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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
proc. n. 830/2021 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 830/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
e (C.F.: – Parte_1 Parte_2 C.F._1
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianfredi Perrucci, con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Oria (BR) in vicolo Dragonetti Bonifacio n. 1 (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_1
-OPPONENTI-
CONTRO
(P.I.: ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in via Lucullo n. 3 (C.F.:
– ; PEC: C.F._4 C.F._5 Email_2
– ) Email_3
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, e Parte_1
, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del Parte_2 titolo, chiedevano, in rito, l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata stante l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata per nullità dell'atto di precetto opposto per violazione dell'art. 480 c.p.c. in ragione della mancata notifica del titolo esecutivo;
l'accertamento e la declaratoria circa la mancanza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cessionaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, la Controparte_2 declaratoria di nullità/invalidità/inesistenza dell'atto di precetto impugnato. Nel merito, gli opponenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria della nullità del contratto di mutuo fondiario del 26 novembre 2009 (Rep. M. 3.809, Racc. n. 3.068) stipulato tra gli attori e
[...]
a rogito del Notaio per violazione del limite Controparte_1 Persona_1 di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2 T.U.B. e, conseguentemente, l'accertamento della nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia;
per l'effetto, in applicazione dell'art. 1284
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c.c., chiedevano la rideterminazione dell'ammontare delle somme versate dagli attori a titolo di capitale e interessi, previo ricalcolo degli stessi e imputazione di quanto pagato a diminuzione del residuo dovuto in conto capitale, determinando l'effettivo debito in capo agli opponenti relativamente al menzionato contratto di mutuo;
in ogni caso, chiedevano l'accertamento e la declaratoria della conformità delle previsioni contenute nel contratto di mutuo fondiario con le norme in materia di usura, verificando, in particolare, l'esistenza di usura contrattuale e/o sopravvenuta relativamente agli interessi corrispettivi e agli interessi di mora. In via subordinata, e chiedevano l'accertamento e Parte_1 Parte_2 la declaratoria della nullità della clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione dell'art. 117 T.U.B., dichiarando che in relazione al mutuo per cui è causa gli interessi sono dovuti al tasso minimo dei per l'effetto, chiedevano la determinazione Pt_3 dell'esatto rapporto “dare-avere” tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dal mutuatario, tempo per tempo, al debito rimborsabile;
in ogni caso, chiedevano la determinazione dell'importo delle nuove rate secondo un piano di ammortamento al tasso minimo B.O.T., ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste;
- in ogni caso, chiedevano di ordinare alla convenuta, qualora non avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del procedimento alla Centrale Rischi sotto la voce stato del rapporto che il titolo dedotto in pagamento è contestato;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo
[...] esecutivo e dell'atto di precetto notificato, nonché il rigetto delle richieste ex adverso formulate circa l'inesistenza del diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata, nonché il rigetto della richiesta in merito alla mancanza di legittimazione sostanziale. Nel merito, la convenuta opposta richiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva, in caso di accertato e ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale e mediante espletamento di consulenza tecnica contabile, questo
Giudice tratteneva la causa in decisione in data 24 settembre 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 settembre 2025.
Nel merito, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale – cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di limitare l'esame dell'opposizione alla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
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Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, nel caso in esame, il motivo di cui si è ritenuta opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo al superamento della soglia antiusura per effetto del regime di capitalizzazione composta applicato nel contratto di mutuo ipotecario di cui è causa;
alla luce di ciò, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
1. Le censure di usurarietà delle clausole del mutuo ipotecario del 26 novembre
2009.
1.1. Le coordinate interpretative della materia
Nel merito, la domanda è fondata in parte qua e deve essere accolta per i seguenti motivi.
Ai fini di una corretta disamina della controversia si deve precisare come il quadro interpretativo abbia subito, rispetto al momento dell'introduzione del giudizio un'evoluzione, sotto alcuni profili, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, che è caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. E, invero, proprio tale convivenza imporrebbe la ricerca di soluzioni interpretative coerenti con il duplice livello di disciplina.
Ciò premesso, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, componendo il contrasto interpretativo al riguardo, hanno ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura
(quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario), il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non potes dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse consentito il solo ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 c.c. (riduzione della penale a equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo avrebbe potuto dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Quest'ultimo, se è vincolato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal sindacato giudiziale, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
Secondo le Sezioni Unite, la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
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concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un ipotetico debito per il finanziato.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta a una pluralità di questioni a esso collegate:
a. Individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora.
Nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai D.M. cui è dalla legge (art. 644
c.p. e legge n. 108 del 1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto.
Ciò premesso, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Ciò, in aderenza al principio di simmetria già espresso dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora, le Sezioni Unite affermano che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.
Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia necessario comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. così come in questi rilevato.
b. Conseguenze dell'accertata usurarietà degli interessi di mora.
Le Sezioni Unite sostengono che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, si applichi l'art. 1815 comma 2 c.c., ma in una lettura interpretativa che preservi il valore - prezzo del denaro.
Reputano, infatti, che della norma citata possa fornirsi un'interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione non della non debenza di qualsiasi interesse, ma esclusivamente del tipo di interessi che abbia superato quella soglia.
Invero, secondo la Suprema Corte, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, esclusivamente, questi ultimi sono da considerarsi illeciti e inesigibili da parte dell'ente finanziatore.
Nondimeno, resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caducata la clausola degli interessi moratori, residuerebbe un danno ingiusto, da risarcire, in capo al creditore insoddisfatto.
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Da ciò l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che – peraltro – i primi (ovvero i corrispettivi) siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata – secondo le Sezioni Unite – dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà con il diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese a opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.
Lo stesso organo di nomofilachia comunitaria si è espresso nel senso secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – a essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime.
Ciò, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 7 agosto 2018, punti 76-78). D'altronde, «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
«la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, trova applicazione l'art. 1458 c.c..
Pertanto, in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito e dell'utilità assicurata al mutuatario, sub specie del godimento del danaro – controbilanciata dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi –, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità.
Dunque, rimangono dovuti gli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti.
Tale effetto, peraltro, richiede, come già evidenziato, che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione.
Infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato e attualizzato, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito.
Da tale momento e sino al pagamento, si applica l'art. 1224 comma 1 c.c..
c. Rilevanza sia del tasso astratto, sia di quello in concreto applicato.
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Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per far accertare la nullità e la conseguente inefficacia della clausola.
Ciò, risponde, infatti, a un bisogno di certezza del diritto ovvero all'esigenza che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'interesse ad agire nell'ambito di un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso.
Peraltro, se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in virtù della presenza in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato, risulterà limitato l'effetto del giudicato di accertamento che sarà circoscritto all'esclusione, in via pretoria, della debenza dell'interesse pattuito.
In altri termini, ciò non significa che, da quel momento in poi, il correntista potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto e applicato al debitore inadempiente;
viene meno l'interesse ad agire per l'accertamento dell'eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato: se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, dell'illiceità della clausola, accertamento che rileva, laddove il finanziatore, nel proseguo del rapporto, ne volesse fare utilizzo.
d. L'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.
Le Sezioni Unite specificano, inoltre, quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
e. L'enunciazione dei principi di diritto.
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Le Sezioni Unite enunciano, infine, i seguenti principi di diritto:
«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»;
«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”»;
«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista»;
«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento»;
«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469- bis e 1469-quinquies cod. civ.»;
«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».
Va chiarito, peraltro, che, sempre alla stregua degli approdi del Giudice della nomofilachia, rileva la sola usurarietà originaria del tasso di interesse sul piano civilistico nella sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in conformità con il disposto di cui alla sentenza n.
24675 del 2017 resa dalle Sezioni Unite, secondo cui: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815 c.c. 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Invero, «il riferimento, contenuto nell'art.
1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile –
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senza necessità di specifica motivazione – l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori» (Corte Cost., sent. n. 29 del 2002; Cass., n. 350 del 2013).
Ne consegue che, solo ove venga pattuito in origine un tasso degli interessi corrispettivi superiore al tasso soglia usura, il mutuo contratto come oneroso può trasformarsi in mutuo gratuito. E, invero: «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula» (Cass., Sez. Un., sent. n. 24675 del 2017).
1.2. Il caso di specie.
1.2.1. Le censure di usurarietà del mutuo del 26 novembre 2009.
Così ricostruito il quadro regolatorio e interpretativo, invero non esente da criticità sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca del sistema e della tenuta logica dei principi fondanti la materia, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è stata ravvisata l'usurarietà originaria del contratto di mutuo.
Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria (rep. n. 3.809
– racc. n. 3.068), stipulato in data 26 novembre 2009 e concesso per l'importo di €.70.000,00
(in atti), deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto (art. 3) al tasso di interesse mensile variabile – determinato dalla sommatoria di una quota fissa pari a 1,70% annui e di una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR – mediante il pagamento di duecentoquaranta rate mensili.
Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del parametro EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, a seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo. Perciò, sulla scorta dell'accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria.
L'art. 4 del citato contratto specifica, altresì, che il tasso di mora è variabile ed è determinato trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria
«mutui con garanzia ipotecaria» praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuta dalla Banca di Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma
1 legge n. 108 del 1996.
Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del quarto trimestre del 2009 (D.M.
24 settembre 2009), era pari al 4,875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile»
(3,25% aumentato della metà). Il valore del T.A.E.G./I.S.C., inoltre, era pari al 3,14%, alla luce del primo elaborato peritale depositato in atti in data 14 dicembre 2023.
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Sennonché, invitato a chiarimenti da questo Giudice all'udienza del 9 maggio 2024 – con specifico riguardo all'inclusione nel T.A.E.G. di voci di costo ulteriori rispetto a quelle considerate in precedenza, pari a €.1.000,00 per spese di intermediazione e a €.6.316,80 a titolo di polizza a garanzia dell'immobile ipotecato –, il Consulente tecnico d'ufficio ha in seguito accertato l'usurarietà del T.A.E.G. applicato in contratto per superamento del tasso soglia vigente pari al 4,875% (cfr. elaborato peritale dell'11 novembre 2024).
Invero, secondo una prima opzione interpretativa relativa alla verifica del T.A.E.G. indicato nel mutuo sviluppato con il regime finanziario applicato dall'Istituto di credito, il C.T.U., aggiungendo «l'ulteriore onere di euro 1.000,00 per la intermediazione ed euro 6.316,80 per la sopra indicata polizza» con conseguente diminuzione dell'esposizione debitoria in complessivi
€.56.819,49, ha accertato che «il TAEG calcolato è pari al 4,57%, che messo in relazione con il tasso soglia vigente, che si rammenta essere stato del 4,875% […] fa concludere che il tasso soglia non è stato superato».
Tuttavia, alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch'esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del T.A.E.G. parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per €.53.917,78), il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%,
«tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice».
Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi – può ritenersi accertata l'usurarietà del
T.A.E.G. sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato da CP_1 Controparte_1
Il T.A.E.G. così determinato, pari al 5,22% – soglia comprensiva degli oneri e delle
[...] commissioni connesse all'erogazione –, non è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli «interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto.
Pertanto, è stato rideterminato l'effettivo importo dovuto dagli odierni opponenti in complessivi €.14.971,93 (€.70.000,00 a titolo di sorte capitale - €.38.945,86 a titolo di rate già corrisposte dagli opponenti - €.16.082,21 a titolo di somme trattenute dall'Istituto di credito per oneri e spese), a fronte della somma di €.42.645,06 intimata con l'atto di precetto oggi opposto.
1.2.2. Le censure in ordine alla legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ulteriore profilo di doglianza del citato contratto di mutuo risiede nel regime finanziario di capitalizzazione degli interessi che, nella specie, è di capitalizzazione “composta”.
Ad avviso di questo Giudice, deve ravvisarsi la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese standardizzato o tradizionale, purché al ricorrere di stringenti requisiti sostanziali e formali. Ciò, in conformità con l'indirizzo pretorio maggioritario e consacrato in
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una recente pronuncia della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (v. Cass., Sez.
Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti»), il meccanismo, sotteso a tale forma di ammortamento, postula, nello specifico, che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata.
Con tale metodo di capitalizzazione degli interessi, quindi, questi ultimi sono calcolati sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quelli di ciascuna rata: il mutuatario, dunque, si obbliga a pagare rate di importo, sempre identico, composte dagli interessi – calcolati sin dall'inizio del rapporto sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo – e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Ne discende, pertanto, che, in caso di applicazione corretta di tale metodo di composizione delle rate – tale, cioè, da escludere profili di illegittimità –, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è, dunque, alcuna applicazione di interessi anatocistici, non verificandosi alcun addebito di interessi sugli interessi già maturati.
Poiché l'anatocismo sussiste solo quando gli interessi costituiscono la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi, l'ammortamento alla francese non ha, in definitiva, alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Deve solo verificarsi se le rate pagate o richieste al mutuatario siano state quantificate nel rispetto di detto criterio.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, non si riscontra alcun effetto anatocistico vietato
«se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata», poiché il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce «al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza» (v. Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024, § 12).
I citati principi di diritto, benché riferiti a una fattispecie di mutuo con piano di ammortamento alla francese “a tasso fisso”, sono applicabili anche a un mutuo – come nella specie – con piano di ammortamento alla francese “a tasso variabile” (cfr. Cass., n. 8322 del
29 marzo 2025; Cass., n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
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e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»).
Peraltro, con riguardo al rischio di una produzione “in concreto” di un effetto anatocistico, per costante indirizzo pretorio, gli oneri di allegazione devono essere adempiuti in modo sufficientemente preciso e circostanziato. Infatti, «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura (che venga) sollevata, denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato»
(Cass., n. 13144 del 2023).
Tale condizione risulta rispettata nel caso di specie per come si preciserà in seguito.
In particolare, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese “tradizionale” a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Inoltre, se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (elementi, questi, nella specie contestati e la cui determinatezza o determinabilità è stata perfino censurata dal consulente tecnico d'ufficio), neppure sorge alcuna lesione dei doveri di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto. Entro detti limiti, infatti, il mutuatario ben può rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Orbene, sotto il profilo della corretta applicazione delle previsioni contrattuali, nella fattispecie concreta, l'espletamento della consulenza tecnica contabile ha consentito di acclarare che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento (v. quota variabile degli interessi corrispettivi parametrata al criterio EURIBOR) non sono stati oggetto di specifica pattuizione espressa e quantificazione, come emerge dal rogito e dai relativi allegati;
inoltre,
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vi è indeterminatezza delle voci che compongono il T.A.E.G. indicato in contratto, poiché «gli interessi corrispettivi rappresentano la voce principale di costo rientrante nel suddetto calcolo e di cui non vi è evidenza contrattuale» (v. relazione del 13 dicembre 2023).
