Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Scuola Italiana Sci AS RE s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, frazione di Sassa, via Duca degli Abruzzi n. 8;
contro
Comune di AS, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11;
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive del TT Territoriale SA VE - Associazione tra Enti Locali, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
e con l'intervento di
ad opponendum :
Pizzalto s.p.a. e Hotel Pizzalto s.r.l.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall’avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del TT Territoriale SA VE - Associazione tra Enti locali del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, con la quale è stato comunicato l’esito negativo, con effetti inibitori sull’attività segnalata, relativo alla “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana Sci AS RE S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI ROCCARASO AREMOGNA IN LOCALITÀ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.”;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, ancorché non conosciuto, e, in particolare, della nota del Comune di AS - Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio e Protezione Civile prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata dal SUAP in data 24 agosto 2024, avente ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana Sci AS RE S.r.l.”;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente a eseguire i lavori per il cambio di destinazione d’uso, da uffici e servizi a bar e tavola calda, restauro e risanamento conservativo (pesante) di porzione della sede della Scuola Italiana Sci AS RE in Località Pizzalto e allo svolgimento della connessa attività in conformità alla S.C.I.A presentata in data 26 luglio 2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scuola Italiana Sci AS RE s.r.l. il 13 gennaio 2025:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota SUAP del TT Territoriale SA VE, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, indicata dalla parte ricorrente col n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024;
- di ogni atto ad essa connesso, prodromico e conseguente, in particolare:
1) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di AS prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento ad opponendum , spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata;
2) l’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di AS n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto: “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale” e degli atti, mai notificati o comunicati alla parte ricorrente, in essa richiamati (nota SUAP del 19 marzo 2014 di sospensione della SCIA relativa alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013; parere del Comune di AS del 4 marzo 2014; nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di AS prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024) già impugnati nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 68 del 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente di svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana Sci AS RE s.r.l., sita in AS, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di AS;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Pizzalto s.p.a. e della Hotel Pizzalto s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RO LI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, acquisita dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del TT Territoriale SA VE (associazione tra comuni alla quale ha aderito il Comune di AS) in data 26 luglio 2024, la Scuola Italiana Sci AS - RE s.r.l. (d’ora in avanti solo la Scuola Sci) ha segnalato l’avvio, alla data del 2 settembre 2024, delle opere per il cambio di destinazione d’uso, restauro e risanamento conservativo pesante su una porzione dei locali della sede della scuola sci, contraddistinti al foglio 5, mappale 855, subalterno 7, del catasto comunale, da uffici e servizi a bar e tavola calda per gli utenti della scuola sci.
Con nota del 23 agosto 2024 il SUAP del TT Territoriale SA VE ha comunicato alla Scuola Sci, in conformità al diniego espresso dal Comune di AS in data 21 agosto 2024, l’esito negativo della SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per il cambio di destinazione d’uso, restauro e risanamento conservativo pesante dei predetti locali, con effetti inibitori sull’attività oggetto di segnalazione.
Con istanza del 28 agosto 2024 la Scuola Sci ha chiesto al SUAP del TT Territoriale SA VE e al Comune di AS di esercitare il potere di autotutela con riferimento alla predetta nota del 23 agosto 2024, senza, tuttavia, ottenere un formale riscontro.
1.1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il 6 novembre 2024, la Scuola Sci ha domandato, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento della nota del SUAP del TT Territoriale SA VE del 23 agosto 2024 e degli atti ad essa presupposti nonché l’accertamento del proprio diritto di svolgere l’attività commerciale di bar e tavola calda nei locali della scuola sci.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina urbanistica (primo motivo), la violazione degli articoli 1, comma 2, e 19, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 53 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (secondo motivo), la violazione dei diritti partecipativi, dei principi di buona fede, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere e l’erroneità dei presupposti (terzo motivo), la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, lo sviamento di potere, la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti (quarto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di AS.
1.3. Con atto notificato alle altre parti in data 15 novembre 2024 e depositato in pari data, la Pizzalto s.p.a. e la Hotel Pizzalto s.r.l.s. hanno spiegato intervento ad opponendum .
1.4. Con motivi aggiunti notificati il 23 dicembre 2024 e depositati il 13 gennaio 2025, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota del SUAP del TT Territoriale SA VE n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, di annullamento d’ufficio della nota prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, con la quale si comunicava che “in riferimento all’attività in oggetto non è previsto alcun regime SCIA, fermo restando il rispetto della normativa di settore”, e degli atti ad essa presupposti, tra cui la nota del Comune di AS del 22 ottobre 2024, nonché l’accertamento del proprio diritto a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi - oggetto della SCIA del 9 settembre 2024 - nei locali della sede della Scuola Sci.
In particolare, la società ricorrente ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e la violazione della specifica disciplina di settore (primo motivo aggiunto), l’omessa individuazione dell’interesse pubblico (secondo motivo aggiunto), l’erroneità del presupposto sul quale si fonda il divieto di svolgimento di attività commerciale (terzo motivo aggiunto) nonché l’illegittimità, in via derivata, per i medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo.
1.5. Hanno resistito ai motivi aggiunti il Comune di AS, la Pizzalto s.p.a. e la Hotel Pizzalto s.r.l.s.
1.6. Con ordinanza n. 26 del 30 gennaio 2025 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare spiegata con i motivi aggiunti, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.7. In vista della trattazione del merito del giudizio, la parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva, il Comune di AS ha depositato una memoria difensiva e una memoria di replica e la Pizzalto s.p.a. e la Hotel Pizzalto s.r.l.s. hanno depositato una memoria di replica.
1.8. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, previo avviso dato alle parti del rilievo officioso di un eventuale profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in data 13 gennaio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di ammettere l’intervento ad opponendum spiegato dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. con atto ritualmente notificato e depositato in data 15 novembre 2024.
L’intervento ad opponendum presuppone la titolarità, in capo a chi non assuma la veste di parte del giudizio, di un interesse qualificato di segno contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente, distinto dal generico interesse al riconoscimento della legittimità degli atti impugnati.
La Pizzalto s.p.a. e la Hotel Pizzalto s.r.l.s., nella qualità di operatori economici autorizzati dal Comune di AS ad esercitare, nel medesimo comprensorio sciistico (località Pizzalto), la medesima attività commerciale di bar - tavola calda che la società ricorrente aspira ad esercitare in virtù del mutamento della destinazione d’uso di parte dei locali adibiti a sede della scuola sci, è portatrice di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori del provvedimento impugnato con il presente ricorso.
La Pizzalto s.p.a. e la Hotel Pizzalto s.r.l.s. vantano, infatti, un interesse qualificato a svolgere l’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in un sistema nel quale ciascun operatore economico rispetti le regole della concorrenza e non usufruisca di indebiti vantaggi, interesse che sarebbe inciso solo in via indiretta e riflessa dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Per tali ragioni, l’intervento in giudizio spiegato dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. rientra nel perimetro delineato dall’articolo 28, comma 2, del codice del processo amministrativo.
3. Il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stata dedotta la contrarietà del provvedimento impugnato alla disciplina urbanistica, è infondato.
3.1. Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, l’intervento finalizzato al cambio di destinazione d’uso, restauro e risanamento conservativo di parte dei locali della sede della scuola sci, da ufficio a locali commerciali per l’esercizio di attività di bar - tavola calda, sarebbe consentito dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate alla variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di AS, le quali autorizzano il mutamento di destinazione d’uso nelle Zone Territoriali Omogenee F - Destinate ad attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse, ed in particolare, nelle Zone F1 - Attrezzature sportive e F2 - Attrezzature sciistiche, l’attività di commercio al dettaglio.
3.2. In presenza di un vincolo di destinazione apposto all’alienazione di terreni demaniali civici, non trova, tuttavia, applicazione la disciplina urbanistica, in base alla quale il mutamento di destinazione d’uso con esecuzione di interventi edilizi sarebbe sempre consentito all’interno della medesima categoria funzionale, a condizione che non sussistano condizioni ostative di rilievo urbanistico. La disciplina urbanistica è, infatti, finalizzata a regolare l’attività edificatoria dei privati, la quale deve recedere di fronte alla disciplina speciale volta a preservare l’uso collettivo del bene gravato da uso civico.
