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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, AT
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piacenza - Viale Beverova 57 29121 Piacenza PC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 25/06/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457 2019 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 2019 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 715 2019 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 716 2019 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 119/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.p.a. avverso gli avvisi di accertamento nn. 457-458 e 715-716 del 9.10.2019 aventi ad oggetto IMU e TASI relativi a fabbricato e terreni circostanti la sede autostradale.
In particolare, i giudici di prime cure rilevavano che negli anni di imposizione 2014 e 2015, di cui agli avvisi di accertamento, la classificazione catastale dei beni era in categoria C/2 e quindi da assoggettare ad imposta, mentre la variazione in categoria E era stata richiesta solo successivamente, ovvero nel corso dell'anno 2017, con conseguente esenzione a fini fiscali a decorrere dall'anno 2018.
Avverso la pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1 s.p.a.; l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rimarcando che la circostanza relativa al mancato adeguamento del dato catastale per il periodo d'imposta 2014 non sarebbe sufficiente a legittimare una pretesa impositiva di per sé infondata per carenza dei presupposti d'imposta, considerato che l'originario fabbricato era stato demolito e successivamente ricensito in categoria E, in quanto destinato al servizio di pubblico interesse del trasporto autostradale, ossia a servizio della infrastruttura rete autostradale, come tale esente da imposta sia a fini IMU (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.
504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011) sia a fini TASI (ai sensi dell'art. 1 co. 3 del
DL 6.3.2014 n. 16, conv. L.
2.5.2014 n. 68 che stabilisce che anche in materia di TASI si applicano le esenzioni previste dall'art. 7 co. 1 lett. b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30.12.92 n. 504).
Si è costituito in fase di gravame il COMUNE DI PIACENZA per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione. Con successiva memoria illustrativa il Comune ha ribadito la propria posizione.
All'udienza del 19.1.2026 , sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura rivolta da Autostrade per l'Italia s.p.a. alla sentenza di primo grado è infondata.
I giudici di prime cure, infatti, hanno dato corretta applicazione a consolidati orientamenti della Corte di
Cassazione, secondo cui: a) la determinazione del tributo deve avvenire sulla base della rendita catastale esistente all'inizio dell'anno d'imposta; b) le variazioni catastali successive non hanno efficacia retroattiva, salvo che il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto di classamento.
È pacifico ed incontroverso nel caso di specie che la contribuente non ha mai impugnato nei termini di legge la rendita catastale e il classamento di cui agli immobili oggetto di accertamento per gli anni 2014 e 2015. Tale inerzia ha determinato la definitività e intangibilità della rendita per gli anni in contestazione, con conseguente piena legittimità degli avvisi di accertamento per cui è causa.
La successiva pratica DOCFA del 2017, con cui l'appellante ha richiesto una diversa categoria (E/1), non può spiegare effetti sugli anni oggetto di giudizio, non potendosi invocare una retroattività non consentita dall'ordinamento.
Le modifiche catastali producono effetto soltanto dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione negli atti (“messa in atti”), sicchè l'eventuale nuova rendita richiesta nel 2017 non può incidere sull'IMU e sulla
TASI degli anni 2014 e 2015.
L'appello, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 119/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive
€ 600,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IA RO in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, AT
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2022 depositato il 17/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piacenza - Viale Beverova 57 29121 Piacenza PC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PIACENZA sez. 1 e pubblicata il 25/06/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 457 2019 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 2019 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 715 2019 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 716 2019 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 119/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza respingeva il ricorso proposto da Ricorrente_1 s.p.a. avverso gli avvisi di accertamento nn. 457-458 e 715-716 del 9.10.2019 aventi ad oggetto IMU e TASI relativi a fabbricato e terreni circostanti la sede autostradale.
In particolare, i giudici di prime cure rilevavano che negli anni di imposizione 2014 e 2015, di cui agli avvisi di accertamento, la classificazione catastale dei beni era in categoria C/2 e quindi da assoggettare ad imposta, mentre la variazione in categoria E era stata richiesta solo successivamente, ovvero nel corso dell'anno 2017, con conseguente esenzione a fini fiscali a decorrere dall'anno 2018.
Avverso la pronuncia ha proposto appello Ricorrente_1 s.p.a.; l'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, rimarcando che la circostanza relativa al mancato adeguamento del dato catastale per il periodo d'imposta 2014 non sarebbe sufficiente a legittimare una pretesa impositiva di per sé infondata per carenza dei presupposti d'imposta, considerato che l'originario fabbricato era stato demolito e successivamente ricensito in categoria E, in quanto destinato al servizio di pubblico interesse del trasporto autostradale, ossia a servizio della infrastruttura rete autostradale, come tale esente da imposta sia a fini IMU (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.
504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011) sia a fini TASI (ai sensi dell'art. 1 co. 3 del
DL 6.3.2014 n. 16, conv. L.
2.5.2014 n. 68 che stabilisce che anche in materia di TASI si applicano le esenzioni previste dall'art. 7 co. 1 lett. b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 30.12.92 n. 504).
Si è costituito in fase di gravame il COMUNE DI PIACENZA per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione. Con successiva memoria illustrativa il Comune ha ribadito la propria posizione.
All'udienza del 19.1.2026 , sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura rivolta da Autostrade per l'Italia s.p.a. alla sentenza di primo grado è infondata.
I giudici di prime cure, infatti, hanno dato corretta applicazione a consolidati orientamenti della Corte di
Cassazione, secondo cui: a) la determinazione del tributo deve avvenire sulla base della rendita catastale esistente all'inizio dell'anno d'imposta; b) le variazioni catastali successive non hanno efficacia retroattiva, salvo che il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto di classamento.
È pacifico ed incontroverso nel caso di specie che la contribuente non ha mai impugnato nei termini di legge la rendita catastale e il classamento di cui agli immobili oggetto di accertamento per gli anni 2014 e 2015. Tale inerzia ha determinato la definitività e intangibilità della rendita per gli anni in contestazione, con conseguente piena legittimità degli avvisi di accertamento per cui è causa.
La successiva pratica DOCFA del 2017, con cui l'appellante ha richiesto una diversa categoria (E/1), non può spiegare effetti sugli anni oggetto di giudizio, non potendosi invocare una retroattività non consentita dall'ordinamento.
Le modifiche catastali producono effetto soltanto dall'anno d'imposta successivo alla loro annotazione negli atti (“messa in atti”), sicchè l'eventuale nuova rendita richiesta nel 2017 non può incidere sull'IMU e sulla
TASI degli anni 2014 e 2015.
L'appello, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 119/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive
€ 600,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'IA RO in data 19 gennaio 2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott.ssa Rosaria D'Addea