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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 404/25, Dott.ssa Giorgiana Manzo, discusso all'udienza collegiale dell' 8/7/25 e promosso
DA
(c.f. Parte_1
), nato a [...], l'[...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nico PA e Roberto BE del Foro di Busto Arsizio, con domicilio eletto presso questi ultimi in Gallarate (VA), Piazza Risorgimento n. 5, come da procura che si allega al reclamo
RECLAMANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del curatore dott. con sede in P.IVA_1 Controparte_2
Varese, via Carrobbio n. 19 elettivamente domiciliato in Varese, via Bernascone n. 1, presso l'Avv. Sergio Granata, dal quale è rappresentato e difeso – in forza del provvedimento autorizzativo del giudice delegato dott.ssa Ida Carnevale in data 15 maggio 2025 (Documento 1), nonché della procura speciale conferita con foglio separato in data 3 giugno 2025 (Documento 2), che - da considerarsi apposta in calce come espressamente previsto dall'art. 18 del DM 44/2011 e dall'art. 83, terzo comma c.p.c. - viene depositata, con rituale attestazione di conformità all'originale, in una alla memoria di costituzione di secondo grado
RECLAMATO/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
E CONTRO
(c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore con sede legale in Varese, Via Gorizia n. 7, rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Andrea Brenna del Foro di Varese con studio in Varese, Via Volta n. 6
TERZA CHIAMATA RECLAMATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RECLAMANTE PRINCIPALE come da ricorso:
“In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere considerato assunto a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di con effetto dal 19 marzo Controparte_1 2010 od, in subordine, dalla successiva data ritenuta di giustizia.
2. accertare e dichiarare, la nullità/illegittimità/inefficacia, per tutti i gradati motivi sopra esposti, del duplice licenziamento irrogato da nei confronti del ricorrente in data 24 giugno CP_1 2015 ed in data 29 luglio 2015;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 18 St.Lav., ed ex art. 2112 c.c. e 111 cpc, alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze di in virtù del trasferimento d'azienda CP_3 (e/o mero cambio di denominazione) intervenuto e società in data 4 luglio 2017; conseguentemente
4. accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'ammissione al passivo del
[...] del credito risarcitorio pari alla somma di Euro 1.523,13 mensili (o la diversa somma CP_1 di giustizia ) per ogni mese intercorso dal 29 giugno 2015 al 4 luglio 2017, oltre accessori di legge, nonché all'ammissione dell'ulteriore distinto credito risarcitorio pari ad ulteriori 5 mensilità (al suddetto medesimo tallone mensile od quello diverso ritenuto di giustizia), maturato in ragione del primo licenziamento del 24 giugno 2015, oltre accessori di legge.
5. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_3 danno subito dal lavoratore in conseguenza del primo licenziamento verbale irrogato nei suoi confronti in data 24 giugno 2015, in misura pari a n. 5 mensilità di retribuzione da quantificarsi al tallone mensile di € 1.523,13 o pari alla diversa misura ritenuta di giustizia;
6. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata CP_3 reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 St. Lav. da quantificarsi al tallone mensile di € 1.523,13 (o ad altro importo ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento del 29 luglio 2015 (od in subordine dalla successiva data ritenuta di giustizia) sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso 7.condannare le convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle competenze del presente giudizio.
Ai fini istruttori: Si ripropongono tutte le istanze istruttorie già formulate in prime cure ossia le seguenti. – omissis- “
PER IL RECLAMATO/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
come da memoria Controparte_1 di costituzione: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la inammissibilità del reclamo proposto da , per i Parte_1 motivi illustrati in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze.
NEL MERITO: salvo il carattere preliminare/pregiudiziale della eccezione di inammissibilità del gravame, rigettare il reclamo proposto dal sig. , siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_1 Per la denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di riformare in tutto o in parte l'impugnata sentenza, dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1 Sempre con vittoria di spese.
IN VIA DI RECLAMO INCIDENTALE CONDIZIONATO: solo per la denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di riformare in tutto o in parte l'impugnata sentenza, dichiararsi l'inammissibilità (per le ragioni esposte in parte narrativa) della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento scritto. Sempre con vittoria di spese
IN VIA ISTRUTTORIA: - omissis -“
come da memoria di costituzione: Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare comunque ogni domanda nei confronti di per difetto dei CP_3 presupposti di applicazione dell'art. 2112 c.c. e per l'operatività dell'art ma 4, Legge Fallimentare
IN VIA ISTRUTTORIA: - omissis -
IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 404/25 rigettava “l'opposizione con contestuale chiamata in causa del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.” promossa da Parte_1
(RG n. 3/20) avverso l'ordinanza n. 1915/19 emessa dal medesimo
[...]
a chiusura della fase sommaria (RG n. 1084/15) - con la quale era stato CP_5 respinto, a spese compensate, il ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/12 diretto ad ottenere nei confronti di Controparte_1 previa declaratoria di nullità/illegittimità degli asseriti
[...] licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 St. Lav. - opposizione avente ad oggetto, altresì, la impugnazione del licenziamento per pretesa giusta causa datato 28/7/15, a cui era stato riunito il successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. (RG n. 94/23) proposto dal lavoratore nei confronti del
[...]
nonché di che con atto Controparte_6 CP_3 notarile del 4/7/17 aveva acquistato dal citato fallimento l'azienda esercente attività di ristorante, avente il medesimo oggetto;
in accoglimento dell'opposizione incidentale svolta dal Controparte_1 Controparte_1 condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute nella fase Parte_1 sommaria dal citato , quantificate nell'importo di € 4.600,00 per CP_1 compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge;
e condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dal e da Controparte_1 CP_3 liquidate per ciascuna parte opposta nell'importo di € 6.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Il giudice a quo, premesso che aveva dedotto di essere stato Parte_1 licenziato della (allora) senza Controparte_1
l'adozione della necessaria forma scritta, “1) in data 24 giugno 2015 quando allo stesso è stato intimato di non tornare dopo essersi recato presso la Questura di Varese;
2) in data 25 giugno 2015 quando, tornato al ristorante il ricorrente è stato nuovamente allontanato senza poter riprendere la propria attività lavorativa;
3) in data 29 luglio 2015 con il provvedimento di licenziamento inviato presso l'indirizzo diverso da quello della residenza del lavoratore…” e che aveva comunque dedotto la nullità di quest'ultimo licenziamento per la natura ritorsiva, avendo l'allora titolare del ristorante La Perla provveduto a licenziarlo
“…solo per essersi assentato alcune ore dal ristorante al fine di presentarsi in questura a rinnovare il permesso di soggiorno (cfr. doc. 11 bis)” e in ogni caso l'illegittimità dello stesso per carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, respingeva la eccezione di inammissibilità della domanda relativa al licenziamento datato 28/7/25 sollevata dal , richiamando l'orientamento della giurisprudenza di CP_1 legittimità, secondo cui “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato” (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 27655 del 21/11/2017).”
Passava poi ad esaminare le doglianze di avverso la ordinanza n. Parte_1
1915/19 del Tribunale di Varese.
Con riferimento ai (pretesi) licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015, disattendeva la censura di malgoverno probatorio, osservando, da un lato, che non vi erano concreti elementi per considerare inattendibili Parte_2
e e, dall'altro lato che, anche a voler esaminare solo le Parte_3 deposizioni di e di citati dal Testimone_1 Tes_2 lavoratore, non poteva ritenersi raggiunta la prova degli contestati licenziamenti orali: “va innanzitutto evidenziato che il teste Testimone_3
, a specifica domanda, ha dichiarato che non era presente nel momento
[...] dell'interlocuzione avvenuta tra il e il il giorno del dedotto allontanamento, Pt_1 CP_1 ragione per cui non è stato in grado di riportare i termini del dialogo intercorso tra i due, altresì rendendo dichiarazioni oltremodo generiche con riguardo al periodo in cui si verificava l'episodio (“ (…) Ricordo che il ricorrente aveva prima fatto le pulizie del bagno del locale al piano superiore per circa un'oretta come succedeva tutte le mattine;
successivamente avvisava il della CP_1 necessità di doversi assentare per potersi recare presso la Questura per rinnovare il permesso di soggiorno;
io mi trovavo in cucina e loro al bar;
non ho sentito la risposta in quel caso resa dal
[...]
; ADR: non ho chiesto nulla poi al ricorrente per quanto riguarda la risposta che in quella CP_1 occasione gli veniva resa;
ADR: Non ricordo quanti giorni prima il ricorrente abbia chiesto questo permesso al;
ADR: ricordo che l'evento di cui stiamo parlando, ossia il giorno in cui ho CP_1 visto il ricorrente allontanarsi dal locale, risale al mese di maggio/giugno, non so essere più preciso;
…”).
Parimenti, per quanto attiene il (dedotto) licenziamento orale che sarebbe stato intimato al il giorno successivo, lo stesso teste, a specifica domanda (sul capitolo istruttorio n. 26 di cui Pt_1 al ricorso, “VC il 25 giugno 2015 il sig. si è ripresentato al lavoro come suo diritto, ma è Pt_1 stato immediatamente e definitivamente allontanato dal ristorante dal Si. che Controparte_1 ha ribadito nuovamente allo stesso di non presentarsi mai più presso la sede di lavoro”), ha reso dichiarazioni oltremodo generiche, essendosi limitato ad affermare di aver visto il essere Pt_1 tornato presso il ristorante, sebbene non ricordasse precisamente quando, di averlo visto parlare con il titolare , senza tuttavia essere presente alla conversazione e, pertanto, non CP_1 potendo confermare in alcun modo la circostanza di cui al capitolo (“…sul capitolo posso solo dire di aver visto il ricorrente tornare nel locale;
non ricordo quando, probabilmente una settimana dopo, non so essere più preciso;
ho visto che andava a parlare con il ma non so cosa si CP_1 siano detti;
nulla so dire a riguardo;
ADR: preciso che il giorno in cui il ricorrente se ne è andato eravamo tutti in cucina;
lui si affacciato alla porta, ha detto che doveva andar via e così ha fatto;
…”).
Il teste, pertanto, sulle circostanze in esame, ha reso soltanto la dichiarazione – comunque di per sé oltremodo generica ed in quanto tale inidonea, di per sé sola, a sostenere, a livello probatorio, gli assunti dell'opponente – che di seguito integralmente si riporta: “ADR: in quel giorno eravamo presenti io, il ricorrente, il sig. ed il figlio del predetto tale in quella CP_1 CP_1 Per_1 occasione il ricorrente comunicava quindi al di dover recare presso la Questura ed il CP_1 predetto gli diceva di averlo già avvisato del fatto che avrebbe dovuto cambiare appuntamento;
gli diceva quindi che se si fosse allontanato non sarebbe poi dovuto tornare al lavoro, perché “se ne poteva restare a casa”; ADR: il ricorrente non rispondeva nulla e si allontanava comunque;
”.
Ebbene, le dichiarazioni appena richiamate non possono che essere interpretate come già illustrato dal Giudice di prime cure, posto che alla luce delle stesse risulta dimostrato in giudizio che il giorno 24 giugno 2015 il abbia comunicato al titolare che doveva recarsi presso la Questura e che, Pt_1 ad esito di tale comunicazione, il lavoratore veniva esonerato, per quel giorno, dalla ulteriore prestazione lavorativa.
Medesimo rilievo probatorio assumono le dichiarazioni rese dal testimone che, pur Tes_2 confermando la discussione intercorsa tra l'opponente e il nei termini di cui al capitolo CP_1
21 del ricorso (ma sul punto si veda meglio infra), quanto alla circostanza oggetto di vaglio, ossia il dedotto licenziamento orale del , si è limitato a dichiarare che il 24 giugno il lavoratore Pt_1
“…comunque si allontanò [dal posto di lavoro] per andare in Questura e il sig. a quel Pt_4 punto disse di non tornare più a lavorare nel ristorante”.
Ebbene, ancora una volta le dichiarazioni ut supra non forniscono prova certa ed univoca della volontà datoriale di risolvere il rapporto di lavoro intercorso con il , quanto piuttosto, più Pt_1 ragionevolmente, come già evidenziato con riguardo alle dichiarazioni rese dall'altro teste di parte opponente, evidenziano la non necessità di un rientro del nel corso della stessa giornata Pt_1 lavorativa.
E ancora, sul capitolo istruttorio n. 26 di cui al ricorso, pertanto sui fatti occorsi il giorno successivo, ossia il 25 giugno 2015, il teste ha ammesso di non essere a conoscenza del dialogo Tes_2 intercorso tra il ed il , in quanto i due, per parlare, si recavano in altro locale del Pt_1 CP_1 ristorante “…più precisamente verso la cucina e la cantina”.
A conclusione della disamina sin qui condotta, va altresì rilevato come le testimonianze sin qui richiamate siano tra loro anche in parte contraddittorie. Da un lato, infatti, il teste forniva genuino riscontro del Testimone_3 motivo per cui non sentiva la risposta data dal al dopo la sua richiesta, CP_1 Pt_1 giustificando difatti la circostanza in relazione al fatto che lui si trovava in cucina mentre la conversazione tra il ed il avveniva in un'altra zona del ristorante, ossia presso il Pt_1 CP_1 bar.
Inoltre, va messo in evidenza che il predetto teste, a specifica domanda, non ha menzionato, tra i presenti alla conversazione, l'altro teste dichiarando infatti che quel giorno, ossia il 24 Tes_2 giugno 2015, erano presenti presso il ristorante solo lui, il , ed il figlio Pt_1 CP_1 CP_1 del predetto, ossia . Testimone_4
Ebbene ciò richiamato, va quindi evidenziato come quest'ultima circostanza sia in conflitto con la dichiarazione dell'altro testimone, ossia di che, sul punto, ha invece dichiarato di aver Tes_5 assistito personalmente alla conversazione intercorsa tra il ed il titolare, dichiarando Pt_1 quanto già esaminato.
Orbene, in considerazione, da un lato, della genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte ut supra esaminate e della loro per lo meno parziale contraddittorietà, dall'altro, della non univocità, quanto a significato, delle stesse, ritiene questo Giudicante non possa ritenersi raggiunta la prova in giudizio, anche solo sulla scorta dell'istruttoria parzialmente considerata, della sussistenza dei (dedotti) licenziamenti verbali del 24 e del 25 giugno 2015 come descritti dall'opponente, sul quale pacificamente ricade il relativo onere probatorio.”
Disattendeva le doglianze dell'opponente anche con riferimento al licenziamento per (pretesa) giusta causa di cui alla lettera datata 28/7/15.
Per quanto concerne la eccepita carenza di forma scritta per non essere l'atto di recesso mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente, osservava che era “circostanza dirimente - al fine della statuizione di infondatezza di tutte le doglianze articolate sul punto dall'opponente - da un lato, il fatto che la contestazione disciplinare che ha preceduto la lettera di licenziamento sia stata ritualmente spedita al medesimo indirizzo, noto alla società, ossia quello di Varese, via Motorfano n. 22, e ritualmente ricevuta dal lavoratore (doc. 6 opponente); dall'altro che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta in ricorso dal circa le contestazioni Pt_1 relative all'indirizzo individuato, risulta pacifico in causa che il lavoratore, in piena violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto al datore di lavoro delle variazioni di residenza/domicilio, obbligo che risponde al generale principio di buona fede nel rapporto di lavoro, mai risulta aver provveduto a comunicare, né formalmente né informalmente, alla (allora) il CP_1 dedotto cambio di residenza” ; e che era dimostrato il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio;
“Dalla busta prodotta, infatti, emerge che l'agente postale, dopo un primo tentativo di consegna del plico avvenuto in data 29.7.(2015), in cui dava conto dell'impossibilità di accesso
“causa lavori di asfaltatura in corso”, tentava la notifica il giorno successivo 30.7.2015, ancora una volta senza esito positivo (“sconosciuto su citofono e cassetta”), provvedendo quindi ad effettuare un ulteriore accesso in data 8 agosto (2015), giorno in cui, attesa l'assenza del destinatario, provvedeva a lasciare rituale avviso nella cassetta delle lettere (“fatto avviso”) ed a depositare il piego raccomandato presso l'ufficio postale.
L'annotazione “al mittente per compiuta giacenza” datata 8 settembre 2015 presente sul plico, quindi, è la prova della giacenza della raccomandata maturata dopo la consegna di avviso della stessa al destinatario. Di conseguenza, posto che l'attestazione resa dall'agente postale, ut supra descritta, non è stata specificamente contestata in questa sede dall'opponente con i mezzi a ciò preposti, la notifica in esame risulta valida….
Sul punto, ad abundantiam, ritiene questo Giudice opportuno altresì rilevare come le deduzioni circa la mancata conoscenza della lettera di licenziamento da parte dell'odierno opponente risultino palesemente in conflitto con quanto ammesso dallo stesso lavoratore sin dalla fase sommaria del giudizio, in cui a ben vedere il predetto non solo non ha in alcun modo contestato la circostanza secondo cui il recesso scritto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, ma ha altresì formulato contestazioni che inequivocabilmente presupponevano la circostanza fattuale in questa sede contestata”
Attesa la regolare notificazione del provvedimento di licenziamento datato 28/7/15, il giudice a quo accertava l'intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 183/10 sollevata dall'opposto Controparte_1
poiché detto provvedimento, da ritenersi conosciuto dal
[...] destinatario a seguito del rilascio dell'avviso di giacenza c/o l'ufficio postale ex art. 1335 c.c., era stato impugnato giudizialmente solo con il ricorso in opposizione.
Respingeva pertanto l'opposizione di assorbita ogni ulteriore Parte_1 domanda.
Accoglieva, invece, l'opposizione incidentale promossa dal Controparte_1 [...] per violazione dell'art. 92 c.p.c.: “ritiene questo Controparte_1
Giudicante che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile alcuna delle ipotesi richiamate dal disposto normativo summenzionato, posto che il Giudice di prime cure ha respinto integralmente la domanda di cui al ricorso applicando principi giurisprudenziali consolidati.”
ha proposto reclamo, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - (“Sul licenziamento verbale intimato al lavoratore in data 24 giugno 2025) pag. 12 e seg. - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto non dimostrato il licenziamento orale del 24/6/15.
Sostiene che le dichiarazioni rese da e smentiscono Tes_2 Tes_3
l'interpretazione seguita dal giudice di primo grado in forza della quale
[...]
aveva inteso esonerarlo “solo per quel giorno, dalla ulteriore prestazione CP_1 lavorativa”. Invero - continua il reclamante - con dichiarazioni non contraddittorie entrambi i testi hanno riportato di aver sentito il licenziarlo CP_1 Tes_ verbalmente: “uno dei due, il sig. era personalmente presente presso la hall del ristorante Tes_ allorché ciò è accaduto (anche se il Sig. non si ricorda della presenza di così come Per_2 non si ricorda della presenza degli altri parenti del Sig. ). L'altro, il sig. , ha, in CP_1 Per_2 primo momento, sentito la conversazione tra le due parti dalla cucina adiacente alla hall ed, in un secondo momento, è stato chiamato da presso la hall per tentare di far spiegare meglio al Pt_1
che non poteva mancare all'appuntamento fissato presso la questura, ricevendo in tale CP_1 occasione ulteriore conferma di quanto aveva già sentito dalla cucina”.
La ricostruzione dei fatti seguita dal giudice a quo - ad avviso del reclamante - è inoltre smentita dai testi di controparte e Parte_2 Parte_3 e dal contegno dello stesso , che “già alle 9.35 del giorno successivo, Controparte_1
25 giugno 2015, ossia 25 minuti prima dell'inizio del turno fissato per le ore 10.00 (cfr. orario dedotto sub ns. cap. 7), presumendo che, a seguito del licenziamento da egli stesso intimato, il Sig.
non si sarebbe presentato al lavoro quel giorno, ha ritenuto necessario contattarlo a mezzo Pt_1 telegramma”.
In subordine, chiede la prosecuzione dell'istruttoria riguardo al capitolo 21, con la convocazione del teste per fornire chiarimenti. Tes_3
Insiste, perciò, per “ l'accertamento del diritto al pagamento delle suddette cinque mensilità di retribuzione pari all'importo di Euro 7.615,65 (€ 1.523,13 x 5) dovrà, come detto, avvenire in aggiunta e, dunque, del tutto a prescindere dalla nullità/illegittimità del successivo licenziamento scritto intimato in data 29 luglio 2015.”
Con il secondo motivo - (“Sul difetto di forma scritta del terzo licenziamento intimato al lavoratore in data 29 luglio 2015”) pag. 19 e seg. - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto validamente comunicato il licenziamento del 28/7/15.
Sostiene, in primo luogo, che è stata la datrice di lavoro a non tenere un comportamento improntato alla buona fede: “Con lettera del 2 luglio 2015 (doc. 9) inviata ad sia a mezzo raccomandata che, a mezzo PEC, in data 14 luglio 2015, il Sig. CP_1 Pt_1 ha eletto domicilio presso lo scrivente difensore, manifestando, così, inequivocabilmente, la volontà di ricevere ogni comunicazione inerente il rapporto di lavoro con la medesima società presso lo scrivente difensore.
Il Giudice di primo grado ha colpevolmente ignorato tale essenziale circostanza di cui non vi è alcuna menzione nella sua sentenza, nonostante la relativa difesa sia stata più volte ribadita anche oralmente in udienza…..
ha, difatti, prima, invitato il lavoratore a riprendere servizio a mezzo messaggio di CP_1 posta elettronica del 23 luglio 2015 inviato esclusivamente presso il sottoscritto difensore (doc. 12), con ciò mostrando di aver ben compreso che il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo scrivente difensore.
Poi ha, invece, inopinatamente, deciso di ignorare, in data 29 luglio 2015, tale elezione di domicilio e di spedire la lettera di licenziamento esclusivamente presso un diverso indirizzo, come detto, pacificamente errato (doc. 23).
Ma non basta. Allorché in data 3 e 4 agosto 2015, il lavoratore ha nuovamente contattato la società (cfr. doc. 13, 14 e 15), per il tramite del sottoscritto difensore, per avere notizie in merito al paventato ripristino del rapporto, ha in ancora più grave ed intollerabile mala fede CP_1 deciso di tenere nascosto sia al lavoratore che al suo difensore di aver spedito la suddetta lettera di licenziamento…….
Non esiste, in ultima analisi, da parte di alcun contegno di buona fede idoneo a CP_1 sanare una comunicazione che il 29 giugno 2015 ha inviato ad un indirizzo CP_1 pacificamente errato, dove il lavoratore non viveva più da oltre due anni (doc. 23).”
Sostiene, poi, che il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova sull'avvenuta consegna della lettera raccomandata e del relativo avviso di giacenza. Ricorda come per costante giurisprudenza di legittimità la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. non possa operare qualora l'operatore postale abbia omesso la consegna dell'avviso di giacenza nella cassetta del destinatario attestando, ancorché per errore, che il destinatario era sconosciuto o trasferito e che dunque l'indirizzo era errato: “..nel nostro caso, la mera copia della missiva e della busta prodotta da controparte (doc. 8) non potrebbe essere considerata valida prova della consegna della medesima. Infatti, “in data 30 luglio 2015, l'agente postale ha formalmente attestato con la inequivocabile dicitura “sconosciuto su citofono e cassetta” di non aver effettuato alcuna consegna della lettera perché l'indirizzo risultava errato (doc. 23).
Egli non ha dunque lasciato alcun avviso nella cassetta.
Ciò posto, non si vede come l'agente postale, a fronte di un nominativo che egli stesso ha attestato essere sconosciuto sia sul citofono che sulla cassetta, abbia poi potuto consegnare qualsiasi un avviso di giacenza presso lo stesso erroneo indirizzo.”
