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Sentenza 14 luglio 2021
Sentenza 14 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2021, n. 26772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26772 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA EP nato a [...] il [...] NA IT EO GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2008 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO IA MONACO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA IA CAPIA VETERE in data 20/5/2016, ha ritenuto prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ha rideterminato le pene a NA EP e NA IT EO confermando nel resto la condanna degli stessi in relazione a tre diverse ipotesi del reato di cui all'art. 644 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26772 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO IA Data Udienza: 02/04/2021 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del difensore, in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti coincidenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen e agli artt. 81 e 644 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, considerato che il motivo in ordine alla continuazione sarebbe strettamente connesso a quello relativo al trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto comunque motivare in ordine alla ritenuta sussistenza della continuazione. La circostanza che il reato di usura sia un reato a consumazione prolungata, infatti, non consentirebbe di ritenere che l'adempimento dell'originaria pattuizione usuraria costituisca una nuova e autonoma condotta penalmente rilevante. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la corte territoriale, a fronte della nuova determinazione della pena, base, inferiore a tre anni, avrebbe dovuto eliminare la condanna alla pena accessoria, ciò in quanto per l'applicazione della stessa non rileverebbe l'aumento aggiunto per la continuazione. 2. In data 17 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luca Tampieri, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di più episodi di usura laddove, invece, considerata la natura del reato, si tratterebbe di una unica condotta e, pertanto, non avrebbero dovuto essere computati gli aumenti in continuazione. La doglianza non è consentita. La sentenza, infatti, è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti, che hanno rinunciato a tutti i motivi tranne a quello sul trattamento sanzionatorio e hanno concordato la pena da applicare ad ogni singolo imputato. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. In particolare, poi, il procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". 2 A seguito del raggiungimento dell'accordo e di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Sotto tale profilo anche la questione relativa all'omessa motivazione circa i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Sotto tale profilo, d'altro canto, la questione dedotta, relativa alla natura del reato di usura e alla configurabilità nel caso di specie della continuazione, diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso, non può ritenersi connessa al trattamento sanzionatorio in ordine al quale, peraltro e conclusivamente, ogni doglianza, proprio in virtù dell'accordo raggiunto, non è consentita. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La doglianza è fondata. A fronte della nuova determinazione della pena base in anni due e mesi sei, infatti, la pena accessoria non avrebbe dovuto essere applicata, a nulla rilevando gli aumenti poi calcolati per la continuazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione" (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425). La questione, d'altro canto, afferendo all'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in 3 Mar cui il ricorso sia inammissibile (cfr. specifica sul punto Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina per entrambi i ricorrenti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma 2/4/2021 Il cons ere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO IA MONACO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA IA CAPIA VETERE in data 20/5/2016, ha ritenuto prevalenti le già concesse attenuanti generiche e ha rideterminato le pene a NA EP e NA IT EO confermando nel resto la condanna degli stessi in relazione a tre diverse ipotesi del reato di cui all'art. 644 cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26772 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO IA Data Udienza: 02/04/2021 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del difensore, in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti coincidenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen e agli artt. 81 e 644 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, considerato che il motivo in ordine alla continuazione sarebbe strettamente connesso a quello relativo al trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto comunque motivare in ordine alla ritenuta sussistenza della continuazione. La circostanza che il reato di usura sia un reato a consumazione prolungata, infatti, non consentirebbe di ritenere che l'adempimento dell'originaria pattuizione usuraria costituisca una nuova e autonoma condotta penalmente rilevante. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la corte territoriale, a fronte della nuova determinazione della pena, base, inferiore a tre anni, avrebbe dovuto eliminare la condanna alla pena accessoria, ciò in quanto per l'applicazione della stessa non rileverebbe l'aumento aggiunto per la continuazione. 2. In data 17 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Luca Tampieri, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di più episodi di usura laddove, invece, considerata la natura del reato, si tratterebbe di una unica condotta e, pertanto, non avrebbero dovuto essere computati gli aumenti in continuazione. La doglianza non è consentita. La sentenza, infatti, è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti, che hanno rinunciato a tutti i motivi tranne a quello sul trattamento sanzionatorio e hanno concordato la pena da applicare ad ogni singolo imputato. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. In particolare, poi, il procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". 2 A seguito del raggiungimento dell'accordo e di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294). Sotto tale profilo anche la questione relativa all'omessa motivazione circa i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853). Sotto tale profilo, d'altro canto, la questione dedotta, relativa alla natura del reato di usura e alla configurabilità nel caso di specie della continuazione, diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso, non può ritenersi connessa al trattamento sanzionatorio in ordine al quale, peraltro e conclusivamente, ogni doglianza, proprio in virtù dell'accordo raggiunto, non è consentita. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La doglianza è fondata. A fronte della nuova determinazione della pena base in anni due e mesi sei, infatti, la pena accessoria non avrebbe dovuto essere applicata, a nulla rilevando gli aumenti poi calcolati per la continuazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, "ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione" (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425). La questione, d'altro canto, afferendo all'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in 3 Mar cui il ricorso sia inammissibile (cfr. specifica sul punto Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina per entrambi i ricorrenti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma 2/4/2021 Il cons ere estensore Il Presidente