3.3. Il provvedimento inibitorio dell’attività oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per la realizzazione di opere per il cambio di destinazione d’uso, restauro e risanamento conservativo pesante su una porzione dei locali della sede della scuola sci, è stato correttamente adottato dal Comune di AS sulla scorta dell’immanente divieto di esercitare qualsiasi tipologia di attività commerciale, inclusa quella di somministrazione di alimenti e bevande svolta in favore degli utenti delle prestazioni didattiche, nei locali adibiti a uffici e servizi della sede operativa della scuola sci, in coerenza con la natura di pubblica utilità attribuita alle attività riservate alle scuole sci.
La limitazione delle attività esercitate dalla Scuola Sci a quelle di pubblica utilità e a quelle strumentali al completamento dell’offerta (articolo 18, commi 3, lettera f), e 6 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, Disciplina della professione di maestro di sci ), discende dalla compatibilità delle stesse con l’esercizio dell’uso civico e costituisce la ragione giustificatrice dell’alienazione alla Scuola Sci dell’area gravata da uso civico, per la realizzazione del manufatto da adibire a sede operativa della scuola.
In un’ottica di valorizzazione delle plurime forme di godimento, i beni c.d. di godimento collettivo, tra i quali sono ricompresi i beni gravati da uso civico, sono considerati, da un lato, come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, dall’altro, come componenti del sistema ambientale e del paesaggio, i cui profili devono essere preservati mediante vincoli di destinazione che conformano il bene e circolano insieme al relativo diritto di proprietà (Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119; 28 novembre 2022, n. 236; 2 dicembre 2021, n. 228; 24 aprile 2020, n. 71).
3.4. Il divieto di svolgere attività commerciale nei predetti locali è stato espressamente dedotto quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 1997 (di autorizzazione al mutamento di destinazione e all’alienazione della porzione di terreno contraddistinto al foglio 5, particella 502, per una superficie di 400 mq, per la realizzazione di un manufatto da adibire a sede operativa della Scuola Sci, con annessi servizi di pubblico interesse…, a condizione che in essi non fosse svolta alcuna attività commerciale) e n. 13 del 24 aprile 2007 (di approvazione del progetto presentato dalla Scuola Sci per la realizzazione della sede sociale, condizionato al rispetto del “divieto di svolgere attività commerciali”) e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27 novembre 2000 (con la quale è stata disposta, in conformità con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 ottobre 1997 e dell’ordinanza dirigenziale della Regione Abruzzo n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000, l’alienazione alla Scuola Sci dell’area di proprietà comunale gravata da uso civico “con la condizione che all’interno di quest’area non venga svolta alcuna attività commerciale”).
Anche la Regione Abruzzo ha precisato, con nota prot. n. 23896 dell’1 febbraio 2012, che i mutamenti di destinazione d’uso dei manufatti realizzati su terre civiche possono essere rilasciati esclusivamente per la realizzazione delle sedi sociali delle scuole sci e delle relative pertinenze, ma non per i locali ad uso commerciale; la portata vincolante di tale parere non può ritenersi superata dalla successiva nota prot. n. 2454 del 29 settembre 2015, nella quale la Regione si limita a dichiarare la propria incompetenza ad autorizzare le variazioni commerciali, né dall’ordinanza dirigenziale n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000, con la quale la Regione autorizza il mutamento di destinazione e l’alienazione alla Scuola Sci delle terre civiche, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, imponendo, a pena di decadenza, l’inserimento, nell’atto di alienazione, della clausola di retrocessione delle terre all’alienante, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, “ove non siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata”.
3.5. La tesi della parte ricorrente, per cui il divieto di svolgimento di attività commerciale, a seguito dell’atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. 429, racc. n. 369, sarebbe venuto meno in relazione ad alcune porzioni del manufatto adibito a sede operativa della Scuola Sci, tra cui quella contraddistinta al foglio 5, mappale 855, subalterno 7, non può essere favorevolmente apprezzata.
Con atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. n. 429, racc. n. 369, del notaio Luigi Altiero, il Comune di AS ha rinunciato al diritto di ottenere la cessione gratuita dei locali della scuola sci adibiti a servizi di pubblico interesse e ufficio turistico (contraddistinti con i sub 2 e 3), dedotto tra le condizioni apposte alla realizzazione della sede sociale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2007, con conferma di tutte le altre condizioni, tra cui il divieto di esercitare attività commerciali nei locali della scuola sci.
