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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2792/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA OPPONENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PETRACCI MASSIMO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Macerata in data 2 agosto 2021 (R.G. 2177/2021), per i motivi di cui in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la società 4.0 al pagamento delle spese per il ripristino dei danni cagionati al marciapiede ed alle colonne dell'immobile CP_1 di pro ponente calcolate in € 7.410,50, nonché al risarcimento per inadempimento contrattuale per la permanente inefficienza dell'impianto fotovoltaico che tutt'ora non è funzionate e operativo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, ivi compresa la restituzione della metà del prezzo pagato (€17.500,00); ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare, comunque nell'ambito di competenza ratione valoris, dell'intestata Autorità IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare, previa compensazione dell'importo relativo all'IVA dovuta alla Energia 4.0, (€ 4.459,20) e della fattura 13/a (€ 4.338,80) con i danni dalla medesima Società cagionati all'immobile di pars opponente e con l'indennizzo per il perpetrarsi del non funzionamento del fotovoltaico, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 750/2021 e nulla dovuto dal sig. ad 4.0.” Parte_1 CP_1 per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta ammettere, In via istruttoria tutte le istanze contenute nella propria seconda memoria depositata in data 06/04/2022 e non ammesse con le ordinanze del 05/07/2022 e del 27/12/2023, da intendersi qui integramente riportate, nel merito • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG, poiché infondata in fatto ed in diritto;
• confermare il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto prescritta, inammissibile ed infondata;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c.
1-3 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.J.”
* * * * *
pagina 1 di 6 Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 pronu su istanza della unipersonale onde conseguire il pagamento della somma complessiva di Controparte_1
€ 20.998,00 a ti rrispettivo pattuito con contratto di appalto in data 19.02.2020 - avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione e coibentazione del tetto insistente sull'immobile sito in Civitanova via san Savino 43 A-, con accordo del dicembre 2020 – avente ad oggetto la rimozione di una tettoia abusiva insistente sul medesimo immobile – e, infine, con contratto del 31.12.2020 - avente ad oggetto la valutazione e realizzazione di intervento di efficientamento energetico. In fatto esponeva: che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 esso opponente iniziava ad intrattenere dei rapporti commerciali con l'opposta, finalizzati alla realizzazione di opere di coibentazione e ristrutturazione del tetto dell'immobile e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
che a tal fine le parti sottoscrivevano in data 19.02.2020 l'offerta commerciale con allegato il computo metrico relativamente alle opere di rifacimento del tetto;
che nel mese di maggio/giugno 2020 la opposta proponeva ad esso opponente un più ampio intervento volto all'efficientamento energetico per beneficiare del Superbonus 110%, varato dal Governo in quel periodo;
che nel mese di luglio 2020 la 4.0 iniziava i lavori di rifacimento del tetto CP_1
e di installazione dell'impianto fotovoltaico;
che in da osto 2020, immediatamente dopo l'inizio delle opere, la opposta emetteva la fattura proforma n. 536/a, di € 35.872,00 + IVA che recava la seguente descrizione “acconto per progettazione e realizzazione di intervento di efficientamento energetico su immobile di vostra proprietà”; che la opposta sottoscriveva una dichiarazione nella quale dava atto che il pagamento della fattura pro forma n. 536/a, emessa come acconto per i lavori di efficientamento energetico, nel caso in cui il cliente non avrebbe usufruito del bonus 110%, sarebbe stata imputato a saldo dei soli lavori di rifacimento del manto di copertura ed installazione di impianto fotovoltaico;
che in data 13.08.2020 esso opponente eseguiva il pagamento della somma di € 35.000,00 che comprendeva sia il costo del fotovoltaico (€ 22.500,00) sia il costo rifacimento del tetto (€ 13.372,00); che esso opponente ometteva di corrispondere la somma di € 4.459,20 sia perché l'impianto fotovoltaico non era funzionante benchè esso opponente avesse sottoscritto le deleghe per l'attivazione energetica sia perché la opposta nell'eseguire i lavori ad essa commissionato aveva danneggiato, con la betoniera, il marciapiede e le colonne dell'immobile ed era quindi tenuta a risarcire il danno cagionato;
che nel mese di dicembre 2020 la opposta riprendeva il discorso dell'efficientamento energetico e del superbonus 110% e proponeva ad esso opponente un contratto “di appalto per valutazione e progettazione di intervento di efficientamento energetico”, poi sottoscritto in data 31.12.2020; che i primi giorni del mese di gennaio 2021 la opposta, senza consegnare la progettazione ed il computo metrico iniziava le opere, portando le squadre operative presso l'abitazione di esso opponente;
che esso opponente, in difetto di computo metrico e della possibilità di appurare se l'intervento consentisse di beneficiare del bonus, impediva l'avvio dei lavori;
che in data 20.01.2021 la opposta consegnava i computi metrici per l'efficientamento e l'impianto elettrico;
che esso opponente, avvedutosi del costo dell'intervento e della impossibilità di accedere al superbonus non consentiva i lavori;
che, a tal punto, in data 05.02.2021 la opposta emetteva la fattura 11/a nella quale indicava un diverso oggetto, e precisamente “coibentazione e ristrutturazione del tetto, progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico, il tutto come da contratto del 19.02.2020 già effettuato bonifico in acconto di € 35.000,00 pervenutoci in data 17 agosto 2020 netto a pagare € 4.459,20”; che in data 15 Febbraio 2021 la opposta “offriva” (rectius pretendeva di consegnare) il progetto ad esso opponente previo pagamento del corrispettivo;
che esso opponente non eseguiva il pagamento dell'importo relativo all'IVA pari ad € 4.459,20 e di € 4.338,80 iva inclusa di cui alla fattura 13/a relativa alla rimozione degli abusi in ragione dei danni derivanti dal ritardo nell'attivazione dell'impianto fotovoltaico, quantificabili nella misura di € 17.500,00, e dei danni cagionati dalla opposta al marciapiede e alle colonne con la betoniera, quantificabili nella misura di € 7.410,50. Concludeva, quindi, rassegnando le pagina 2 di 6 seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Macerata in data 2 Agosto 2021 (R.G. 2177/2021), per i motivi di cui in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la società CP_1
4.0 al pagamento delle spese per il ripristino dei danni cagionati al marciapiede ed alle colonne dell'immobile di opponente calcolate in € 7.410,50, nonché al risarcimento per inadempimento contrattuale per la permanente inefficienza dell'impianto fotovoltaico che tutt'ora non è funzionate e operativo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, ivi compresa la restituzione della metà del prezzo pagato (€17.500,00); ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare, comunque nell'ambito di competenza ratione valoris, dell'intestata Autorità IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare, previa compensazione dell'importo relativo all'IVA dovuta alla Energia 4.0, (€ 4.459,20) e della fattura 13/a (€ 4.338,80) con i danni dalla medesima Società cagionati all'immobile di pars opponente e con l'indennizzo per il perpetrarsi del non funzionamento del fotovoltaico, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 750/2021 e nulla dovuto dal sig. ad 4.0”. Parte_1 CP_1 iv posta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva: che la fattura proforma in data 12.08.200 era stata emessa onde conseguire il pagamento dei lavori di cui al contratto in data 19.02.2020 con la descrizione riportata dall'opponente in quanto il era intenzionato a far rientrare i lavori nel beneficio fiscale del superbonus 110 unitamente Parte_1 to di riqualificazione energetica su tutto il fabbricato dal momento che non vi era stato ancora il collaudo/allaccio alla rete e la fattura non era stata ancora emessa;
che per far ciò il doveva Parte_1 trasformare l0immobile in due unità abitative e a tal fine incaricava essa opposta della ne per entrambe le due unità abitative;
che in data 13/11/2020 essa opposta iniziava la progettazione delle 2 unità abitative al costo di € 5.000,00 cadauna per un totale di 10.000,00 € + iva e contestualmente emetteva la fattura nr 864 del 13/11/2020 di € 51.659,20 (ovvero gli iniziali e riconosciuti € 39.459,00 più i costi di progettazione per il bonus 110% di € 12.200,00 iva compresa) perché gli accordi prevedevano il pagamento anticipato;
che nel corso dei sopralluoghi ci si accorgeva della esistenza di un manufatto abusivo insistente sulla particella oggetto di intervento che avrebbe bloccato l'intera pratica cosicché il incaricava essa opposta della rimozione per ottenere la regolarità urbanistica;
