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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte:
8.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 730/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_2
GUERRIERO AUGUSTO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Taurasi (Av) al
Viale Risorgimento n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa, dal Direttore pro-tempore dott. unitamente e Controparte_2 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati dott.ssa e dott.ssa Controparte_3
(indirizzo p.e.c. indicato: itl.avellino@pec.ispettorato.gov.it); CP_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. indicato P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/rogito Persona_1
1 21569), ed elettivamente domiciliato con lo stesso Avvocato in alla Via Roma, CP_1
17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2022, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, “affinché, previa sospensione degli effetti del verbale di accertamento de quo e in accoglimento del presente ricorso, venga annullato il provvedimento individuato e qui opposto, perché infondato e ingiusto, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento sanzionatorio, e si chiede la sospensione di ogni provvedimento alla luce delle osservazioni e del ricorso e delle motivazioni innanzi evidenziate e perché eventuali atti basati sull'accertamento contestato potrebbero cagionare notevoli danni all'impresa ricorrente, e ancora si chiede all'Illustrissimo Signor Giudice, in accoglimento integrale del presente ricorso - di voler, preliminarmente all'instaurazione del contraddittorio, fissare la data dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sè, e sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività del provvedimento gravato, ricorrendone i giusti presupposti di legge, con diffida a tutti gli enti impositori, come individuati in epigrafe fino alla definitiva sentenza da emanarsi, ad adottare eventuali successive misure esecutive di pignoramento mobiliare, presso terzi e/o immobiliari e di fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni: -annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2019017799/DDL del 15.11.2021 e delle sanzioni accessorie, per tutte le ragioni e le eccezioni sollevate nel presente atto;
- nel merito, I) ritenere
l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta attività ispettiva e conseguentemente dichiarare
l'illegittimità del verbale impugnato, per tutti i motivi esposti. II) Ad ogni modo accogliere l'impugnazione nel caso di non emersione in corso di causa di prove sufficiente atte a legittimare il provvedimento intimato, il cui onere della prova incombe sugli enti convenuti;
con conseguente condanna, ciascuno per il loro titolo
e/o solidalmente, tutti gli enti impositori, nonchè solidalmente, anche, dell'ente, al
2 pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi al sottoscritto procuratori antistatario”.
La società ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 15.11.2021, notificazione di verbale unico di accertamento n. 2019017799/DDL, mercè il quale gli Ispettori dell' completate le operazioni di verifica della documentazione aziendale, iniziate CP_5 con accesso ispettivo del 6.5.2021 provvedevano:
- a ricalcolare per tutti i lavoratori interessati e per tutto il periodo oggetto dell'accertamento le retribuzioni e gli imponibili mensili prendendo come base sia il
CCNL di categoria che i singoli contratti individuali, considerando indebitamente sottratte a contribuzione ore di assenza non retribuite e non giustificate, conteggiando differenze dal 09.2016 al 07.2019 e dal 01.2020 al 06.2021 ed escludendo dalla contabilizzazione il periodo che va dal 08.2019 al 12.2019;
- ad annullare il rapporto di lavoro della sig.ra ritenendolo nullo Parte_3 sulla base della percentuale di proprietà e dell'assenza del vincolo di subordinazione;
- al recupero degli incentivi/sgravi contributivi di cui la ricorrente aveva beneficiato nel periodo contestato, comminando alla ricorrente, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, il versamento della somma di € 179.207,69.
A sostegno del ricorso l'istante deduceva, in sintesi:
a) la decadenza dell'attività ispettiva per tardività della conclusione per violazione dell'art.14-L.689/1981;
b) l'errato metodo seguito dagli ispettori nell'accertamento, poiché “stranamente le richieste di permessi, esibiti in fase di accertamento, venivano riconosciuti e a questi si conferiva un valore effettivo, e si riteneva l'agere della società in linea con i parametri di legge e nulla si contestava;
di converso, sempre nella medesima azione ispettiva, non veniva accertato il mancato conteggio dei contributi, in quanto, gli accertatori contestavano che: …”con comunicazione del 18.10.2021 la società oggi ricorrente non avesse la disponibilità di altre richieste di permessi o assenze non retribuite formulate dai lavoratori e relative al periodo oggetto dell'accertamento”.
Al riguardo la parte ricorrente precisava che: i chiarimenti forniti dalla odierna ricorrente non escludevano che vi fossero altri permessi sottoscritti concessi dal datore di lavoro, ma che non vi era la possibilità in quel momento, e cioè in fase di accertamento, di esibirli tutti;
il legale rappresentante della odierna ricorrente mai aveva dichiarato di non avere gli indicati permessi fruiti dai lavoratori e sottoscritti, sulla base di concessioni indicate a verbale e comunicate a posteriori, ma solo che in
3 quel frangente non li aveva seco, essendo una moltitudine di atti, e che si doveva un attimo ricercarli e poi si sarebbero esibiti, essendo presenti in azienda;
gli ispettori non avevano assunto informazioni e dichiarazioni dai dipendenti su permessi e istanze da loro richiesti alla datrice durante il rapporto di lavoro. Produceva quindi in questa sede la documentazione a suo tempo non prodotta in sede di accertamento ispettivo e, segnatamente, le richieste dei lavoratori di fruizione di ferie e di permessi, retribuiti e non, per il periodo oggetto di accertamento.
c) la infondatezza delle conclusioni cui erano giunti gli Ispettori, non avendo la ricorrente mai violato il CCNL e, in particolare l'art.1 del L. 389. Al riguardo la società evidenziava “solo per l'edilizia, la contribuzione si calcola secondo legge oltre ad applicare art. 1 comma 1 L. 389 e si devono applicare anche l'art. 29 del D.L.
23.06.1995 n. 244 convertito con legge n. 341 del 08.08. 1995 ai sensi del quale per le sole aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) sulle 40 ore settimanali indipendentemente dall'aver lavorato o no, mentre nel caso di specie la contribuzione si calcola sulla retribuzione corrisposta e non su quella calcolata e non corrisposta” e precisava che: le assenze rilevate in fase di accertamento derivavano da richieste dei lavoratori, sia per il periodo 08.2019-12.2019, come riconosciuto dagli ispettori, sia per tutto il periodo oggetto di accertamento (01.09.2016- 30.06.2021); gli accertatori avevano riconosciuto solo il periodo 08.2019/12.2019, perché avevano confuso la comunicazione mezzo Pec del 18.10.2021 -che non intendeva assolutamente dichiarare la mancanza di giustificazione dei permessi verbali e scritti non retribuiti dei lavoratori,
i quali non avevano mai mosso alcuna richiesta alla ricorrente né mai contestato l'operato e avrebbero potuto riferire se fossero stati ascoltati dagli ispettori.
d) il rapporto di lavoro subordinato di era dimostrato dalle Parte_3 buste paga e dal contratto di lavoro e sul punto gli Ispettori non avevano svolto ulteriori accertamenti né interpellato o ascoltato altri dipendenti circa gli orari, le mansioni ed il ruolo svolto dalla stessa, confondendo invece le dichiarazioni della sig.ra e dell'amministratore, senza ricontrarle con terzi;
Parte_3
e) la società non era quindi incorsa nella violazione di cui al mancato rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1 commi 1175-1176 l. 256/2016 e infatti, la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti inclusa la regolarità contributiva, sicchè, al più, l' CP_5 avrebbe potuto disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente avrebbe potuto fruire, ma non avrebbe potuto richiedere la ripetizione di
4 benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non avessero già condotto al diniego di rilascio del DURC e all'attivazione della procedura che offre la possibilità all'azienda di sanare la propria irregolarità.
Rappresentava, altresì, che in data 07/12/2021 la società ricorrente proponeva ricorso amministrativo online ( e mediante inoltro a mezzo Pec agli ( ), ma CP_5 CP_6 trascorrevano i termini senza alcun riscontro da parte degli enti.
Rassegnava quindi le conclusioni come sopra riportate.
Indi, con decreto del 18.3.2022, il Giudice del lavoro rigettava la istanza di sospensione e fissava per la conferma o per la revoca del provvedimento di sospensione l'udienza del 29.4.2022 e per la discussione del merito l'udienza del 25.11.2022.
2. Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 22.4.2022 si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva.
Con ordinanza del 29.4.2022 veniva confermato il provvedimento di diniego della istanza di sospensione e rinviata la causa per la discussione alla già fissata udienza del
25.11.2022.
Con memoria depositata il 15.11.2022 si costituiva l' eccependo, in via CP_5 preliminare, l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui tendeva all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di , per difetto di interesse ad Parte_3 agire in capo alla società ricorrente, essendo la reale legittimata ad agire soltanto la presunta dipendente, e chiedendo, nel merito, sulla scorta di ampie e articolate motivazioni e richiamando il contenuto del verbale di accertamento, il rigetto del ricorso. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “respingere il ricorso in ogni sua parte, in quanto inammissibile, comunque infondato, per le causali spiegate, con ogni consequenziale provvedimento favorevole all' - condannare la ricorrente al CP_5 pagamento di spese e competenze di causa in favore dell' . CP_5
Di poi, subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal mese di settembre 2022, trattata la causa oralmente (v. verbale di udienza del 19.5.2023) e rinviata la stessa, al fine di rispettare il programma di gestione, per la discussione, all'esito della odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente, in rito, va disattesa la eccezione sollevata da parte ricorrente secondo cui la costituzione dell' sarebbe tardiva (vedasi le note di trattazione CP_5
5 scritta depositate in data 19.11.2022), posto che il deposito della memoria di costituzione dell'ente previdenziale è avvenuto il 15/11/2022, nel rispetto dell'art. 416
c.p.c. a fronte della data di udienza fissata per la discussione nel merito della causa.
4. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che l'accertamento ispettivo è stato condotto dall' CP_1 CP_5
e quest'ultimo è l'unico titolare della pretesa creditoria dei contributi.
5. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
6. Il primo motivo di ricorso, riguardante l'intervenuta decadenza della controparte
“dall'attività ispettiva” è infondato, in quanto non si verte in tema di sanzione amministrativa, sicchè il richiamo all'art. 14 l. 689/1981 è inconferente.
7. Ciò posto e venendo all'esame nel merito, in linea generale, ai sensi dell'art. 12 legge
30/4/1969 n. 153, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di determinate somme specificamente indicate nel secondo comma del medesimo articolo.
Secondo l'unanime giurisprudenza, il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione va inteso nel senso che la base imponibile debba restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento alla retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata (Cass. 12/8/1999, n. 8620; 4/3/1997 n.
1898; 15/5/1993 n. 5547).
Nell'ambito di questa disciplina, l'art. 1 d.l. 9/10/1989 n. 338 (convertito nella legge
7/12/1989 n. 389, confermato espressamente dall'ottavo comma dell'art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito il limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Partendo dal principio che la retribuzione imponibile e minimale retributivo ai fini contributivi sono due diverse categorie giuridiche che hanno funzioni diverse l'una
6 dall'altra-è stato affermato che la prescrizione dell'art. 1 d.l. 9/10/1989 n. 338 va interpretata nel senso che ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul “dovuto” e non su quanto “di fatto erogato”, il nuovo ed ulteriore criterio del “minimale” contributivo;
ne consegue che gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto (in tal senso, Cass. lav. 27/7/2004, n. 14129; 17/2/2003, n. 1865;
28/10/1999, n.12122).
8. Nella fattispecie, col verbale di accertamento ispettivo dell' di m. CP_5 CP_1
2019017799/DDL -che costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice (cfr.
Cass., 20820/2018), è stato accertato che la ha registrato Parte_1 retribuzioni non commisurate al numero di ore stabilite dal CCNL di categoria e dai contratti individuali (cfr. punto 1 del verbale ispettivo); ciò, avendo illegittimamente imputato le ore mancanti ad “assenze ingiustificate”, con conseguente sospensione della retribuzione e contribuzione.
D'altronde, la società opponente non ha fornito, al momento dell'accesso ispettivo, alcuna valida documentazione a supporto dell'assunto secondo cui le assenze considerate dagli Ispettori ingiustificate sarebbero state, in realtà, giustificate e solo in questa sede ha prodotto, al fine di corroborare la sua tesi difensiva, le richieste di ferie e di permessi (retribuiti e non), relative al periodo oggetto di accertamento, sottoscritte da , , Persona_2 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , e
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 Per_3
(vedasi la documentazione depositata da parte ricorrente in data 5.4.2022).
[...]
Sul punto vale precisare che costituisce circostanza pacifica e non contestata che con verbale interlocutorio del 16.7.2021 gli hanno invitato la società a fornire i Parte_4 documenti giustificativi di assenze non retribuite registrate sul Lul per tutto il periodo di accertamento e che la società, nell'ultimo incontro avvenuto presso il sito aziendale in data 10.9.2021, ha prodotto unicamente le richieste, sottoscritte dai dipendenti, di ferie e permessi, retribuiti e non, fruiti sulla base di concessione verbale e comunicati dal datore di lavoro a posteriori, ai fini della contabilizzazione della busta paga, relative al periodo agosto 2019-dicembre 2019 ma non anche per gli altri periodi.
7 Conseguentemente, la documentazione prodotta solo in questa sede -non già in sede di accesso ispettivo, né di ricorso amministrativo del 6.12.2021- appare inconciliabile con quanto pacificamente prodotto in sede di accertamento ispettivo, e ciò a prescindere dal contenuto della p.e.c. del 18.10.2021 -peraltro significativamente non prodotta- che sarebbe stato, secondo la prospettazione attorea, equivocato dagli
Ispettori.
