Ordinanza collegiale 12 novembre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00994/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2025, proposto da:
Itw Terranova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mileto Mario Giuliani e Riccardo Narducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
nei confronti
PLT Energia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR dell'istanza ai sensi dell'art. 23 e 27 del Codice dell'Ambiente acquisita al protocollo ministeriale n. 95264 del 1° agosto 2022, da ultimo perfezionata con protocollo ministeriale n. 94405 del 9 giugno 2023, per l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nazionale, nell'ambito della procedura per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 2 agosto 2023 con nota prot. n. 127499.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato sull’istanza presentata il 28 luglio 2022 ai sensi dell'art. 23 e 27 del Codice dell'Ambiente, acquisita al protocollo ministeriale n. 95264 del 1° agosto 2022, per l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nazionale nell'ambito della procedura per il rilascio del Provvedimento unico ambientale (PUA).
Nello specifico la società ricorrente ha chiesto l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale statale, ai sensi degli artt. 23 e 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto eolico composto da dodici aerogeneratori, per una potenza complessiva di circa 70 MW, da ubicarsi nei territori dei Comuni di Terranova da Sibari, Corigliano-Rossano e Spezzano Albanese, nonché delle relative opere connesse. A fronte del mancato riscontro circa la verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all’istanza, in data 24 gennaio 2023, la ricorrente ha sollecitato l’Amministrazione procedente alla prosecuzione del procedimento. Solo successivamente, con nota del 14 febbraio 2023, il MASE ha formulato una richiesta di perfezionamento documentale, alla quale la ricorrente ha ottemperato il 15 marzo 2023, trasmettendo le integrazioni richieste e avviando contestualmente la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico presso la competente Soprintendenza.
Nel prosieguo, l’Amministrazione procedente ha avanzato ulteriori richieste istruttorie, cui la società ha dato riscontro nei termini assegnati.
Con nota del 9 giugno 2023, n. 94405, il MASE ha comunicato agli enti coinvolti l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul proprio portale istituzionale, ai fini della verifica di completezza e ha indicato la decorrenza dei termini per l’espressione dei pareri di competenza.
Con successiva nota del 2 agosto 2023, il MASE ha dichiarato la procedibilità dell’istanza e ha dato avvio alla fase di consultazione pubblica, senza che pervenissero osservazioni ostative. Nel corso dell’istruttoria sono state formulate ulteriori richieste di integrazione, segnatamente da parte della Provincia di Cosenza e della Soprintendenza speciale per il PNRR, alle quali la società ha provveduto in data 16 ottobre 2023; la relativa documentazione è stata pubblicata nel mese di ottobre 2023, senza che fossero presentate osservazioni.
Il 9 maggio 2024 è stata indetta la prima Conferenza di servizi, tenutasi il 23 maggio 2024, all’esito della quale la società ha prodotto ulteriore documentazione integrativa, pur in assenza di una formale richiesta. Anche tale documentazione è stata pubblicata sul portale del MASE nell’agosto 2024, con esito negativo della consultazione pubblica. A fronte della perdurante inerzia, con atto notificato in data 18 marzo 2025, la società ha diffidato le Amministrazioni competenti a provvedere.
2. Persistendo l’inerzia amministrativa, la ricorrente ha proposto dunque il presente ricorso per l’accertamento dell’inadempimento dalle Amministrazioni intimate e per la conseguente condanna delle stesse alla conclusione del procedimento di VIA e all’adozione del provvedimento unico conclusivo.
3. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate per violazione delle disposizioni del Codice dell’Ambiente e della legge n. 241/1990. In particolare, il procedimento di VIA statale, inserito nel procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), è rigidamente scandito da termini perentori, ulteriormente accelerati per i progetti PNRR-PNIEC ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, e dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006.
Nel caso di specie, tali termini risulterebbero ampiamente decorsi senza l’adozione del provvedimento conclusivo di VIA e del PUA, nonostante la conclusione delle fasi istruttorie, delle consultazioni pubbliche e della conferenza di servizi. L’inerzia sarebbe inoltre aggravata dalla particolare rilevanza strategica dei progetti PNRR-PNIEC e dalla natura perentoria dei termini procedimentali, espressamente sancita dagli artt. 25, comma 7, e 27, comma 8, del Codice dell’Ambiente.
La condotta omissiva, secondo la ricorrente, integrerebbe altresì la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento, configurando un silenzio-inadempimento illegittimo e un aggravamento procedimentale, suscettibile di accertamento giurisdizionale e di condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Ha quindi richiesto accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere alla sollecita definizione del procedimento di VIA e conseguentemente di PUA con rimborso degli oneri istruttori ai sensi (e nella misura) di cui all’art. 25, comma 2-ter del Codice dell’Ambiente.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Ministero della cultura (MIC) e la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Cosenza.
A seguito di ordinanza istruttoria collegiale del 12 novembre 2025, n. 1881, il MIC ha dato atto di essere in attesa da parte del MASE del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. A sua volta il MASE ha rappresentato che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha comunicato che, sulla scorta dei criteri di priorità di trattazione delle istruttorie dei progetti PNIEC definiti dalla normativa vigente, nonché delle risorse umane e strumentali di cui la Commissione dispone alla data di sottoposizione, la discussione dell’istruttoria VIA correlata all’ID 8822 poteva essere calendarizzata non prima dell’inizio del 2° semestre dell’anno 2026.
5. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione sul ricorso per silenzio.
6. Tanto premesso il ricorso è fondato.
In via di generale premessa, il Collegio osserva che, per costante orientamento, il rimedio processuale del ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato; l’esperibilità dell’azione, pertanto, è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte da parte del soggetto pubblico, senza che venga ulteriormente in rilievo il contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto ( ex multis , Cons. Stato, IV, sentenza n. 1559/2020; id., sentenza n. 8810/2019).
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha correttamente individuato il fondamento normativo dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con un provvedimento espresso, richiamando, oltre alla disciplina generale di cui all’art. 2 della lg. n. 241/1990, la normativa ambientale e, in particolare, l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (...) ”, categoria cui deve ritenersi riferibile il progetto in questione, come dedotto dalla parte ricorrente (e non smentito da parte resistente), rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
Vengono, pertanto, in specifico rilievo:
- l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “(...) Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis ”;
- l’art. 25, comma 1, ult. per., del d.lgs. n. 152/2006, che, con riferimento alla fase istruttoria e alle attività di competenza di altre autorità coinvolte nel procedimento e chiamate a fornire il proprio parere, specifica che: “ qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo”. Ne discende, quindi, che, anche nel caso in cui i pareri richiesti non pervengano o siano negativi, resta comunque fermo l’obbligo del MASE di adottare un provvedimento espresso;
- l’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, a mente del quale: “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Nondimeno, tale ultima disposizione normativa, con cui il legislatore afferma la natura perentoria dei termini, non implica ex se la perdita del potere in capo all’Amministrazione posto che tale qualificazione è limitata con riguardo all’operatività degli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che, nonostante tale qualificazione ai limitati fini suindicati, per il resto, in caso di inerzia dell’Amministrazione, residua in capo ad essa l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato.
La perentorietà dei termini è espressa negli stessi modi dall’art. 27 co. 8 per il procedimento volto al Provvedimento unico in materia ambientale.
6.1. Dunque, tenuto conto del complesso normativo sopra richiamato, può darsi continuità al recente, ma ampio e consolidato, orientamento giurisprudenziale di primo grado, secondo cui “ il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. (…) in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...) deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 21 giugno 2024, n. 12670; T.A.R. Puglia, Bari, II, 21 novembre 2025, n. 1345 e nn. 1429/2023, 500/2024, nonché, in senso analogo, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, 7 novembre 2025, n. 2434 e n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 22 dicembre 2025, n. 1610 e n. 588/2024).
6.2. Ciò premesso, quanto al caso di specie, a fronte dell’avvio della fase di consultazione pubblica in data 20 settembre 2024, il procedimento non risulta ancora concluso, pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs n. 152/2006 (130 giorni + 30 giorni) decorrente dalla citata pubblicazione, dovendosi, peraltro, rilevare come nemmeno l’introduzione, da parte del legislatore, di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche abbia determinato il venire meno dei termini procedimentali normativamente previsti, per come sopra individuati ( ex multis Con. Stato, IV, sentenza n. 9777/2024).
7. Sulla base delle superiori considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all’istanza presentata dalla parte ricorrente e riconoscersi in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto; all’uopo si ritiene congruo assegnare (in considerazione della complessità del procedimento di che trattasi e della natura degli interessi coinvolti) il termine complessivo di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
7.1. Il Collegio riserva, inoltre, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
7.2. È altresì meritevole di accoglimento la domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, e, dunque, di condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso di cui all’art. 25, co. 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Come osservato dalla ricorrente, infatti, si tratta di disposizione che riconnette il diritto al rimborso al semplice dato obiettivo del ritardo senza che sia demandata al giudice alcuna indagine circa la natura dolosa o colposa dello stesso.
8. Dall’accoglimento del ricorso discende, inoltre, la condanna del MASE, in quanto amministrazione titolare dell’obbligo di concludere il procedimento, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Deve, invece, disporsi l’integrale compensazione delle spese con le altre amministrazioni evocate in giudizio, non essendo loro imputabile il ritardo dedotto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- riserva, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso in favore della ricorrente della somma pari al 50% dei diritti di istruttoria versati, di cui all’art. 25, co. 2 ter , d.lgs. 152/2006.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. Compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AN | RD EA |
IL SEGRETARIO