Articolo 13 della Legge 18 dicembre 1967, n. 1198
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 dicembre 1967
Art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' prorogato di sessanta giorni.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1967