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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 272 2024 1307 ALTRI TI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 28.01.2025, Ricorrente_1 impugnava il Fermo amministrativo -FERM/272-2024-1307 - del 13/11/2024, del quale veniva a conoscenza a seguito di visura al PRA del 20.11.2024 sul bene mobile registrato autovettura CHEVROLET targata Targa_1, per un importo di € 618,20 - iscritto dalla Andreani Tributi S.r.l..
Eccepiva preliminarmente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compreso il fermo;
la comproprietà del veicolo;
che, per come appreso presso gli sportelli della Andreani Tributi Ufficio di Benevento il fermo amministrativo era “probabilmente” riferito al tributo TARES 2013 per il quale era intervenuta sentenza n.
91/1/2020 della Commissione Tributaria di Benevento che stabiliva che nulla era dovuto a titolo di TARES
2013.
Concludeva chiedendo “dichiarare la inesistenza/illegittimità/nullità/annullabilità dell'atto impugnato e di tutta la pretesa tributaria ivi contenuta oggetto dell'odierno ricorso, con condanna a carico di controparte di tutte le spese di giustizia, onorari e pagamento dei danni”
Si costituiva tempestivamente DR TI chiedendo l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto discarico dell'atto impugnato, come da provvedimento di sgravio totale
Concludeva chiedendo “che sia dichiarata l'estinzione del procedimento, a spese compensate, per cessata materia del contendere”.
Sulle conclusioni delle parti, il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DR TI, nel costituirsi in giudizio, ha depositato lo sgravio totale, sia con riferimento al fermo impugnato che all'atto prodromico, sollecito TARES 2013. L'atto di sgravio non reca una data di riferimento né risulta comunicato al Ricorrente_1, ma nel corpo dello stesso si dà atto che il sollecito TARES veniva annullato con sentenza n°.91/1/2020.
Ciò premesso il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, attesa la pacifica soccombenza virtuale, DR TI dev'essere condannata al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
Non sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Andreani Tributi al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi 278,00 euro, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e Cut.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. FERM 272 2024 1307 ALTRI TI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 28.01.2025, Ricorrente_1 impugnava il Fermo amministrativo -FERM/272-2024-1307 - del 13/11/2024, del quale veniva a conoscenza a seguito di visura al PRA del 20.11.2024 sul bene mobile registrato autovettura CHEVROLET targata Targa_1, per un importo di € 618,20 - iscritto dalla Andreani Tributi S.r.l..
Eccepiva preliminarmente la mancata notifica di tutti gli atti prodromici compreso il fermo;
la comproprietà del veicolo;
che, per come appreso presso gli sportelli della Andreani Tributi Ufficio di Benevento il fermo amministrativo era “probabilmente” riferito al tributo TARES 2013 per il quale era intervenuta sentenza n.
91/1/2020 della Commissione Tributaria di Benevento che stabiliva che nulla era dovuto a titolo di TARES
2013.
Concludeva chiedendo “dichiarare la inesistenza/illegittimità/nullità/annullabilità dell'atto impugnato e di tutta la pretesa tributaria ivi contenuta oggetto dell'odierno ricorso, con condanna a carico di controparte di tutte le spese di giustizia, onorari e pagamento dei danni”
Si costituiva tempestivamente DR TI chiedendo l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto discarico dell'atto impugnato, come da provvedimento di sgravio totale
Concludeva chiedendo “che sia dichiarata l'estinzione del procedimento, a spese compensate, per cessata materia del contendere”.
Sulle conclusioni delle parti, il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DR TI, nel costituirsi in giudizio, ha depositato lo sgravio totale, sia con riferimento al fermo impugnato che all'atto prodromico, sollecito TARES 2013. L'atto di sgravio non reca una data di riferimento né risulta comunicato al Ricorrente_1, ma nel corpo dello stesso si dà atto che il sollecito TARES veniva annullato con sentenza n°.91/1/2020.
Ciò premesso il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese, attesa la pacifica soccombenza virtuale, DR TI dev'essere condannata al pagamento delle spese in favore di Ricorrente_1 che si liquidano in dispositivo nella misura minima.
Non sussistono le condizioni per la condanna al risarcimento danni per lite temeraria.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Andreani Tributi al pagamento delle spese di lite in favore di Ricorrente_1, liquidate in complessivi 278,00 euro, oltre rimborso forfettario, iva, cpa e Cut.