TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1605/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1605/2018
TRA
(C.F. ) - Avv. Francesco Pizzuto Parte_1 C.F._1 attrice
E
(C.F. ) - Avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Spiccia convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) C.F._4 terze chiamate contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e stabilire l'esatta linea di confine tra il terreno di proprietà dell'attrice, sito in Ficarra contrada CH, censito in catasto al foglio
11 partt. 549, 550, 557 ed i fondi limitrofi, con particolare riguardo a quelli di proprietà del convenuto, sig. , individuato allo stesso foglio;
Controparte_1
2) Disporre l'apposizione dei termini sui confini che saranno individuati;
3) Condannare il sig. a rilasciare all'attrice la porzione di terreno Controparte_1 abusivamente occupata con quanto vi è sopra;
1 4) Adottare ogni ulteriore provvedimento idoneo e pertinente seppur non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
- In via preliminare:
1. Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, per non essere stato esperito, su ordine del giudice ed in ottemperanza all'ordinanza del 13 giugno
2019, il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.
n. 28/2010.
Nel merito, in via principale e riconvenzionale:
1. Respingere integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, anche alla luce delle conclusioni della CTU definitiva, che i beni immobili oggetto di causa, siti in Ficarra, Contrada CH, e censiti in catasto al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), sono di proprietà esclusiva dei coeredi del Sig. , in virtù dell'atto di vendita del 27.07.1944. Persona_1
In via subordinata e riconvenzionale:
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158
c.c., in capo al Sig. e alle Sig.re e Controparte_1 CP_2
, della piena ed esclusiva proprietà dei medesimi beni immobili, CP_3 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito, ivi comprese quelle del procedimento cautelare promosso in corso di causa, la cui liquidazione è stata rinviata alla presente sede, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, da porsi interamente a carico di parte attrice soccombente.
Si chiede altresì che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico esclusivo di parte attrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 643/2025, depositata il 05.06.2025, questo Tribunale così riassumeva i fatti di causa:
“1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice rappresentava di essere proprietaria di fabbricato rurale con annesso fondo rustico, coltivato a uliveto, sito in
2 località CH del Comune di Ficarra (ME), censito in Catasto al foglio 11, partt.
549, 550 e 557, già appartenuto al padre , deceduto nel 1991, ed Persona_2 assegnatogli con sentenza di questo Tribunale n. 495/2009, a seguito di procedimento di scioglimento della comunione ereditaria. Il padre dell'attrice, a sua volta, aveva ricevuto il fondo rustico in donazione da giusto atto in Notar del Controparte_4 Per_3
16.12.1946.
L'attrice rappresentava quindi che tale fondo è attiguo al terreno di proprietà del convenuto , risultando tuttavia incerti ed indefiniti i reali confini. Controparte_1
Esponeva che, nel 1947, (dante causa di , Controparte_4 Persona_2 padre dell'odierna attrice) aveva intrapreso un giudizio innanzi al Pretore di
Sant'Angelo di Brolo finalizzato ad ottenere il rilascio da parte , dante Persona_1 causa dell'odierno convenuto, di una stanza sita nel fondo di contrada CH, concessa in comodato;
in tale giudizio, definito con sentenza del 12.12.1949 di accoglimento delle domande proposte da il consulente tecnico aveva Controparte_4 accertato che il bene in contestazione non rientrava in atto del Notar del Per_4
27.07.1944, come invece sostenuto da , dovendosi conseguentemente Persona_1 ritenere che il fondo e la stanza in questione siano parte del medesimo fondo oggetto del presente giudizio.
L'attrice rappresentava inoltre che negli anni '80 aveva già Persona_2 intrapreso un giudizio per regolamento di confini dei terreni per cui è causa nei confronti di , e che i paletti collocati all'epoca, nonostante fossero stati apposti Persona_1 concordemente tra le parti, erano però successivamente stati rimossi dopo la morte del
, causando conseguente incertezza sull'identificazione dei confini. Per_2
Il convenuto aveva quindi iniziato ad avanzare inesistenti diritti su parte del terreno e sulla casetta rurale in possesso di , rendendosi protagonista di vari Parte_1 episodi di sconfinamento, oltre che di alcune trasformazioni arbitrarie e non autorizzate sulle cose, causa di contrasti fra le parti per le quali venivano anche sporte denunce.
Stante l'indisponibilità del convenuto a risolvere bonariamente la questione, proponeva quindi domanda di accertamento giudiziale dei confini e di apposizione dei termini, con richiesta di restituzione della porzione dei terreni ritenuti abusivamente occupati dal convenuto.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le deduzioni di parte attrice ed esponendo, in punto di fatto, che in data 27.07.1944 il padre aveva Persona_1 acquistato da “una porzione di terreno confinante con altri immobili Controparte_4
3 della stessa fattispecie appartenenti ai Sig.ri e , Persona_5 Persona_6 nonché con strada pubblica e restante terreno dello stesso venditore”.
L'immobile originariamente in proprietà di era costituito da un Controparte_4 fondo agricolo con annessi alcuni fabbricati, identificati rispettivamente al Catasto del
Comune di Ficarra al fg. 1l, particelle 547, 548, 549, 550, 557, 551 e 760. I fabbricati, all'epoca censiti al foglio 11, particelle 552 e 760, erano compresi all'interno dei confini dei terreni acquistati da , che li abitava unitamente alla moglie. Persona_1
Il convenuto esponeva quindi che successivamente, con atto di donazione del
19.12.1946, aveva donato a "un fondicello in Controparte_4 Persona_2
Ficarra, c/da Franceschello con casetta dentro, confinante con , Persona_5 strada e ", che risulta corrispondente alle particelle 547, 548, 551 e Persona_1 parte delle particelle 549 e 550, senza però includere in alcun modo la particella 552.
Sarebbe poi accaduto che, alla morte di , gli eredi avrebbero Persona_2 dichiarato nella denuncia di successione (presentata il 23.12.1991) di essere proprietari di 11/12 delle particelle 547, 548, 549, 550 e 551, nonché di avere la piena proprietà dei ruderi di fabbricati rurali identificati alle particelle 552, 557 e 760, che in seguito provvedevano anche ad accatastare (risultando oggi distinti in catasto con le particelle n. 919, 956 e 957).
Dopo la morte di , i beni divenivano di proprietà degli eredi, Persona_1 ovvero dei figli , e . Controparte_1 CP_3 CP_2
Anche la parte convenuta confermava i dissidi intervenuti nel corso del tempo con la parte attrice proprio con riferimento all'effettiva proprietà degli immobili oggetto di causa.
Con l'atto di costituzione, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., dovendo essere convenute in giudizio anche le comproprietarie e CP_3 CP_2
(sorelle del convenuto).
Nel merito, contestava la corretta individuazione delle particelle di proprietà dell'attrice, richiamando integralmente il contenuto della perizia di parte dell'ing.
, dalla quale emergerebbe l'erroneo inserimento in denuncia di successione, Persona_7 da parte degli eredi di , della piena proprietà delle particelle catastali Persona_2
552, 557 e 760, che fino a quel momento erano di proprietà di e, dopo Persona_1 il suo decesso, dei suoi eredi.
4 Deduceva che, a seguito di tale contestazione, il presente giudizio non verterebbe più sul mero accertamento degli esatti confini ai sensi dell'art. 950 c.c., essendo messa in discussione la stessa proprietà vantata dall'attrice.
In ogni caso, indipendentemente dalla corrispondenza alla situazione di diritto, in presenza di una consolidata situazione possessoria ultraventennale egli avrebbe comunque acquistato la proprietà per usucapione, sicché spiegava la relativa domanda riconvenzionale, rappresentando di avere posseduto (unitamente al proprio dante causa) uti domino da oltre venti anni, in modo indisturbato e pacifico, i beni oggetto di causa, svolgendo tutte quelle attività necessarie a mantenerli in buono stato di conservazione e facendosi carico delle relative spese.
1.3 Con ordinanza del 13.06.2019, veniva assegnato alle parti termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo.
1.4 Con ordinanza del 18.09.2020, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , cui la parte attrice provvedeva a dare regolare Persona_1 esecuzione.
I terzi chiamati e , regolarmente citati, non si CP_2 CP_3 costituivano, sicché ne va preliminarmente dichiarata la contumacia.”
Dopo aver precisato che “La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D. Lgs. 149/2022”, la sentenza così statuiva:
1) “dichiara la contumacia dei convenuti e CP_2 CP_3
2) dichiara l'improcedibilità delle domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla parte convenuta;
4) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza.”
Il processo proseguiva dunque per la determinazione della proprietà dei beni censiti al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760); con ordinanza di pari data, veniva dunque disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare “la proprietà delle particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760) sulla base dei titoli di provenienza,
i cui elementi descrittivi potranno essere interpretati alla luce del plausibile stato dei luoghi illo tempore (ricavabile dalle eventuali modifiche succedutesi nel tempo e dagli
5 opportuni raffronti), della documentazione ritualmente versata in atti e, solo da ultimo, delle risultanze catastali;
”.
Espletato il supplemento di ctu, le parti precisavano infine le conclusioni per come indicato in epigrafe.
L'integrazione di ctu nasce dalla necessità di istruire la domanda riconvenzionale
(domanda n. 3 delle originarie conclusioni) proposta dal convenuto , con Controparte_1 la quale si chiedeva “In via principale e riconvenzionale, e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che i beni di cui al foglio 11, particelle 919 ( ex 552)
e 957 (ex 760), sono di proprietà esclusiva dei Sig.ri , quali coeredi del Sig. Per_1
, originario proprietario degli stessi a seguito dell'atto di vendita del Persona_1
27.07.1944 stipulato con il Sig. unitamente ad altri immobili”. Controparte_4
In ordine alla tematica in questione, il supplemento di consulenza è giunto a conclusioni che non consentono di affermare in modo univoco l'effettivo trasferimento, con atto in Notar del 27.07.1944, degli immobili censiti al foglio 11, particelle Per_4
919 (ex 552) e 957 (ex 760). Peraltro, alla luce della produzione documentale delle parti, le incertezze interpretative del titolo (atto del Notaio del 27.04.1944) e quelle Per_8 inerenti l'esatta ricostruzione delle consistenze proprietarie dell'epoca, non appaiono superabili con il conferimento di un nuovo incarico di ctu ad altro professionista, trattandosi di difficoltà obiettive e non derivanti da carenze nell'espletamento dell'incarico.
Invero, a fronte della intervenuta produzione in giudizio del titolo che, secondo la parte convenuta, dovrebbe costituire il fondamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili in questione, spetta al giudice il compito di interpretare – alla luce della produzione documentale allegata in atti dalle parti, ed in conformità alle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e seg. c.c. – l'atto di vendita del 1944.
In esso, vendeva al nipote , con riserva di Controparte_4 Persona_1 usufrutto vitalizio, “parte di quel di lui appezzamento di fondo rustico, sito in contrada
CH o altra denominazione del territorio di Ficarra. Tale parte che si vende consiste, in pochi noccioli, alberi da frutta, un alberetto di ulivo, poche viti ed altro se vi fosse, confina con , con , strada pubblica, e con Persona_5 Persona_6 restante fondo del venditore giusta i segni divisori (pietre a secco) apposte alla presenza di fu ed è annotata in catasto in dipendenza dell'art. 3923. Persona_9 CP_4
(…)”
6 Le espressioni letterali impiegate nell'atto notarile non consentono di ritenere, con la certezza che sarebbe necessaria, che i terreni in questione fossero ricompresi tra quelli trasferiti;
tanto meno nell'atto di vendita si disquisisce di “immobili” insistenti sui fondi.