Nell'ottica del gravame, ciò non è avvenuto, perché precluso dalle regole contrattuali di che l'agente postale era tenuto ad applicare ( artt. CP_7
8.1, 9.1 e 9.2 del contratto di ). Pertanto, la dicitura riportata sulla CP_7 busta “lasciato avviso l'8 agosto 2015” - continua il reclamante principale - significa solo che l'agente postale ha tentato la restituzione della raccomandata nei confronti di ed ha, dunque, Controparte_1 lasciato un avviso di giacenza presso la cassetta della citata società.
Evidenzia, da ultimo, che, in ogni caso, “la palese e grave incertezza ed il logicamente irrisolvibile contrasto esistente tra la oltremodo generica dicitura “lasciato avviso l'8 agosto 2015” (dove?) e la dicitura “sconosciuto sul citofono e sulla cassetta il 30 luglio 2015” riportate entrambe da un pubblico ufficiale sulla stessa busta, privano, come ovvio, la busta stessa di qualsiasi valenza probatoria in ordine all'effettiva consegna dell'avviso di giacenza”.
Conclude nel senso che, non avendo controparte fornito alcuna valida prova della consegna della missiva in esame e del relativo presunto avviso di giacenza, anche il (terzo) licenziamento deve considerarsi privo della necessaria forma scritta, con conseguente suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della cessionaria ed al pagamento di tutte le mensilità di CP_3 retribuzione medio tempore maturate.
Con il terzo motivo - (“Sulla tempestiva impugnazione di tale terzo licenziamento e sulla omessa previa contestazione disciplinare in violazione dell'art. 7 st.lav. “ pag. 27 e seg. ) - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 32 della legge n. 183/10.
Si duole dell'affermazione del giudice a quo secondo cui egli non ha impugnato il licenziamento del 29/7/15 entro il termine di legge di 60 giorni: “Tra la data della pretesa consegna dell'avviso di giacenza dell'8 agosto 2015 e la lettera di impugnazione del 7 ottobre 2015 (ns. doc. 16) intercorrono esattamente 60 giorni.
Il fatto che, nella suddetta lettera di impugnazione, il lavoratore abbia qualificato tale licenziamento come verbale, anziché come scritto non può certo elidere, come invece incredibilmente ritenuto dal Tribunale di Varese, l'efficacia della impugnazione effettuata dal lavoratore attraverso la citata lettera del 7 ottobre 2015. In base al basilare principio per cui l'impugnazione del licenziamento non richiede l'adozione di formule sacramentali, è, difatti, ovvio che non è necessario che il lavoratore, in sede di impugnazione, prenda posizione circa la natura scritta o verbale del licenziamento subito “
Sostiene, inoltre, che il licenziamento datato 29/7/15 è stato comminato in violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70, in quanto difetta la necessaria preventiva contestazione disciplinare: il recesso sarebbe “esclusivamente fondato sulla pretesa assenza ingiustificata in cui il lavoratore sarebbe incorso nella sola data del 28 luglio 2015” e la precedente lettera di contestazione dell'8/7/15, richiamata dal primo giudice “nulla ha a che vedere con il fatto, temporalmente sopravenuto, posto a base del di tale licenziamento del 29 luglio 2015.”
Conclude, quindi, per l'invalidità dello stesso, con conseguente suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari a tutte le mensilità perdute dal licenziamento all'effettiva reintegra.
Per scrupolo difensivo evidenzia che non si tratta di una domanda nuova, in quanto il lavoratore può modificare od ampliare, anche in appello, la propria pretesa avendo però cura di basarsi sugli stessi fatti costitutivi già dedotti in primo grado.
Con il quarto motivo - (“Sulla natura ritorsiva del licenziamento”) pag. 33 e seg. - ripropone la domanda, considerata assorbita dal primo giudice, sulla natura ritorsiva del licenziamento del 29/07/15.
Premesso che aveva diritto ad assentarsi per rinnovare il proprio permesso di soggiorno ed a contestare per iscritto la condotta del datore di lavoro, assume che “il Sig. , datore di lavoro del ricorrente, non ha gradito tale pur legittimo Controparte_1 esercizio dei suddetti diritti e ha, pertanto, dato seguito ad un crescendo di gravi ritorsioni ai danni del lavoratore medesimo, culminati negli atti di licenziamento per cui è causa.” L'intento ritorsivo sarebbe stato confermato dalle risultanze istruttorie e dal contegno stesso del . CP_1
Reitera, infine, le altre domande e/o eccezioni proposte in primo grado e ritenute assorbite dal giudice a quo. Nel dettaglio quella (pag. 35 e seg.) concernente il diritto di essere assunto a tempo pieno e non a tempo parziale per le 18 ore settimanali, sostenendo che i testi hanno confermato la deduzione attorea secondo cui “Nei fatti, sin dal primo giorno di lavoro del 19 marzo 2010 e sino al licenziamento del giugno 2015, il lavoratore seguiva defatiganti turni di lavoro, operando in tutti i giorni compresi tra martedì e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00/01.00 di notte, il tutto per non meno di 10 ore di lavoro giornaliere e 60 ore di lavoro settimanali”; e quella (pag. 37 e seg.) relativa alla asserita simulazione della intervenuta CP_ cessione di azienda, ”essendo solo una società “copia” della precedente CP_1
la quale ha continuato a svolgere l'attività senza alcuna variazione di sorta, né nei locali, né
[...] negli strumenti, né nei lavoratori, né nell'insegna”.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 434 c.p.c. In ogni caso replica alle singole doglianze, difendendo la sentenza impugnata.
In estrema sintesi, quanto al licenziamento verbale asseritamente intimato in data 24/6/15, sostiene che le deduzioni del lavoratore “prescindono del tutto dalla concreta motivazione della sentenza impugnata, come se la stessa non fosse oggetto dell'impugnazione”.
Quanto al licenziamento scritto del 28/07/15, evidenzia che sin dalla fase sommaria del giudizio il lavoratore non ha in alcun modo contestato che la comunicazione di recesso fosse pervenuta nella sua sfera di conoscibilità, ma, come rilevato dal primo giudice, ha formulato contestazioni che presupponevano la circostanza fattuale in questa sede contestata. Oltretutto, “sia nel ricorso introduttivo 30 dicembre 2015, sia nella domanda di ammissione al passivo 28 luglio 2016, sia nel ricorso per riassunzione 6 settembre 2016 l'attuale reclamante ha espressamente attestato di essere residente in [...].”
Quanto alla deduzione di controparte secondo cui egli ha tempestivamente impugnato il licenziamento precisa che “la evocata lettera di contestazione, pur recante in epigrafe la data del 7 ottobre, è stata spedita a mezzo PEC dallo studio PA e BE (e contestualmente ricevuta da in data 8 ottobre 2015, come emerge univocamente CP_1 dalla attestazione prodotta dalla stessa avversa difesa”.
In via subordinata, ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
. Infatti, in forza di quanto espressamente statuito dall'articolo 2 del CP_1 contratto di cessione di azienda stipulato tra il Controparte_1
e in data 4/7/17 (doc. 11), quest'ultima è
[...] CP_3 subentrata “in tutte le posizioni contrattuali, anche in contenzioso se esistenti, già facenti capo alla parte cedente”. Oltretutto, “in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario … (salva la possibilità per il cessionario convenuto in giudizio ex art. 2112 c.c. di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione, o alla tutela applicabile)” (cfr. per tutte CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 21 FEBBRAIO 2014, N. 4130).”
Propone reclamo incidentale in via condizionata avverso il capo della sentenza n. 404/25 con cui il Tribunale di Varese ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento del luglio 2015: “l'impugnazione di un atto di recesso/licenziamento del tutto diverso da quello gravato con il ricorso introduttivo della prima fase del giudizio integra e costituisce una nuova (e quindi inammissibile) causa petendi….. la pretesa dell'opponente di ampliare l'oggetto della controversia, con la disamina e la valutazione di ipotetici vizi concernenti un licenziamento attuato in forma scritta, che rappresenta (ontologicamente, prima ancora che giuridicamente) un atto del tutto differente rispetto a quelli che hanno formato oggetto della prima fase processuale (e di tale ontologica e giuridica diversità controparte è ben consapevole, avendo esso opponente formulato una domanda in termini del tutto nuovi).”
Anche resiste in giudizio. CP_3
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del reclamo per la genericità dei motivi. Nel merito, difende la sentenza impugnata.
Precisa, tra l'altro, che nel caso di specie non à applicabile la disciplina del trasferimento di azienda, in quanto “con atto notarile del 4 luglio 2017 (rep. N. 52970 – racc. n. 44410), ha acquisito dal l'azienda esercente attività di CP_3 Controparte_1 ristorante, con espressa garanzia da parte del curatore fallimentare dell'assenza di situazioni o fatti pregressi da cui potessero insorgere responsabilità di natura giuslavoristica. L'atto di cessione prevedeva espressamente il passaggio di n. 8 dipendenti nominativamente indicati nell'allegato "D" (doc. 4), tra i quali non figurava il sig. , così espressamente stabilendo: (doc. 1)”. Pt_1
Inoltre, l'operazione commerciale posta in essere ha riguardato esclusivamente l'acquisizione di beni patrimoniali (attrezzature, arredi, avviamento commerciale) dal fallimento di senza alcun Controparte_1 trasferimento di organizzazione aziendale, rapporti contrattuali o strutture operative relativi a oltre a quelle espressamente indicate negli atti. Parte_1
Osserva comunque che trova applicazione l'art. 105, comma 4, della Legge Fallimentare, in forza del quale "l'acquirente dell'azienda fallita non risponde dei debiti pregressi, pur se iscritti nelle scritture contabili, in deroga all'art. 2560, 2° co. c.c., a meno che gli stessi non vengano ceduti in base ad un'esplicita pattuizione ".
Da ultimo, evidenzia il valore probatorio del contegno dell'attuale reclamante principale, il quale non ha ottemperato all'ordine del Tribunale di depositare l'estratto della posizione lavorativa attuale e non ha presenziato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8/7/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese che ha respinto la domanda relativa al secondo asserito licenziamento verbale (quello del 25/6/15), avendo espressamente rinunciato ad Parte_1 impugnare tale decisione.
*Violazione dell'art. 434 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione sollevata dalle attuali reclamate ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché dal reclamo si evincono sia le censure mosse alla sentenza di primo gardo, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Asserito licenziamento orale del 24/6/15 (I motivo)
Le censure colgono nel segno.
E' principio di diritto consolidato quello in forza del quale "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto e' ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (così Cass. n. 1603/22).
Premesso che i testi citati da Controparte_1
( e ) non possono essere ritenuti attendibili Parte_2 Parte_3 in considerazione del vincolo di dipendenza economica e/o di parentela che li legava alla predetta società al momento della escussione a differenza dei testi citati dal lavoratore (colleghi di che da tempo avevano cessato ogni Pt_1 rapporto), le deposizioni di questi ultimi sono idonee a fondare l'assunto attoreo.
e hanno invero confermato il capitolo 21 del ricorso (“in data 24 Tes_2 Tes_3 giugno 2015, il Sig. ha inveito contro il sig. , dicendogli che se si allontanava dal CP_1 Pt_1 ristorante non avrebbe più lavorato da loro e che era proprio necessario andare in questura lo avrebbe dovuto fare di lunedì quando il ristorante era chiuso”).
Nel dettaglio, ha dichiarato: “io ero presente alla discussione tra il ricorrente ed il Sig. Tes_2
ed era presente anche il Sig. . ADR il sig. comunque si allontanò per CP_1 Tes_3 Pt_1 andare in questura e il Sig. a quel punto disse di non tornare più a lavorare nel CP_1 ristorante. (…) La discussione di cui al capo 21 avvenne al bar coincidente con l'ingresso del ristorante (…) Dal momento che il Sig. aveva avuto l'impressione che il Sig. non Pt_1 CP_1 comprendesse, dato il suo italiano limitato, la sua richiesta di andare in questura, chiamò il Sig.
perché potesse esprimere meglio la richiesta medesima”. Per_2
ha affermato: “gli diceva (ndr a ) di averlo già avvisato del fatto Per_2 CP_1 Pt_1 che avrebbe dovuto cambiare appuntamento;
quindi che se si fosse allontanato non sarebbe poi dovuto tornare al lavoro, perché “se ne poteva stare a casa” (…)
Tes_ Adr oltre a noi, lavoravano nel locale tali , figlia del e Parte_2 Pt_3 Controparte_1
moglie del . Non ricordo se quel giorno fossero presenti anche loro o meno. Per_3 CP_1
Adr “la conversazione di chi si trova in cucina può essere sentita anche da chi è in sala;
i locali sono adiacenti ed il ristorante non è molto grande”.
Le suddette univoche deposizioni non lasciano intendere - come invece ritenuto dal giudice a quo - che avrebbe dovuto presentarsi presso Parte_1 il ristorante il giorno seguente, ma, chiaramente, che non avrebbe più dovuto presentarsi sul posto di lavoro.
Inoltre, come messo in luce correttamente dalla difesa dell'attuale reclamante principale, non sussiste alcun valido motivo per ravvisare contraddittorietà tra Tes_ le testimonianze rese dagli ex colleghi di lavoro: “uno dei due, il sig. era personalmente presente presso la hall del ristorante allorché ciò è accaduto (anche se il Sig. Tes_
non si ricorda della presenza di così come non si ricorda della presenza degli altri Per_2 parenti del Sig. ). CP_1
L'altro, il sig. , ha, in primo momento, sentito la conversazione tra le due parti dalla Per_2 cucina adiacente alla hall ed, in un secondo momento, è stato chiamato da presso la hall Pt_1 per tentare di far spiegare meglio al che non poteva mancare all'appuntamento fissato CP_1 presso la questura, ricevendo in tale occasione ulteriore conferma di quanto aveva già sentito dalla cucina”.
Da ultimo, la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure (che il sarebbe stato esonerato dalla prestazione solo per la giornata del 24/6/15) Pt_1
è smentita dalla stessa condotta del legale rappresentante di CP_1
il quale già la mattina successiva alle 9.35 - ossia prima dell'inizio del
[...] turno contrattualmente fissato per le 12.00 (doc. 4 reclamante principale) - gli ha contestato la assenza ingiustificata (doc. 8 reclamante principale).
Il licenziamento orale intimato il 24/6/15 a è dunque inefficace, Parte_1 essendo imposto ex lege al datore di lavoro di comunicare l'atto di recesso per iscritto ed è inidoneo ad interrompere il rapporto di lavoro tra le parti, sino a quando non sopravvenga una eventuale successiva causa di risoluzione del rapporto (nel caso concreto intervenuta con il licenziamento di cui alla comunicazione datata 28/7/15, vedi infra).
è stato assunto part-time il 19/3/10 (poi sempre part time con il Parte_1 successivo contratto del 2/7/13) e trova applicazione l'art. 18, 1^ e 2^ comma della legge n. 300/70 come novellato dalla legge Fornero.
Stante la sopravvenuta cessazione totale dell'attività aziendale per l'intervenuto fallimento di nelle more della Controparte_1 fase sommaria - egli ha diritto unicamente alla tutela risarcitoria nella misura minima di legge ovvero a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che ammonta - non all'importo preteso per il livello 7^ delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi (minimo € 700,05 + contingenza € 518,45 = € 1.218,50 - bensì a quello stabilito dal CCNL applicato per i pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori di 3^ e 4^ categoria (minimi € 697,47 + contingenza € 518,22 = € 1.215,69), risultante dalle buste paga in atti.
La statuizione della Corte territoriale non può essere però che di mero accertamento, come peraltro chiesto dallo stesso lavoratore, in quanto “In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria”. (così Cass. n. 16443/18). Va pertanto dichiarato il diritto di nei confronti del Parte_1 [...]
al pagamento di dette Controparte_1 mensilità e della relativa contribuzione di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
*Licenziamento scritto di cui alla lettera datata 28/7/15 per pretesa giusta causa (II motivo)
Le doglianze sono prive di pregio.
E' vero che, come si evince dal certificato prodotto (doc. 23 reclamante principale), da due anni risiedeva in altra via, ma è altresì vero che Parte_1 il predetto non ha mai comunicato alla datrice di lavoro tale mutamento ed a conferma di ciò la contestazione di addebito datata 8/7/15 è stata dallo stesso ricevuta, il giorno successivo, all'indirizzo presso il quale gli è stata inviata la raccomandata del provvedimento espulsivo (via Montorfano n. 22 Varese).
Non solo.
Come evidenziato dalla difesa del , in data 25/6/15 CP_1 [...]
ha inoltrato a sempre Controparte_1 Parte_1 all'indirizzo di via Montorfano n. 22 un telegramma (doc. 3 ) che è CP_1 stato regolarmente ricevuto, come dallo stesso ammesso al punto 27 del ricorso della fase sommaria depositato il 30/12/15 (“In data 26 giugno 2015 il sig. ha Pt_1 ricevuto un telegramma presso la propria residenza in Varese, via Montorfano 22 da parte del sig.
, doc. 7 ); l'attuale reclamante principale ha - Parte_5 CP_1 ancora - dichiarato sia nella intestazione della domanda di ammissione al passivo del 28/7/16, sia nella intestazione del ricorso per riassunzione depositato il 6/9/16 di avere residenza in via Montorfano n. 22 (docc. 7, 8 e 9
). CP_1
Dalle risultanze processuali emerge perciò che tale indirizzo corrispondeva, se non alla residenza anagrafica, all'abituale dimora di dovendosi Parte_1 rammentare che, ai fini della determinazione del luogo di residenza ove effettuare la notificazione di un atto, occorre considerare la residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo (cfr. Cass. n. 14338/13).
Inammissibile è invece il richiamo alla elezione di domicilio c/o l'attuale difensore Avv. PA contenuto nella lettera del 2/7/15 (doc. 9 reclamante principale) - inviata con rar spedita il 3/7/15 e con pec del 14/7/15 - di cui non vi è traccia nel ricorso in opposizione;
elezione che, peraltro, è limitata alla impugnazione dei licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015 e non ha valenza generale (irrilevante, poi la successiva corrispondenza del 3 e 4 agosto 2015 tra i rispettivi legali).
Pure l'eccezione sulla omessa consegna dell'avviso di giacenza nella cassetta del destinatario - e dunque le considerazioni sulla inosservanza delle disposizioni di svolte da pag. 26 in poi - non può essere esaminata, Controparte_8 essendo stata sviluppata tardivamente, tanto è vero che il Tribunale di Varese ha rilevato che “l'attestazione resa dall'agente postale, ut supra descritta, non è stata specificamente contestata in questa sede dall'opponente con i mezzi a ciò preposti, la notifica in esame risulta valida”, per cui è fuori luogo la censura di sull'aver il Parte_1 giudice a quo ignorato le regole contrattuali di che solo ora Controparte_8 assume essere state violate.
L'attuale reclamante principale lamenta, infine, il fatto di avere “vanamente chiesto l'esibizione dell'originale” della comunicazione di licenziamento, ma la doglianza è inconferente, poiché il Tribunale di Varese, all'udienza del 5/11/24, ha ritenuto
“ultronea la produzione in originale del documento della resistente CP_1 CP_1 prodotto al numero 8, posto che non è stata mossa alcuna contestazione circa la conformità del documento telematico depositato rispetto all'originale”.
In una con il giudice a quo, l'atto di recesso è pertanto stato correttamente inviato all'indirizzo sito in via Montorfano n. 22, Varese ed il procedimento notificatorio si è perfezionato a tutti gli effetti in capo al destinatario in conseguenza del rilascio dell'avviso di giacenza in data 8/8/15.
*Decadenza cui all'articolo 32 L. n. 183/10 (III motivo)
Le censure non sono persuasive.
Con lettera datata 7/10/15 (doc. 16 reclamante principale) è stato impugnato anche il licenziamento scritto del luglio 2015 (pag. 2, 5^ capoverso).
La lettera in questione, pur recante in epigrafe la data del 7 ottobre, è però stata spedita a mezzo pec dallo studio legale PA e BE (e contestualmente ricevuta da in data 8/10/15 Controparte_1
(doc. 10 ) e perciò è inidonea, secondo la stessa prospettazione del CP_1 lavoratore (“Tra la data della pretesa consegna dell'avviso di giacenza dell'8 agosto 2015 e la lettera di impugnazione del 7 ottobre 2015 (ns. doc. 16) intercorrono esattamente 60 giorni"), ad evitare la decadenza.
In ogni caso, non è stato rispettato il termine successivo di 180 giorni, poiché il ricorso in opposizione alla ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, contenente la impugnazione del licenziamento per pretesa giusta causa, è stato depositato nel 2020.
La eccepita violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 per la omessa asserita contestazione dell'addebito – sollevata nelle note autorizzate della fase sommaria datate 4/2/19 – risulta dunque assorbita.
*Natura ritorsiva del licenziamento del 28/7/15 (IV motivo)
Viene riproposta in questa sede la domanda di nullità del licenziamento del 28/7/15, che il Tribunale di Varese ha considerato assorbita.
Come è noto il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/15); e il dipendente è tenuto non solo a dimostrare - anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 20742/18) - l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma anche che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo quindi indicare elementi idonei ad individuare la esistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia (cfr. Cass. n. 6838/23).
Nella fattispecie concreta la domanda non merita accoglimento, essendo basata unicamente sull'assunto in forza del quale il datore di lavoro non avrebbe gradito il fatto che il lavoratore si sia dovuto recare all'appuntamento in Questura nel giorno ed all'ora fissata e non in altra data. Ma questa condotta ha avuto come conseguenza (vedi I motivo di reclamo) il licenziamento verbale del 24/6/15, essendo stato accertato che ha intimato in Controparte_1 pari data a di non presentarsi più al lavoro. Parte_1
Per tutte le argomentazioni sinora esposte, assorbite le ulteriori pretese azionate dal lavoratore (accertamento del rapporto full time e simulazione della cessione) ed assorbito pure il reclamo incidentale condizionato proposto dal CP_1 per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa del luglio 2015, vertendo appunto sulla ammissibilità di detta domanda, in parziale riforma della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese, deve essere dichiarato inefficace il licenziamento intimato a in data 24/6/15 e deve essere dichiarato il diritto del predetto nei Parte_1 confronti del ad una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di CP_1 retribuzioni al tallone mensile di € 1.215,69, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo ed alla relativa contribuzione.
*Regolamentazione delle spese processuali.
Allorché il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18).
Nel caso in esame le spese di lite del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla complessità e pluralità delle questioni trattate, all'assenza di istruttoria in questo grado del giudizio ed alla diversa posizione processuale delle parti convenute (datore di lavoro e cessionaria) - vengono parzialmente compensate nel rapporto Parte_6
poi nella
[...] Controparte_1 misura stabilita in dispositivo in considerazione del parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, mentre sono interamente a carico di Parte_1 quelle sostenute da secondo la regola della soccombenza. CP_3
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese, dichiara inefficace il licenziamento intimato a in data 24/6/15 e dichiara il Parte_1 diritto di quest'ultimo, nei confronti del Controparte_1
al risarcimento del danno commisurato a 5 mensilità
[...] di retribuzione (tallone € 1.215,69), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese sostenute da in € 10.000,00 per il primo grado ed in Parte_1
€ 6.000,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico del Controparte_1 nella misura del 60%, compensa nel resto.
Condanna alle spese sostenute da che liquida per il Parte_1 CP_3 primo grado in € 5.000,00 e per il secondo grado in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 9/7/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 28 giugno 2012 n. 92 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 404/25, Dott.ssa Giorgiana Manzo, discusso all'udienza collegiale dell' 8/7/25 e promosso
DA
(c.f. Parte_1
), nato a [...], l'[...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nico PA e Roberto BE del Foro di Busto Arsizio, con domicilio eletto presso questi ultimi in Gallarate (VA), Piazza Risorgimento n. 5, come da procura che si allega al reclamo
RECLAMANTE PRINCIPALE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del curatore dott. con sede in P.IVA_1 Controparte_2
Varese, via Carrobbio n. 19 elettivamente domiciliato in Varese, via Bernascone n. 1, presso l'Avv. Sergio Granata, dal quale è rappresentato e difeso – in forza del provvedimento autorizzativo del giudice delegato dott.ssa Ida Carnevale in data 15 maggio 2025 (Documento 1), nonché della procura speciale conferita con foglio separato in data 3 giugno 2025 (Documento 2), che - da considerarsi apposta in calce come espressamente previsto dall'art. 18 del DM 44/2011 e dall'art. 83, terzo comma c.p.c. - viene depositata, con rituale attestazione di conformità all'originale, in una alla memoria di costituzione di secondo grado
RECLAMATO/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
E CONTRO
(c.f. e P. VA , in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore con sede legale in Varese, Via Gorizia n. 7, rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. Andrea Brenna del Foro di Varese con studio in Varese, Via Volta n. 6
TERZA CHIAMATA RECLAMATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER IL RECLAMANTE PRINCIPALE come da ricorso:
“In via principale:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere considerato assunto a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze di con effetto dal 19 marzo Controparte_1 2010 od, in subordine, dalla successiva data ritenuta di giustizia.
2. accertare e dichiarare, la nullità/illegittimità/inefficacia, per tutti i gradati motivi sopra esposti, del duplice licenziamento irrogato da nei confronti del ricorrente in data 24 giugno CP_1 2015 ed in data 29 luglio 2015;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 18 St.Lav., ed ex art. 2112 c.c. e 111 cpc, alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze di in virtù del trasferimento d'azienda CP_3 (e/o mero cambio di denominazione) intervenuto e società in data 4 luglio 2017; conseguentemente
4. accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'ammissione al passivo del
[...] del credito risarcitorio pari alla somma di Euro 1.523,13 mensili (o la diversa somma CP_1 di giustizia ) per ogni mese intercorso dal 29 giugno 2015 al 4 luglio 2017, oltre accessori di legge, nonché all'ammissione dell'ulteriore distinto credito risarcitorio pari ad ulteriori 5 mensilità (al suddetto medesimo tallone mensile od quello diverso ritenuto di giustizia), maturato in ragione del primo licenziamento del 24 giugno 2015, oltre accessori di legge.
5. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del CP_3 danno subito dal lavoratore in conseguenza del primo licenziamento verbale irrogato nei suoi confronti in data 24 giugno 2015, in misura pari a n. 5 mensilità di retribuzione da quantificarsi al tallone mensile di € 1.523,13 o pari alla diversa misura ritenuta di giustizia;
6. condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata CP_3 reintegrazione ex art. 18 St. Lav. del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 St. Lav. da quantificarsi al tallone mensile di € 1.523,13 (o ad altro importo ritenuto di giustizia) per ogni mese dal licenziamento del 29 luglio 2015 (od in subordine dalla successiva data ritenuta di giustizia) sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso 7.condannare le convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle competenze del presente giudizio.
Ai fini istruttori: Si ripropongono tutte le istanze istruttorie già formulate in prime cure ossia le seguenti. – omissis- “
PER IL RECLAMATO/RECLAMANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
come da memoria Controparte_1 di costituzione: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la inammissibilità del reclamo proposto da , per i Parte_1 motivi illustrati in parte narrativa. Con vittoria di spese e competenze.
NEL MERITO: salvo il carattere preliminare/pregiudiziale della eccezione di inammissibilità del gravame, rigettare il reclamo proposto dal sig. , siccome infondato in fatto ed in diritto. Parte_1 Per la denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di riformare in tutto o in parte l'impugnata sentenza, dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva del convenuto. CP_1 Sempre con vittoria di spese.
IN VIA DI RECLAMO INCIDENTALE CONDIZIONATO: solo per la denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenesse di riformare in tutto o in parte l'impugnata sentenza, dichiararsi l'inammissibilità (per le ragioni esposte in parte narrativa) della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento scritto. Sempre con vittoria di spese
IN VIA ISTRUTTORIA: - omissis -“
come da memoria di costituzione: Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE: rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e diritto;
confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA: rigettare comunque ogni domanda nei confronti di per difetto dei CP_3 presupposti di applicazione dell'art. 2112 c.c. e per l'operatività dell'art ma 4, Legge Fallimentare
IN VIA ISTRUTTORIA: - omissis -
IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 404/25 rigettava “l'opposizione con contestuale chiamata in causa del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.” promossa da Parte_1
(RG n. 3/20) avverso l'ordinanza n. 1915/19 emessa dal medesimo
[...]
a chiusura della fase sommaria (RG n. 1084/15) - con la quale era stato CP_5 respinto, a spese compensate, il ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/12 diretto ad ottenere nei confronti di Controparte_1 previa declaratoria di nullità/illegittimità degli asseriti
[...] licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 St. Lav. - opposizione avente ad oggetto, altresì, la impugnazione del licenziamento per pretesa giusta causa datato 28/7/15, a cui era stato riunito il successivo ricorso ex art. 414 c.p.c. (RG n. 94/23) proposto dal lavoratore nei confronti del
[...]
nonché di che con atto Controparte_6 CP_3 notarile del 4/7/17 aveva acquistato dal citato fallimento l'azienda esercente attività di ristorante, avente il medesimo oggetto;
in accoglimento dell'opposizione incidentale svolta dal Controparte_1 Controparte_1 condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute nella fase Parte_1 sommaria dal citato , quantificate nell'importo di € 4.600,00 per CP_1 compensi professionali, oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge;
e condannava alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dal e da Controparte_1 CP_3 liquidate per ciascuna parte opposta nell'importo di € 6.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge.
Il giudice a quo, premesso che aveva dedotto di essere stato Parte_1 licenziato della (allora) senza Controparte_1
l'adozione della necessaria forma scritta, “1) in data 24 giugno 2015 quando allo stesso è stato intimato di non tornare dopo essersi recato presso la Questura di Varese;
2) in data 25 giugno 2015 quando, tornato al ristorante il ricorrente è stato nuovamente allontanato senza poter riprendere la propria attività lavorativa;
3) in data 29 luglio 2015 con il provvedimento di licenziamento inviato presso l'indirizzo diverso da quello della residenza del lavoratore…” e che aveva comunque dedotto la nullità di quest'ultimo licenziamento per la natura ritorsiva, avendo l'allora titolare del ristorante La Perla provveduto a licenziarlo
“…solo per essersi assentato alcune ore dal ristorante al fine di presentarsi in questura a rinnovare il permesso di soggiorno (cfr. doc. 11 bis)” e in ogni caso l'illegittimità dello stesso per carenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, respingeva la eccezione di inammissibilità della domanda relativa al licenziamento datato 28/7/25 sollevata dal , richiamando l'orientamento della giurisprudenza di CP_1 legittimità, secondo cui “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato” (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 27655 del 21/11/2017).”
Passava poi ad esaminare le doglianze di avverso la ordinanza n. Parte_1
1915/19 del Tribunale di Varese.
Con riferimento ai (pretesi) licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015, disattendeva la censura di malgoverno probatorio, osservando, da un lato, che non vi erano concreti elementi per considerare inattendibili Parte_2
e e, dall'altro lato che, anche a voler esaminare solo le Parte_3 deposizioni di e di citati dal Testimone_1 Tes_2 lavoratore, non poteva ritenersi raggiunta la prova degli contestati licenziamenti orali: “va innanzitutto evidenziato che il teste Testimone_3
, a specifica domanda, ha dichiarato che non era presente nel momento
[...] dell'interlocuzione avvenuta tra il e il il giorno del dedotto allontanamento, Pt_1 CP_1 ragione per cui non è stato in grado di riportare i termini del dialogo intercorso tra i due, altresì rendendo dichiarazioni oltremodo generiche con riguardo al periodo in cui si verificava l'episodio (“ (…) Ricordo che il ricorrente aveva prima fatto le pulizie del bagno del locale al piano superiore per circa un'oretta come succedeva tutte le mattine;
successivamente avvisava il della CP_1 necessità di doversi assentare per potersi recare presso la Questura per rinnovare il permesso di soggiorno;
io mi trovavo in cucina e loro al bar;
non ho sentito la risposta in quel caso resa dal
[...]
; ADR: non ho chiesto nulla poi al ricorrente per quanto riguarda la risposta che in quella CP_1 occasione gli veniva resa;
ADR: Non ricordo quanti giorni prima il ricorrente abbia chiesto questo permesso al;
ADR: ricordo che l'evento di cui stiamo parlando, ossia il giorno in cui ho CP_1 visto il ricorrente allontanarsi dal locale, risale al mese di maggio/giugno, non so essere più preciso;
…”).
Parimenti, per quanto attiene il (dedotto) licenziamento orale che sarebbe stato intimato al il giorno successivo, lo stesso teste, a specifica domanda (sul capitolo istruttorio n. 26 di cui Pt_1 al ricorso, “VC il 25 giugno 2015 il sig. si è ripresentato al lavoro come suo diritto, ma è Pt_1 stato immediatamente e definitivamente allontanato dal ristorante dal Si. che Controparte_1 ha ribadito nuovamente allo stesso di non presentarsi mai più presso la sede di lavoro”), ha reso dichiarazioni oltremodo generiche, essendosi limitato ad affermare di aver visto il essere Pt_1 tornato presso il ristorante, sebbene non ricordasse precisamente quando, di averlo visto parlare con il titolare , senza tuttavia essere presente alla conversazione e, pertanto, non CP_1 potendo confermare in alcun modo la circostanza di cui al capitolo (“…sul capitolo posso solo dire di aver visto il ricorrente tornare nel locale;
non ricordo quando, probabilmente una settimana dopo, non so essere più preciso;
ho visto che andava a parlare con il ma non so cosa si CP_1 siano detti;
nulla so dire a riguardo;
ADR: preciso che il giorno in cui il ricorrente se ne è andato eravamo tutti in cucina;
lui si affacciato alla porta, ha detto che doveva andar via e così ha fatto;
…”).
Il teste, pertanto, sulle circostanze in esame, ha reso soltanto la dichiarazione – comunque di per sé oltremodo generica ed in quanto tale inidonea, di per sé sola, a sostenere, a livello probatorio, gli assunti dell'opponente – che di seguito integralmente si riporta: “ADR: in quel giorno eravamo presenti io, il ricorrente, il sig. ed il figlio del predetto tale in quella CP_1 CP_1 Per_1 occasione il ricorrente comunicava quindi al di dover recare presso la Questura ed il CP_1 predetto gli diceva di averlo già avvisato del fatto che avrebbe dovuto cambiare appuntamento;
gli diceva quindi che se si fosse allontanato non sarebbe poi dovuto tornare al lavoro, perché “se ne poteva restare a casa”; ADR: il ricorrente non rispondeva nulla e si allontanava comunque;
”.
Ebbene, le dichiarazioni appena richiamate non possono che essere interpretate come già illustrato dal Giudice di prime cure, posto che alla luce delle stesse risulta dimostrato in giudizio che il giorno 24 giugno 2015 il abbia comunicato al titolare che doveva recarsi presso la Questura e che, Pt_1 ad esito di tale comunicazione, il lavoratore veniva esonerato, per quel giorno, dalla ulteriore prestazione lavorativa.
Medesimo rilievo probatorio assumono le dichiarazioni rese dal testimone che, pur Tes_2 confermando la discussione intercorsa tra l'opponente e il nei termini di cui al capitolo CP_1
21 del ricorso (ma sul punto si veda meglio infra), quanto alla circostanza oggetto di vaglio, ossia il dedotto licenziamento orale del , si è limitato a dichiarare che il 24 giugno il lavoratore Pt_1
“…comunque si allontanò [dal posto di lavoro] per andare in Questura e il sig. a quel Pt_4 punto disse di non tornare più a lavorare nel ristorante”.
Ebbene, ancora una volta le dichiarazioni ut supra non forniscono prova certa ed univoca della volontà datoriale di risolvere il rapporto di lavoro intercorso con il , quanto piuttosto, più Pt_1 ragionevolmente, come già evidenziato con riguardo alle dichiarazioni rese dall'altro teste di parte opponente, evidenziano la non necessità di un rientro del nel corso della stessa giornata Pt_1 lavorativa.
E ancora, sul capitolo istruttorio n. 26 di cui al ricorso, pertanto sui fatti occorsi il giorno successivo, ossia il 25 giugno 2015, il teste ha ammesso di non essere a conoscenza del dialogo Tes_2 intercorso tra il ed il , in quanto i due, per parlare, si recavano in altro locale del Pt_1 CP_1 ristorante “…più precisamente verso la cucina e la cantina”.
A conclusione della disamina sin qui condotta, va altresì rilevato come le testimonianze sin qui richiamate siano tra loro anche in parte contraddittorie. Da un lato, infatti, il teste forniva genuino riscontro del Testimone_3 motivo per cui non sentiva la risposta data dal al dopo la sua richiesta, CP_1 Pt_1 giustificando difatti la circostanza in relazione al fatto che lui si trovava in cucina mentre la conversazione tra il ed il avveniva in un'altra zona del ristorante, ossia presso il Pt_1 CP_1 bar.
Inoltre, va messo in evidenza che il predetto teste, a specifica domanda, non ha menzionato, tra i presenti alla conversazione, l'altro teste dichiarando infatti che quel giorno, ossia il 24 Tes_2 giugno 2015, erano presenti presso il ristorante solo lui, il , ed il figlio Pt_1 CP_1 CP_1 del predetto, ossia . Testimone_4
Ebbene ciò richiamato, va quindi evidenziato come quest'ultima circostanza sia in conflitto con la dichiarazione dell'altro testimone, ossia di che, sul punto, ha invece dichiarato di aver Tes_5 assistito personalmente alla conversazione intercorsa tra il ed il titolare, dichiarando Pt_1 quanto già esaminato.
Orbene, in considerazione, da un lato, della genericità delle dichiarazioni testimoniali assunte ut supra esaminate e della loro per lo meno parziale contraddittorietà, dall'altro, della non univocità, quanto a significato, delle stesse, ritiene questo Giudicante non possa ritenersi raggiunta la prova in giudizio, anche solo sulla scorta dell'istruttoria parzialmente considerata, della sussistenza dei (dedotti) licenziamenti verbali del 24 e del 25 giugno 2015 come descritti dall'opponente, sul quale pacificamente ricade il relativo onere probatorio.”
Disattendeva le doglianze dell'opponente anche con riferimento al licenziamento per (pretesa) giusta causa di cui alla lettera datata 28/7/15.
Per quanto concerne la eccepita carenza di forma scritta per non essere l'atto di recesso mai pervenuto nella sfera di conoscibilità del ricorrente, osservava che era “circostanza dirimente - al fine della statuizione di infondatezza di tutte le doglianze articolate sul punto dall'opponente - da un lato, il fatto che la contestazione disciplinare che ha preceduto la lettera di licenziamento sia stata ritualmente spedita al medesimo indirizzo, noto alla società, ossia quello di Varese, via Motorfano n. 22, e ritualmente ricevuta dal lavoratore (doc. 6 opponente); dall'altro che, anche a voler accedere alla tesi sostenuta in ricorso dal circa le contestazioni Pt_1 relative all'indirizzo individuato, risulta pacifico in causa che il lavoratore, in piena violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto al datore di lavoro delle variazioni di residenza/domicilio, obbligo che risponde al generale principio di buona fede nel rapporto di lavoro, mai risulta aver provveduto a comunicare, né formalmente né informalmente, alla (allora) il CP_1 dedotto cambio di residenza” ; e che era dimostrato il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio;
“Dalla busta prodotta, infatti, emerge che l'agente postale, dopo un primo tentativo di consegna del plico avvenuto in data 29.7.(2015), in cui dava conto dell'impossibilità di accesso
“causa lavori di asfaltatura in corso”, tentava la notifica il giorno successivo 30.7.2015, ancora una volta senza esito positivo (“sconosciuto su citofono e cassetta”), provvedendo quindi ad effettuare un ulteriore accesso in data 8 agosto (2015), giorno in cui, attesa l'assenza del destinatario, provvedeva a lasciare rituale avviso nella cassetta delle lettere (“fatto avviso”) ed a depositare il piego raccomandato presso l'ufficio postale.
L'annotazione “al mittente per compiuta giacenza” datata 8 settembre 2015 presente sul plico, quindi, è la prova della giacenza della raccomandata maturata dopo la consegna di avviso della stessa al destinatario. Di conseguenza, posto che l'attestazione resa dall'agente postale, ut supra descritta, non è stata specificamente contestata in questa sede dall'opponente con i mezzi a ciò preposti, la notifica in esame risulta valida….
Sul punto, ad abundantiam, ritiene questo Giudice opportuno altresì rilevare come le deduzioni circa la mancata conoscenza della lettera di licenziamento da parte dell'odierno opponente risultino palesemente in conflitto con quanto ammesso dallo stesso lavoratore sin dalla fase sommaria del giudizio, in cui a ben vedere il predetto non solo non ha in alcun modo contestato la circostanza secondo cui il recesso scritto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, ma ha altresì formulato contestazioni che inequivocabilmente presupponevano la circostanza fattuale in questa sede contestata”
Attesa la regolare notificazione del provvedimento di licenziamento datato 28/7/15, il giudice a quo accertava l'intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n. 183/10 sollevata dall'opposto Controparte_1
poiché detto provvedimento, da ritenersi conosciuto dal
[...] destinatario a seguito del rilascio dell'avviso di giacenza c/o l'ufficio postale ex art. 1335 c.c., era stato impugnato giudizialmente solo con il ricorso in opposizione.
Respingeva pertanto l'opposizione di assorbita ogni ulteriore Parte_1 domanda.
Accoglieva, invece, l'opposizione incidentale promossa dal Controparte_1 [...] per violazione dell'art. 92 c.p.c.: “ritiene questo Controparte_1
Giudicante che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile alcuna delle ipotesi richiamate dal disposto normativo summenzionato, posto che il Giudice di prime cure ha respinto integralmente la domanda di cui al ricorso applicando principi giurisprudenziali consolidati.”
ha proposto reclamo, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - (“Sul licenziamento verbale intimato al lavoratore in data 24 giugno 2025) pag. 12 e seg. - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto non dimostrato il licenziamento orale del 24/6/15.
Sostiene che le dichiarazioni rese da e smentiscono Tes_2 Tes_3
l'interpretazione seguita dal giudice di primo grado in forza della quale
[...]
aveva inteso esonerarlo “solo per quel giorno, dalla ulteriore prestazione CP_1 lavorativa”. Invero - continua il reclamante - con dichiarazioni non contraddittorie entrambi i testi hanno riportato di aver sentito il licenziarlo CP_1 Tes_ verbalmente: “uno dei due, il sig. era personalmente presente presso la hall del ristorante Tes_ allorché ciò è accaduto (anche se il Sig. non si ricorda della presenza di così come Per_2 non si ricorda della presenza degli altri parenti del Sig. ). L'altro, il sig. , ha, in CP_1 Per_2 primo momento, sentito la conversazione tra le due parti dalla cucina adiacente alla hall ed, in un secondo momento, è stato chiamato da presso la hall per tentare di far spiegare meglio al Pt_1
che non poteva mancare all'appuntamento fissato presso la questura, ricevendo in tale CP_1 occasione ulteriore conferma di quanto aveva già sentito dalla cucina”.
La ricostruzione dei fatti seguita dal giudice a quo - ad avviso del reclamante - è inoltre smentita dai testi di controparte e Parte_2 Parte_3 e dal contegno dello stesso , che “già alle 9.35 del giorno successivo, Controparte_1
25 giugno 2015, ossia 25 minuti prima dell'inizio del turno fissato per le ore 10.00 (cfr. orario dedotto sub ns. cap. 7), presumendo che, a seguito del licenziamento da egli stesso intimato, il Sig.
non si sarebbe presentato al lavoro quel giorno, ha ritenuto necessario contattarlo a mezzo Pt_1 telegramma”.
In subordine, chiede la prosecuzione dell'istruttoria riguardo al capitolo 21, con la convocazione del teste per fornire chiarimenti. Tes_3
Insiste, perciò, per “ l'accertamento del diritto al pagamento delle suddette cinque mensilità di retribuzione pari all'importo di Euro 7.615,65 (€ 1.523,13 x 5) dovrà, come detto, avvenire in aggiunta e, dunque, del tutto a prescindere dalla nullità/illegittimità del successivo licenziamento scritto intimato in data 29 luglio 2015.”
Con il secondo motivo - (“Sul difetto di forma scritta del terzo licenziamento intimato al lavoratore in data 29 luglio 2015”) pag. 19 e seg. - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha ritenuto validamente comunicato il licenziamento del 28/7/15.
Sostiene, in primo luogo, che è stata la datrice di lavoro a non tenere un comportamento improntato alla buona fede: “Con lettera del 2 luglio 2015 (doc. 9) inviata ad sia a mezzo raccomandata che, a mezzo PEC, in data 14 luglio 2015, il Sig. CP_1 Pt_1 ha eletto domicilio presso lo scrivente difensore, manifestando, così, inequivocabilmente, la volontà di ricevere ogni comunicazione inerente il rapporto di lavoro con la medesima società presso lo scrivente difensore.
Il Giudice di primo grado ha colpevolmente ignorato tale essenziale circostanza di cui non vi è alcuna menzione nella sua sentenza, nonostante la relativa difesa sia stata più volte ribadita anche oralmente in udienza…..
ha, difatti, prima, invitato il lavoratore a riprendere servizio a mezzo messaggio di CP_1 posta elettronica del 23 luglio 2015 inviato esclusivamente presso il sottoscritto difensore (doc. 12), con ciò mostrando di aver ben compreso che il lavoratore aveva eletto domicilio presso lo scrivente difensore.
Poi ha, invece, inopinatamente, deciso di ignorare, in data 29 luglio 2015, tale elezione di domicilio e di spedire la lettera di licenziamento esclusivamente presso un diverso indirizzo, come detto, pacificamente errato (doc. 23).
Ma non basta. Allorché in data 3 e 4 agosto 2015, il lavoratore ha nuovamente contattato la società (cfr. doc. 13, 14 e 15), per il tramite del sottoscritto difensore, per avere notizie in merito al paventato ripristino del rapporto, ha in ancora più grave ed intollerabile mala fede CP_1 deciso di tenere nascosto sia al lavoratore che al suo difensore di aver spedito la suddetta lettera di licenziamento…….
Non esiste, in ultima analisi, da parte di alcun contegno di buona fede idoneo a CP_1 sanare una comunicazione che il 29 giugno 2015 ha inviato ad un indirizzo CP_1 pacificamente errato, dove il lavoratore non viveva più da oltre due anni (doc. 23).”
Sostiene, poi, che il giudice di prime cure ha invertito l'onere della prova sull'avvenuta consegna della lettera raccomandata e del relativo avviso di giacenza. Ricorda come per costante giurisprudenza di legittimità la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. non possa operare qualora l'operatore postale abbia omesso la consegna dell'avviso di giacenza nella cassetta del destinatario attestando, ancorché per errore, che il destinatario era sconosciuto o trasferito e che dunque l'indirizzo era errato: “..nel nostro caso, la mera copia della missiva e della busta prodotta da controparte (doc. 8) non potrebbe essere considerata valida prova della consegna della medesima. Infatti, “in data 30 luglio 2015, l'agente postale ha formalmente attestato con la inequivocabile dicitura “sconosciuto su citofono e cassetta” di non aver effettuato alcuna consegna della lettera perché l'indirizzo risultava errato (doc. 23).
Egli non ha dunque lasciato alcun avviso nella cassetta.
Ciò posto, non si vede come l'agente postale, a fronte di un nominativo che egli stesso ha attestato essere sconosciuto sia sul citofono che sulla cassetta, abbia poi potuto consegnare qualsiasi un avviso di giacenza presso lo stesso erroneo indirizzo.”
Nell'ottica del gravame, ciò non è avvenuto, perché precluso dalle regole contrattuali di che l'agente postale era tenuto ad applicare ( artt. CP_7
8.1, 9.1 e 9.2 del contratto di ). Pertanto, la dicitura riportata sulla CP_7 busta “lasciato avviso l'8 agosto 2015” - continua il reclamante principale - significa solo che l'agente postale ha tentato la restituzione della raccomandata nei confronti di ed ha, dunque, Controparte_1 lasciato un avviso di giacenza presso la cassetta della citata società.
Evidenzia, da ultimo, che, in ogni caso, “la palese e grave incertezza ed il logicamente irrisolvibile contrasto esistente tra la oltremodo generica dicitura “lasciato avviso l'8 agosto 2015” (dove?) e la dicitura “sconosciuto sul citofono e sulla cassetta il 30 luglio 2015” riportate entrambe da un pubblico ufficiale sulla stessa busta, privano, come ovvio, la busta stessa di qualsiasi valenza probatoria in ordine all'effettiva consegna dell'avviso di giacenza”.
Conclude nel senso che, non avendo controparte fornito alcuna valida prova della consegna della missiva in esame e del relativo presunto avviso di giacenza, anche il (terzo) licenziamento deve considerarsi privo della necessaria forma scritta, con conseguente suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della cessionaria ed al pagamento di tutte le mensilità di CP_3 retribuzione medio tempore maturate.
Con il terzo motivo - (“Sulla tempestiva impugnazione di tale terzo licenziamento e sulla omessa previa contestazione disciplinare in violazione dell'art. 7 st.lav. “ pag. 27 e seg. ) - impugna la sentenza n. 404/25 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 32 della legge n. 183/10.
Si duole dell'affermazione del giudice a quo secondo cui egli non ha impugnato il licenziamento del 29/7/15 entro il termine di legge di 60 giorni: “Tra la data della pretesa consegna dell'avviso di giacenza dell'8 agosto 2015 e la lettera di impugnazione del 7 ottobre 2015 (ns. doc. 16) intercorrono esattamente 60 giorni.
Il fatto che, nella suddetta lettera di impugnazione, il lavoratore abbia qualificato tale licenziamento come verbale, anziché come scritto non può certo elidere, come invece incredibilmente ritenuto dal Tribunale di Varese, l'efficacia della impugnazione effettuata dal lavoratore attraverso la citata lettera del 7 ottobre 2015. In base al basilare principio per cui l'impugnazione del licenziamento non richiede l'adozione di formule sacramentali, è, difatti, ovvio che non è necessario che il lavoratore, in sede di impugnazione, prenda posizione circa la natura scritta o verbale del licenziamento subito “
Sostiene, inoltre, che il licenziamento datato 29/7/15 è stato comminato in violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70, in quanto difetta la necessaria preventiva contestazione disciplinare: il recesso sarebbe “esclusivamente fondato sulla pretesa assenza ingiustificata in cui il lavoratore sarebbe incorso nella sola data del 28 luglio 2015” e la precedente lettera di contestazione dell'8/7/15, richiamata dal primo giudice “nulla ha a che vedere con il fatto, temporalmente sopravenuto, posto a base del di tale licenziamento del 29 luglio 2015.”
Conclude, quindi, per l'invalidità dello stesso, con conseguente suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari a tutte le mensilità perdute dal licenziamento all'effettiva reintegra.
Per scrupolo difensivo evidenzia che non si tratta di una domanda nuova, in quanto il lavoratore può modificare od ampliare, anche in appello, la propria pretesa avendo però cura di basarsi sugli stessi fatti costitutivi già dedotti in primo grado.
Con il quarto motivo - (“Sulla natura ritorsiva del licenziamento”) pag. 33 e seg. - ripropone la domanda, considerata assorbita dal primo giudice, sulla natura ritorsiva del licenziamento del 29/07/15.
Premesso che aveva diritto ad assentarsi per rinnovare il proprio permesso di soggiorno ed a contestare per iscritto la condotta del datore di lavoro, assume che “il Sig. , datore di lavoro del ricorrente, non ha gradito tale pur legittimo Controparte_1 esercizio dei suddetti diritti e ha, pertanto, dato seguito ad un crescendo di gravi ritorsioni ai danni del lavoratore medesimo, culminati negli atti di licenziamento per cui è causa.” L'intento ritorsivo sarebbe stato confermato dalle risultanze istruttorie e dal contegno stesso del . CP_1
Reitera, infine, le altre domande e/o eccezioni proposte in primo grado e ritenute assorbite dal giudice a quo. Nel dettaglio quella (pag. 35 e seg.) concernente il diritto di essere assunto a tempo pieno e non a tempo parziale per le 18 ore settimanali, sostenendo che i testi hanno confermato la deduzione attorea secondo cui “Nei fatti, sin dal primo giorno di lavoro del 19 marzo 2010 e sino al licenziamento del giugno 2015, il lavoratore seguiva defatiganti turni di lavoro, operando in tutti i giorni compresi tra martedì e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00/01.00 di notte, il tutto per non meno di 10 ore di lavoro giornaliere e 60 ore di lavoro settimanali”; e quella (pag. 37 e seg.) relativa alla asserita simulazione della intervenuta CP_ cessione di azienda, ”essendo solo una società “copia” della precedente CP_1
la quale ha continuato a svolgere l'attività senza alcuna variazione di sorta, né nei locali, né
[...] negli strumenti, né nei lavoratori, né nell'insegna”.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio.
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 434 c.p.c. In ogni caso replica alle singole doglianze, difendendo la sentenza impugnata.
In estrema sintesi, quanto al licenziamento verbale asseritamente intimato in data 24/6/15, sostiene che le deduzioni del lavoratore “prescindono del tutto dalla concreta motivazione della sentenza impugnata, come se la stessa non fosse oggetto dell'impugnazione”.
Quanto al licenziamento scritto del 28/07/15, evidenzia che sin dalla fase sommaria del giudizio il lavoratore non ha in alcun modo contestato che la comunicazione di recesso fosse pervenuta nella sua sfera di conoscibilità, ma, come rilevato dal primo giudice, ha formulato contestazioni che presupponevano la circostanza fattuale in questa sede contestata. Oltretutto, “sia nel ricorso introduttivo 30 dicembre 2015, sia nella domanda di ammissione al passivo 28 luglio 2016, sia nel ricorso per riassunzione 6 settembre 2016 l'attuale reclamante ha espressamente attestato di essere residente in [...].”
Quanto alla deduzione di controparte secondo cui egli ha tempestivamente impugnato il licenziamento precisa che “la evocata lettera di contestazione, pur recante in epigrafe la data del 7 ottobre, è stata spedita a mezzo PEC dallo studio PA e BE (e contestualmente ricevuta da in data 8 ottobre 2015, come emerge univocamente CP_1 dalla attestazione prodotta dalla stessa avversa difesa”.
In via subordinata, ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
. Infatti, in forza di quanto espressamente statuito dall'articolo 2 del CP_1 contratto di cessione di azienda stipulato tra il Controparte_1
e in data 4/7/17 (doc. 11), quest'ultima è
[...] CP_3 subentrata “in tutte le posizioni contrattuali, anche in contenzioso se esistenti, già facenti capo alla parte cedente”. Oltretutto, “in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 c.c., in capo al cessionario … (salva la possibilità per il cessionario convenuto in giudizio ex art. 2112 c.c. di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione, o alla tutela applicabile)” (cfr. per tutte CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 21 FEBBRAIO 2014, N. 4130).”
Propone reclamo incidentale in via condizionata avverso il capo della sentenza n. 404/25 con cui il Tribunale di Varese ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento del luglio 2015: “l'impugnazione di un atto di recesso/licenziamento del tutto diverso da quello gravato con il ricorso introduttivo della prima fase del giudizio integra e costituisce una nuova (e quindi inammissibile) causa petendi….. la pretesa dell'opponente di ampliare l'oggetto della controversia, con la disamina e la valutazione di ipotetici vizi concernenti un licenziamento attuato in forma scritta, che rappresenta (ontologicamente, prima ancora che giuridicamente) un atto del tutto differente rispetto a quelli che hanno formato oggetto della prima fase processuale (e di tale ontologica e giuridica diversità controparte è ben consapevole, avendo esso opponente formulato una domanda in termini del tutto nuovi).”
Anche resiste in giudizio. CP_3
Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del reclamo per la genericità dei motivi. Nel merito, difende la sentenza impugnata.
Precisa, tra l'altro, che nel caso di specie non à applicabile la disciplina del trasferimento di azienda, in quanto “con atto notarile del 4 luglio 2017 (rep. N. 52970 – racc. n. 44410), ha acquisito dal l'azienda esercente attività di CP_3 Controparte_1 ristorante, con espressa garanzia da parte del curatore fallimentare dell'assenza di situazioni o fatti pregressi da cui potessero insorgere responsabilità di natura giuslavoristica. L'atto di cessione prevedeva espressamente il passaggio di n. 8 dipendenti nominativamente indicati nell'allegato "D" (doc. 4), tra i quali non figurava il sig. , così espressamente stabilendo: (doc. 1)”. Pt_1
Inoltre, l'operazione commerciale posta in essere ha riguardato esclusivamente l'acquisizione di beni patrimoniali (attrezzature, arredi, avviamento commerciale) dal fallimento di senza alcun Controparte_1 trasferimento di organizzazione aziendale, rapporti contrattuali o strutture operative relativi a oltre a quelle espressamente indicate negli atti. Parte_1
Osserva comunque che trova applicazione l'art. 105, comma 4, della Legge Fallimentare, in forza del quale "l'acquirente dell'azienda fallita non risponde dei debiti pregressi, pur se iscritti nelle scritture contabili, in deroga all'art. 2560, 2° co. c.c., a meno che gli stessi non vengano ceduti in base ad un'esplicita pattuizione ".
Da ultimo, evidenzia il valore probatorio del contegno dell'attuale reclamante principale, il quale non ha ottemperato all'ordine del Tribunale di depositare l'estratto della posizione lavorativa attuale e non ha presenziato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8/7/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese che ha respinto la domanda relativa al secondo asserito licenziamento verbale (quello del 25/6/15), avendo espressamente rinunciato ad Parte_1 impugnare tale decisione.
*Violazione dell'art. 434 c.p.c.
Va disattesa l'eccezione sollevata dalle attuali reclamate ai sensi dell'art. 434 c.p.c., poiché dal reclamo si evincono sia le censure mosse alla sentenza di primo gardo, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.
Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Asserito licenziamento orale del 24/6/15 (I motivo)
Le censure colgono nel segno.
E' principio di diritto consolidato quello in forza del quale "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto e' ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa” (così Cass. n. 1603/22).
Premesso che i testi citati da Controparte_1
( e ) non possono essere ritenuti attendibili Parte_2 Parte_3 in considerazione del vincolo di dipendenza economica e/o di parentela che li legava alla predetta società al momento della escussione a differenza dei testi citati dal lavoratore (colleghi di che da tempo avevano cessato ogni Pt_1 rapporto), le deposizioni di questi ultimi sono idonee a fondare l'assunto attoreo.
e hanno invero confermato il capitolo 21 del ricorso (“in data 24 Tes_2 Tes_3 giugno 2015, il Sig. ha inveito contro il sig. , dicendogli che se si allontanava dal CP_1 Pt_1 ristorante non avrebbe più lavorato da loro e che era proprio necessario andare in questura lo avrebbe dovuto fare di lunedì quando il ristorante era chiuso”).
Nel dettaglio, ha dichiarato: “io ero presente alla discussione tra il ricorrente ed il Sig. Tes_2
ed era presente anche il Sig. . ADR il sig. comunque si allontanò per CP_1 Tes_3 Pt_1 andare in questura e il Sig. a quel punto disse di non tornare più a lavorare nel CP_1 ristorante. (…) La discussione di cui al capo 21 avvenne al bar coincidente con l'ingresso del ristorante (…) Dal momento che il Sig. aveva avuto l'impressione che il Sig. non Pt_1 CP_1 comprendesse, dato il suo italiano limitato, la sua richiesta di andare in questura, chiamò il Sig.
perché potesse esprimere meglio la richiesta medesima”. Per_2
ha affermato: “gli diceva (ndr a ) di averlo già avvisato del fatto Per_2 CP_1 Pt_1 che avrebbe dovuto cambiare appuntamento;
quindi che se si fosse allontanato non sarebbe poi dovuto tornare al lavoro, perché “se ne poteva stare a casa” (…)
Tes_ Adr oltre a noi, lavoravano nel locale tali , figlia del e Parte_2 Pt_3 Controparte_1
moglie del . Non ricordo se quel giorno fossero presenti anche loro o meno. Per_3 CP_1
Adr “la conversazione di chi si trova in cucina può essere sentita anche da chi è in sala;
i locali sono adiacenti ed il ristorante non è molto grande”.