La conferma del vincolo di non esercitare attività commerciali nei locali della scuola sci che il Comune di AS ha rinunciato ad acquisire gratuitamente al proprio patrimonio non implica, automaticamente, il venir meno del vincolo di destinazione sugli altri locali della scuola sci - tra l’altro non menzionati nell’atto di transazione - dal momento che tale vincolo di destinazione è stato dedotto quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico nell’atto di alienazione del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, in cui la Scuola Sci “si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’iniziativa di impresa che andrà ad attuare sui terreni oggetto” di alienazione ed alla retrocessione gratuita degli stessi al Comune “nel caso non vengano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata realizzata” (articolo 10), tra le quali è espressamente contemplato il divieto generalizzato di svolgere attività commerciale.
E’ di palmare evidenza che il vincolo di destinazione apposto sul terreno demaniale civico oggetto di alienazione si estende all’intero manufatto realizzato sullo stesso e, dunque, a tutti i locali della sede della Scuola Sci.
4. All’accertata immanenza del vincolo di destinazione del terreno sul quale è stato costruito il manufatto adibito a sede operativa della Scuola Sci consegue l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la violazione degli articoli 1, comma 2, e 19, comma 6 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 53 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23, e del quarto motivo di ricorso, con il quale è stata sostanzialmente dedotta l’inattualità del vincolo conformativo sulla porzione del bene oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale viene censurata la violazione dei diritti partecipativi, dei principi di buona fede, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere e l’erroneità dei presupposti.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica alla segnalazione certificata di inizio attività, la quale non è assimilabile ad un’istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo.
La segnalazione certificata di inizio attività è, infatti, una dichiarazione di volontà del privato di intraprendere una determinata attività, ammessa direttamente dalla legge, che esclude in radice il ricorso al procedimento autorizzatorio.
Pertanto, in assenza dell’avvio di un procedimento autorizzatorio, l’amministrazione che intenda esercitare i poteri di controllo e inibitori dell’attività segnalata mediante SCIA non deve comunicare al segnalante il preavviso di rigetto né la comunicazione di avvio del procedimento.
5.2. Non è dato ravvisare, inoltre, alcuna violazione dell’obbligo di buona fede da parte delle amministrazioni coinvolte, dal momento che esse hanno correttamente rilevato la contrarietà dell’intervento edilizio oggetto della SCIA all’interesse pubblico di preservare l’uso collettivo del bene alienato.
6. In ragione dell’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
7. I motivi aggiunti depositati in data 13 gennaio 2025 sono stati proposti con un atto denominato “Ricorso anche per motivi aggiunti ai ricorsi n. 68/2024 e n. 373/2024 R.G.”, il quale è stato proposto come ricorso autonomo, contraddistinto dal numero di ruolo generale 11 del 2025, notificato in data 23 dicembre 2024 e depositato in data 10 gennaio 2025, ossia in data antecedente al deposito del medesimo atto nel presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha stimolato il contraddittorio tra le parti in relazione ad un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
In attuazione del principio di economia dei mezzi processuali e per questioni di logica, dettate dalla necessità di evitare la duplicazione di giudizi identici, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussista una ragione ostativa ad una pronuncia sul merito, per cui il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 gennaio 2026 deve essere dichiarato inammissibile, in quanto già incardinato dinanzi a questo Tribunale come ricorso autonomo nel giudizio contraddistinto dal numero di ruolo generale 11 del 2025.
8. In conclusione, previa ammissione dell’atto di intervento ad opponendum proposto dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s., il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di AS, della Pizzalto s.p.a e della Hotel Pizzalto s.r.l.s., nella misura indicata nel dispositivo.
9.1. Non sono dovute le spese allo Sportello Unico per le Attività Produttive del TT Territoriale SA VE - Associazione tra Enti locali, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- ammette l’intervento ad opponendum della Pizzalto s.p.a. e della Hotel Pizzalto s.r.l.s.;
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, di cui euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore del Comune di AS ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della Pizzalto s.p.a. e della Hotel Pizzalto s.r.l.s.
Nulla per le spese al SUAP - TT SA VE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
RO LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LI | ER IR |
IL SEGRETARIO