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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4416/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4416/2025 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio – cessazione effetti civili” e vertente
TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Francioso, procuratore domiciliatario;
- RICORRENTE- E ( ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO - CONTUMACE Conclusioni: Come riportate nel verbale di udienza del 2.12.2025 Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 18.06.2025 esponeva: - che aveva contratto Parte_1 matrimonio con il 22.12.2003 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- Controparte_1 che era stata pronunciata la separazione con sentenza del Tribunale di Lecce n. 248/2009 pubblicata in data 29.01.2009; - che dall'epoca della separazione era venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che, pertanto, si erano verificate le condizioni per il divorzio. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza;
con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 4.07.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi alla quale presenziava il solo ricorrente, nonostante la regolare notifica del decreto di fissazione di udienza. Indi, all'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere alcuna attività istruttoria, riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Ugento il 22.12.2003, è intervenuta separazione personale di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 29.01.2009, a seguito di ricorso introdotto dalla ricorrente. Dal giorno della sentenza di separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civile del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. L'esito del giudizio impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.06.2025, ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Gemini il 20.10.1966, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Ugento la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000 (atto n. 5, serie A, parte II, anno 2003);
3) spese compensate. Lecce, 2.12.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 4416/2025 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio – cessazione effetti civili” e vertente
TRA (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Francioso, procuratore domiciliatario;
- RICORRENTE- E ( ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO - CONTUMACE Conclusioni: Come riportate nel verbale di udienza del 2.12.2025 Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso depositato il 18.06.2025 esponeva: - che aveva contratto Parte_1 matrimonio con il 22.12.2003 e che dalla loro unione non erano nati figli;
- Controparte_1 che era stata pronunciata la separazione con sentenza del Tribunale di Lecce n. 248/2009 pubblicata in data 29.01.2009; - che dall'epoca della separazione era venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che, pertanto, si erano verificate le condizioni per il divorzio. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato civile per gli adempimenti di competenza;
con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 4.07.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi alla quale presenziava il solo ricorrente, nonostante la regolare notifica del decreto di fissazione di udienza. Indi, all'esito dell'udienza di comparizione, il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere alcuna attività istruttoria, riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è, principalmente, la domanda volta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Ugento il 22.12.2003, è intervenuta separazione personale di cui alla sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 29.01.2009, a seguito di ricorso introdotto dalla ricorrente. Dal giorno della sentenza di separazione è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civile del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. L'esito del giudizio impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.06.2025, ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_1
Gemini il 20.10.1966, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina alla cancelleria di comunicare all'Ufficiale di Stato civile di Ugento la presente sentenza per gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 396/2000 (atto n. 5, serie A, parte II, anno 2003);
3) spese compensate. Lecce, 2.12.2025 Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE