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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2080/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/10/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI TERLIZZI LUIGI, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via G. Bovio n. 193, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI TERLIZZI LUIGI, giusta procura in Controparte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via G. Bovio n. 193, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Trani il 23.7.1987 con rito concordatario (atto n. 145, parte II, serie A, anno 1987) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 13.11.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori e nate il 14.4.2010, non sono in contrasto con gli interessi Per_1 Per_2 delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 23.7.1987, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 145 parte II serie A anno 1987).
Così deciso in Trani, l'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/10/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI TERLIZZI LUIGI, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Trani alla via G. Bovio n. 193, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI TERLIZZI LUIGI, giusta procura in Controparte_1 atti presso il cui studio, sito in Trani alla via G. Bovio n. 193, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Trani il 23.7.1987 con rito concordatario (atto n. 145, parte II, serie A, anno 1987) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 13.11.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie minori e nate il 14.4.2010, non sono in contrasto con gli interessi Per_1 Per_2 delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Trani il 23.7.1987, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 145 parte II serie A anno 1987).
Così deciso in Trani, l'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli