Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 4336/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4336/2020 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. GIARETTA MARCO, attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. BAZZEA ANGELO, convenuta, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
Come da foglio depositato telematicamente
“1) Accertata la responsabilità della convenuta , quale ex Controparte_1
pagina 1 di 10
la complessiva somma di euro 520.000,00, con gli interessi e la
[...] rivalutazione dal 05/06/2020 (data notifica citazione) al saldo.
2) Con vittoria di spese e competenze”.
Conclusioni della convenuta:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE voglia dichiarare l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse e carenza dei presupposti previsti dalla legge.
NEL MERITO
In ogni caso rigettarsi la domanda della Curatela perché infondata in fatto oltre che in diritto.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, fatto salvo ogni altro diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Fallimento della società (di seguito: Parte_1
Fallimento o, con riguardo alla società in bonis, ha proposto Parte_1
azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 l. fall. contro la sig.ra
[...]
, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 22.12.2006 al CP_1
30.3.2015, quindi Amministratore Unico dal 30.3.2015 al 4.12.2015 e infine liquidatore da quest'ultima data alla dichiarazione di fallimento pronunciata dal
Tribunale di Vicenza con sentenza n. 46/2018 del 19.9.2018.
A sostegno dell'azione di responsabilità l'attore deduce che:
- in data 9.6.2016 l emetteva nei confronti di Controparte_2 Parte_1
l'avviso di accertamento n. T6506FU01068/2016 relativamente all'anno
[...]
pagina 2 di 10 2010, intimando il pagamento dell'importo di € 488.070,23, di cui €
197.053,00 per I.V.A. non versata (€ 67.347,39 derivanti dalla riconduzione ad operazioni imponibili di acquisti effettuati dalla società in regime di sospensione d'imposta ed € 129.705,94 derivanti dall'imponibilità di cessioni all'esportazione per difetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.P.R. n.
633/1972), € 248.380,25 per sanzioni, € 42.628,53 per interessi sino al 10.8.2016 ed € 8,75 per spese di notifica;
- l'avviso di accertamento di cui al punto precedente trovava fondamento in un processo verbale di constatazione emesso dall' da cui Controparte_3
erano emerse innumerevoli irregolarità, tra le quali, a titolo esemplificativo:
a) a) l'inesistenza soggettiva dei cessionari esteri indicati in relazione a operazioni di esportazione verso la Russia;
b) l'inesistenza di talune operazioni doganali dichiarate;
c) l'insussistenza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni di favore previste per gli esportatori abituali, con conseguente indebita effettuazione di operazioni di acquisto in esenzione dal regime I.V.A.; d) l'indebita effettuazione di operazioni di cessione all'esportazione non imponibili nei confronti di soggetti inesistenti o per le quali la società non era stata in grado di produrre prova dell'avvenuta esportazione;
e) l'inattendibilità delle scritture contabili sotto diversi profili, quali l'errata o l'omessa imputazione dei pagamenti ricevuti, la mancanza di documentazione circa alcune asserite compensazioni tra fornitori e clienti, la sussistenza di incongruenze tra gli estratti conto bancari e le registrazioni sul libro giornale, la mancata corrispondenza tra alcuni bonifici e operazioni di acquisto e la registrazione arbitraria sul libro giornale di alcune operazioni bancarie;
- l'avviso di accertamento non era stato né impugnato né definito da Parte_1
che poi veniva dichiarata fallita, con ammissione al passivo
[...]
dell per l'importo di € 571.073,48, di cui € 533.342,48 Controparte_2 relativi all'avviso di accertamento n. T6506FU01068/2016, le cui somme pagina 3 di 10 erano state maggiorate con l'applicazione di ulteriori interessi di mora, dell'aggio per la riscossione coattiva, dei diritti di notifica e delle spese tabellari;
- la sarebbe responsabile di tale debito tributario, poiché si sarebbe resa CP_1
inadempiente al proprio dovere di garantire la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali;
- i verificatori, invero, hanno accertato, tra l'altro: a) il sistematico ricorso a compensazioni contabili per la sistemazione delle partite creditorie e debitorie, non giustificate da alcuna documentazione;
b) la mancata corrispondenza tra le importazioni di oro e altri oggetti preziosi e quanto registrato in contabilità; c) l'annotazione in contabilità di compravendite con soggetti esteri rivelatisi come inesistenti.
Il , dunque, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 indicate, precisando di essere già stato autorizzato ante causam da questo
Tribunale a procedere al sequestro conservativo dei beni e dei crediti della convenuta sino alla concorrenza della somma di € 520.000,00 (ordinanza del
26.2.2020 emessa nel giudizio n. 13174/2019 R.G.).
La si è costituita, deducendo che: CP_1
- l'attore sarebbe carente di interesse ad agire perché l'unico creditore ammesso al passivo sarebbe l , la quale dunque potrebbe così Controparte_2 godere di una duplicazione di tutele, anche alla luce di un sequestro penale già disposto sui beni della convenuta;
- ella avrebbe amministrato in modo corretto la società, ponendola in liquidazione e soddisfacendo le pretese dei creditori, tanto che non vi sarebbero né fornitori né istituti di credito né dipendenti tra i soggetti che hanno proposto istanza di fallimento o che sono stati ammessi al passivo;
- il procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla Procura della
Repubblica di Vicenza non sarebbe stato coltivato, tanto che sarebbe maturata la prescrizione;
pagina 4 di 10 - ella non aveva impugnato l'avviso di accertamento perché l'instaurazione del giudizio richiedeva dei costi che la non era in grado di Parte_1 sostenere;
- il fonderebbe la sua pretesa sulle risultanze di un accertamento Parte_1
tributario, ma ciò non sarebbe sufficiente in quanto il diritto tributario si basa su un concetto di presunzione particolarmente largo e contrario ai principi comunitari.
Ha insistito, pertanto, per il rigetto della pretesa dell'attore.
***
L'eccezione di carenza di interesse ad agire deve ritenersi infondata, in primo luogo perché l non è l'unico creditore ammesso al passivo, Controparte_2
essendovi pure la C.C.I.A.A. di Vicenza e la società Wind Tre s.p.a. (cfr. doc. n.
5 attore) e dovendosi, comunque, tener conto anche degli ulteriori debiti derivanti dalle spese che maturano in ragione della pendenza della procedura concorsuale.
In secondo luogo, si deve osservare che non vi è alcun rischio di duplicazione di tutele in relazione alla posizione dell . Controparte_2
L'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. ha lo scopo di reintegrare la garanzia patrimoniale generica data dal patrimonio della società la cui integrità è stata lesa dalle condotte degli amministratori convenuti in giudizio, ottenendo una condanna degli stessi al risarcimento del danno e procurando all'attivo fallimentare delle ulteriori somme che saranno poi oggetto di riparto tra i creditori.
In quest'ottica, non si verifica alcuna duplicazione di tutela in relazione alla posizione dell la quale potrà, al massimo, ottenere Controparte_2 soddisfazione nella misura in cui il suo credito è stato ammesso al passivo, e non per importi superiori, e non è neppure allegato che sia già stata soddisfatta in altra sede.
In terzo luogo, la stessa convenuta ha ammesso che il sequestro preventivo pagina 5 di 10 gravante sugli immobili di sua proprietà è stato disposto non già nell'ambito del procedimento penale avviato in relazione a reati a lei contestati quale amministratore di (n. 4901/2022 R.G.N.R. Procura della Parte_1
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza), ma nell'ambito di altro procedimento penale avviato nei suoi confronti con riguardo a reati contestati quale amministratore della società Rialto s.r.l. (n. 2954/2014 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza).
***
Nel merito, va premesso in punto di diritto che l'azione di responsabilità contro l'amministratore della società fallita proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista per le s.r.l. dall'art. 2476, terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori della s.r.l. ai sensi dell'2476, sesto comma, ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della s.r.l. fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
Da ciò discende che il curatore fallimentare può invocare l'agevolazione probatoria che deriva dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società e tipica dell'azione sociale di responsabilità, cosicché è sufficiente che il curatore fallimentare alleghi specificamente l'inadempimento rimproverato all'amministratore, essendo poi onere di quest'ultimo dimostrare di aver svolto diligentemente il proprio incarico.
Il curatore fallimentare, inoltre, avrà sempre e comunque l'onere di dimostrare il nesso di causalità e la sussistenza del danno.
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente allegato gli illeciti di cui si sarebbe resa responsabile la ossia l'inosservanza delle norme tributarie in CP_1 materia di I.V.A. e di ordinata tenuta dei libri contabili obbligatori secondo la disciplina civilistica e tributaria, come meglio specificato nel processo verbale di constatazione dell' del 29.10.2015 e nell'avviso di Controparte_3
pagina 6 di 10 accertamento n. T6506FU01068/2016 (docc. nn. 5 e 6 attore).
Da questi ultimi documenti, e in particolare dal processo verbale di constatazione – atto redatto da pubblici ufficiali facente fede fino a querela di falso per quanto riguarda le circostanze dagli stessi rilevate e quanto da loro compiuto – invero, emergono, tra le altre, le seguenti violazioni della normativa tributaria:
a) documentazione di operazioni di esportazione verso la Russia nei confronti di soggetti inesistenti, tra cui Per_1
b) inesistenza di documentazione doganale che comprovasse l'attività di commercializzazione in Liechtenstein;
c) presenza di una dichiarazione di intento rilasciata nel 2011 verso la società
Blue White Group s.r.l. di Milano, nonostante quest'ultima, in risposta ad un questionario sottopostole, avesse riferito di avere in anagrafica Parte_1 come esportatore abituale ma di non avere mai intrattenuto direttamente rapporti con essa;
d) mancata corrispondenza tra somme oggetto di bonifici bancari e fatture, con utilizzo di causali generiche o non riscontrate in contabilità;
e) presenza nel libro giornale e nei partitari di compensazioni tra fornitori e clienti non sorrette da adeguata documentazione giustificativa;
f) tenuta di scritture contabili inattendibili.
