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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5606/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
25.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata in [...] il [...]), quale esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti del minore (nato a [...] – RM- il 13.07.2015), Persona_1 elettivamente domiciliata in Tivoli, Piazza del Comune n. 7, rappresentata e difesa dall' Avv. Loredana
Nasello giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Via Giulio Romano n. 46, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Maria Cristina Bergodi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 23.4.2024 è stato accertato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie per beneficare dell'indennità di Persona_1 frequenza ex art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20.12.2022) e che sono decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (1.5.2024) e dall'invio della relativa documentazione amministrativa (21.5.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445-bis comma CP_1
5 cod. proc. civ., non è stato liquidato quanto dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuta liquidazione dei ratei successiva al deposito del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata discussa, e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati memoria difensiva) e, all'odierna a udienza, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente.
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti, sono stati liquidati con comunicazione del 20.11.2024, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (1.5.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (21.5.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia nonché del fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data anteriore alla prima udienza di discussione, così rendendo sostanzialmente superflua la fase decisionale.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore del procuratore antistatario della ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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