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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2395/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2395/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione invalidità civile” e vertente
TRA
( - avv. BUONO PATRIZIA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai
Pagina 1 di 3 r.g. 2395/25
fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “diabete mellito tipo II in scarso compenso metabolico, ipertensione arteriosa non complicata, esiti di colectomia post-traumatica, ipoacusia bilaterale protesizzata e stato ansioso reattivo” e che è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 60% ovvero al di sotto del limite legale per la prestazione assistenziale invocata.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato
Pagina 2 di 3 r.g. 2395/25
specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario del giudice ha sottostimato, in capo all'istante, le compromissioni all'apparato osteo- articolare e all'apparato psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che “l'apparato osteo- articolare non presenta alterazioni della funzionalità da riferire ad artrosi polidistrettuale;
il rachide è normo elastico e cifo-scoliotico, con assenza di dolorabilità alla digito-pressione e limitazioni della motilità globale;
i passaggi posturali sono indolenti, autonomi e completi”, mentre a livello psichico il paziente presenta uno stato ansioso reattivo già valutato al 10%.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2395/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione invalidità civile” e vertente
TRA
( - avv. BUONO PATRIZIA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai
Pagina 1 di 3 r.g. 2395/25
fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “diabete mellito tipo II in scarso compenso metabolico, ipertensione arteriosa non complicata, esiti di colectomia post-traumatica, ipoacusia bilaterale protesizzata e stato ansioso reattivo” e che è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 60% ovvero al di sotto del limite legale per la prestazione assistenziale invocata.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato
Pagina 2 di 3 r.g. 2395/25
specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che l'ausiliario del giudice ha sottostimato, in capo all'istante, le compromissioni all'apparato osteo- articolare e all'apparato psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che “l'apparato osteo- articolare non presenta alterazioni della funzionalità da riferire ad artrosi polidistrettuale;
il rachide è normo elastico e cifo-scoliotico, con assenza di dolorabilità alla digito-pressione e limitazioni della motilità globale;
i passaggi posturali sono indolenti, autonomi e completi”, mentre a livello psichico il paziente presenta uno stato ansioso reattivo già valutato al 10%.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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