CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1255/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LI NT, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 833/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2402/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0047138/2019 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente “Resistente_1 srl” avverso l'avviso di accertamento n. SR0047138/2019 avente ad oggetto la rendita catastale dell'unità immobiliare, sita in Priolo Gargallo (Sr), determinata in euro 6.910,50.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, a seguito di quanto dichiarato dal contribuente nella procedura DOCFA, ha rideterminato la rendita catastale “… in assenza di migliorie
…” in euro 3.687,15 corrispondente alla somma delle rendite di due unità che sono state oggetto di fusione.
La censura è fondata.
Va premesso che ai sensi del dm n. 701 del 1994 il contribuente, nella procedura collaborativa che ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, può variare senza addurre alcuna motivazione la rendita catastale dei propri beni così come l'Ufficio può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di una specifica motivazione.
Nel caso in esame, il contribuente nel 2018 ha effettuato una fusione degli immobili (opifici) in catasto al fg. Dati_catastali_1.
L'Ufficio ha confermato la categoria D/1 dell'immobile e, stante l'assenza di qualsiasi documentazione di supporto prodotta dalla società contribuente, è pervenuto ad un diverso apprezzamento economico dell'immobile fondato sulla valutazione della planimetria e sulla diversa distribuzione degli spazi interni.
In particolare, stante le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile ed in considerazione soprattutto della fusione tra le due unità immobiliari che verosimilmente ha comportato lavori interni ed un miglioramento complessivo dell'immobile, è pervenuta a rideterminare la rendita catastale differenziando la zona adibita alla lavorazione (capannone), la zona uffici, le aree esterne, la recinzione e l'area di sedime.
In definitiva, pertanto, la nuova rendita catastale, in assenza di errori materiali compiuti dall'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, appare legittima.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della CT (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese possono compensarsi stante l'assenza del contribuente in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 15.12.2025. IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LI NT, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 833/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2402/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0047138/2019 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente “Resistente_1 srl” avverso l'avviso di accertamento n. SR0047138/2019 avente ad oggetto la rendita catastale dell'unità immobiliare, sita in Priolo Gargallo (Sr), determinata in euro 6.910,50.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituita la società contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, a seguito di quanto dichiarato dal contribuente nella procedura DOCFA, ha rideterminato la rendita catastale “… in assenza di migliorie
…” in euro 3.687,15 corrispondente alla somma delle rendite di due unità che sono state oggetto di fusione.
La censura è fondata.
Va premesso che ai sensi del dm n. 701 del 1994 il contribuente, nella procedura collaborativa che ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, può variare senza addurre alcuna motivazione la rendita catastale dei propri beni così come l'Ufficio può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di una specifica motivazione.
Nel caso in esame, il contribuente nel 2018 ha effettuato una fusione degli immobili (opifici) in catasto al fg. Dati_catastali_1.
L'Ufficio ha confermato la categoria D/1 dell'immobile e, stante l'assenza di qualsiasi documentazione di supporto prodotta dalla società contribuente, è pervenuto ad un diverso apprezzamento economico dell'immobile fondato sulla valutazione della planimetria e sulla diversa distribuzione degli spazi interni.
In particolare, stante le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile ed in considerazione soprattutto della fusione tra le due unità immobiliari che verosimilmente ha comportato lavori interni ed un miglioramento complessivo dell'immobile, è pervenuta a rideterminare la rendita catastale differenziando la zona adibita alla lavorazione (capannone), la zona uffici, le aree esterne, la recinzione e l'area di sedime.
In definitiva, pertanto, la nuova rendita catastale, in assenza di errori materiali compiuti dall'Ufficio nell'accertamento e nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile, appare legittima.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della CT (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese possono compensarsi stante l'assenza del contribuente in questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Palermo 15.12.2025. IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto