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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 811/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 811/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. MARINARI PAOLA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con sentenza n. n.107/2018 del
[...]
06/02/2018.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
A) per quanto attiene la primogenita parzialmente indipendente sotto il Per_1 profilo economico e che vive stabilmente a Silvi presso l'attuale fidanzato con il pagina 2 di 4 quale convive, né il NO , né la sig.ra Parte_1 Controparte_1
provvederanno al mantenimento della stessa. Il sig. , ad ogni buon Parte_1
conto, si impegna a sostenere economicamente la figlia, nei modi che concorderà direttamente con quest'ultima;
B) per quanto attiene la CO , il NO non sarà Per_2 Parte_1 più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Euro 525,00 in favore della NOa
, provvedendo egli al mantenimento diretto della medesima;
Controparte_1
C) la NOa provvederà al mantenimento diretto della figlia Controparte_1
allorquando la stessa sarà con la madre;
Per_2
D) le spese straordinarie della figlia , regolamentate come da Protocollo Per_2
Famiglia del Tribunale di Pescara, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno;
E) l'Assegno Unico per la Famiglia relativo alla figlia sarà percepito per Per_2
l'intero dal sig. (rinunciando la sig.ra al 50% di propria Parte_1 CP_1
spettanza), il quale provvederà a presentare la relativa domanda, posto che la figlia è ormai nel nucleo familiare del padre, a seguito del trasferimento della residenza;
F) il sig. , la sig.ra le figlie e Parte_1 Controparte_1 Persona_3
con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver regolato i Parte_2
pregressi rapporti di natura economica relativi al mantenimento delle figlie e di non avere nulla a pretendere gli uni dagli altri per l'indicata causale;
G) nulla viene disposto in ordine al diritto di visita, stante la maggiore età e/o l'indipendenza delle figlie e Per_1 Per_2
H) rimangono ferme le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, se ed in quanto compatibili con il presente accordo;
I) le parti rinunciano espressamente al deposito dell'autocertificazione relativa ai redditi e al patrimonio avendo piena contezza delle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 811/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. MARINARI PAOLA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Modifica condizioni del divorzio
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di aver divorziato con sentenza n. n.107/2018 del
[...]
06/02/2018.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
Il Presidente con l'assegnazione a se stesso del processo riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.29, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le nuove condizioni proposte non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni proposta dalle parti e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A le seguenti modifiche delle condizioni di divorzio delle predette parti, concordate e confermate:
A) per quanto attiene la primogenita parzialmente indipendente sotto il Per_1 profilo economico e che vive stabilmente a Silvi presso l'attuale fidanzato con il pagina 2 di 4 quale convive, né il NO , né la sig.ra Parte_1 Controparte_1
provvederanno al mantenimento della stessa. Il sig. , ad ogni buon Parte_1
conto, si impegna a sostenere economicamente la figlia, nei modi che concorderà direttamente con quest'ultima;
B) per quanto attiene la CO , il NO non sarà Per_2 Parte_1 più tenuto al versamento dell'assegno mensile di Euro 525,00 in favore della NOa
, provvedendo egli al mantenimento diretto della medesima;
Controparte_1
C) la NOa provvederà al mantenimento diretto della figlia Controparte_1
allorquando la stessa sarà con la madre;
Per_2
D) le spese straordinarie della figlia , regolamentate come da Protocollo Per_2
Famiglia del Tribunale di Pescara, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno;
E) l'Assegno Unico per la Famiglia relativo alla figlia sarà percepito per Per_2
l'intero dal sig. (rinunciando la sig.ra al 50% di propria Parte_1 CP_1
spettanza), il quale provvederà a presentare la relativa domanda, posto che la figlia è ormai nel nucleo familiare del padre, a seguito del trasferimento della residenza;
F) il sig. , la sig.ra le figlie e Parte_1 Controparte_1 Persona_3
con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver regolato i Parte_2
pregressi rapporti di natura economica relativi al mantenimento delle figlie e di non avere nulla a pretendere gli uni dagli altri per l'indicata causale;
G) nulla viene disposto in ordine al diritto di visita, stante la maggiore età e/o l'indipendenza delle figlie e Per_1 Per_2
H) rimangono ferme le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, se ed in quanto compatibili con il presente accordo;
I) le parti rinunciano espressamente al deposito dell'autocertificazione relativa ai redditi e al patrimonio avendo piena contezza delle rispettive consistenze reddituali e patrimoniali.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4