A ciò si aggiunga che la suddetta documentazione -prodotta in questa sede da parte ricorrente, non riguarda la totalità dei lavoratori per i quali sono state contestate le sistematiche assenze ingiustificate nel periodo oggetto di accertamento (vedasi l'allegato 1 al verbale di accertamento ispettivo in produzione , ma soltanto alcuni CP_5 di questi (10 su oltre 50), sicchè non è idonea a superare quanto accertato dagli
Ispettori sulla presenza sistematica, continuata e massiva delle assenze ingiustificate riportate nel Libro Unico del Lavoro unitamente alla mancanza di alcun documento giustificatorio utile a dimostrare il copioso numero di assenze ingiustificate.
Né si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata dalla parte ricorrente, sia perché articolata su circostanze generiche, sia perché vertente su circostanze documentali e/o su valutazioni, in quanto tali non demandabili a testi.
Non colgono nel segno le difese di parte ricorrente secondo cui le previsioni in tema di retribuzione virtuale si applicherebbero solo alle imprese edili, essendo orientamento consolidato quello secondo cui, anche in settori merceologici diversi da quello edile, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione, non derivanti da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, la contribuzione è comunque dovuta, essendo l'obbligazione contributiva svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta [cfr. Cass. Sez lav 15120/2019: “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”, vedasi altresì Cass. Ord.
22986/2020 in parte motiva, pagine 7 e 8: “…la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al
8 controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare
l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)”…];
9. Dall'evasione contributiva consegue, inoltre, la perdita del diritto alle agevolazioni contributive ex 8, comma 9, della legge n. 407/1990 come modificato alla L. 92/2012 di cui la società ha beneficiato per l'assunzione del dipendente , agli Persona_4 esoneri contributivi dei quali la società ha beneficiato per i dipendenti di , Parte_5
, e , CP_9 Controparte_12 Persona_5 [...]
, , Persona_6 Per_7 Persona_8 CP_10 Controparte_7
, nonché all'agevolazione Persona_9 CP_15 Controparte_16 contributiva ex art. 27 comma 1 D.L. 104/2020 (conv. Con mod. dalla L. 126/2020 ed ex art. 1 commi 161-1687 L. 178/2020), come analiticamente indicato al punto 3 del verbale ispettivo, intitolato alle “agevolazioni contributive”.
Vale precisare che l'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ha subordinato la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale al: - possesso del Durc regolare;
- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. 81/2015. Per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.
Pertanto non è invocabile dalla ricorrente la avvenuta concessione del Durc a suo tempo conferita all'impresa dall' per dimostrare una regolarità contributiva che CP_5 invece è stata disconosciuta a posteriori da un successivo verbale ispettivo che ha appurato il mancato rispetto del minimale contributivo ex art. 1 della legge 389/89.
9 Si consideri inoltre che l'art.1 comma 1175 legge 296/2006 sancisce che l'entità della violazione economica derivante dal mancato rispetto della parte economica della contrattazione collettiva non incide sull'entità del recupero del beneficio, che è sempre totale.
10. In ultimo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in capo alla società ricorrente il ricorso nella parte in cui tende all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di nessun danno avendo patito la società ricorrente Parte_3
a causa del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro, sicchè l'unico soggetto legittimato a dolersi del disconoscimento è soltanto la presunta dipendenti, che potrebbe essere pregiudicata in conseguenza dell'annullamento dei rapporti contributivi.
Ed infatti l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza manifestata da colui che domanda di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del Giudice e, secondo l'insegnamento della S.C., esso deve essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene (Cass. nn. 2115/1975, 927/1967, 4232/1988,
4220/1983).
11. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa, reietta e/o assorbita così decide:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di e nel resto il ricorso;
Parte_3 CP_17
CONDANNA parte ricorrente a rimborsare le spese di lite in favore dell' e CP_5 dell' , spese queste si liquidano, in favore dell' in Controparte_1 CP_5 euro 4.217,00 (euroquattromiladuecentodiciassette/00) per compensi oltre accessori di legge e in favore dell' resistente, con riduzione ex art. 9 d. lgs 149/2015, CP_1
10 in euro 3.373,60 (eurotremilatrecentosettantatre/60) per compensi oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 09/07/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte:
8.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 730/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig. , rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_2
GUERRIERO AUGUSTO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Taurasi (Av) al
Viale Risorgimento n. 1 (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa, dal Direttore pro-tempore dott. unitamente e Controparte_2 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati dott.ssa e dott.ssa Controparte_3
(indirizzo p.e.c. indicato: itl.avellino@pec.ispettorato.gov.it); CP_4
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. indicato P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/rogito Persona_1
1 21569), ed elettivamente domiciliato con lo stesso Avvocato in alla Via Roma, CP_1
17, presso la Sede provinciale dell'Ente, (indirizzo p.e.c. indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2022, la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, “affinché, previa sospensione degli effetti del verbale di accertamento de quo e in accoglimento del presente ricorso, venga annullato il provvedimento individuato e qui opposto, perché infondato e ingiusto, con contestuale dichiarazione della completa estinzione del procedimento sanzionatorio, e si chiede la sospensione di ogni provvedimento alla luce delle osservazioni e del ricorso e delle motivazioni innanzi evidenziate e perché eventuali atti basati sull'accertamento contestato potrebbero cagionare notevoli danni all'impresa ricorrente, e ancora si chiede all'Illustrissimo Signor Giudice, in accoglimento integrale del presente ricorso - di voler, preliminarmente all'instaurazione del contraddittorio, fissare la data dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sè, e sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecutività del provvedimento gravato, ricorrendone i giusti presupposti di legge, con diffida a tutti gli enti impositori, come individuati in epigrafe fino alla definitiva sentenza da emanarsi, ad adottare eventuali successive misure esecutive di pignoramento mobiliare, presso terzi e/o immobiliari e di fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni: -annullare il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2019017799/DDL del 15.11.2021 e delle sanzioni accessorie, per tutte le ragioni e le eccezioni sollevate nel presente atto;
- nel merito, I) ritenere
l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti annullare la predetta attività ispettiva e conseguentemente dichiarare
l'illegittimità del verbale impugnato, per tutti i motivi esposti. II) Ad ogni modo accogliere l'impugnazione nel caso di non emersione in corso di causa di prove sufficiente atte a legittimare il provvedimento intimato, il cui onere della prova incombe sugli enti convenuti;
con conseguente condanna, ciascuno per il loro titolo
e/o solidalmente, tutti gli enti impositori, nonchè solidalmente, anche, dell'ente, al
2 pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi al sottoscritto procuratori antistatario”.
La società ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 15.11.2021, notificazione di verbale unico di accertamento n. 2019017799/DDL, mercè il quale gli Ispettori dell' completate le operazioni di verifica della documentazione aziendale, iniziate CP_5 con accesso ispettivo del 6.5.2021 provvedevano:
- a ricalcolare per tutti i lavoratori interessati e per tutto il periodo oggetto dell'accertamento le retribuzioni e gli imponibili mensili prendendo come base sia il
CCNL di categoria che i singoli contratti individuali, considerando indebitamente sottratte a contribuzione ore di assenza non retribuite e non giustificate, conteggiando differenze dal 09.2016 al 07.2019 e dal 01.2020 al 06.2021 ed escludendo dalla contabilizzazione il periodo che va dal 08.2019 al 12.2019;
- ad annullare il rapporto di lavoro della sig.ra ritenendolo nullo Parte_3 sulla base della percentuale di proprietà e dell'assenza del vincolo di subordinazione;
- al recupero degli incentivi/sgravi contributivi di cui la ricorrente aveva beneficiato nel periodo contestato, comminando alla ricorrente, a titolo di contributi, sanzioni ed interessi, il versamento della somma di € 179.207,69.
A sostegno del ricorso l'istante deduceva, in sintesi:
a) la decadenza dell'attività ispettiva per tardività della conclusione per violazione dell'art.14-L.689/1981;
b) l'errato metodo seguito dagli ispettori nell'accertamento, poiché “stranamente le richieste di permessi, esibiti in fase di accertamento, venivano riconosciuti e a questi si conferiva un valore effettivo, e si riteneva l'agere della società in linea con i parametri di legge e nulla si contestava;
di converso, sempre nella medesima azione ispettiva, non veniva accertato il mancato conteggio dei contributi, in quanto, gli accertatori contestavano che: …”con comunicazione del 18.10.2021 la società oggi ricorrente non avesse la disponibilità di altre richieste di permessi o assenze non retribuite formulate dai lavoratori e relative al periodo oggetto dell'accertamento”.
Al riguardo la parte ricorrente precisava che: i chiarimenti forniti dalla odierna ricorrente non escludevano che vi fossero altri permessi sottoscritti concessi dal datore di lavoro, ma che non vi era la possibilità in quel momento, e cioè in fase di accertamento, di esibirli tutti;
il legale rappresentante della odierna ricorrente mai aveva dichiarato di non avere gli indicati permessi fruiti dai lavoratori e sottoscritti, sulla base di concessioni indicate a verbale e comunicate a posteriori, ma solo che in
3 quel frangente non li aveva seco, essendo una moltitudine di atti, e che si doveva un attimo ricercarli e poi si sarebbero esibiti, essendo presenti in azienda;
gli ispettori non avevano assunto informazioni e dichiarazioni dai dipendenti su permessi e istanze da loro richiesti alla datrice durante il rapporto di lavoro. Produceva quindi in questa sede la documentazione a suo tempo non prodotta in sede di accertamento ispettivo e, segnatamente, le richieste dei lavoratori di fruizione di ferie e di permessi, retribuiti e non, per il periodo oggetto di accertamento.
c) la infondatezza delle conclusioni cui erano giunti gli Ispettori, non avendo la ricorrente mai violato il CCNL e, in particolare l'art.1 del L. 389. Al riguardo la società evidenziava “solo per l'edilizia, la contribuzione si calcola secondo legge oltre ad applicare art. 1 comma 1 L. 389 e si devono applicare anche l'art. 29 del D.L.
23.06.1995 n. 244 convertito con legge n. 341 del 08.08. 1995 ai sensi del quale per le sole aziende del settore edile vi è l'obbligo di calcolare la contribuzione previdenziale su una retribuzione minima (retribuzione virtuale) sulle 40 ore settimanali indipendentemente dall'aver lavorato o no, mentre nel caso di specie la contribuzione si calcola sulla retribuzione corrisposta e non su quella calcolata e non corrisposta” e precisava che: le assenze rilevate in fase di accertamento derivavano da richieste dei lavoratori, sia per il periodo 08.2019-12.2019, come riconosciuto dagli ispettori, sia per tutto il periodo oggetto di accertamento (01.09.2016- 30.06.2021); gli accertatori avevano riconosciuto solo il periodo 08.2019/12.2019, perché avevano confuso la comunicazione mezzo Pec del 18.10.2021 -che non intendeva assolutamente dichiarare la mancanza di giustificazione dei permessi verbali e scritti non retribuiti dei lavoratori,
i quali non avevano mai mosso alcuna richiesta alla ricorrente né mai contestato l'operato e avrebbero potuto riferire se fossero stati ascoltati dagli ispettori.
d) il rapporto di lavoro subordinato di era dimostrato dalle Parte_3 buste paga e dal contratto di lavoro e sul punto gli Ispettori non avevano svolto ulteriori accertamenti né interpellato o ascoltato altri dipendenti circa gli orari, le mansioni ed il ruolo svolto dalla stessa, confondendo invece le dichiarazioni della sig.ra e dell'amministratore, senza ricontrarle con terzi;
Parte_3
e) la società non era quindi incorsa nella violazione di cui al mancato rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1 commi 1175-1176 l. 256/2016 e infatti, la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti inclusa la regolarità contributiva, sicchè, al più, l' CP_5 avrebbe potuto disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente avrebbe potuto fruire, ma non avrebbe potuto richiedere la ripetizione di
4 benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non avessero già condotto al diniego di rilascio del DURC e all'attivazione della procedura che offre la possibilità all'azienda di sanare la propria irregolarità.
Rappresentava, altresì, che in data 07/12/2021 la società ricorrente proponeva ricorso amministrativo online ( e mediante inoltro a mezzo Pec agli ( ), ma CP_5 CP_6 trascorrevano i termini senza alcun riscontro da parte degli enti.
Rassegnava quindi le conclusioni come sopra riportate.
Indi, con decreto del 18.3.2022, il Giudice del lavoro rigettava la istanza di sospensione e fissava per la conferma o per la revoca del provvedimento di sospensione l'udienza del 29.4.2022 e per la discussione del merito l'udienza del 25.11.2022.
2. Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 22.4.2022 si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva.
Con ordinanza del 29.4.2022 veniva confermato il provvedimento di diniego della istanza di sospensione e rinviata la causa per la discussione alla già fissata udienza del
25.11.2022.
Con memoria depositata il 15.11.2022 si costituiva l' eccependo, in via CP_5 preliminare, l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui tendeva all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di , per difetto di interesse ad Parte_3 agire in capo alla società ricorrente, essendo la reale legittimata ad agire soltanto la presunta dipendente, e chiedendo, nel merito, sulla scorta di ampie e articolate motivazioni e richiamando il contenuto del verbale di accertamento, il rigetto del ricorso. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “respingere il ricorso in ogni sua parte, in quanto inammissibile, comunque infondato, per le causali spiegate, con ogni consequenziale provvedimento favorevole all' - condannare la ricorrente al CP_5 pagamento di spese e competenze di causa in favore dell' . CP_5
Di poi, subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal mese di settembre 2022, trattata la causa oralmente (v. verbale di udienza del 19.5.2023) e rinviata la stessa, al fine di rispettare il programma di gestione, per la discussione, all'esito della odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente, in rito, va disattesa la eccezione sollevata da parte ricorrente secondo cui la costituzione dell' sarebbe tardiva (vedasi le note di trattazione CP_5
5 scritta depositate in data 19.11.2022), posto che il deposito della memoria di costituzione dell'ente previdenziale è avvenuto il 15/11/2022, nel rispetto dell'art. 416
c.p.c. a fronte della data di udienza fissata per la discussione nel merito della causa.
4. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , atteso che l'accertamento ispettivo è stato condotto dall' CP_1 CP_5
e quest'ultimo è l'unico titolare della pretesa creditoria dei contributi.
5. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
6. Il primo motivo di ricorso, riguardante l'intervenuta decadenza della controparte
“dall'attività ispettiva” è infondato, in quanto non si verte in tema di sanzione amministrativa, sicchè il richiamo all'art. 14 l. 689/1981 è inconferente.
7. Ciò posto e venendo all'esame nel merito, in linea generale, ai sensi dell'art. 12 legge
30/4/1969 n. 153, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione di determinate somme specificamente indicate nel secondo comma del medesimo articolo.
Secondo l'unanime giurisprudenza, il collegamento normativo dei contributi previdenziali alla retribuzione va inteso nel senso che la base imponibile debba restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro all'obbligazione retributiva, dovendo in ogni caso farsi riferimento alla retribuzione dovuta, a prescindere da quella materialmente erogata (Cass. 12/8/1999, n. 8620; 4/3/1997 n.
1898; 15/5/1993 n. 5547).
Nell'ambito di questa disciplina, l'art. 1 d.l. 9/10/1989 n. 338 (convertito nella legge
7/12/1989 n. 389, confermato espressamente dall'ottavo comma dell'art. 6 d.lgs. n. 314 del 1997), ha stabilito il limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevedendo che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Partendo dal principio che la retribuzione imponibile e minimale retributivo ai fini contributivi sono due diverse categorie giuridiche che hanno funzioni diverse l'una
6 dall'altra-è stato affermato che la prescrizione dell'art. 1 d.l. 9/10/1989 n. 338 va interpretata nel senso che ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul “dovuto” e non su quanto “di fatto erogato”, il nuovo ed ulteriore criterio del “minimale” contributivo;
ne consegue che gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto (in tal senso, Cass. lav. 27/7/2004, n. 14129; 17/2/2003, n. 1865;
28/10/1999, n.12122).
8. Nella fattispecie, col verbale di accertamento ispettivo dell' di m. CP_5 CP_1
2019017799/DDL -che costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice (cfr.
Cass., 20820/2018), è stato accertato che la ha registrato Parte_1 retribuzioni non commisurate al numero di ore stabilite dal CCNL di categoria e dai contratti individuali (cfr. punto 1 del verbale ispettivo); ciò, avendo illegittimamente imputato le ore mancanti ad “assenze ingiustificate”, con conseguente sospensione della retribuzione e contribuzione.
D'altronde, la società opponente non ha fornito, al momento dell'accesso ispettivo, alcuna valida documentazione a supporto dell'assunto secondo cui le assenze considerate dagli Ispettori ingiustificate sarebbero state, in realtà, giustificate e solo in questa sede ha prodotto, al fine di corroborare la sua tesi difensiva, le richieste di ferie e di permessi (retribuiti e non), relative al periodo oggetto di accertamento, sottoscritte da , , Persona_2 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , e
[...] CP_11 Controparte_12 CP_13 Controparte_14 Per_3
(vedasi la documentazione depositata da parte ricorrente in data 5.4.2022).
[...]
Sul punto vale precisare che costituisce circostanza pacifica e non contestata che con verbale interlocutorio del 16.7.2021 gli hanno invitato la società a fornire i Parte_4 documenti giustificativi di assenze non retribuite registrate sul Lul per tutto il periodo di accertamento e che la società, nell'ultimo incontro avvenuto presso il sito aziendale in data 10.9.2021, ha prodotto unicamente le richieste, sottoscritte dai dipendenti, di ferie e permessi, retribuiti e non, fruiti sulla base di concessione verbale e comunicati dal datore di lavoro a posteriori, ai fini della contabilizzazione della busta paga, relative al periodo agosto 2019-dicembre 2019 ma non anche per gli altri periodi.
7 Conseguentemente, la documentazione prodotta solo in questa sede -non già in sede di accesso ispettivo, né di ricorso amministrativo del 6.12.2021- appare inconciliabile con quanto pacificamente prodotto in sede di accertamento ispettivo, e ciò a prescindere dal contenuto della p.e.c. del 18.10.2021 -peraltro significativamente non prodotta- che sarebbe stato, secondo la prospettazione attorea, equivocato dagli
Ispettori.
A ciò si aggiunga che la suddetta documentazione -prodotta in questa sede da parte ricorrente, non riguarda la totalità dei lavoratori per i quali sono state contestate le sistematiche assenze ingiustificate nel periodo oggetto di accertamento (vedasi l'allegato 1 al verbale di accertamento ispettivo in produzione , ma soltanto alcuni CP_5 di questi (10 su oltre 50), sicchè non è idonea a superare quanto accertato dagli
Ispettori sulla presenza sistematica, continuata e massiva delle assenze ingiustificate riportate nel Libro Unico del Lavoro unitamente alla mancanza di alcun documento giustificatorio utile a dimostrare il copioso numero di assenze ingiustificate.
Né si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata dalla parte ricorrente, sia perché articolata su circostanze generiche, sia perché vertente su circostanze documentali e/o su valutazioni, in quanto tali non demandabili a testi.
Non colgono nel segno le difese di parte ricorrente secondo cui le previsioni in tema di retribuzione virtuale si applicherebbero solo alle imprese edili, essendo orientamento consolidato quello secondo cui, anche in settori merceologici diversi da quello edile, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione, non derivanti da ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo, la contribuzione è comunque dovuta, essendo l'obbligazione contributiva svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta [cfr. Cass. Sez lav 15120/2019: “La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”, vedasi altresì Cass. Ord.
22986/2020 in parte motiva, pagine 7 e 8: “…la necessità di tipizzare le suddette ipotesi eccettive è sorta nel settore edile proprio perché ivi la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al
8 controllo delle parti;
il fatto che per gli altri settori merceologici non vi sia analoga previsione non significa che sussista una generale libertà delle parti di modulare
l'orario di lavoro e la stessa presenza al lavoro così rimodulando anche l'obbligazione contributiva, considerato che questa seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e dev'essere connotata dai caratteri di predeterminabilità, oggettività e possibilità di controllo;
anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione)”…];
9. Dall'evasione contributiva consegue, inoltre, la perdita del diritto alle agevolazioni contributive ex 8, comma 9, della legge n. 407/1990 come modificato alla L. 92/2012 di cui la società ha beneficiato per l'assunzione del dipendente , agli Persona_4 esoneri contributivi dei quali la società ha beneficiato per i dipendenti di , Parte_5
, e , CP_9 Controparte_12 Persona_5 [...]
, , Persona_6 Per_7 Persona_8 CP_10 Controparte_7
, nonché all'agevolazione Persona_9 CP_15 Controparte_16 contributiva ex art. 27 comma 1 D.L. 104/2020 (conv. Con mod. dalla L. 126/2020 ed ex art. 1 commi 161-1687 L. 178/2020), come analiticamente indicato al punto 3 del verbale ispettivo, intitolato alle “agevolazioni contributive”.
Vale precisare che l'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ha subordinato la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale al: - possesso del Durc regolare;
- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. 81/2015. Per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.
Pertanto non è invocabile dalla ricorrente la avvenuta concessione del Durc a suo tempo conferita all'impresa dall' per dimostrare una regolarità contributiva che CP_5 invece è stata disconosciuta a posteriori da un successivo verbale ispettivo che ha appurato il mancato rispetto del minimale contributivo ex art. 1 della legge 389/89.
9 Si consideri inoltre che l'art.1 comma 1175 legge 296/2006 sancisce che l'entità della violazione economica derivante dal mancato rispetto della parte economica della contrattazione collettiva non incide sull'entità del recupero del beneficio, che è sempre totale.
10. In ultimo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse in capo alla società ricorrente il ricorso nella parte in cui tende all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di nessun danno avendo patito la società ricorrente Parte_3
a causa del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro, sicchè l'unico soggetto legittimato a dolersi del disconoscimento è soltanto la presunta dipendenti, che potrebbe essere pregiudicata in conseguenza dell'annullamento dei rapporti contributivi.
Ed infatti l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza manifestata da colui che domanda di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del Giudice e, secondo l'insegnamento della S.C., esso deve essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene (Cass. nn. 2115/1975, 927/1967, 4232/1988,
4220/1983).
11. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa, reietta e/o assorbita così decide:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato di e nel resto il ricorso;
Parte_3 CP_17
CONDANNA parte ricorrente a rimborsare le spese di lite in favore dell' e CP_5 dell' , spese queste si liquidano, in favore dell' in Controparte_1 CP_5 euro 4.217,00 (euroquattromiladuecentodiciassette/00) per compensi oltre accessori di legge e in favore dell' resistente, con riduzione ex art. 9 d. lgs 149/2015, CP_1
10 in euro 3.373,60 (eurotremilatrecentosettantatre/60) per compensi oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 09/07/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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