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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10352/2024, promosso da:
, cf , nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Gardone Val OM (Bs) via Volta n. 140 domiciliato a Brescia in via Solferino n. 31 presso l'Avvocato Giovanni Auditore c.f. e l'Avvocato Alessio Briguglio c.f. C.F._2
, entrambi del Foro di Brescia, C.F._3
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, con domicilio eletto presso il suo ufficio in Brescia, via S. Caterina n. 6;
RESISTENTE in esito all'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita dal termine dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * * FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/08/2024, il ricorrente ha proposto opposizione al decreto Cat. A- 12/Immig./2^Sez. del 23.01.2024, con il quale la Questura di Brescia ha C.F._4 archiviato l'istanza del ricorrente di rinnovo/rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 286/98, per omessa integrazione documentale.
Con il ricorso il ricorrente ha affermato di avere diritto al permesso di soggiorno perché convivente con la sorella cittadina italiana che provvede al suo mantenimento. Pt_2
Nel costituirsi in giudizio l'Avvocatura dello Stato a prodotto memoria della Questura con la quale l'Amministrazione, ricostruendo l'intera pratica amministrativa, ha evidenziato di avere 1 archiviato la pratica perché il ricorrente, dopo ripetute richieste, non ha prodotto assenso di per l'ospitalità del ricorrente presso la casa della sorella appartenente appunto ad Pt_3 Pt_3
Con nota telematica del 02.09.2025 la difesa del ricorrente ha prodotto in giudizio dichiarazione di rilasciata in data 26.08.2025. Pt_3
Con nota conclusiva del 11.11.2025, la difesa del ricorrente ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha ottenuto il permesso si soggiorno.
Va dichiarata, in conformità alla richiesta del ricorrente, la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno.
Va poi dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite perché la dichiarazione della società
la cui mancanza ha giustificato l'archiviazione della pratica da parte della questura, è stata Pt_3 ottenuta dal ricorrente solo in corso di procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
19/12/2025
Il Giudice Luca Perilli
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10352/2024, promosso da:
, cf , nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Gardone Val OM (Bs) via Volta n. 140 domiciliato a Brescia in via Solferino n. 31 presso l'Avvocato Giovanni Auditore c.f. e l'Avvocato Alessio Briguglio c.f. C.F._2
, entrambi del Foro di Brescia, C.F._3
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, con domicilio eletto presso il suo ufficio in Brescia, via S. Caterina n. 6;
RESISTENTE in esito all'udienza del 16 dicembre 2025 sostituita dal termine dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * * FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/08/2024, il ricorrente ha proposto opposizione al decreto Cat. A- 12/Immig./2^Sez. del 23.01.2024, con il quale la Questura di Brescia ha C.F._4 archiviato l'istanza del ricorrente di rinnovo/rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 286/98, per omessa integrazione documentale.
Con il ricorso il ricorrente ha affermato di avere diritto al permesso di soggiorno perché convivente con la sorella cittadina italiana che provvede al suo mantenimento. Pt_2
Nel costituirsi in giudizio l'Avvocatura dello Stato a prodotto memoria della Questura con la quale l'Amministrazione, ricostruendo l'intera pratica amministrativa, ha evidenziato di avere 1 archiviato la pratica perché il ricorrente, dopo ripetute richieste, non ha prodotto assenso di per l'ospitalità del ricorrente presso la casa della sorella appartenente appunto ad Pt_3 Pt_3
Con nota telematica del 02.09.2025 la difesa del ricorrente ha prodotto in giudizio dichiarazione di rilasciata in data 26.08.2025. Pt_3
Con nota conclusiva del 11.11.2025, la difesa del ricorrente ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha ottenuto il permesso si soggiorno.
Va dichiarata, in conformità alla richiesta del ricorrente, la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno.
Va poi dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite perché la dichiarazione della società
la cui mancanza ha giustificato l'archiviazione della pratica da parte della questura, è stata Pt_3 ottenuta dal ricorrente solo in corso di procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
19/12/2025
Il Giudice Luca Perilli
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