Sotto altro profilo, deve escludersi che un contratto di mutuo, connotato dalla restituzione secondo il piano di ammortamento alla francese, possa incorrere in un vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ogniqualvolta il piano di ammortamento sia reso noto al mutuatario e allegato al regolamento negoziale: ciò consente di escludere qualsivoglia indeterminatezza del TAN o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo risultante dal piano di ammortamento, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità (parziale) c.d. strutturale. In tal modo, infatti, il piano di ammortamento diviene parte integrante del documento contrattuale e rende evidente il costo effettivo del finanziamento in termini reali prima ancora che percentuali.
Anche tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie.
L'indagine sulla “determinatezza o anche solo determinabilità” dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale del sinallagma negoziale: essa è volta ad accertare, nello specifico, che l'oggetto abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi da pattuire sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non già di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti
(cfr., sul punto, Cass., sentenza n. 36026 del 2023; Cass., sentenza n. 17110 del 2019).
Secondo il Supremo organo di nomofilachia, in definitiva, deve escludersi che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (così Cass., Sez. Un., n. 15310 del 2024).
Invero, per quanto concerne il diverso requisito della “trasparenza negoziale”, il medesimo è interpretato, in modo particolarmente rigoroso, dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 settembre 2018, C-448/17, o. c. Controparte_3
e a.), secondo cui un contratto è «trasparente» ogniqualvolta consenta al Per_2
“consumatore” di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, delle condizioni della sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata dei suoi obblighi. La clausola del contratto di finanziamento relativa al
«costo del credito» deve essere, dunque, formulata in modo «chiaro e comprensibile» al consumatore, in ossequio al disposto dell'art. 4 § 2 Direttiva 93/13.
Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un'affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
Ciò, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato da un consumatore, il C.T.U. ha ravvisato l'oggettiva indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, in quanto «non […] contrattualmente specificato» con riguardo
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al criterio di calcolo del parametro EURIBOR. In secondo luogo, «non si evince in nessun modo quale sia stato il regime finanziario applicato (algoritmo di calcolo) per il calcolo delle rate e la conseguente costruzione del piano di ammortamento, quanto meno nella parte della sorta capitale delle rate, regime che, pertanto, non risulta essere stato oggetto di pattuizione contrattuale» (pp. 12-13 elaborato del 13 dicembre 2023).
In conclusione, si ravvisa la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346
e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell'art. 117 comma 4 T.U.B..
1.3. La regolazione delle spese di lite.
Quanto alle spese, deve darsi rilievo all'evoluzione e al mutamento del quadro interpretativo della normativa rispetto al momento dell'introduzione del giudizio, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia al momento dell'introduzione del giudizio;
assetto regolatorio caratterizzato dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. Va disposta, pertanto, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, le spese dell'espletata C.T.U. devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei limiti della parte motiva, la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario del 26 novembre 2009 (Rep. M. 3.809, Racc.
n. 3.068) a rogito del Notaio;
Persona_1
- per l'effetto, ridetermina – alla data dell'11 febbraio 2021 cui si riferisce il precetto per cui è causa – la pretesa esigibile dalla Banca, nella minore somma di €.14.971,93;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Brindisi, in data 16 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
PI nell'ambito dell'ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 830/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
e (C.F.: – Parte_1 Parte_2 C.F._1
), rappresentati e difesi dall'avv. Gianfredi Perrucci, con domicilio eletto C.F._2 presso il suo studio in Oria (BR) in vicolo Dragonetti Bonifacio n. 1 (C.F.:
; PEC: C.F._3 Email_1
-OPPONENTI-
CONTRO
(P.I.: ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo ed CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in via Lucullo n. 3 (C.F.:
– ; PEC: C.F._4 C.F._5 Email_2
– ) Email_3
-OPPOSTA-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato, e Parte_1
, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del Parte_2 titolo, chiedevano, in rito, l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata stante l'inesistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata per nullità dell'atto di precetto opposto per violazione dell'art. 480 c.p.c. in ragione della mancata notifica del titolo esecutivo;
l'accertamento e la declaratoria circa la mancanza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cessionaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, la Controparte_2 declaratoria di nullità/invalidità/inesistenza dell'atto di precetto impugnato. Nel merito, gli opponenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria della nullità del contratto di mutuo fondiario del 26 novembre 2009 (Rep. M. 3.809, Racc. n. 3.068) stipulato tra gli attori e
[...]
