Art. 2.
All'onere di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a L. 12.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, quanto a L. 4.000.000, mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a L. 12.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, quanto a L. 4.000.000, mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.