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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
AG IA, AT
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 08/11/2024, la società Ricorrente_1 SRL, come in epigrafe difesa, impugnava impugnava il diniego di rimborso emesso dalla Direzione Provinciale di Firenze rispetto alla richiesta di rimborso di euro 5845 per crediti derivanti da spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici.
Il fatto nasceva dalla presentazione in data 28/09/2023, da parte della ricorrente, della Comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, in data
29/09/2023 con protocollo 23092911312424571 è stato presentato il Mod. F24 con utilizzo in compensazione dei crediti di imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici per euro
5.845,00.
Il modello F24 presentato, veniva scartato, la normativa, prevedeva che, il 30 settembre 2023, scadeva il termine per utilizzare il credito in compensazione.
Nel mese di ottobre il contribuente si attivava per contattare l'Agenzia delle Entrate per chiedere l'annullamento dello scarto del mod. F24 presentando e produceva anche l'istanza di rimborso del credito nei confronti della quale l'Ufficio ha emesso il diniego che il contribuente ha impugnato ed è oggetto di questa causa.
La società ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio e ricostruendo la situazione fa presente che in data
02/10/2023 veniva contattato il centro operativo dell'Agenzia delle Entrate (per chiedere l'annullamento dello scarto del mod. F24) che, telefonicamente, si è dichiarato incompetente a risolvere la questione.
Per cui in data 05/10/2023 con comunicazione pec è stata chiesto all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Firenze l'esercizio dell'autotutela per annullamento dello “scarto del mod. F24”.
La contribuente, non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddete richieste, presenta all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di istanza di rimborso del credito illegittimamente scartato dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Entrate.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate avvenuta per Pec il 27/06/2024 e oggi impugnata disponeva il rigetto dell'istanza di rimborso affermando che “tali crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione".
Fatte tali precisazioni, la ricorrente ritiene l'illegittimità del provvedimento adottato, in quanto determinerebbe un arricchimento senza giusta causa in capo all'Agenzia delle Entrate, sostiene che i crediti per l'acquisto di beni energetici gli spettassero e che sono stati correttamente richiesti in quanto come previsto dalla normativa il modello F24,per la compensazione era stato presentato nei termini cioè il 29/09/2023 e scoperto che questo fosse stato scartato, si è subito adoperata per risolvere il problema.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e condannare l'amministrazione finanziaria all'immediato rimborso dei crediti di imposta maturati per l'acquisto di prodotti energetici quale impresa non energivora indicati in compensazione nel modello F24 presentato il 29/09/2023 e scartato illegittimamente, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 22/11/2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa, faceva conoscere che nel caso, non c'è alcun arricchiimento da parte dello Stato, perché si tratta di benefici che vengono concessi su beni acquistati, prodotti energiferi, ma non sono imposte pagate. Ribadisce che la normativa in questione prevedeva che il rimborso dei crediti maturati per l'acquisto di beni energetici, doveva essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 30/09/2023, cosa che non è avvenuta.
Pur confermando che il modello F24 era stato presentato nei termini cioè il 29/09/2023, il suo scarto, doveva essere subito corretto, visto che la scadenza era il giorno successivo e che ricadeva di sabato, ma anche fosse stato di domenica, il sistema informatico è attivo anche nei giorni festivi.
Ritiene quindi che la società ricorrente, non si sia attivata tempestivamente e chiede che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene il ricorso fondato e deve essere accolto.
Stabilito che per quanto riguarda la spettanza del credito richiesto, l'Ufficio non contesta il fatto che questo spettasse alla Ricorrente_1 Srl, per cui risultano spettanti i crediti di imposta maturati per l'acquisto di prodotti energetici quale impresa non energivora indicati in compensazione nella delega di pagamento modello F24 presentata in data 29/09/2023.
La contestazione dell'Ufficio si fondata su due aspetti, il primo che il credito non può essere chiesto a rimborso,
l'altro sta nel fatto che per poter usufruire di tale credito bisognava portarlo in compensazione, entro il
30/09/2023, infatti nel diniego di rimborso, viene detto che "per espressa previsione della circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 tali crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. Si evidenzia inoltre, che la stessa circolare riporta testualmente che tali crediti non possono essere chiesti a rimborso."
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, invece questa Corte ritiene che la contribuente, abbia nei termini, e cioè il 29/09/2023, compensato il credito spettante nel modello F24, con la precisa volontà di utilizzarlo e soltanto lo scarto effettuato dal sistema informatico gli ha precluso tale possibilità.
Questo Collegio ritiene che a causa di un errore o di un mancato funzionamento di un sistema, non possa essere negato un credito spettante, visto che la richiesta era stata fatta nei termini previti, come risulta dal modello F24 allegato che per altro è stato correttamente compilato.
Se poi non fosse possibile richiedere tale credito a rimborso, la ricorrente deve essere rimessa nei termini per poter compensare il credito sui prossimi F24 da versare.