a rogito del Notaio per violazione del limite Controparte_1 Persona_1 di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2 T.U.B. e, conseguentemente, l'accertamento della nullità dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia;
per l'effetto, in applicazione dell'art. 1284
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c.c., chiedevano la rideterminazione dell'ammontare delle somme versate dagli attori a titolo di capitale e interessi, previo ricalcolo degli stessi e imputazione di quanto pagato a diminuzione del residuo dovuto in conto capitale, determinando l'effettivo debito in capo agli opponenti relativamente al menzionato contratto di mutuo;
in ogni caso, chiedevano l'accertamento e la declaratoria della conformità delle previsioni contenute nel contratto di mutuo fondiario con le norme in materia di usura, verificando, in particolare, l'esistenza di usura contrattuale e/o sopravvenuta relativamente agli interessi corrispettivi e agli interessi di mora. In via subordinata, e chiedevano l'accertamento e Parte_1 Parte_2 la declaratoria della nullità della clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione dell'art. 117 T.U.B., dichiarando che in relazione al mutuo per cui è causa gli interessi sono dovuti al tasso minimo dei per l'effetto, chiedevano la determinazione Pt_3 dell'esatto rapporto “dare-avere” tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dal mutuatario, tempo per tempo, al debito rimborsabile;
in ogni caso, chiedevano la determinazione dell'importo delle nuove rate secondo un piano di ammortamento al tasso minimo B.O.T., ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste;
- in ogni caso, chiedevano di ordinare alla convenuta, qualora non avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del procedimento alla Centrale Rischi sotto la voce stato del rapporto che il titolo dedotto in pagamento è contestato;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo
[...] esecutivo e dell'atto di precetto notificato, nonché il rigetto delle richieste ex adverso formulate circa l'inesistenza del diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata, nonché il rigetto della richiesta in merito alla mancanza di legittimazione sostanziale. Nel merito, la convenuta opposta richiedeva il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, chiedeva, in caso di accertato e ritenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., di disporre la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Istruita in via documentale e mediante espletamento di consulenza tecnica contabile, questo
Giudice tratteneva la causa in decisione in data 24 settembre 2025, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 settembre 2025.
Nel merito, ritiene questo Giudice che le note esigenze di economia processuale – cui la novella dell'art. 111 Cost. ha riconosciuto valenza costituzionale quale indefettibile connotato del c.d. giusto processo – consentano di limitare l'esame dell'opposizione alla ragione, prima facie, più liquida.
D'altra parte, sotto il profilo sistematico, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha riconosciuto che il dovere di disamina di tutti i motivi, posti a fondamento di un ricorso, non è in grado di emarginare del tutto, escludendola, la prassi del c.d. assorbimento delle ragioni di doglianza.
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Espediente motivazionale che, dunque, in relazione ai giudizi di natura impugnatoria, conserva la propria operatività anche nel passaggio del sindacato giurisdizionale dall'atto al rapporto in relazione al quale il primo si inserisca.
Ciò premesso, nel caso in esame, il motivo di cui si è ritenuta opportuna la trattazione prioritaria, perché assorbente rispetto alle altre ragioni di doglianza, è quello relativo al superamento della soglia antiusura per effetto del regime di capitalizzazione composta applicato nel contratto di mutuo ipotecario di cui è causa;
alla luce di ciò, data la natura assorbente del predetto motivo di doglianza, devono ritenersi assorbiti, per economia espositiva, gli altri motivi articolati.
1. Le censure di usurarietà delle clausole del mutuo ipotecario del 26 novembre
2009.
1.1. Le coordinate interpretative della materia
Nel merito, la domanda è fondata in parte qua e deve essere accolta per i seguenti motivi.
Ai fini di una corretta disamina della controversia si deve precisare come il quadro interpretativo abbia subito, rispetto al momento dell'introduzione del giudizio un'evoluzione, sotto alcuni profili, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia, che è caratterizzata dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. E, invero, proprio tale convivenza imporrebbe la ricerca di soluzioni interpretative coerenti con il duplice livello di disciplina.
Ciò premesso, le Sezioni Unite n. 19597 del 2020, componendo il contrasto interpretativo al riguardo, hanno ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura
(quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario), il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non potes dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse consentito il solo ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 c.c. (riduzione della penale a equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo avrebbe potuto dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore. Quest'ultimo, se è vincolato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal sindacato giudiziale, quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
Secondo le Sezioni Unite, la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la
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concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un ipotetico debito per il finanziato.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta a una pluralità di questioni a esso collegate:
a. Individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora.
Nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai D.M. cui è dalla legge (art. 644
c.p. e legge n. 108 del 1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto.
Ciò premesso, le Sezioni Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
Ciò, in aderenza al principio di simmetria già espresso dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto.
Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora, le Sezioni Unite affermano che, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato.
Ritengono, infatti, le Sezioni Unite che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia necessario comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. così come in questi rilevato.
b. Conseguenze dell'accertata usurarietà degli interessi di mora.
