Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 968
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata e/o erronea notifica delle cartelle di pagamento sottostanti

    Le relate di notifica delle cartelle di pagamento sono agli atti e dimostrano la regolare notifica al contribuente in data anteriore all'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La censura è tardiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, d. lgs. n. 546/1992. Inoltre, l'intimazione di pagamento è stata notificata nel rispetto del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953/1982, decorrente dalla notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Vizi dell'atto impugnato (calcolo interessi)

    La nota esplicativa a pag. 4 dell'intimazione impugnata chiarisce i criteri di calcolo degli interessi.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente al ruolo emesso dal Comune di San GI La PU e avente per oggetto contravvenzione al codice della strada anno 2018, in relazione al quale sussiste la giurisdizione ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 968
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 968
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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