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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4280/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249109949864 2490,57
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 904/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato, in data 10.2.2025, l'intimazione di pagamento n. 09720249109949864000, notificata in data 28.01.2025, dell'importo di € 2.490,57, e la sottesa cartella esattoriale n. 09720140049886111000, asseritamente notificata il 10.9.2014, relativa all'omesso o carente versamento d'imposta IRPEF, anno 2010.
La ricorrente ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di vedersi annullata la pretesa, deducendo, previa istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione opposta, l'illegittimità della richiesta per mancata o irregolare notifica della cartella presupposta nonché la prescrizione delle somme dovute a titolo di Irpef, affermando “di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione interruttiva della prescrizione dal 2013 ad oggi”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando la validità del proprio operato sulla base della corretta esecuzione della contestata notifica della cartella, della quale ha prodotto la relativa cartolina postale attestante la consegna a persona incaricata in data 10.9.2014 e la successiva spedizione di raccomandata informativa.
Nessuna replica, rispetto a tele produzione, è stata formulata dalla difesa della ricorrente.
Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata decisa all'esito dell'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo occorre evidenziare che ogni questione attinente alla sussistenza del credito portato dalla cartella di specie deve ritenersi coperta dalla definitività del titolo, ritualmente notificato nel 2014 e non opposto. E la validità della suddetta notifica non risulta neppure specificamente contestata dalla ricorrente.
Quanto al tema della pretesa maturazione del termine di prescrizione, che per l'IRPEF è decennale, deve ricordarsi l'intervento della normativa speciale covid (portata dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1
e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, da cui deriva la sospensione di 478 gg. e la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Né, nella specie, si è fatta specifica questione di prescrizione degli importi relativi a interessi e sanzioni, ma solo di “imposta IRPEF” del 2010, sicchè il relativo tema non è stato neppure introdotto in giudizio.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ad € 400 di spese di lite oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4280/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249109949864 2490,57
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 904/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato, in data 10.2.2025, l'intimazione di pagamento n. 09720249109949864000, notificata in data 28.01.2025, dell'importo di € 2.490,57, e la sottesa cartella esattoriale n. 09720140049886111000, asseritamente notificata il 10.9.2014, relativa all'omesso o carente versamento d'imposta IRPEF, anno 2010.
La ricorrente ha evocato in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di vedersi annullata la pretesa, deducendo, previa istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione opposta, l'illegittimità della richiesta per mancata o irregolare notifica della cartella presupposta nonché la prescrizione delle somme dovute a titolo di Irpef, affermando “di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione interruttiva della prescrizione dal 2013 ad oggi”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando la validità del proprio operato sulla base della corretta esecuzione della contestata notifica della cartella, della quale ha prodotto la relativa cartolina postale attestante la consegna a persona incaricata in data 10.9.2014 e la successiva spedizione di raccomandata informativa.
Nessuna replica, rispetto a tele produzione, è stata formulata dalla difesa della ricorrente.
Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata decisa all'esito dell'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo occorre evidenziare che ogni questione attinente alla sussistenza del credito portato dalla cartella di specie deve ritenersi coperta dalla definitività del titolo, ritualmente notificato nel 2014 e non opposto. E la validità della suddetta notifica non risulta neppure specificamente contestata dalla ricorrente.
Quanto al tema della pretesa maturazione del termine di prescrizione, che per l'IRPEF è decennale, deve ricordarsi l'intervento della normativa speciale covid (portata dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1
e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, da cui deriva la sospensione di 478 gg. e la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Né, nella specie, si è fatta specifica questione di prescrizione degli importi relativi a interessi e sanzioni, ma solo di “imposta IRPEF” del 2010, sicchè il relativo tema non è stato neppure introdotto in giudizio.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ad € 400 di spese di lite oltre accessori di legge se dovuti.