Per questi motivi
, non possiamo che accogliere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, visto la novità e la complessità del caso nel compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Firenze, lì 12 gennaio 2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
AG IA, AT
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1141/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 08/11/2024, la società Ricorrente_1 SRL, come in epigrafe difesa, impugnava impugnava il diniego di rimborso emesso dalla Direzione Provinciale di Firenze rispetto alla richiesta di rimborso di euro 5845 per crediti derivanti da spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici.
Il fatto nasceva dalla presentazione in data 28/09/2023, da parte della ricorrente, della Comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, in data
29/09/2023 con protocollo 23092911312424571 è stato presentato il Mod. F24 con utilizzo in compensazione dei crediti di imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici per euro
5.845,00.
Il modello F24 presentato, veniva scartato, la normativa, prevedeva che, il 30 settembre 2023, scadeva il termine per utilizzare il credito in compensazione.
Nel mese di ottobre il contribuente si attivava per contattare l'Agenzia delle Entrate per chiedere l'annullamento dello scarto del mod. F24 presentando e produceva anche l'istanza di rimborso del credito nei confronti della quale l'Ufficio ha emesso il diniego che il contribuente ha impugnato ed è oggetto di questa causa.
La società ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio e ricostruendo la situazione fa presente che in data
02/10/2023 veniva contattato il centro operativo dell'Agenzia delle Entrate (per chiedere l'annullamento dello scarto del mod. F24) che, telefonicamente, si è dichiarato incompetente a risolvere la questione.
Per cui in data 05/10/2023 con comunicazione pec è stata chiesto all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Firenze l'esercizio dell'autotutela per annullamento dello “scarto del mod. F24”.
La contribuente, non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddete richieste, presenta all'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di istanza di rimborso del credito illegittimamente scartato dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Entrate.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate avvenuta per Pec il 27/06/2024 e oggi impugnata disponeva il rigetto dell'istanza di rimborso affermando che “tali crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione".
Fatte tali precisazioni, la ricorrente ritiene l'illegittimità del provvedimento adottato, in quanto determinerebbe un arricchimento senza giusta causa in capo all'Agenzia delle Entrate, sostiene che i crediti per l'acquisto di beni energetici gli spettassero e che sono stati correttamente richiesti in quanto come previsto dalla normativa il modello F24,per la compensazione era stato presentato nei termini cioè il 29/09/2023 e scoperto che questo fosse stato scartato, si è subito adoperata per risolvere il problema.
Chiede quindi di accogliere il ricorso e condannare l'amministrazione finanziaria all'immediato rimborso dei crediti di imposta maturati per l'acquisto di prodotti energetici quale impresa non energivora indicati in compensazione nel modello F24 presentato il 29/09/2023 e scartato illegittimamente, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 22/11/2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa, faceva conoscere che nel caso, non c'è alcun arricchiimento da parte dello Stato, perché si tratta di benefici che vengono concessi su beni acquistati, prodotti energiferi, ma non sono imposte pagate. Ribadisce che la normativa in questione prevedeva che il rimborso dei crediti maturati per l'acquisto di beni energetici, doveva essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 30/09/2023, cosa che non è avvenuta.
Pur confermando che il modello F24 era stato presentato nei termini cioè il 29/09/2023, il suo scarto, doveva essere subito corretto, visto che la scadenza era il giorno successivo e che ricadeva di sabato, ma anche fosse stato di domenica, il sistema informatico è attivo anche nei giorni festivi.
Ritiene quindi che la società ricorrente, non si sia attivata tempestivamente e chiede che venga respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene il ricorso fondato e deve essere accolto.
Stabilito che per quanto riguarda la spettanza del credito richiesto, l'Ufficio non contesta il fatto che questo spettasse alla Ricorrente_1 Srl, per cui risultano spettanti i crediti di imposta maturati per l'acquisto di prodotti energetici quale impresa non energivora indicati in compensazione nella delega di pagamento modello F24 presentata in data 29/09/2023.
La contestazione dell'Ufficio si fondata su due aspetti, il primo che il credito non può essere chiesto a rimborso,
l'altro sta nel fatto che per poter usufruire di tale credito bisognava portarlo in compensazione, entro il
30/09/2023, infatti nel diniego di rimborso, viene detto che "per espressa previsione della circolare n. 36/E del 29 novembre 2022 tali crediti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. Si evidenzia inoltre, che la stessa circolare riporta testualmente che tali crediti non possono essere chiesti a rimborso."
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, invece questa Corte ritiene che la contribuente, abbia nei termini, e cioè il 29/09/2023, compensato il credito spettante nel modello F24, con la precisa volontà di utilizzarlo e soltanto lo scarto effettuato dal sistema informatico gli ha precluso tale possibilità.
Questo Collegio ritiene che a causa di un errore o di un mancato funzionamento di un sistema, non possa essere negato un credito spettante, visto che la richiesta era stata fatta nei termini previti, come risulta dal modello F24 allegato che per altro è stato correttamente compilato.
Se poi non fosse possibile richiedere tale credito a rimborso, la ricorrente deve essere rimessa nei termini per poter compensare il credito sui prossimi F24 da versare.
Per questi motivi
, non possiamo che accogliere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, visto la novità e la complessità del caso nel compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Firenze, lì 12 gennaio 2026