Tra l'altro, le parti non hanno neppure chiarito l'esatta epoca costruttiva degli immobili presenti sulle due particelle 552 e 760; circostanza questa che, per l'appunto, complica l'interpretazione dell'esatto contenuto dell'atto traslativo del 1944.
Non risulta d'ausilio neppure l'annotazione in catasto “in dipendenza dell'art. 3923”, come espressamente previsto nell'atto di vendita. Per come chiarito dal ctu nella relazione integrativa del 20.10.2025, la partita 3923 non ha fornito alcun elemento utile all'indagine (“Ho ritenuto opportuno verificare la partita 3923 all'Ufficio Provinciale catastali e per la partita 3923 nel foglio 11 del Comune di Ficarra Controparte_5 risulta nessuna corrispondenza trovata. (…) Altresì effettuando una ulteriore ricerca per la partita 3923 nel Comune di Ficarra risultano terreni nel foglio 21 i quali sono distanti dal foglio 11”).
Ulteriormente, non ha giovato neppure l'accertamento supplementare effettuato dal ctu, secondo il quale “dalle visure catastali storiche si evidenzia che Persona_5 era proprietario dei terreni foglio 11 particella 560 oggi fabbricato particella 915 e terreno particella 561”. Tale considerazione, priva di elementi obiettivi idonei a circostanziarla, non dirime infatti l'interpretazione dell'atto di vendita del '44.
Sul punto, supplisce tuttavia la concorde indicazione delle consistenze proprietarie del , per come effettuata proprio dalle parti in causa. Entrambe le parti, Persona_5 infatti, identificano i fondi di proprietà (cfr. allegato “A” alla ctp dell'ing. Per_5
del 03.12.2018 e “planimetria dei luoghi” di cui all'allegato n. 1 all'atto di Per_7 citazione) con le particelle nn. 554 (odierna part. 921; cfr all. nn. 5 e 6 al rinnovo di ctu),
555 e 556 (odierna part. 958; cfr. all. nn. 5 e 6 al rinnovo di ctu).
Tale identificazione comune e concorde, sebbene non rilevata in atti dal ctu, consente comunque di considerare l'estensione dei fondi suddetti come parametro utile ai fini della esatta individuazione dei confini descritti in atto di vendita del 1944 e, soprattutto, di eliminare le incertezze di attribuzione di alcuni immobili (per l'appunto quelli di cui alle particelle 554 e 555) adiacenti alle particelle oggetto di domanda riconvenzionale.
Altro elemento utile all'individuazione degli esatti confini descritti nell'atto deve poi rinvenirsi – sia pure in modo non preciso e diretto – nella sentenza n. rep. 99/1949 pronunciata dal Pretore di Sant'Angelo di Brolo il 3.11.1949 e depositata in cancelleria il 21.12.1949, che ha statuito nel giudizio incardinato da nei confronti Controparte_4
7 di , per il rilascio di una “stanza” asseritamente edificata dal convenuto Persona_1 su tre ruderi presenti nella porzione di terreno vendutagli dall'attore con l'atto del 1944
(poiché da quest'ultimo ritenuti ricompresi proprio nella porzione di terreno di cui oggi si controverte nel presente giudizio).
La sentenza, che non risulta essere stata impugnata, in parte motiva afferma che
“Anzitutto occorre stabilire a chi si appartenga detta stanza date le contrastanti pretese delle parti al riguardo. Al convenuto, che ha eccepito di essere proprietario della stanza cui si riferisce la domanda di rilascio proposto dall'attore, incombe l'onere di provare il suo diritto. Tale prova però è mancata. Detto convenuto ha assunto che la stanza da lui costruita su tre ruderi compresi nella porzione di fondo vendutagli con riserva di usufrutto dell'attore, con atto del 27 luglio 1944 in notar . Con tale atto il Per_4
ha venduto al “parte di quel di lui appezzamento di fondo rustico, sito CP_4 Per_1 in contrada CH o altra denominazione del territorio di Ficarra. Tale parte che si vende consiste in pochi noccioli, alberi da frutta, un alberello di ulivo, poche viti ed altro se vi fosse, confina con , con , strada pubblica Persona_5 Persona_6
e con restante fondo del venditore, giusti segni divisori “pietre a secco” alla presenza di fu ”. Come si vede nella consistenza dello spezzone di Persona_9 CP_4 fondo suddetto non si fa alcun cenno nè della stanza nè dei ruderi che hanno un'importanza di certo maggiore di quella dell'alberello di ulivi di cui invece si parla espressamente, per cui dovrebbe ritenersi che la stanza in contestazione non abbia fatto parte della vendita. Nè può essere rilevante il fatto che il ha provveduto, non Per_1 già, come egli assume inesattamente, a costruire detta stanza, ma solo a farvi delle riparazioni, consistenti nella ricostruzione del muro mediano contiguo al resto della casa e nella sopraelevazione, per cm 90 dei due muri laterali. Dalle deposizioni testimoniali è emerso che il ed il erano in ottimi rapporti ed il primo CP_4 Per_1 non avendo figli, trattava il secondo, che è suo nipote, come un figlio, mentre quest'ultimo ricambiava tale affetto e coltivava il fondo del non potendovi CP_4 quest'ultimo provvedere per la sua avanzata età. Per le suddette riparazioni poi è stata adoperata la pietra ricavata dalla demolizione dei ruderi del fondo del ed il CP_4 legname ricavato dal fondo medesimo mentre la moglie del ha fornito agli CP_4 operai il companatico, qualche volta la pasta e l'ultimo giorno anche un coniglio. Ed ancora, proseguendo si legge: “Può quindi ritenersi che i coniugi , avanzati in CP_4 età, per ingraziarvi l'affetto del nipote ed assicurarsi l'assistenza nella vecchiaia, prima gli abbiano donato lo spezzone di fondo di cui sopra - in effetti sotto la vendita deve essere stata dissimulata una donazione - e quindi l'anno successivo abbiano
8 provveduto di comune accordo alla riparazione della stanza in oggetto per dargli la possibilità di stare vicino a loro dopo le sue nozze. Stante gli ottimi rapporti esistenti tra le parti non sono stati fatti conti di sorta, anche perché evidentemente il avrebbe Per_1 dovuto finire con l'ereditare tutti i beni dei due coniugi. Senonché dopo il matrimonio del sono cominciati degli screzi- probabilmente tra le due donne - cui hanno fatto Per_1 seguito diversi litigi, che hanno dato luogo a diversi processi penali allora il si CP_4
è deciso a richiedere la restituzione della stanza in oggetto che non è stata compresa nella vendita. Ed invero anche il perito nella planimetria ha tracciato il confine dello spezzone di fondo suddetto a diversi metri di distanza dai ruderi e dalla stanza in contestazione e cioè al di là del punto in cui il viottolo, che passa davanti la casa del
, va a congiungersi con la via privata, che passa a monte della casa medesima. CP_4
Nè vale dire che, se la stanza fosse compresa nella vendita, non si sarebbe dovuto indicare il confine con il fondo , che è sito al lato monte della casa , Per_5 CP_4 cominciando dallo spigolo della nuova costruzione rimasta in sospeso, mentre tra i confini si sarebbe dovuto indicare la casa del . Se si considera che quest'ultimo CP_4
è un contadino analfabeta non appare affatto strano che il medesimo possa avere indicato una configurazione non perfettamente precisa. In qualunque ipotesi però tale vago indizio del confine non può valere come elemento decisivo atto a provare da solo il diritto del , per cui deve ritenersi che la stanza in oggetto si appartiene come il Per_1 resto della casa, al , e che il l'ha posseduto a titolo di comodato senza CP_4 Per_1 determinazione di durata” (enfasi aggiunte).
Dalla sentenza in esame emerge pertanto come già in quell'epoca – ovvero a distanza di pochi anni dal rogito – l'atto di vendita del 27.07.1944 fosse di difficile ed incerta interpretazione.
La sentenza ha affermato che, diversamente da quanto asserito dal , Per_1 quest'ultimo avrebbe unicamente provveduto a ripristinare, unitamente al suo dante causa, una “stanza” appartenente “come il resto della casa, al ”. La stanza, CP_4 secondo la sentenza, sarebbe quindi stata posseduta dal unicamente “a titolo di Per_1 comodato senza determinazione di durata”.
A tale conclusione il Giudice sarebbe giunto anche attraverso l'ausilio del perito che, nella planimetria, avrebbe tracciato il confine dello spezzone di fondo venduto con atto del 27.07.1944 “a diversi metri di distanza dai ruderi e dalla stanza in contestazione e cioè al di là del punto in cui il viottolo, che passa davanti la casa del , va a CP_4 congiungersi con la via privata, che passa a monte della casa medesima”.
9 Dalla sentenza emerge inoltre che: - il abitava proprio nell'immobile CP_4 adiacente alla stanza in contestazione, ed era proprietario di entrambi gli immobili (com'è desumibile dal fatto che il avrebbe soltanto eseguito “delle riparazioni, Per_1 consistenti nella ricostruzione del muro mediano contiguo al resto della casa e che la
“stanza in oggetto si appartiene come il resto della casa, al ”); - lo spezzone di CP_4 terreno venduto con atto del 1944 non comprendeva immobili di alcun genere, passando il confine (dello spezzone venduto) a distanza della stanza in contestazione e, soprattutto, dall'abitazione del (che quindi abitava in loco). CP_4
Rilevato, quindi, che gli unici immobili “contigui” emergenti dalle mappe prodotte in atti sono quelli insistenti proprio sulle particelle nn. 919 (ex 552) e 957 (ex 760), e che quest'ultima particella (proprio per le dimensioni indicate nella relazione di ctu integrativa pari a 20 mq.) presenta effettivamente anche le caratteristiche immobiliari di una “stanza unica” perfettamente sovrapponibile con quella oggetto del contendere di cui alla sentenza del 1949 e costruita in “in adiacenza” all'abitazione principale (part. 552, della consistenza di 280 mq., da ritenersi abitazione principale del , Controparte_4 se ne deve necessariamente trarre la conclusione che gli immobili oggetto di domanda riconvenzionale non erano compresi tra i beni venduti con atto del 27.07.1944.
A supporto di tale ricostruzione deve poi rilevarsi che appare oltremodo evidente come l'eventuale vendita dell'immobile principale (di ben 280 mq., abitato dal CP_4 unitamente alla moglie), proprio per l'importanza del trasferimento immobiliare in questione (specie in quell'epoca storica), non poteva non essere espressamente indicata nell'atto che, invece, indica con scrupolo financo la presenza sul terreno ceduto di “un alberetto di ulivo”.
Alla luce di ciò, si ritiene che le visure storiche delle singole particelle non siano idonee a costituire prova indiziaria della proprietà dei terreni, anche perché smentite dall'interpretazione dell'atto di vendita operata sulla scorta della ricostruzione dei luoghi effettuata, a distanza di pochi anni dalla vendita, dal Pretore di Sant'Angelo di Brolo.
In assenza quindi di ulteriori prove a supporto della interpretazione dell'atto di vendita nei termini indicati dalla parte convenuta, deve quindi escludersi che gli immobili indicati in catasto al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), fossero ricompresi nell'atto di vendita del 27.07.1944 in favore di , essendo gli stessi di Persona_1 proprietà di Controparte_4
La domanda riconvenzionale (domanda n. 3 delle conclusioni di parte convenuta) deve perciò essere rigettata.
