Art. 5.
Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilita' verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911 .
Sono, altresi', esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.
Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.
Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.
Gli istituti ed aziende di credito sono esonerati dal versamento dei valori contenuti nei depositi a custodia e nei depositi costituiti a garanzia di anticipazioni, bloccati per effetto di ordinanze alleate, ferma restando la loro responsabilita' verso i terzi e verso l'Erario, fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 11 luglio 1952, n. 911 .
Sono, altresi', esonerati dall'obbligo del versamento gli uffici postali relativamente ai fondi corrispondenti ai buoni postali fruttiferi, assoggettati al blocco.
Gli istituti, le aziende e gli uffici suddetti dovranno denunciare, entro il termine di cui all'art. 1 della presente legge, alla Direzione generale del tesoro, i depositi ed i titoli sopra indicati, specificandone gli estremi, il valore, gli intestatari e le eventuali anticipazioni.
Sono esonerati dal versamento e rimangono pertanto sbloccati i fondi corrispondenti ai titoli di credito, emessi anteriormente al 10 giugno 1940.