Tali condotte costituiscono certamente un illecito gestorio, posto che obbligo primario degli amministratori è quello di adempiere puntualmente alle obbligazioni tributarie e di tenere regolarmente i libri contabili imposti dalla normativa civilistica e tributaria.
A fronte della specifica allegazione del , era onere della convenuta Parte_1 dimostrare l'effettiva esistenza dei clienti delle operazioni di esportazione, la cura degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria e la corretta contabilizzazione dei fatti di gestione, ma tale prova è del tutto mancata da parte della la quale, dunque, deve ritenersi responsabile degli illeciti CP_1
pagina 7 di 10 gestori sopra indicati e dei danni che ne sono derivati.
Ciò ha valenza assorbente e rende del tutto irrilevanti le generiche difese della convenuta in merito alla natura delle presunzioni su cui si fonderebbe l'accertamento tributario, che ella, peraltro, non ha nemmeno impugnato quando era liquidatore di Parte_1
Le difese svolte dalla convenuta in comparsa conclusionale circa l'impossibilità di attribuirle tali illeciti in ragione del fatto che ella era amministratrice soltanto sul piano formale sono tardive e, ad ogni buon conto, infondate, poiché
l'amministratore di diritto ha il dovere di evitare l'immistione di soggetti non designati dai soci nell'attività gestoria, tanto più laddove tale immistione consista in condotte illecite che possano arrecare danno all'integrità del capitale sociale.
Quanto al danno che è derivato dalle violazioni della normativa tributaria contestate alla è sufficiente osservare che, in conseguenza delle stesse, CP_1
per l'anno 2010 è derivato un aggravio del debito I.V.A. per € 197.053,00, oltre sanzioni per € 248.380,25, interessi passivi per € 56.029,34 (€ 42.282,71 caricati a ruolo, € 13.746,02 di mora sull'imposta non versata, € 0,61 di mora sulle spese di notifica), € 30.088,29 per aggi, spese di notifica per € 8,75 e spese tabellari per € 1.782,85, per la somma complessiva di € 533.342,48, ammessa al passivo fallimentare (cfr. docc. nn. 7, 8 e 9).
In particolare, con specifico riferimento all'aggravio del debito I.V.A., dall'inesistenza soggettiva del cliente e dalle incongruenze contabili Per_1
tra fatture di acquisto delle materie prime e fatture di vendita dei gioielli discende che:
- le cessioni all'esportazione in questione non potevano essere imputate alla formazione del plafond dell'anno 2009;
- il plafond per l'anno 2010 andava conseguentemente rideterminato in € 0,00;
- non poteva dirsi in possesso del requisito di esportatore Parte_1 abituale e aveva indebitamente utilizzato il plafond per l'anno 2010 per pagina 8 di 10 l'importo di € 336.736,96, con un conseguente maggior debito I.V.A. pari ad €
67.347,00;
- la società non aveva dimostrato la natura di cessioni all'esportazione non imponibili ai fini I.V.A. di operazioni per € 658.331,81, e pertanto l'aggravio di
I.V.A. determinato dalla scorretta emissione di fatture deve considerarsi un danno, frutto di un illecito ricorso alla normativa di esenzione, essendo mancata la prova che sottostanti l'emissione documentale vi fossero operazioni fatte nell'interesse della società; il tutto per un imponibile complessivo di € 648.529,68 e un ulteriore maggiore debito I.V.A. pari ad €
129.705,94 (cfr. doc. n. 5, pagg. da 19 a 33 e doc. n. 6 pagg. da 6 a 10).
Nessun dubbio, dunque, può porsi sull'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte illecite della convenuta e l'aggravio della posizione debitoria di Parte_1 per maggior I.V.A., sanzioni, interessi, aggi e spese.
[...]
La domanda di risarcimento del danno, dunque, va accolta e – tenuto conto del fatto che l'attore ha limitato la propria pretesa dal punto di vista quantitativo come da conclusioni in epigrafe riportate – la convenuta va condannata a risarcire al la somma di € 520.000,00, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata dalla notifica dell'atto di citazione alla pronuncia della presente sentenza;
sulla somma così determinata decorrono interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese dimessa dal procuratore dell'attore, contenuta entro il limite del medio.
La condanna alle spese viene pronunciata in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto il è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato ex art. 144 del D.P.R. citato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 4336/2020 R.G. promossa dal pagina 9 di 10 contro , ogni Parte_1 Controparte_1
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) condanna la convenuta a versare all'attore la somma di € 520.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dalla notifica dell'atto di citazione alla pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'Erario le spese di lite, che si liquidano in € 16.737,00 per compensi, € 1.241,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Venezia, 16 aprile 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
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