CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3089/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 22/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220220000244687000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistenti/Appellati: Resistente_1: Non costituito. Ader: Difetto di legittimazione passiva con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.09.2022 veniva notificata la cartella di pagamento n. 12220220000244687000, emessa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 29987 del Comune di Roma-Capitale, relativo all'imposta IMU annualità 2013, avvenuta in data 16.09.2018 mediante raccomandata n. 78814576224-2, imposta dovuta dal sig. Resistente_1, il quale presentava istanza di autotutela prot. n. 739762/A/67/OST/SD, rigettata dall'ente impositore con provvedimento prot. n. QB/2019/21921 del 07.01.2019 ai sensi della delibera giuntale n.131 del 2000 e successive. Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso/reclamo avverso la succitata cartella di pagamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Il Comune in risposta emetteva provvedimento di diniego prot. n. QB/2022/564679 del 22.11.2022. La C.G.T., con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese. Detta sentenza è stata appellata da parte soccombente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 546/1992 per mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, nonchè l'erroneità della pronuncia. L'appellato non si è costituito. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Roma-Capitale merita accoglimento sotto duplice prospettazione. Per quanto attiene il primo profilo, relativo all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 546/1992 per mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, deve rilevarsi che il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso ed unicamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nella fattispecie, come evincibile dalla documentazione versata in atti sin dal primo grado di giudizio e ridepositata in sede di gravame, la procedura di notificazione appare corretta ed immune da censure avendo l'ente impositore notificato, entro il termine quinquennale, la raccomandata A/R n. 78714576224-2 del 11.09.2018, con consegna nelle mani del destinatario. Per quanto concerne il secondo profilo, riferito alla agevolazione per abitazione principale asserita Resistente_1 Associazione_2 Nazione_1come spettante al sig. perché militare allora in servizio presso i , il Collegio osserva che la disciplina normativa di riferimento è rinvenibile nel decreto-legge n. 133/2013 che, all'art. 1, ha disposto l'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate (art. 1, comma 1, lettera c). Per l'anno 2013, i benefici IMU sono applicabili ai dipendenti delle Forze armate, di polizia, ai vigili del fuoco ed al personale del comparto sicurezza. Gli immobili di cui sono titolari hanno diritto a fruire del trattamento agevolato IMU come prima casa soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, così come disposto espressamente dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, in sede di conversione in legge (n. 124/2013), che li ha assimilati all'abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano. Di conseguenza, il beneficio fiscale spetta unicamente dal secondo semestre 2013. Tuttavia, nella fattispecie, l'appellato non risulta avere assolto gli oneri dichiarativi richiesti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento IMU. In materia di IMU, grava sul contribuente l'obbligo di denunciare tempestivamente le variazioni degli elementi concernenti l'immobile che determinano un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Difatti, le suindicate agevolazioni, introdotte dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, recepite dall'articolo 13, comma 1, lett. e) del Regolamento IUC di Roma Capitale, potevano essere applicate a partire dal saldo IMU 2013, con un'apposita dichiarazione da produrre, a pena di decadenza, entro marzo dell'anno successivo dall'applicazione della suddetta agevolazione. Pertanto, il sig. Resistente_1, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.M. n. 102/2013, convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124, avrebbe dovuto presentare, a pena di decadenza ed entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale avrebbe dovuto attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio doveva applicarsi. Di converso, non è stata presentata dichiarazione alcuna dall'odierno appellato con la quale egli Associazione_2avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta in quanto appartenente alla in servizio presso i Nazione_1. Al riguardo, si rileva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3089/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 22/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220220000244687000 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistenti/Appellati: Resistente_1: Non costituito. Ader: Difetto di legittimazione passiva con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.09.2022 veniva notificata la cartella di pagamento n. 12220220000244687000, emessa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 29987 del Comune di Roma-Capitale, relativo all'imposta IMU annualità 2013, avvenuta in data 16.09.2018 mediante raccomandata n. 78814576224-2, imposta dovuta dal sig. Resistente_1, il quale presentava istanza di autotutela prot. n. 739762/A/67/OST/SD, rigettata dall'ente impositore con provvedimento prot. n. QB/2019/21921 del 07.01.2019 ai sensi della delibera giuntale n.131 del 2000 e successive. Il sig. Resistente_1 proponeva ricorso/reclamo avverso la succitata cartella di pagamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. Il Comune in risposta emetteva provvedimento di diniego prot. n. QB/2022/564679 del 22.11.2022. La C.G.T., con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese. Detta sentenza è stata appellata da parte soccombente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 546/1992 per mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, nonchè l'erroneità della pronuncia. L'appellato non si è costituito. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Roma-Capitale merita accoglimento sotto duplice prospettazione. Per quanto attiene il primo profilo, relativo all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 546/1992 per mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento, deve rilevarsi che il ricorso avverso la cartella di pagamento può essere proposto soltanto per vizi propri dell'atto stesso ed unicamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati in precedenza ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. Nella fattispecie, come evincibile dalla documentazione versata in atti sin dal primo grado di giudizio e ridepositata in sede di gravame, la procedura di notificazione appare corretta ed immune da censure avendo l'ente impositore notificato, entro il termine quinquennale, la raccomandata A/R n. 78714576224-2 del 11.09.2018, con consegna nelle mani del destinatario. Per quanto concerne il secondo profilo, riferito alla agevolazione per abitazione principale asserita Resistente_1 Associazione_2 Nazione_1come spettante al sig. perché militare allora in servizio presso i , il Collegio osserva che la disciplina normativa di riferimento è rinvenibile nel decreto-legge n. 133/2013 che, all'art. 1, ha disposto l'abolizione della seconda rata IMU per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate (art. 1, comma 1, lettera c). Per l'anno 2013, i benefici IMU sono applicabili ai dipendenti delle Forze armate, di polizia, ai vigili del fuoco ed al personale del comparto sicurezza. Gli immobili di cui sono titolari hanno diritto a fruire del trattamento agevolato IMU come prima casa soltanto a decorrere dal 1° luglio 2013, così come disposto espressamente dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102/2013, in sede di conversione in legge (n. 124/2013), che li ha assimilati all'abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano. Di conseguenza, il beneficio fiscale spetta unicamente dal secondo semestre 2013. Tuttavia, nella fattispecie, l'appellato non risulta avere assolto gli oneri dichiarativi richiesti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento IMU. In materia di IMU, grava sul contribuente l'obbligo di denunciare tempestivamente le variazioni degli elementi concernenti l'immobile che determinano un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Difatti, le suindicate agevolazioni, introdotte dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 102 del 2013, recepite dall'articolo 13, comma 1, lett. e) del Regolamento IUC di Roma Capitale, potevano essere applicate a partire dal saldo IMU 2013, con un'apposita dichiarazione da produrre, a pena di decadenza, entro marzo dell'anno successivo dall'applicazione della suddetta agevolazione. Pertanto, il sig. Resistente_1, ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.M. n. 102/2013, convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124, avrebbe dovuto presentare, a pena di decadenza ed entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale avrebbe dovuto attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio doveva applicarsi. Di converso, non è stata presentata dichiarazione alcuna dall'odierno appellato con la quale egli Associazione_2avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta in quanto appartenente alla in servizio presso i Nazione_1. Al riguardo, si rileva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………