Articolo 16 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 15Articolo 17
Versione
5 febbraio 1976
Art. 16. Assemblea ordinaria degli iscritti

L'assemblea e' convocata dal presidente.
Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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