10 Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno invece definitivamente poste a carico della parte convenuta , essendosi rese necessarie ai fini Controparte_1 del rigetto delle domande da egli proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1605/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di accertamento della proprietà in capo ai sig.ri dei beni di cui al foglio 11, particelle 919 (ex Per_1
552) e 957 (ex 760);
2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Patti, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1605/2018
TRA
(C.F. ) - Avv. Francesco Pizzuto Parte_1 C.F._1 attrice
E
(C.F. ) - Avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Spiccia convenuto
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) C.F._4 terze chiamate contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e stabilire l'esatta linea di confine tra il terreno di proprietà dell'attrice, sito in Ficarra contrada CH, censito in catasto al foglio
11 partt. 549, 550, 557 ed i fondi limitrofi, con particolare riguardo a quelli di proprietà del convenuto, sig. , individuato allo stesso foglio;
Controparte_1
2) Disporre l'apposizione dei termini sui confini che saranno individuati;
3) Condannare il sig. a rilasciare all'attrice la porzione di terreno Controparte_1 abusivamente occupata con quanto vi è sopra;
1 4) Adottare ogni ulteriore provvedimento idoneo e pertinente seppur non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
- In via preliminare:
1. Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, per non essere stato esperito, su ordine del giudice ed in ottemperanza all'ordinanza del 13 giugno
2019, il tentativo di mediazione obbligatorio ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.
n. 28/2010.
Nel merito, in via principale e riconvenzionale:
1. Respingere integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, anche alla luce delle conclusioni della CTU definitiva, che i beni immobili oggetto di causa, siti in Ficarra, Contrada CH, e censiti in catasto al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), sono di proprietà esclusiva dei coeredi del Sig. , in virtù dell'atto di vendita del 27.07.1944. Persona_1
In via subordinata e riconvenzionale:
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158
c.c., in capo al Sig. e alle Sig.re e Controparte_1 CP_2
, della piena ed esclusiva proprietà dei medesimi beni immobili, CP_3 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito, ivi comprese quelle del procedimento cautelare promosso in corso di causa, la cui liquidazione è stata rinviata alla presente sede, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, da porsi interamente a carico di parte attrice soccombente.
Si chiede altresì che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico esclusivo di parte attrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 643/2025, depositata il 05.06.2025, questo Tribunale così riassumeva i fatti di causa:
“1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice rappresentava di essere proprietaria di fabbricato rurale con annesso fondo rustico, coltivato a uliveto, sito in
2 località CH del Comune di Ficarra (ME), censito in Catasto al foglio 11, partt.
549, 550 e 557, già appartenuto al padre , deceduto nel 1991, ed Persona_2 assegnatogli con sentenza di questo Tribunale n. 495/2009, a seguito di procedimento di scioglimento della comunione ereditaria. Il padre dell'attrice, a sua volta, aveva ricevuto il fondo rustico in donazione da giusto atto in Notar del Controparte_4 Per_3
16.12.1946.
L'attrice rappresentava quindi che tale fondo è attiguo al terreno di proprietà del convenuto , risultando tuttavia incerti ed indefiniti i reali confini. Controparte_1
Esponeva che, nel 1947, (dante causa di , Controparte_4 Persona_2 padre dell'odierna attrice) aveva intrapreso un giudizio innanzi al Pretore di
Sant'Angelo di Brolo finalizzato ad ottenere il rilascio da parte , dante Persona_1 causa dell'odierno convenuto, di una stanza sita nel fondo di contrada CH, concessa in comodato;
in tale giudizio, definito con sentenza del 12.12.1949 di accoglimento delle domande proposte da il consulente tecnico aveva Controparte_4 accertato che il bene in contestazione non rientrava in atto del Notar del Per_4
27.07.1944, come invece sostenuto da , dovendosi conseguentemente Persona_1 ritenere che il fondo e la stanza in questione siano parte del medesimo fondo oggetto del presente giudizio.
L'attrice rappresentava inoltre che negli anni '80 aveva già Persona_2 intrapreso un giudizio per regolamento di confini dei terreni per cui è causa nei confronti di , e che i paletti collocati all'epoca, nonostante fossero stati apposti Persona_1 concordemente tra le parti, erano però successivamente stati rimossi dopo la morte del
, causando conseguente incertezza sull'identificazione dei confini. Per_2
Il convenuto aveva quindi iniziato ad avanzare inesistenti diritti su parte del terreno e sulla casetta rurale in possesso di , rendendosi protagonista di vari Parte_1 episodi di sconfinamento, oltre che di alcune trasformazioni arbitrarie e non autorizzate sulle cose, causa di contrasti fra le parti per le quali venivano anche sporte denunce.
Stante l'indisponibilità del convenuto a risolvere bonariamente la questione, proponeva quindi domanda di accertamento giudiziale dei confini e di apposizione dei termini, con richiesta di restituzione della porzione dei terreni ritenuti abusivamente occupati dal convenuto.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando le deduzioni di parte attrice ed esponendo, in punto di fatto, che in data 27.07.1944 il padre aveva Persona_1 acquistato da “una porzione di terreno confinante con altri immobili Controparte_4
3 della stessa fattispecie appartenenti ai Sig.ri e , Persona_5 Persona_6 nonché con strada pubblica e restante terreno dello stesso venditore”.
L'immobile originariamente in proprietà di era costituito da un Controparte_4 fondo agricolo con annessi alcuni fabbricati, identificati rispettivamente al Catasto del
Comune di Ficarra al fg. 1l, particelle 547, 548, 549, 550, 557, 551 e 760. I fabbricati, all'epoca censiti al foglio 11, particelle 552 e 760, erano compresi all'interno dei confini dei terreni acquistati da , che li abitava unitamente alla moglie. Persona_1
Il convenuto esponeva quindi che successivamente, con atto di donazione del
19.12.1946, aveva donato a "un fondicello in Controparte_4 Persona_2
Ficarra, c/da Franceschello con casetta dentro, confinante con , Persona_5 strada e ", che risulta corrispondente alle particelle 547, 548, 551 e Persona_1 parte delle particelle 549 e 550, senza però includere in alcun modo la particella 552.
Sarebbe poi accaduto che, alla morte di , gli eredi avrebbero Persona_2 dichiarato nella denuncia di successione (presentata il 23.12.1991) di essere proprietari di 11/12 delle particelle 547, 548, 549, 550 e 551, nonché di avere la piena proprietà dei ruderi di fabbricati rurali identificati alle particelle 552, 557 e 760, che in seguito provvedevano anche ad accatastare (risultando oggi distinti in catasto con le particelle n. 919, 956 e 957).
Dopo la morte di , i beni divenivano di proprietà degli eredi, Persona_1 ovvero dei figli , e . Controparte_1 CP_3 CP_2
Anche la parte convenuta confermava i dissidi intervenuti nel corso del tempo con la parte attrice proprio con riferimento all'effettiva proprietà degli immobili oggetto di causa.
Con l'atto di costituzione, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e il difetto di contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., dovendo essere convenute in giudizio anche le comproprietarie e CP_3 CP_2
(sorelle del convenuto).
Nel merito, contestava la corretta individuazione delle particelle di proprietà dell'attrice, richiamando integralmente il contenuto della perizia di parte dell'ing.
, dalla quale emergerebbe l'erroneo inserimento in denuncia di successione, Persona_7 da parte degli eredi di , della piena proprietà delle particelle catastali Persona_2
552, 557 e 760, che fino a quel momento erano di proprietà di e, dopo Persona_1 il suo decesso, dei suoi eredi.
4 Deduceva che, a seguito di tale contestazione, il presente giudizio non verterebbe più sul mero accertamento degli esatti confini ai sensi dell'art. 950 c.c., essendo messa in discussione la stessa proprietà vantata dall'attrice.
In ogni caso, indipendentemente dalla corrispondenza alla situazione di diritto, in presenza di una consolidata situazione possessoria ultraventennale egli avrebbe comunque acquistato la proprietà per usucapione, sicché spiegava la relativa domanda riconvenzionale, rappresentando di avere posseduto (unitamente al proprio dante causa) uti domino da oltre venti anni, in modo indisturbato e pacifico, i beni oggetto di causa, svolgendo tutte quelle attività necessarie a mantenerli in buono stato di conservazione e facendosi carico delle relative spese.
1.3 Con ordinanza del 13.06.2019, veniva assegnato alle parti termine per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria, che veniva espletata con esito negativo.
1.4 Con ordinanza del 18.09.2020, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , cui la parte attrice provvedeva a dare regolare Persona_1 esecuzione.
I terzi chiamati e , regolarmente citati, non si CP_2 CP_3 costituivano, sicché ne va preliminarmente dichiarata la contumacia.”
Dopo aver precisato che “La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D. Lgs. 149/2022”, la sentenza così statuiva:
1) “dichiara la contumacia dei convenuti e CP_2 CP_3
2) dichiara l'improcedibilità delle domande di parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla parte convenuta;
4) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza.”
Il processo proseguiva dunque per la determinazione della proprietà dei beni censiti al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760); con ordinanza di pari data, veniva dunque disposta integrazione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare “la proprietà delle particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760) sulla base dei titoli di provenienza,
i cui elementi descrittivi potranno essere interpretati alla luce del plausibile stato dei luoghi illo tempore (ricavabile dalle eventuali modifiche succedutesi nel tempo e dagli
5 opportuni raffronti), della documentazione ritualmente versata in atti e, solo da ultimo, delle risultanze catastali;
”.
Espletato il supplemento di ctu, le parti precisavano infine le conclusioni per come indicato in epigrafe.
L'integrazione di ctu nasce dalla necessità di istruire la domanda riconvenzionale
(domanda n. 3 delle originarie conclusioni) proposta dal convenuto , con Controparte_1 la quale si chiedeva “In via principale e riconvenzionale, e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che i beni di cui al foglio 11, particelle 919 ( ex 552)
e 957 (ex 760), sono di proprietà esclusiva dei Sig.ri , quali coeredi del Sig. Per_1
, originario proprietario degli stessi a seguito dell'atto di vendita del Persona_1
27.07.1944 stipulato con il Sig. unitamente ad altri immobili”. Controparte_4
In ordine alla tematica in questione, il supplemento di consulenza è giunto a conclusioni che non consentono di affermare in modo univoco l'effettivo trasferimento, con atto in Notar del 27.07.1944, degli immobili censiti al foglio 11, particelle Per_4
919 (ex 552) e 957 (ex 760). Peraltro, alla luce della produzione documentale delle parti, le incertezze interpretative del titolo (atto del Notaio del 27.04.1944) e quelle Per_8 inerenti l'esatta ricostruzione delle consistenze proprietarie dell'epoca, non appaiono superabili con il conferimento di un nuovo incarico di ctu ad altro professionista, trattandosi di difficoltà obiettive e non derivanti da carenze nell'espletamento dell'incarico.
Invero, a fronte della intervenuta produzione in giudizio del titolo che, secondo la parte convenuta, dovrebbe costituire il fondamento del proprio diritto di proprietà sugli immobili in questione, spetta al giudice il compito di interpretare – alla luce della produzione documentale allegata in atti dalle parti, ed in conformità alle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e seg. c.c. – l'atto di vendita del 1944.
In esso, vendeva al nipote , con riserva di Controparte_4 Persona_1 usufrutto vitalizio, “parte di quel di lui appezzamento di fondo rustico, sito in contrada
CH o altra denominazione del territorio di Ficarra. Tale parte che si vende consiste, in pochi noccioli, alberi da frutta, un alberetto di ulivo, poche viti ed altro se vi fosse, confina con , con , strada pubblica, e con Persona_5 Persona_6 restante fondo del venditore giusta i segni divisori (pietre a secco) apposte alla presenza di fu ed è annotata in catasto in dipendenza dell'art. 3923. Persona_9 CP_4
(…)”
6 Le espressioni letterali impiegate nell'atto notarile non consentono di ritenere, con la certezza che sarebbe necessaria, che i terreni in questione fossero ricompresi tra quelli trasferiti;
tanto meno nell'atto di vendita si disquisisce di “immobili” insistenti sui fondi.