Le suddette univoche deposizioni non lasciano intendere - come invece ritenuto dal giudice a quo - che avrebbe dovuto presentarsi presso Parte_1 il ristorante il giorno seguente, ma, chiaramente, che non avrebbe più dovuto presentarsi sul posto di lavoro.
Inoltre, come messo in luce correttamente dalla difesa dell'attuale reclamante principale, non sussiste alcun valido motivo per ravvisare contraddittorietà tra Tes_ le testimonianze rese dagli ex colleghi di lavoro: “uno dei due, il sig. era personalmente presente presso la hall del ristorante allorché ciò è accaduto (anche se il Sig. Tes_
non si ricorda della presenza di così come non si ricorda della presenza degli altri Per_2 parenti del Sig. ). CP_1
L'altro, il sig. , ha, in primo momento, sentito la conversazione tra le due parti dalla Per_2 cucina adiacente alla hall ed, in un secondo momento, è stato chiamato da presso la hall Pt_1 per tentare di far spiegare meglio al che non poteva mancare all'appuntamento fissato CP_1 presso la questura, ricevendo in tale occasione ulteriore conferma di quanto aveva già sentito dalla cucina”.
Da ultimo, la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure (che il sarebbe stato esonerato dalla prestazione solo per la giornata del 24/6/15) Pt_1
è smentita dalla stessa condotta del legale rappresentante di CP_1
il quale già la mattina successiva alle 9.35 - ossia prima dell'inizio del
[...] turno contrattualmente fissato per le 12.00 (doc. 4 reclamante principale) - gli ha contestato la assenza ingiustificata (doc. 8 reclamante principale).
Il licenziamento orale intimato il 24/6/15 a è dunque inefficace, Parte_1 essendo imposto ex lege al datore di lavoro di comunicare l'atto di recesso per iscritto ed è inidoneo ad interrompere il rapporto di lavoro tra le parti, sino a quando non sopravvenga una eventuale successiva causa di risoluzione del rapporto (nel caso concreto intervenuta con il licenziamento di cui alla comunicazione datata 28/7/15, vedi infra).
è stato assunto part-time il 19/3/10 (poi sempre part time con il Parte_1 successivo contratto del 2/7/13) e trova applicazione l'art. 18, 1^ e 2^ comma della legge n. 300/70 come novellato dalla legge Fornero.
Stante la sopravvenuta cessazione totale dell'attività aziendale per l'intervenuto fallimento di nelle more della Controparte_1 fase sommaria - egli ha diritto unicamente alla tutela risarcitoria nella misura minima di legge ovvero a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che ammonta - non all'importo preteso per il livello 7^ delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi (minimo € 700,05 + contingenza € 518,45 = € 1.218,50 - bensì a quello stabilito dal CCNL applicato per i pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori di 3^ e 4^ categoria (minimi € 697,47 + contingenza € 518,22 = € 1.215,69), risultante dalle buste paga in atti.
La statuizione della Corte territoriale non può essere però che di mero accertamento, come peraltro chiesto dallo stesso lavoratore, in quanto “In tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dall'art. 1, comma 42, della l. 92 del 2012, qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria”. (così Cass. n. 16443/18). Va pertanto dichiarato il diritto di nei confronti del Parte_1 [...]
al pagamento di dette Controparte_1 mensilità e della relativa contribuzione di legge, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
*Licenziamento scritto di cui alla lettera datata 28/7/15 per pretesa giusta causa (II motivo)
Le doglianze sono prive di pregio.
E' vero che, come si evince dal certificato prodotto (doc. 23 reclamante principale), da due anni risiedeva in altra via, ma è altresì vero che Parte_1 il predetto non ha mai comunicato alla datrice di lavoro tale mutamento ed a conferma di ciò la contestazione di addebito datata 8/7/15 è stata dallo stesso ricevuta, il giorno successivo, all'indirizzo presso il quale gli è stata inviata la raccomandata del provvedimento espulsivo (via Montorfano n. 22 Varese).
Non solo.
Come evidenziato dalla difesa del , in data 25/6/15 CP_1 [...]
ha inoltrato a sempre Controparte_1 Parte_1 all'indirizzo di via Montorfano n. 22 un telegramma (doc. 3 ) che è CP_1 stato regolarmente ricevuto, come dallo stesso ammesso al punto 27 del ricorso della fase sommaria depositato il 30/12/15 (“In data 26 giugno 2015 il sig. ha Pt_1 ricevuto un telegramma presso la propria residenza in Varese, via Montorfano 22 da parte del sig.
, doc. 7 ); l'attuale reclamante principale ha - Parte_5 CP_1 ancora - dichiarato sia nella intestazione della domanda di ammissione al passivo del 28/7/16, sia nella intestazione del ricorso per riassunzione depositato il 6/9/16 di avere residenza in via Montorfano n. 22 (docc. 7, 8 e 9
). CP_1
Dalle risultanze processuali emerge perciò che tale indirizzo corrispondeva, se non alla residenza anagrafica, all'abituale dimora di dovendosi Parte_1 rammentare che, ai fini della determinazione del luogo di residenza ove effettuare la notificazione di un atto, occorre considerare la residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo (cfr. Cass. n. 14338/13).
Inammissibile è invece il richiamo alla elezione di domicilio c/o l'attuale difensore Avv. PA contenuto nella lettera del 2/7/15 (doc. 9 reclamante principale) - inviata con rar spedita il 3/7/15 e con pec del 14/7/15 - di cui non vi è traccia nel ricorso in opposizione;
elezione che, peraltro, è limitata alla impugnazione dei licenziamenti verbali del 24 e 25 giugno 2015 e non ha valenza generale (irrilevante, poi la successiva corrispondenza del 3 e 4 agosto 2015 tra i rispettivi legali).
Pure l'eccezione sulla omessa consegna dell'avviso di giacenza nella cassetta del destinatario - e dunque le considerazioni sulla inosservanza delle disposizioni di svolte da pag. 26 in poi - non può essere esaminata, Controparte_8 essendo stata sviluppata tardivamente, tanto è vero che il Tribunale di Varese ha rilevato che “l'attestazione resa dall'agente postale, ut supra descritta, non è stata specificamente contestata in questa sede dall'opponente con i mezzi a ciò preposti, la notifica in esame risulta valida”, per cui è fuori luogo la censura di sull'aver il Parte_1 giudice a quo ignorato le regole contrattuali di che solo ora Controparte_8 assume essere state violate.
L'attuale reclamante principale lamenta, infine, il fatto di avere “vanamente chiesto l'esibizione dell'originale” della comunicazione di licenziamento, ma la doglianza è inconferente, poiché il Tribunale di Varese, all'udienza del 5/11/24, ha ritenuto
“ultronea la produzione in originale del documento della resistente CP_1 CP_1 prodotto al numero 8, posto che non è stata mossa alcuna contestazione circa la conformità del documento telematico depositato rispetto all'originale”.
In una con il giudice a quo, l'atto di recesso è pertanto stato correttamente inviato all'indirizzo sito in via Montorfano n. 22, Varese ed il procedimento notificatorio si è perfezionato a tutti gli effetti in capo al destinatario in conseguenza del rilascio dell'avviso di giacenza in data 8/8/15.
*Decadenza cui all'articolo 32 L. n. 183/10 (III motivo)
Le censure non sono persuasive.
Con lettera datata 7/10/15 (doc. 16 reclamante principale) è stato impugnato anche il licenziamento scritto del luglio 2015 (pag. 2, 5^ capoverso).
La lettera in questione, pur recante in epigrafe la data del 7 ottobre, è però stata spedita a mezzo pec dallo studio legale PA e BE (e contestualmente ricevuta da in data 8/10/15 Controparte_1
(doc. 10 ) e perciò è inidonea, secondo la stessa prospettazione del CP_1 lavoratore (“Tra la data della pretesa consegna dell'avviso di giacenza dell'8 agosto 2015 e la lettera di impugnazione del 7 ottobre 2015 (ns. doc. 16) intercorrono esattamente 60 giorni"), ad evitare la decadenza.
In ogni caso, non è stato rispettato il termine successivo di 180 giorni, poiché il ricorso in opposizione alla ordinanza che ha chiuso la fase sommaria, contenente la impugnazione del licenziamento per pretesa giusta causa, è stato depositato nel 2020.
La eccepita violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 per la omessa asserita contestazione dell'addebito – sollevata nelle note autorizzate della fase sommaria datate 4/2/19 – risulta dunque assorbita.
*Natura ritorsiva del licenziamento del 28/7/15 (IV motivo)
Viene riproposta in questa sede la domanda di nullità del licenziamento del 28/7/15, che il Tribunale di Varese ha considerato assorbita.
Come è noto il licenziamento ritorsivo consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro di natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/15); e il dipendente è tenuto non solo a dimostrare - anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 20742/18) - l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma anche che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo quindi indicare elementi idonei ad individuare la esistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia (cfr. Cass. n. 6838/23).
Nella fattispecie concreta la domanda non merita accoglimento, essendo basata unicamente sull'assunto in forza del quale il datore di lavoro non avrebbe gradito il fatto che il lavoratore si sia dovuto recare all'appuntamento in Questura nel giorno ed all'ora fissata e non in altra data. Ma questa condotta ha avuto come conseguenza (vedi I motivo di reclamo) il licenziamento verbale del 24/6/15, essendo stato accertato che ha intimato in Controparte_1 pari data a di non presentarsi più al lavoro. Parte_1
Per tutte le argomentazioni sinora esposte, assorbite le ulteriori pretese azionate dal lavoratore (accertamento del rapporto full time e simulazione della cessione) ed assorbito pure il reclamo incidentale condizionato proposto dal CP_1 per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda avente ad oggetto il licenziamento per giusta causa del luglio 2015, vertendo appunto sulla ammissibilità di detta domanda, in parziale riforma della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese, deve essere dichiarato inefficace il licenziamento intimato a in data 24/6/15 e deve essere dichiarato il diritto del predetto nei Parte_1 confronti del ad una indennità risarcitoria pari a 5 mensilità di CP_1 retribuzioni al tallone mensile di € 1.215,69, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenza al saldo ed alla relativa contribuzione.
*Regolamentazione delle spese processuali.
Allorché il giudice d'appello riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 8400/18).
Nel caso in esame le spese di lite del doppio grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001/52.000), alla complessità e pluralità delle questioni trattate, all'assenza di istruttoria in questo grado del giudizio ed alla diversa posizione processuale delle parti convenute (datore di lavoro e cessionaria) - vengono parzialmente compensate nel rapporto Parte_6
poi nella
[...] Controparte_1 misura stabilita in dispositivo in considerazione del parziale accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, mentre sono interamente a carico di Parte_1 quelle sostenute da secondo la regola della soccombenza. CP_3
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 404/25 del Tribunale di Varese, dichiara inefficace il licenziamento intimato a in data 24/6/15 e dichiara il Parte_1 diritto di quest'ultimo, nei confronti del Controparte_1
al risarcimento del danno commisurato a 5 mensilità
[...] di retribuzione (tallone € 1.215,69), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Conferma le restanti statuizioni di merito.
Liquida le spese sostenute da in € 10.000,00 per il primo grado ed in Parte_1
€ 6.000,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico del Controparte_1 nella misura del 60%, compensa nel resto.
Condanna alle spese sostenute da che liquida per il Parte_1 CP_3 primo grado in € 5.000,00 e per il secondo grado in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Milano, 9/7/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni