Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 23256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23256 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11048 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che l’odierno ricorrente, di cittadinanza somala, dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, ha avanzato richiesta di accesso alle misure materiali di accoglienza;
Premesso che , non avendo ricevuto riscontro dall’Amministrazione nei termini di legge, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir accertata l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza;
Rilevato che , nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato che “ stante l’adozione, da parte della Prefettura di Roma, successivamente all’introduzione del presente giudizio e per effetto dello stesso, del provvedimento (di contenuto negativo) con il quale è stato concluso il procedimento amministrativo azionato con la richiesta di accesso alle misure di accoglienza, previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere ”.
Rilevato che alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che , a fronte della dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resti che prender atto del venir meno dell’interesse alla decisione della causa e, conseguentemente, dichiarare improcedibile il ricorso;
Ritenuto , con riferimento alle spese di lite, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio;
Ritenuto , inoltre, che sussistano i presupposti per confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione, i cui importi verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TO GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | BE IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.