Tra l'altro, le parti non hanno neppure chiarito l'esatta epoca costruttiva degli immobili presenti sulle due particelle 552 e 760; circostanza questa che, per l'appunto, complica l'interpretazione dell'esatto contenuto dell'atto traslativo del 1944.
Non risulta d'ausilio neppure l'annotazione in catasto “in dipendenza dell'art. 3923”, come espressamente previsto nell'atto di vendita. Per come chiarito dal ctu nella relazione integrativa del 20.10.2025, la partita 3923 non ha fornito alcun elemento utile all'indagine (“Ho ritenuto opportuno verificare la partita 3923 all'Ufficio Provinciale catastali e per la partita 3923 nel foglio 11 del Comune di Ficarra Controparte_5 risulta nessuna corrispondenza trovata. (…) Altresì effettuando una ulteriore ricerca per la partita 3923 nel Comune di Ficarra risultano terreni nel foglio 21 i quali sono distanti dal foglio 11”).
Ulteriormente, non ha giovato neppure l'accertamento supplementare effettuato dal ctu, secondo il quale “dalle visure catastali storiche si evidenzia che Persona_5 era proprietario dei terreni foglio 11 particella 560 oggi fabbricato particella 915 e terreno particella 561”. Tale considerazione, priva di elementi obiettivi idonei a circostanziarla, non dirime infatti l'interpretazione dell'atto di vendita del '44.
Sul punto, supplisce tuttavia la concorde indicazione delle consistenze proprietarie del , per come effettuata proprio dalle parti in causa. Entrambe le parti, Persona_5 infatti, identificano i fondi di proprietà (cfr. allegato “A” alla ctp dell'ing. Per_5
del 03.12.2018 e “planimetria dei luoghi” di cui all'allegato n. 1 all'atto di Per_7 citazione) con le particelle nn. 554 (odierna part. 921; cfr all. nn. 5 e 6 al rinnovo di ctu),
555 e 556 (odierna part. 958; cfr. all. nn. 5 e 6 al rinnovo di ctu).
Tale identificazione comune e concorde, sebbene non rilevata in atti dal ctu, consente comunque di considerare l'estensione dei fondi suddetti come parametro utile ai fini della esatta individuazione dei confini descritti in atto di vendita del 1944 e, soprattutto, di eliminare le incertezze di attribuzione di alcuni immobili (per l'appunto quelli di cui alle particelle 554 e 555) adiacenti alle particelle oggetto di domanda riconvenzionale.
Altro elemento utile all'individuazione degli esatti confini descritti nell'atto deve poi rinvenirsi – sia pure in modo non preciso e diretto – nella sentenza n. rep. 99/1949 pronunciata dal Pretore di Sant'Angelo di Brolo il 3.11.1949 e depositata in cancelleria il 21.12.1949, che ha statuito nel giudizio incardinato da nei confronti Controparte_4
7 di , per il rilascio di una “stanza” asseritamente edificata dal convenuto Persona_1 su tre ruderi presenti nella porzione di terreno vendutagli dall'attore con l'atto del 1944
(poiché da quest'ultimo ritenuti ricompresi proprio nella porzione di terreno di cui oggi si controverte nel presente giudizio).
La sentenza, che non risulta essere stata impugnata, in parte motiva afferma che
“Anzitutto occorre stabilire a chi si appartenga detta stanza date le contrastanti pretese delle parti al riguardo. Al convenuto, che ha eccepito di essere proprietario della stanza cui si riferisce la domanda di rilascio proposto dall'attore, incombe l'onere di provare il suo diritto. Tale prova però è mancata. Detto convenuto ha assunto che la stanza da lui costruita su tre ruderi compresi nella porzione di fondo vendutagli con riserva di usufrutto dell'attore, con atto del 27 luglio 1944 in notar . Con tale atto il Per_4
ha venduto al “parte di quel di lui appezzamento di fondo rustico, sito CP_4 Per_1 in contrada CH o altra denominazione del territorio di Ficarra. Tale parte che si vende consiste in pochi noccioli, alberi da frutta, un alberello di ulivo, poche viti ed altro se vi fosse, confina con , con , strada pubblica Persona_5 Persona_6
e con restante fondo del venditore, giusti segni divisori “pietre a secco” alla presenza di fu ”. Come si vede nella consistenza dello spezzone di Persona_9 CP_4 fondo suddetto non si fa alcun cenno nè della stanza nè dei ruderi che hanno un'importanza di certo maggiore di quella dell'alberello di ulivi di cui invece si parla espressamente, per cui dovrebbe ritenersi che la stanza in contestazione non abbia fatto parte della vendita. Nè può essere rilevante il fatto che il ha provveduto, non Per_1 già, come egli assume inesattamente, a costruire detta stanza, ma solo a farvi delle riparazioni, consistenti nella ricostruzione del muro mediano contiguo al resto della casa e nella sopraelevazione, per cm 90 dei due muri laterali. Dalle deposizioni testimoniali è emerso che il ed il erano in ottimi rapporti ed il primo CP_4 Per_1 non avendo figli, trattava il secondo, che è suo nipote, come un figlio, mentre quest'ultimo ricambiava tale affetto e coltivava il fondo del non potendovi CP_4 quest'ultimo provvedere per la sua avanzata età. Per le suddette riparazioni poi è stata adoperata la pietra ricavata dalla demolizione dei ruderi del fondo del ed il CP_4 legname ricavato dal fondo medesimo mentre la moglie del ha fornito agli CP_4 operai il companatico, qualche volta la pasta e l'ultimo giorno anche un coniglio. Ed ancora, proseguendo si legge: “Può quindi ritenersi che i coniugi , avanzati in CP_4 età, per ingraziarvi l'affetto del nipote ed assicurarsi l'assistenza nella vecchiaia, prima gli abbiano donato lo spezzone di fondo di cui sopra - in effetti sotto la vendita deve essere stata dissimulata una donazione - e quindi l'anno successivo abbiano
8 provveduto di comune accordo alla riparazione della stanza in oggetto per dargli la possibilità di stare vicino a loro dopo le sue nozze. Stante gli ottimi rapporti esistenti tra le parti non sono stati fatti conti di sorta, anche perché evidentemente il avrebbe Per_1 dovuto finire con l'ereditare tutti i beni dei due coniugi. Senonché dopo il matrimonio del sono cominciati degli screzi- probabilmente tra le due donne - cui hanno fatto Per_1 seguito diversi litigi, che hanno dato luogo a diversi processi penali allora il si CP_4
è deciso a richiedere la restituzione della stanza in oggetto che non è stata compresa nella vendita. Ed invero anche il perito nella planimetria ha tracciato il confine dello spezzone di fondo suddetto a diversi metri di distanza dai ruderi e dalla stanza in contestazione e cioè al di là del punto in cui il viottolo, che passa davanti la casa del
, va a congiungersi con la via privata, che passa a monte della casa medesima. CP_4
Nè vale dire che, se la stanza fosse compresa nella vendita, non si sarebbe dovuto indicare il confine con il fondo , che è sito al lato monte della casa , Per_5 CP_4 cominciando dallo spigolo della nuova costruzione rimasta in sospeso, mentre tra i confini si sarebbe dovuto indicare la casa del . Se si considera che quest'ultimo CP_4
è un contadino analfabeta non appare affatto strano che il medesimo possa avere indicato una configurazione non perfettamente precisa. In qualunque ipotesi però tale vago indizio del confine non può valere come elemento decisivo atto a provare da solo il diritto del , per cui deve ritenersi che la stanza in oggetto si appartiene come il Per_1 resto della casa, al , e che il l'ha posseduto a titolo di comodato senza CP_4 Per_1 determinazione di durata” (enfasi aggiunte).
