenire alternativamente mediante un contratto o un qualsiasi atto giuridico. Sul punto si aggiunga che, ai sensi del co. 3 dell'art. 28 del GDPR, i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che deve comprendere anche il contenuto specificatamente previsto dalla norma. Quanto alla forma, il co. 9 dell'art. 28 del GDPR prevede che il contratto o l'altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, senza comminare alcuna invalidità; anche a voler ritenere che la forma prescritta dal GDPR per l'atto di nomina del sub-responsabile sia prevista a pena di nullità deve affermarsi che, nel caso di specie, tale forma scritta risulta essere stata rispettata;
infatti, la nomina della Parte_1 quale sub-responsabile del trattamento da parte della è a CP_1 un apposito atto di nomina a responsabile del trattamento dell'11.1.2022 (cfr. doc. 6 parte opposta quale allegato all'e-mail inviata il 14.3.2022), atto che riveste, dunque, all'evidenza la natura dell'“altro atto giuridico” richiesto in alternativa al contratto dai co. 3 e 4 dell'art. 28 GDPR. Inoltre, quanto al contenuto, va rilevato che il suddetto atto di nomina a sub-responsabile della contiene tutti i requisiti previsti dal Parte_1 co. 3 dell'art. 28 del GDPR, no a parte della sub-responsabile ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione degli obblighi previsti dalla norma indicata. Né, d'altra parte, può essere in questa sede invocato l'art. 82 del GDPR, in quanto la disposizione disciplina la responsabilità e il diritto al risarcimento del danno da parte di chi subisca un danno causato da una violazione del regolamento, ma nel caso in esame pagina 14 di 16 non è stato né allegato né provato alcun danno quale conseguenza della violazione degli obblighi imposti dal regolamento europeo. Va dunque rigettata la domanda riconvenzionale con cui la ha chiesto Parte_1
l'accertamento dell'inadempimento da parte della degli obblighi previsti CP_1 dal GDPR anche nella parte relativa alla nomin quale sub- Parte_1 responsabile del trattamento dei dati. Ne consegue il rigetto anche della (peraltro generica) domanda di condanna della al risarcimento dei danni alla somma di euro 30.000,00 o altra somma CP_1 stizia, formulata per l'ipotesi di assenza della citata documentazione. Deve essere parimenti rigettata la domanda riconvenzionale con cui la Parte_1 ha chiesto la condanna della al pagamento di euro 51.70 CP_1 alla durata del contratto con DP New Energy S.r.l. quale conseguenza della improvvisa modificazione dei prezzi pattuiti tra le parti;
invero, come si evince da uno scambio di e- mail tra le due società, in risposta all' aumento dei prezzi comunicato il 2.5.2022 da l'opponente, pur facendo notare che detto aumento avrebbe determinato CP_1 conseguenze sul proprio fatturato, ha accettato le modifiche proposte in data 3.5.2022 (affermando in particolare “Prezzi, se cosi vuoi ok. Sai che “taglia” l'85% del fatturato”: cfr. doc. 35 parte opponente). In definitiva l'opposizione al decreto ingiuntivo, così come le domande riconvenzionali devono essere respinte. Poiché in pendenza della presente causa ha pagato l'importo Parte_1 precettato e le successive spese inerenti al pignoramento presso terzi (docc. 33 opponente), il titolo deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza) e va respinta la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta alla restituzione della somma – che resta definitivamente acquisita in capo a quest'ultima. Le spese processuali relative a questa fase seguono il principio di cui all'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22 tenendo conto della nota spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di
CP_1
pagina 15 di 16 dato atto che ha pagato a l'importo di € 23.831,00 – che Parte_1 CP_1 resta definitivamente acquisito in capo all'opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 11981/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dall'opponente. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA. Milano, 23.10.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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