Le Sezioni Unite sostengono che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, si applichi l'art. 1815 comma 2 c.c., ma in una lettura interpretativa che preservi il valore - prezzo del denaro.
Reputano, infatti, che della norma citata possa fornirsi un'interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione non della non debenza di qualsiasi interesse, ma esclusivamente del tipo di interessi che abbia superato quella soglia.
Invero, secondo la Suprema Corte, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, esclusivamente, questi ultimi sono da considerarsi illeciti e inesigibili da parte dell'ente finanziatore.
Nondimeno, resta l'applicazione dell'art. 1224 comma 1 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caducata la clausola degli interessi moratori, residuerebbe un danno ingiusto, da risarcire, in capo al creditore insoddisfatto.
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Da ciò l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che – peraltro – i primi (ovvero i corrispettivi) siano lecitamente convenuti.
Tale conclusione è confortata – secondo le Sezioni Unite – dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà con il diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese a opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.
Lo stesso organo di nomofilachia comunitaria si è espresso nel senso secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – a essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime.
Ciò, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 7 agosto 2018, punti 76-78). D'altronde, «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
«la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, trova applicazione l'art. 1458 c.c..
Pertanto, in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito e dell'utilità assicurata al mutuatario, sub specie del godimento del danaro – controbilanciata dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi –, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità.
Dunque, rimangono dovuti gli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti.
Tale effetto, peraltro, richiede, come già evidenziato, che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione.
Infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato e attualizzato, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito.
Da tale momento e sino al pagamento, si applica l'art. 1224 comma 1 c.c..
c. Rilevanza sia del tasso astratto, sia di quello in concreto applicato.
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Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per far accertare la nullità e la conseguente inefficacia della clausola.
Ciò, risponde, infatti, a un bisogno di certezza del diritto ovvero all'esigenza che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci.
D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'interesse ad agire nell'ambito di un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso.
Peraltro, se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in virtù della presenza in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato, risulterà limitato l'effetto del giudicato di accertamento che sarà circoscritto all'esclusione, in via pretoria, della debenza dell'interesse pattuito.
In altri termini, ciò non significa che, da quel momento in poi, il correntista potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto e applicato al debitore inadempiente;
viene meno l'interesse ad agire per l'accertamento dell'eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato: se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, dell'illiceità della clausola, accertamento che rileva, laddove il finanziatore, nel proseguo del rapporto, ne volesse fare utilizzo.
d. L'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.
Le Sezioni Unite specificano, inoltre, quali sono gli oneri probatori a carico delle parti nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, la banca dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.
e. L'enunciazione dei principi di diritto.
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Le Sezioni Unite enunciano, infine, i seguenti principi di diritto:
«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»;
«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”»;
«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista»;
«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».
«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento»;
«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma
2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469- bis e 1469-quinquies cod. civ.»;
«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».
Va chiarito, peraltro, che, sempre alla stregua degli approdi del Giudice della nomofilachia, rileva la sola usurarietà originaria del tasso di interesse sul piano civilistico nella sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., in conformità con il disposto di cui alla sentenza n.
24675 del 2017 resa dalle Sezioni Unite, secondo cui: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.
e dell'art. 1815 c.c. 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Invero, «il riferimento, contenuto nell'art.
1, 1° comma, d.l. n. 394 del 2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile –
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senza necessità di specifica motivazione – l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori» (Corte Cost., sent. n. 29 del 2002; Cass., n. 350 del 2013).
Ne consegue che, solo ove venga pattuito in origine un tasso degli interessi corrispettivi superiore al tasso soglia usura, il mutuo contratto come oneroso può trasformarsi in mutuo gratuito. E, invero: «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula» (Cass., Sez. Un., sent. n. 24675 del 2017).
1.2. Il caso di specie.
1.2.1. Le censure di usurarietà del mutuo del 26 novembre 2009.
Così ricostruito il quadro regolatorio e interpretativo, invero non esente da criticità sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca del sistema e della tenuta logica dei principi fondanti la materia, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, è stata ravvisata l'usurarietà originaria del contratto di mutuo.
Con particolare riguardo al contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria (rep. n. 3.809
– racc. n. 3.068), stipulato in data 26 novembre 2009 e concesso per l'importo di €.70.000,00
(in atti), deve rilevarsi che il rimborso del finanziamento è stato previsto (art. 3) al tasso di interesse mensile variabile – determinato dalla sommatoria di una quota fissa pari a 1,70% annui e di una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR – mediante il pagamento di duecentoquaranta rate mensili.
Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del parametro EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, a seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo. Perciò, sulla scorta dell'accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria.
L'art. 4 del citato contratto specifica, altresì, che il tasso di mora è variabile ed è determinato trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà per le operazioni appartenenti alla categoria
«mutui con garanzia ipotecaria» praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuta dalla Banca di Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma
1 legge n. 108 del 1996.
Il tasso soglia (T.S.U.) applicabile ratione temporis, ossia del quarto trimestre del 2009 (D.M.
24 settembre 2009), era pari al 4,875% per la categoria «mutuo ipotecario a tasso variabile»
(3,25% aumentato della metà). Il valore del T.A.E.G./I.S.C., inoltre, era pari al 3,14%, alla luce del primo elaborato peritale depositato in atti in data 14 dicembre 2023.
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Sennonché, invitato a chiarimenti da questo Giudice all'udienza del 9 maggio 2024 – con specifico riguardo all'inclusione nel T.A.E.G. di voci di costo ulteriori rispetto a quelle considerate in precedenza, pari a €.1.000,00 per spese di intermediazione e a €.6.316,80 a titolo di polizza a garanzia dell'immobile ipotecato –, il Consulente tecnico d'ufficio ha in seguito accertato l'usurarietà del T.A.E.G. applicato in contratto per superamento del tasso soglia vigente pari al 4,875% (cfr. elaborato peritale dell'11 novembre 2024).
Invero, secondo una prima opzione interpretativa relativa alla verifica del T.A.E.G. indicato nel mutuo sviluppato con il regime finanziario applicato dall'Istituto di credito, il C.T.U., aggiungendo «l'ulteriore onere di euro 1.000,00 per la intermediazione ed euro 6.316,80 per la sopra indicata polizza» con conseguente diminuzione dell'esposizione debitoria in complessivi
€.56.819,49, ha accertato che «il TAEG calcolato è pari al 4,57%, che messo in relazione con il tasso soglia vigente, che si rammenta essere stato del 4,875% […] fa concludere che il tasso soglia non è stato superato».
Tuttavia, alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch'esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del T.A.E.G. parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per €.53.917,78), il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%,
«tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice».
Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi – può ritenersi accertata l'usurarietà del
T.A.E.G. sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato da CP_1 Controparte_1
Il T.A.E.G. così determinato, pari al 5,22% – soglia comprensiva degli oneri e delle
[...] commissioni connesse all'erogazione –, non è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli «interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto.
Pertanto, è stato rideterminato l'effettivo importo dovuto dagli odierni opponenti in complessivi €.14.971,93 (€.70.000,00 a titolo di sorte capitale - €.38.945,86 a titolo di rate già corrisposte dagli opponenti - €.16.082,21 a titolo di somme trattenute dall'Istituto di credito per oneri e spese), a fronte della somma di €.42.645,06 intimata con l'atto di precetto oggi opposto.
1.2.2. Le censure in ordine alla legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Ulteriore profilo di doglianza del citato contratto di mutuo risiede nel regime finanziario di capitalizzazione degli interessi che, nella specie, è di capitalizzazione “composta”.
Ad avviso di questo Giudice, deve ravvisarsi la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese standardizzato o tradizionale, purché al ricorrere di stringenti requisiti sostanziali e formali. Ciò, in conformità con l'indirizzo pretorio maggioritario e consacrato in
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una recente pronuncia della Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso (v. Cass., Sez.
Un., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti»), il meccanismo, sotteso a tale forma di ammortamento, postula, nello specifico, che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata.
Con tale metodo di capitalizzazione degli interessi, quindi, questi ultimi sono calcolati sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quelli di ciascuna rata: il mutuatario, dunque, si obbliga a pagare rate di importo, sempre identico, composte dagli interessi – calcolati sin dall'inizio del rapporto sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo – e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Ne discende, pertanto, che, in caso di applicazione corretta di tale metodo di composizione delle rate – tale, cioè, da escludere profili di illegittimità –, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è, dunque, alcuna applicazione di interessi anatocistici, non verificandosi alcun addebito di interessi sugli interessi già maturati.
Poiché l'anatocismo sussiste solo quando gli interessi costituiscono la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi, l'ammortamento alla francese non ha, in definitiva, alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina antiusura. Deve solo verificarsi se le rate pagate o richieste al mutuatario siano state quantificate nel rispetto di detto criterio.
Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, non si riscontra alcun effetto anatocistico vietato
«se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata», poiché il divieto ex art. 1283 c.c. si riferisce «al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza» (v. Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024, § 12).
I citati principi di diritto, benché riferiti a una fattispecie di mutuo con piano di ammortamento alla francese “a tasso fisso”, sono applicabili anche a un mutuo – come nella specie – con piano di ammortamento alla francese “a tasso variabile” (cfr. Cass., n. 8322 del
29 marzo 2025; Cass., n. 7382 del 19 marzo 2025, secondo cui «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
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e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»).
Peraltro, con riguardo al rischio di una produzione “in concreto” di un effetto anatocistico, per costante indirizzo pretorio, gli oneri di allegazione devono essere adempiuti in modo sufficientemente preciso e circostanziato. Infatti, «non può ritenersi sufficientemente specifica la censura (che venga) sollevata, denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di tale risultato»
(Cass., n. 13144 del 2023).
Tale condizione risulta rispettata nel caso di specie per come si preciserà in seguito.
In particolare, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese “tradizionale” a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Inoltre, se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi» (elementi, questi, nella specie contestati e la cui determinatezza o determinabilità è stata perfino censurata dal consulente tecnico d'ufficio), neppure sorge alcuna lesione dei doveri di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto. Entro detti limiti, infatti, il mutuatario ben può rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Orbene, sotto il profilo della corretta applicazione delle previsioni contrattuali, nella fattispecie concreta, l'espletamento della consulenza tecnica contabile ha consentito di acclarare che gli interessi applicati su ciascuna rata di ammortamento (v. quota variabile degli interessi corrispettivi parametrata al criterio EURIBOR) non sono stati oggetto di specifica pattuizione espressa e quantificazione, come emerge dal rogito e dai relativi allegati;
inoltre,
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vi è indeterminatezza delle voci che compongono il T.A.E.G. indicato in contratto, poiché «gli interessi corrispettivi rappresentano la voce principale di costo rientrante nel suddetto calcolo e di cui non vi è evidenza contrattuale» (v. relazione del 13 dicembre 2023).
Sotto altro profilo, deve escludersi che un contratto di mutuo, connotato dalla restituzione secondo il piano di ammortamento alla francese, possa incorrere in un vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ogniqualvolta il piano di ammortamento sia reso noto al mutuatario e allegato al regolamento negoziale: ciò consente di escludere qualsivoglia indeterminatezza del TAN o incertezza tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo risultante dal piano di ammortamento, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità (parziale) c.d. strutturale. In tal modo, infatti, il piano di ammortamento diviene parte integrante del documento contrattuale e rende evidente il costo effettivo del finanziamento in termini reali prima ancora che percentuali.
Anche tale circostanza non è ravvisabile nel caso di specie.
L'indagine sulla “determinatezza o anche solo determinabilità” dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale del sinallagma negoziale: essa è volta ad accertare, nello specifico, che l'oggetto abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi da pattuire sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non già di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti
(cfr., sul punto, Cass., sentenza n. 36026 del 2023; Cass., sentenza n. 17110 del 2019).
Secondo il Supremo organo di nomofilachia, in definitiva, deve escludersi che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d.
«alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (così Cass., Sez. Un., n. 15310 del 2024).
Invero, per quanto concerne il diverso requisito della “trasparenza negoziale”, il medesimo è interpretato, in modo particolarmente rigoroso, dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, 20 settembre 2018, C-448/17, o. c. Controparte_3
e a.), secondo cui un contratto è «trasparente» ogniqualvolta consenta al Per_2
“consumatore” di avere piena contezza, al momento della conclusione del contratto, delle condizioni della sua futura esecuzione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata dei suoi obblighi. La clausola del contratto di finanziamento relativa al
«costo del credito» deve essere, dunque, formulata in modo «chiaro e comprensibile» al consumatore, in ossequio al disposto dell'art. 4 § 2 Direttiva 93/13.
Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un'affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
Ciò, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato da un consumatore, il C.T.U. ha ravvisato l'oggettiva indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, in quanto «non […] contrattualmente specificato» con riguardo
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al criterio di calcolo del parametro EURIBOR. In secondo luogo, «non si evince in nessun modo quale sia stato il regime finanziario applicato (algoritmo di calcolo) per il calcolo delle rate e la conseguente costruzione del piano di ammortamento, quanto meno nella parte della sorta capitale delle rate, regime che, pertanto, non risulta essere stato oggetto di pattuizione contrattuale» (pp. 12-13 elaborato del 13 dicembre 2023).
In conclusione, si ravvisa la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché degli artt. 1346
e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell'art. 117 comma 4 T.U.B..
1.3. La regolazione delle spese di lite.
Quanto alle spese, deve darsi rilievo all'evoluzione e al mutamento del quadro interpretativo della normativa rispetto al momento dell'introduzione del giudizio, non prevedibile rispetto all'assetto regolatorio complessivo della materia al momento dell'introduzione del giudizio;
assetto regolatorio caratterizzato dalla convivenza del livello di disciplina civile e di quello penale. Va disposta, pertanto, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Infine, le spese dell'espletata C.T.U. devono essere poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
- accoglie, nei limiti della parte motiva, la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario del 26 novembre 2009 (Rep. M. 3.809, Racc.
n. 3.068) a rogito del Notaio;
Persona_1
- per l'effetto, ridetermina – alla data dell'11 febbraio 2021 cui si riferisce il precetto per cui è causa – la pretesa esigibile dalla Banca, nella minore somma di €.14.971,93;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti pro quota.
Così deciso in Brindisi, in data 16 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio
PI nell'ambito dell'ufficio per il processo.
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