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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8662/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. VIOLA Parte_1 C.F._1
MARIO C.F. ; C.F._2
contro
(QUALE MANDATARIA DI Controparte_1
), C.F. , difeso dall'avv. GARGANI Controparte_2 P.IVA_1
TT C.F. e dall'avv. GARGANI GUIDO C.F._3
( ). C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva opposizione al precetto notificato da Parte_1 [...]
quale mandataria di con cui si Controparte_1 Controparte_2
intimava il pagamento della somma di euro 81.168,02 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/1/2004
dall'opponente con originaria titolare del credito. CP_3
In particolare, l'opponente eccepiva:
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- l'indeterminatezza del credito precettato;
- la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, ritenuti usurari;
- l'inesistenza del titolo esecutivo;
- la prescrizione del credito.
In conclusione, l'opponente chiedeva di dichiararsi l'inefficacia del precetto.
Si costituiva l'opposta la quale, contestate tutte le argomentazioni avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
In primo luogo, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va più
propriamente ricondotta ad una contestazione sulla titolarità attiva del credito,
vertendo essa su una questione di merito e non processuale.
Ciò premesso, essa è infondata.
Nel costituirsi l'opposta ha infatti dato ampia prova della titolarità del credito depositando:
- la lista dei crediti a lei ceduti da allegata al contratto di CP_3
cessione di crediti in blocco stipulato in data 15/9/2023, da cui si evince l'inclusione nel perimetro dei crediti ceduti dell'esatto credito di cui oggi si pagina 2 di 5 discute, identificato chiaramente dal numero NDG associato al cliente
(doc. 5); Pt_1
- la dichiarazione di cessione della cedente, inequivoca nel suo contenuto e specifica nel richiamare esattamente il numero NDG sopra indicato (doc. 6);
- tutta la documentazione contrattuale, la cui disponibilità in capo all'opposta non risulta spiegabile se non in ragione dell'avvenuta cessione.
Trattasi di elementi univoci nel dimostrare l'attuale titolarità del credito in capo all'opposta, non specificamente contestati dall'opponente.
2.
È infondata altresì l'eccezione relativa al preteso difetto di liquidità e certezza del credito indicato nel precetto.
Da un lato, infatti, quanto alla questione prettamente contrattuale, ossia di formazione del debito del mutuatario, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui, una volta allegata l'esistenza dell'inadempimento, spetta al debitore dimostrare il proprio adempimento rispetto alle singole voci dedotte dal creditore, il quale può limitarsi ad affermare l'inadempimento richiamate le pattuizioni contrattuali contenute nel titolo.
Dall'altro lato, quanto alla questione prettamente esecutiva relativa alla formazione del precetto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata indicazione nel precetto del procedimento logico giuridico e di quello matematico per individuare la somma precettata non costituisce profilo di nullità del precetto stesso (Cass. 8906/2022).
Fatta tale premessa, va poi evidenziata l'assoluta genericità delle difese dell'opponente nell'affermare l'erroneità della somma precettata, senza tuttavia indicare quale sia allora la somma da ritenersi corretta.
L'eccezione è dunque infondata.
3.
pagina 3 di 5 Quanto alla nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi per usurarietà, si evidenzia l'insuperabile genericità della difesa.
Sul punto, si richiamano gli oneri di allegazione che gravano su colui che intenda eccepire la sussistenza di interessi usurari, da ultimo ribaditi da Cass.
S.U. 19597/2020.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione: i) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
ii) la misura dei tassi soglia pro tempore
vigenti; iii) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi.
Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
Nel caso di specie, l'opponente non ha indicato nemmeno quale fosse il TEGM
pattuito, né tantomeno la divergenza rispetto al TEG.
La contestazione è infondata.
4.
Quanto alla contestazione relativa alla pretesa insussistenza di un titolo esecutivo, in ragione della costituzione di un deposito cauzionale in un momento appena successivo a quello della dazione della somma mutuata, si richiama qui per condividerlo l'orientamento di legittimità secondo cui “il contratto di mutuo,
contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari
la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al
verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che
attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. S.U. 5968/2025).
La contestazione è dunque infondata.
pagina 4 di 5 5.
È infondata altresì l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, intimata la decadenza dal beneficio del termine in data 6/5/2015 (doc. 14 opposta), la prescrizione è stata interrotta da diffida ad adempiere in data 4/1/2024 (doc. 15), regolarmente ricevuta dall'opponente.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8662/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8662/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. VIOLA Parte_1 C.F._1
MARIO C.F. ; C.F._2
contro
(QUALE MANDATARIA DI Controparte_1
), C.F. , difeso dall'avv. GARGANI Controparte_2 P.IVA_1
TT C.F. e dall'avv. GARGANI GUIDO C.F._3
( ). C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva opposizione al precetto notificato da Parte_1 [...]
quale mandataria di con cui si Controparte_1 Controparte_2
intimava il pagamento della somma di euro 81.168,02 in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 29/1/2004
dall'opponente con originaria titolare del credito. CP_3
In particolare, l'opponente eccepiva:
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta;
- l'indeterminatezza del credito precettato;
- la nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi, ritenuti usurari;
- l'inesistenza del titolo esecutivo;
- la prescrizione del credito.
In conclusione, l'opponente chiedeva di dichiararsi l'inefficacia del precetto.
Si costituiva l'opposta la quale, contestate tutte le argomentazioni avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
In primo luogo, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va più
propriamente ricondotta ad una contestazione sulla titolarità attiva del credito,
vertendo essa su una questione di merito e non processuale.
Ciò premesso, essa è infondata.
Nel costituirsi l'opposta ha infatti dato ampia prova della titolarità del credito depositando:
- la lista dei crediti a lei ceduti da allegata al contratto di CP_3
cessione di crediti in blocco stipulato in data 15/9/2023, da cui si evince l'inclusione nel perimetro dei crediti ceduti dell'esatto credito di cui oggi si pagina 2 di 5 discute, identificato chiaramente dal numero NDG associato al cliente
(doc. 5); Pt_1
- la dichiarazione di cessione della cedente, inequivoca nel suo contenuto e specifica nel richiamare esattamente il numero NDG sopra indicato (doc. 6);
- tutta la documentazione contrattuale, la cui disponibilità in capo all'opposta non risulta spiegabile se non in ragione dell'avvenuta cessione.
Trattasi di elementi univoci nel dimostrare l'attuale titolarità del credito in capo all'opposta, non specificamente contestati dall'opponente.
2.
È infondata altresì l'eccezione relativa al preteso difetto di liquidità e certezza del credito indicato nel precetto.
Da un lato, infatti, quanto alla questione prettamente contrattuale, ossia di formazione del debito del mutuatario, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui, una volta allegata l'esistenza dell'inadempimento, spetta al debitore dimostrare il proprio adempimento rispetto alle singole voci dedotte dal creditore, il quale può limitarsi ad affermare l'inadempimento richiamate le pattuizioni contrattuali contenute nel titolo.
Dall'altro lato, quanto alla questione prettamente esecutiva relativa alla formazione del precetto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata indicazione nel precetto del procedimento logico giuridico e di quello matematico per individuare la somma precettata non costituisce profilo di nullità del precetto stesso (Cass. 8906/2022).
Fatta tale premessa, va poi evidenziata l'assoluta genericità delle difese dell'opponente nell'affermare l'erroneità della somma precettata, senza tuttavia indicare quale sia allora la somma da ritenersi corretta.
L'eccezione è dunque infondata.
3.
pagina 3 di 5 Quanto alla nullità della pattuizione degli interessi corrispettivi per usurarietà, si evidenzia l'insuperabile genericità della difesa.
Sul punto, si richiamano gli oneri di allegazione che gravano su colui che intenda eccepire la sussistenza di interessi usurari, da ultimo ribaditi da Cass.
S.U. 19597/2020.
Nello specifico, questi è tenuto ad allegare con precisione: i) la misura dei tassi degli interessi corrispettivi concretamente pattuiti, calcolata anche all'esito dell'inclusione di specifiche poste di debito non prese in considerazione dalla banca nella redazione del contratto;
ii) la misura dei tassi soglia pro tempore
vigenti; iii) la misura della divergenza in eccesso tra i due tassi.
Ove tali necessarie allegazioni difettino, la contestazione è generica.
Nel caso di specie, l'opponente non ha indicato nemmeno quale fosse il TEGM
pattuito, né tantomeno la divergenza rispetto al TEG.
La contestazione è infondata.
4.
Quanto alla contestazione relativa alla pretesa insussistenza di un titolo esecutivo, in ragione della costituzione di un deposito cauzionale in un momento appena successivo a quello della dazione della somma mutuata, si richiama qui per condividerlo l'orientamento di legittimità secondo cui “il contratto di mutuo,
contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari
la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al
verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo
e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che
attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata
effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. S.U. 5968/2025).
La contestazione è dunque infondata.
pagina 4 di 5 5.
È infondata altresì l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, intimata la decadenza dal beneficio del termine in data 6/5/2015 (doc. 14 opposta), la prescrizione è stata interrotta da diffida ad adempiere in data 4/1/2024 (doc. 15), regolarmente ricevuta dall'opponente.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8662/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 14.100,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
Lecce, 5 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5