Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 54
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato adeguamento del dato catastale

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la determinazione del tributo debba avvenire sulla base della rendita catastale esistente all'inizio dell'anno d'imposta. Le variazioni catastali successive non hanno efficacia retroattiva, e la contribuente non ha impugnato tempestivamente l'atto di classamento. La successiva richiesta di variazione catastale nel 2017 non può avere effetti retroattivi sugli anni 2014 e 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 54
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo