Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1977, n. 815
Articolo 1
Versione
24 novembre 1977
Art. 2.
All'onere di L. 16.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a L. 12.000.000, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, quanto a L. 4.000.000, mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 novembre 1977