che in data Parte_1
l'incarico veniva formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto;
che stante il rifiuto opposto dall'opponente, in data 05.02.2021 essa opposta emetteva una nota di credito pari all'importo della fattura n. 864 del 13/11/2020 ed emetteva le fatture n. 11, 12 e 13 rispettivamente per il rifacimento del tetto e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per la redazione del progetto per accedere al bonus 110% tutti debitamente sottoscritti e per la rimozione della tettoia abusiva;
che con mail del 25/05/2021 essa opposta aveva invitato l'opponete a recarsi presso la propria sede per sottoscrivere le deleghe per la domanda di allaccio dell'impianto a e per indicare il codice POD dell'immobile cui Controparte_2 allacciare l'impianto; che l'opponente sottoscriveva le deleghe solo in data 29.07.2021 ed essa opposta dava seguito alla pratica tanto che mancava solo l'allaccio da parte di;
che alcun danno era stato Controparte_2 cagionato da essa opposta;
che essa opposta non aveva consegnato il progetto in quanto l'opponente aveva omesso di eseguire il pagamento pattuito al momento della sottoscrizione del contratto.. concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, preliminarmente dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc e nel merito • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
• confermare il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto prescritta, inammissibile ed infondata per come su meglio esplicitato;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto
pagina 3 di 6 Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, la 4.0 ha agito in giudizio, in via monitoria, onde CP_1 Controparte_1 conseguire il pagament ma a titolo di residuo del corrispettivo ad essa asseritamente spettante in forza dei rapporti contrattuali intercorsi con la opponente, aventi ad oggetto: a) la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la ristrutturazione e coibentazione del tetto dell'immobile sito in Civitanova via san Savino 43/A di cui alla proposta sottoscritta per accettazione in data 19.02.2020; b) la rimozione di una tettoia abusiva insistente sul medesimo immobile di cui alla fattura 13/06/2021 di € 3.944,36 oltre iva al 10%; c) la progettazione e la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico per la ristrutturazione di due unità abitative dietro il corrispettivo di 10.000 oltre iva al 22% di cui al contratto sottoscritto in data 31.12.2020. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. 2019/98, Cass. 936/2010; Cass. 3472/2008). Con l'effetto che, nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, il giudice deve accertare se la prestazione dell'appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, può accogliere la domanda di pagamento (v. cass. 2024 n. 25410). Nella specie è pacifico, in quanto non specificatamente contestato dalla parte opponente, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, che in data 19.02.2020 l'opponente ha accettato la proposta formulata dalla opposta, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la ristrutturazione e coibentazione del tetto insistente sull'immobile sito in Civitanova (v. doc. 5 e 6 fascicolo opposta), dietro il corrispettivo di € 39.459,20 iva inclusa. L'opponente, allegando il mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico installato dall'opposta, ha pagina 4 di 6 eccepito l'inadempimento. L'opposta ha provato la corretta esecuzione dei lavori. Ed invero, i testi escussi hanno confermato che la opposta ha eseguito i lavori oggetto della proposta ed accettazione, che il mancato funzionamento dell'impianto era imputabile alla sola decisione dell'opponente, nel mese di agosto del 2020, di sospendere momentaneamente l'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione in ragione dell'intento dello stesso opponente di ricondurre l'intervento nella più ampia pratica del superbonus del 110% entrata in vigore nei primi mesi del 2020. I testi escussi hanno, altresì, confermato che per l'allaccio alla rete occorreva fare la richiesta di un nuovo contatore in quanto il non voleva l'impianto fotovoltaico a servizio della sua abitazione e Parte_1 (v. dichiarazioni rese dai testimoni e sui cap. 4 e 7 della memoria ex art Testimone_1 Testimone_2
183 comma 6 n. 2 c.p.c. e doc. da 1 Dalla documentazione prodotta si evince che con mail del 25.05.2021 l'opposta invitava l'opponete a recarsi presso la propria sede per sottoscrivere le deleghe per la domanda di allaccio dell'impianto a
[...]
