Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1345
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta per mancata o irregolare notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che ogni questione attinente alla sussistenza del credito sia coperta dalla definitività del titolo, ritualmente notificato e non opposto. La validità della notifica della cartella non è stata specificamente contestata.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme dovute a titolo di imposta IRPEF

    La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione decennale per l'IRPEF, considerando la sospensione normativa legata alla normativa Covid (art. 68, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 e art. 12 D. Lgs. n. 159/2015) che ha comportato una sospensione di 478 giorni. Inoltre, ha rilevato che la questione della prescrizione non è stata introdotta in giudizio per gli importi relativi a interessi e sanzioni, ma solo per l'imposta IRPEF.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1345
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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