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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12060/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 22.09.1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...](Svizzera), 8330 Pilatusstrasse 26 con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Rachele Salvetti presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Per_1
, nato a [...] il [...] Per_2
FATTO
Il Sig. , premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con la Sig.re Parte_1 [...]
, dalla quale sono nati i due figli e , con ricorso depositato in data Parte_2 Per_1 Per_2
28.03.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 3323/12 del 07.05.2012 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, in particolare in punto di collocamento dei minori presso il padre, disporre a
Pagina 1 carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella somma indicata dal
Tribunale oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.05.2024 si è costituito in giudizio la Sig.ra la quale, dichiarava che le parti avevano Pt_2 raggiunto un accordo provvisorio sulle domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 03.12.2024, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
2. Disporre il collocamento del figlio presso la madre, nella di lei abitazione sita in Milano, Per_2 viale Brianza n. 7, ed il collocamento del figlio presso il padre, presso l'abitazione dei nonni Per_1 paterni, in Milano, via Vanvitelli n. 1, ove il Sig. è ad oggi domiciliato. Pt_1
3. Entrambi i figli potranno decidere quando incontrare il genitore non collocatario, sia durante
l'anno che durante le vacanze, concordando direttamente con lo stesso i periodi di frequentazione con il genitore.
4. Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il centro GEA del Comune di Milano, al fine di rendere la comunicazione tra loro più efficace e duratura nel tempo.
5. Le parti concordano di richiedere al Servizio Sociale territorialmente competente l'attivazione di un intervento educativo per il figlio . Per_2
6. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé, a prescindere dai tempi di frequentazione dell'uno presso l'altro genitore.
7. Disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come da Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Milano, comprese quelle relative all'abbigliamento, da intendersi qui trascritte.
8. L'assegno unico per i figli verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
9. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
10. La signora chiederà la refusione delle spese in regime di patrocinio a spese dello Stato, Pt_2 senza alcun diritto di rivalsa a carico del signor , il quale salderà il proprio legale per quanto Pt_1 di competenza. Gli avvocati intervenuti sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 c.8
LPF.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 11.12.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza dell'18.12.2024, il Giudice delegato, dato atto delle note scritte ritualmente depositate dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 2 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 3323/12 del 07.05.2012 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 22.09.1977 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...](Svizzera), 8330 Pilatusstrasse 26 con l'Avv. Raffaella Cossi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Maria Rachele Salvetti presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Per_1
, nato a [...] il [...] Per_2
FATTO
Il Sig. , premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con la Sig.re Parte_1 [...]
, dalla quale sono nati i due figli e , con ricorso depositato in data Parte_2 Per_1 Per_2
28.03.2024, ha chiesto la modifica del decreto n. 3323/12 del 07.05.2012 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, in particolare in punto di collocamento dei minori presso il padre, disporre a
Pagina 1 carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella somma indicata dal
Tribunale oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.05.2024 si è costituito in giudizio la Sig.ra la quale, dichiarava che le parti avevano Pt_2 raggiunto un accordo provvisorio sulle domande di controparte.
Con istanza congiunta depositata in data 03.12.2024, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. Confermare l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
2. Disporre il collocamento del figlio presso la madre, nella di lei abitazione sita in Milano, Per_2 viale Brianza n. 7, ed il collocamento del figlio presso il padre, presso l'abitazione dei nonni Per_1 paterni, in Milano, via Vanvitelli n. 1, ove il Sig. è ad oggi domiciliato. Pt_1
3. Entrambi i figli potranno decidere quando incontrare il genitore non collocatario, sia durante
l'anno che durante le vacanze, concordando direttamente con lo stesso i periodi di frequentazione con il genitore.
4. Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il centro GEA del Comune di Milano, al fine di rendere la comunicazione tra loro più efficace e duratura nel tempo.
5. Le parti concordano di richiedere al Servizio Sociale territorialmente competente l'attivazione di un intervento educativo per il figlio . Per_2
6. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio collocato presso di sé, a prescindere dai tempi di frequentazione dell'uno presso l'altro genitore.
7. Disporre che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli come da Linee Guida in vigore presso il Tribunale di Milano, comprese quelle relative all'abbigliamento, da intendersi qui trascritte.
8. L'assegno unico per i figli verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
9. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
10. La signora chiederà la refusione delle spese in regime di patrocinio a spese dello Stato, Pt_2 senza alcun diritto di rivalsa a carico del signor , il quale salderà il proprio legale per quanto Pt_1 di competenza. Gli avvocati intervenuti sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 c.8
LPF.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 11.12.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza dell'18.12.2024, il Giudice delegato, dato atto delle note scritte ritualmente depositate dalle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 2 Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 3323/12 del 07.05.2012 emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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