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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 29320249035195805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INTIM.PAG. n. 29320249035195805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, EN TO impugnava intimazione di pagamento n. 29320249035195805000, portante le cartelle di pagamento n. 29320220016553183000, concernente contravvenzione al codice della strada anno 2018 e tassa automobilistica anno 2016, e n. 29320220053854170000, concernente tassa automobilistica anno 2019, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.970,87, notificata il
12/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 06/02/2025, deduceva: “1) Mancata e/o erronea notifica delle cartelle de quo”; “2) Prescrizione del tributo”; “3) Vizi dell'atto impugnato”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 05/05/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per eccepire, preliminarmente, il difetto di giurisdizione limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San GI La PU portato dalla cartella
29320220016553183000 e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada nonché
l'inammissibilità del ricorso per non aver intimato la Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-
Dipartimento delle Finanze;
nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è fondata l'eccezione con cui l'Agente della riscossione rileva il difetto di giurisdizione riguardo alla cartella n. 29320220016553183000 e limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San
GI La PU e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada anno 2018.
Sempre preliminarmente, si può prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze, atteso che il ricorso può essere deciso già sulla base della documentazione in atti.
Il ricorso è infondato. Sono, infatti, agli atti copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento n.
29320220016553183000 e n. 29320220053854170000, dalle quali le stesse risultano regolarmente notificate alla contribuente in data 27/01/2023. È pertanto infondata la prima censura, sull'omessa notifica degli atti sottostanti, mentre la censura relativa alla prescrizione/decadenza è, per un verso, tardiva, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992 e, per l'altro verso, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 12/12/2024 e, quindi, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983, decorrente dalla notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento.
Anche la terza censura sul calcolo degli interessi non può essere accolta, essendo sufficiente a confutarla la nota esplicativa contenuta a pag. 4 dell'intimazione impugnata, da cui si evincono chiaramente i criteri di calcolo degli interessi.
In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San GI La PU portato dalla cartella 29320220016553183000 e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada, in relazione al quale sussiste la giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale andrà riassunta la causa entro il termine di legge;
quanto al resto, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 220,00 in favore dell'Agente della riscossione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 814/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAG. n. 29320249035195805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- INTIM.PAG. n. 29320249035195805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, EN TO impugnava intimazione di pagamento n. 29320249035195805000, portante le cartelle di pagamento n. 29320220016553183000, concernente contravvenzione al codice della strada anno 2018 e tassa automobilistica anno 2016, e n. 29320220053854170000, concernente tassa automobilistica anno 2019, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.970,87, notificata il
12/12/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione, a mezzo pec del 06/02/2025, deduceva: “1) Mancata e/o erronea notifica delle cartelle de quo”; “2) Prescrizione del tributo”; “3) Vizi dell'atto impugnato”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 05/05/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per eccepire, preliminarmente, il difetto di giurisdizione limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San GI La PU portato dalla cartella
29320220016553183000 e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada nonché
l'inammissibilità del ricorso per non aver intimato la Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-
Dipartimento delle Finanze;
nel merito, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento odiernamente impugnata.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è fondata l'eccezione con cui l'Agente della riscossione rileva il difetto di giurisdizione riguardo alla cartella n. 29320220016553183000 e limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San
GI La PU e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada anno 2018.
Sempre preliminarmente, si può prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione siciliana-Assessorato dell'Economia-Dipartimento delle Finanze, atteso che il ricorso può essere deciso già sulla base della documentazione in atti.
Il ricorso è infondato. Sono, infatti, agli atti copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento n.
29320220016553183000 e n. 29320220053854170000, dalle quali le stesse risultano regolarmente notificate alla contribuente in data 27/01/2023. È pertanto infondata la prima censura, sull'omessa notifica degli atti sottostanti, mentre la censura relativa alla prescrizione/decadenza è, per un verso, tardiva, ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992 e, per l'altro verso, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata in data 12/12/2024 e, quindi, nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953/1982, conv. in l. n. 53/1983, decorrente dalla notificazione delle sottostanti cartelle di pagamento.
Anche la terza censura sul calcolo degli interessi non può essere accolta, essendo sufficiente a confutarla la nota esplicativa contenuta a pag. 4 dell'intimazione impugnata, da cui si evincono chiaramente i criteri di calcolo degli interessi.
In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San GI La PU portato dalla cartella 29320220016553183000 e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada, in relazione al quale sussiste la giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale andrà riassunta la causa entro il termine di legge;
quanto al resto, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 220,00 in favore dell'Agente della riscossione.