Dalla sentenza in esame emerge pertanto come già in quell'epoca – ovvero a distanza di pochi anni dal rogito – l'atto di vendita del 27.07.1944 fosse di difficile ed incerta interpretazione.
La sentenza ha affermato che, diversamente da quanto asserito dal , Per_1 quest'ultimo avrebbe unicamente provveduto a ripristinare, unitamente al suo dante causa, una “stanza” appartenente “come il resto della casa, al ”. La stanza, CP_4 secondo la sentenza, sarebbe quindi stata posseduta dal unicamente “a titolo di Per_1 comodato senza determinazione di durata”.
A tale conclusione il Giudice sarebbe giunto anche attraverso l'ausilio del perito che, nella planimetria, avrebbe tracciato il confine dello spezzone di fondo venduto con atto del 27.07.1944 “a diversi metri di distanza dai ruderi e dalla stanza in contestazione e cioè al di là del punto in cui il viottolo, che passa davanti la casa del , va a CP_4 congiungersi con la via privata, che passa a monte della casa medesima”.
9 Dalla sentenza emerge inoltre che: - il abitava proprio nell'immobile CP_4 adiacente alla stanza in contestazione, ed era proprietario di entrambi gli immobili (com'è desumibile dal fatto che il avrebbe soltanto eseguito “delle riparazioni, Per_1 consistenti nella ricostruzione del muro mediano contiguo al resto della casa e che la
“stanza in oggetto si appartiene come il resto della casa, al ”); - lo spezzone di CP_4 terreno venduto con atto del 1944 non comprendeva immobili di alcun genere, passando il confine (dello spezzone venduto) a distanza della stanza in contestazione e, soprattutto, dall'abitazione del (che quindi abitava in loco). CP_4
Rilevato, quindi, che gli unici immobili “contigui” emergenti dalle mappe prodotte in atti sono quelli insistenti proprio sulle particelle nn. 919 (ex 552) e 957 (ex 760), e che quest'ultima particella (proprio per le dimensioni indicate nella relazione di ctu integrativa pari a 20 mq.) presenta effettivamente anche le caratteristiche immobiliari di una “stanza unica” perfettamente sovrapponibile con quella oggetto del contendere di cui alla sentenza del 1949 e costruita in “in adiacenza” all'abitazione principale (part. 552, della consistenza di 280 mq., da ritenersi abitazione principale del , Controparte_4 se ne deve necessariamente trarre la conclusione che gli immobili oggetto di domanda riconvenzionale non erano compresi tra i beni venduti con atto del 27.07.1944.
A supporto di tale ricostruzione deve poi rilevarsi che appare oltremodo evidente come l'eventuale vendita dell'immobile principale (di ben 280 mq., abitato dal CP_4 unitamente alla moglie), proprio per l'importanza del trasferimento immobiliare in questione (specie in quell'epoca storica), non poteva non essere espressamente indicata nell'atto che, invece, indica con scrupolo financo la presenza sul terreno ceduto di “un alberetto di ulivo”.
Alla luce di ciò, si ritiene che le visure storiche delle singole particelle non siano idonee a costituire prova indiziaria della proprietà dei terreni, anche perché smentite dall'interpretazione dell'atto di vendita operata sulla scorta della ricostruzione dei luoghi effettuata, a distanza di pochi anni dalla vendita, dal Pretore di Sant'Angelo di Brolo.
In assenza quindi di ulteriori prove a supporto della interpretazione dell'atto di vendita nei termini indicati dalla parte convenuta, deve quindi escludersi che gli immobili indicati in catasto al foglio 11, particelle 919 (ex 552) e 957 (ex 760), fossero ricompresi nell'atto di vendita del 27.07.1944 in favore di , essendo gli stessi di Persona_1 proprietà di Controparte_4
La domanda riconvenzionale (domanda n. 3 delle conclusioni di parte convenuta) deve perciò essere rigettata.
10 Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno invece definitivamente poste a carico della parte convenuta , essendosi rese necessarie ai fini Controparte_1 del rigetto delle domande da egli proposte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1605/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di accertamento della proprietà in capo ai sig.ri dei beni di cui al foglio 11, particelle 919 (ex Per_1
552) e 957 (ex 760);
2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Patti, 18/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11