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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR ON, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1239/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003844955000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150018327250000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6095/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5497/2024, depositata il 16-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato dell'intimazione di pagamento n.02820249003844955/000 notificata in data 15.05.2024, nonché la cartella di pagamento n.02820150018327250000 asseritamene notificata il 14.11.2015, richiamata nella predetta intimazione di pagamento, avente per oggetto l'IRPEF dell'anno d'imposta 2011, oltre sanzioni ed interessi per complessivi
€.2.125,19; eccependo: 1) la nullità della cartella per difetto di legittimazione passiva;
2) la illegittimità e nullità per avvenuta prescrizione del credito azionato e decadenza del diritto trattandosi di tributi riferiti all'annualità 2011; 3) la nullità della intimazione di pagamento per violazione ed errata applicazione della legge 212/2000 art. 7 ed art. 3, legge n.241/90; 4) l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento violazione ed errata applicazione della legge 212/2000.
Aveva quindi osservato la parte resistente non aveva provato la notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato. Aveva condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando la notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato e concludendo per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata eccependo l'inammissibilità della produzione documentale in grado appello e insistendo nella prescrizione della pretesa tributaria. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari da liquidare al difensore antistatario.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il grave è infondato e deve essere rigettato.
E invero, la produzione documentale concernente le notifiche dell'atto prodromico a quello impugnato è inammissibile stante il divieto di cui all'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nel testo vigente dopo il 4-1-2024 (il ricorso era stato notificato il 3-6-2024).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata, con la sola precisazione che l'intimazione impugnata era stata annullata solo con riferimento alla cartella di pagamento di cui si era lamentata l'omessa notifica
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. DA l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in
€ 510,00 oltre accessori, con distrazione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR ON, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1239/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003844955000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150018327250000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6095/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5497/2024, depositata il 16-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione e la cartella di pagamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato dell'intimazione di pagamento n.02820249003844955/000 notificata in data 15.05.2024, nonché la cartella di pagamento n.02820150018327250000 asseritamene notificata il 14.11.2015, richiamata nella predetta intimazione di pagamento, avente per oggetto l'IRPEF dell'anno d'imposta 2011, oltre sanzioni ed interessi per complessivi
€.2.125,19; eccependo: 1) la nullità della cartella per difetto di legittimazione passiva;
2) la illegittimità e nullità per avvenuta prescrizione del credito azionato e decadenza del diritto trattandosi di tributi riferiti all'annualità 2011; 3) la nullità della intimazione di pagamento per violazione ed errata applicazione della legge 212/2000 art. 7 ed art. 3, legge n.241/90; 4) l'omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento violazione ed errata applicazione della legge 212/2000.
Aveva quindi osservato la parte resistente non aveva provato la notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato. Aveva condannato l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando la notifica della cartella di pagamento prodromica all'atto impugnato e concludendo per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata eccependo l'inammissibilità della produzione documentale in grado appello e insistendo nella prescrizione della pretesa tributaria. Aveva concluso per la conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e onorari da liquidare al difensore antistatario.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il grave è infondato e deve essere rigettato.
E invero, la produzione documentale concernente le notifiche dell'atto prodromico a quello impugnato è inammissibile stante il divieto di cui all'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 nel testo vigente dopo il 4-1-2024 (il ricorso era stato notificato il 3-6-2024).
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata, con la sola precisazione che l'intimazione impugnata era stata annullata solo con riferimento alla cartella di pagamento di cui si era lamentata l'omessa notifica
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. DA l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in
€ 510,00 oltre accessori, con distrazione.