Art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di sessanta giorni.
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di sessanta giorni.