e per indicare il codice POD dell'immobile cui allacciare l'impianto (v. doc. 11 fascicolo CP_3
e l'opponente sottoscriveva le deleghe solo in data 29.07.2021 (v. doc. 12 fascicolo opposta). Infine è pacifico in quanto ammesso dalla stessa parte opponente che l'impianto è funzionante dal marzo 2022, il che vale a dimostrare che l'opposta ha provveduto a curare la pratica di allaccio dell'impianto alla rete. (v. pag. 2 secondo capoverso della memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c. della opponente)
L'opponente ha dedotto e la opposta non ha contestato l'intervenuto pagamento in data 13.08.2020 della somma di € 35.000,00, di talchè residua come dovuta la somma di € 4.459,20, relativa all'iva. La opponente, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di risarcimento danni. La domanda va tuttavia, disattesa in difetto della prova di danni asseritamente cagionati dai mezzi impiegati dalla opposta al marciapiede e alle colonne dell'immobile dell'opponente. Difetta la prova sia dei danni, dedotti in maniera del tutto generica, sia della riconducibilità causale degli stessi all'attività posta in essere dalla opposta nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Non risulta infatti fornito riscontro della situazione ante e post intervento.
Le istanze istruttorie reiterate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni vanno dunque disattese per le ragioni esposte nell'ordinanza in data 05.07.2022 e che devono ritenersi qui integralmente riportate e trascritte. E' poi pacifico, in quanto non contestato, che la opposta abbia provveduto alla rimozione della tettoia abusiva esistente sull'immobile dell'opponente con l'ausilio della ditta Q2. Peraltro, la espletata prova orale ha consentito di accertare che la rimozione dell'opera abusiva è stata eseguita dalla opposta su incarico della opponente all'uopo conferito nel mese di dicembre dell'anno 2020 dietro il corrispettivo di € 3.944,36 oltre iva al 10% (v. dichiarazioni rese dai testi e Tes_3 Tes_2
in quanto opera fondamentale per poter accedere alla pratica del superbonu Tes_4 Infine, dalla documentazione prodotta si evince che in data 31.12.2020 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto con il quale la opposta si è obbligata ad eseguire la valutazione e progettazione di un intervento di efficientamento energetico via San Savino 43/A e, in particolare il rilievo dell'edificio e la sua restituzione grafica se necessari, la verifica di conformità urbanistica dell'immobile di fattibilità urbanistica dell'intervento, la redazione dell'attestato di prestazione energetica ex ante, la progettazione architettonica e impiantistica, la computazione e preventivazione dell'intervento, la simulazione dell'attestato di prestazione energetica ex post, la realizzazione di simulazioni grafiche delle soluzioni progettuali, oltre a quanto necessario per fornire al committente una precisa valutazione della fattibilità dell'intervento e della possibilità di accedere al cd superbonus 110% nonché alle altre detrazioni fiscali dietro il corrispettivo di € 10.000,00 oltre iva al 22%. L'opposta ha prodotto la documentazione attestante l'adempimento delle obbligazioni assunte (v. doc. 19 fascicolo opposta) e la corretta esecuzione delle prestazioni è stata confermata dai testi escussi (v. dichiarazioni rese da e Testimone_2 Testimone_1
pagina 5 di 6 Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda riconvenzionale. In difetto dei presupposti della mala fede e/o della colpa grave va disattesa la domanda ex art 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunto opposto che dichiara definitivamente esecutivo
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
3. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, in € 25,60 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Petracci dichiaratosi antistatario Macerata, 22 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PIZZARULLI ROBERTA OPPONENTE contro
, in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PETRACCI MASSIMO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 12.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Macerata in data 2 agosto 2021 (R.G. 2177/2021), per i motivi di cui in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la società 4.0 al pagamento delle spese per il ripristino dei danni cagionati al marciapiede ed alle colonne dell'immobile CP_1 di pro ponente calcolate in € 7.410,50, nonché al risarcimento per inadempimento contrattuale per la permanente inefficienza dell'impianto fotovoltaico che tutt'ora non è funzionate e operativo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, ivi compresa la restituzione della metà del prezzo pagato (€17.500,00); ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare, comunque nell'ambito di competenza ratione valoris, dell'intestata Autorità IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare, previa compensazione dell'importo relativo all'IVA dovuta alla Energia 4.0, (€ 4.459,20) e della fattura 13/a (€ 4.338,80) con i danni dalla medesima Società cagionati all'immobile di pars opponente e con l'indennizzo per il perpetrarsi del non funzionamento del fotovoltaico, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 750/2021 e nulla dovuto dal sig. ad 4.0.” Parte_1 CP_1 per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per la causali di cui in premessa della comparsa di costituzione e risposta ammettere, In via istruttoria tutte le istanze contenute nella propria seconda memoria depositata in data 06/04/2022 e non ammesse con le ordinanze del 05/07/2022 e del 27/12/2023, da intendersi qui integramente riportate, nel merito • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG, poiché infondata in fatto ed in diritto;
• confermare il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto prescritta, inammissibile ed infondata;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c.
1-3 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.J.”
* * * * *
pagina 1 di 6 Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 pronu su istanza della unipersonale onde conseguire il pagamento della somma complessiva di Controparte_1
€ 20.998,00 a ti rrispettivo pattuito con contratto di appalto in data 19.02.2020 - avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione e coibentazione del tetto insistente sull'immobile sito in Civitanova via san Savino 43 A-, con accordo del dicembre 2020 – avente ad oggetto la rimozione di una tettoia abusiva insistente sul medesimo immobile – e, infine, con contratto del 31.12.2020 - avente ad oggetto la valutazione e realizzazione di intervento di efficientamento energetico. In fatto esponeva: che tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 esso opponente iniziava ad intrattenere dei rapporti commerciali con l'opposta, finalizzati alla realizzazione di opere di coibentazione e ristrutturazione del tetto dell'immobile e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
che a tal fine le parti sottoscrivevano in data 19.02.2020 l'offerta commerciale con allegato il computo metrico relativamente alle opere di rifacimento del tetto;
che nel mese di maggio/giugno 2020 la opposta proponeva ad esso opponente un più ampio intervento volto all'efficientamento energetico per beneficiare del Superbonus 110%, varato dal Governo in quel periodo;
che nel mese di luglio 2020 la 4.0 iniziava i lavori di rifacimento del tetto CP_1
e di installazione dell'impianto fotovoltaico;
che in da osto 2020, immediatamente dopo l'inizio delle opere, la opposta emetteva la fattura proforma n. 536/a, di € 35.872,00 + IVA che recava la seguente descrizione “acconto per progettazione e realizzazione di intervento di efficientamento energetico su immobile di vostra proprietà”; che la opposta sottoscriveva una dichiarazione nella quale dava atto che il pagamento della fattura pro forma n. 536/a, emessa come acconto per i lavori di efficientamento energetico, nel caso in cui il cliente non avrebbe usufruito del bonus 110%, sarebbe stata imputato a saldo dei soli lavori di rifacimento del manto di copertura ed installazione di impianto fotovoltaico;
che in data 13.08.2020 esso opponente eseguiva il pagamento della somma di € 35.000,00 che comprendeva sia il costo del fotovoltaico (€ 22.500,00) sia il costo rifacimento del tetto (€ 13.372,00); che esso opponente ometteva di corrispondere la somma di € 4.459,20 sia perché l'impianto fotovoltaico non era funzionante benchè esso opponente avesse sottoscritto le deleghe per l'attivazione energetica sia perché la opposta nell'eseguire i lavori ad essa commissionato aveva danneggiato, con la betoniera, il marciapiede e le colonne dell'immobile ed era quindi tenuta a risarcire il danno cagionato;
che nel mese di dicembre 2020 la opposta riprendeva il discorso dell'efficientamento energetico e del superbonus 110% e proponeva ad esso opponente un contratto “di appalto per valutazione e progettazione di intervento di efficientamento energetico”, poi sottoscritto in data 31.12.2020; che i primi giorni del mese di gennaio 2021 la opposta, senza consegnare la progettazione ed il computo metrico iniziava le opere, portando le squadre operative presso l'abitazione di esso opponente;
che esso opponente, in difetto di computo metrico e della possibilità di appurare se l'intervento consentisse di beneficiare del bonus, impediva l'avvio dei lavori;
che in data 20.01.2021 la opposta consegnava i computi metrici per l'efficientamento e l'impianto elettrico;
che esso opponente, avvedutosi del costo dell'intervento e della impossibilità di accedere al superbonus non consentiva i lavori;
che, a tal punto, in data 05.02.2021 la opposta emetteva la fattura 11/a nella quale indicava un diverso oggetto, e precisamente “coibentazione e ristrutturazione del tetto, progettazione e realizzazione impianto fotovoltaico, il tutto come da contratto del 19.02.2020 già effettuato bonifico in acconto di € 35.000,00 pervenutoci in data 17 agosto 2020 netto a pagare € 4.459,20”; che in data 15 Febbraio 2021 la opposta “offriva” (rectius pretendeva di consegnare) il progetto ad esso opponente previo pagamento del corrispettivo;
che esso opponente non eseguiva il pagamento dell'importo relativo all'IVA pari ad € 4.459,20 e di € 4.338,80 iva inclusa di cui alla fattura 13/a relativa alla rimozione degli abusi in ragione dei danni derivanti dal ritardo nell'attivazione dell'impianto fotovoltaico, quantificabili nella misura di € 17.500,00, e dei danni cagionati dalla opposta al marciapiede e alle colonne con la betoniera, quantificabili nella misura di € 7.410,50. Concludeva, quindi, rassegnando le pagina 2 di 6 seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 750/2021, emesso dal Tribunale di Macerata in data 2 Agosto 2021 (R.G. 2177/2021), per i motivi di cui in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la società CP_1
4.0 al pagamento delle spese per il ripristino dei danni cagionati al marciapiede ed alle colonne dell'immobile di opponente calcolate in € 7.410,50, nonché al risarcimento per inadempimento contrattuale per la permanente inefficienza dell'impianto fotovoltaico che tutt'ora non è funzionate e operativo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, ivi compresa la restituzione della metà del prezzo pagato (€17.500,00); ovvero di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare, comunque nell'ambito di competenza ratione valoris, dell'intestata Autorità IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare, previa compensazione dell'importo relativo all'IVA dovuta alla Energia 4.0, (€ 4.459,20) e della fattura 13/a (€ 4.338,80) con i danni dalla medesima Società cagionati all'immobile di pars opponente e con l'indennizzo per il perpetrarsi del non funzionamento del fotovoltaico, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, n. 750/2021 e nulla dovuto dal sig. ad 4.0”. Parte_1 CP_1 iv posta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, esponeva: che la fattura proforma in data 12.08.200 era stata emessa onde conseguire il pagamento dei lavori di cui al contratto in data 19.02.2020 con la descrizione riportata dall'opponente in quanto il era intenzionato a far rientrare i lavori nel beneficio fiscale del superbonus 110 unitamente Parte_1 to di riqualificazione energetica su tutto il fabbricato dal momento che non vi era stato ancora il collaudo/allaccio alla rete e la fattura non era stata ancora emessa;
che per far ciò il doveva Parte_1 trasformare l0immobile in due unità abitative e a tal fine incaricava essa opposta della ne per entrambe le due unità abitative;
che in data 13/11/2020 essa opposta iniziava la progettazione delle 2 unità abitative al costo di € 5.000,00 cadauna per un totale di 10.000,00 € + iva e contestualmente emetteva la fattura nr 864 del 13/11/2020 di € 51.659,20 (ovvero gli iniziali e riconosciuti € 39.459,00 più i costi di progettazione per il bonus 110% di € 12.200,00 iva compresa) perché gli accordi prevedevano il pagamento anticipato;
che nel corso dei sopralluoghi ci si accorgeva della esistenza di un manufatto abusivo insistente sulla particella oggetto di intervento che avrebbe bloccato l'intera pratica cosicché il incaricava essa opposta della rimozione per ottenere la regolarità urbanistica;
che in data Parte_1
l'incarico veniva formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto;
che stante il rifiuto opposto dall'opponente, in data 05.02.2021 essa opposta emetteva una nota di credito pari all'importo della fattura n. 864 del 13/11/2020 ed emetteva le fatture n. 11, 12 e 13 rispettivamente per il rifacimento del tetto e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per la redazione del progetto per accedere al bonus 110% tutti debitamente sottoscritti e per la rimozione della tettoia abusiva;
che con mail del 25/05/2021 essa opposta aveva invitato l'opponete a recarsi presso la propria sede per sottoscrivere le deleghe per la domanda di allaccio dell'impianto a e per indicare il codice POD dell'immobile cui Controparte_2 allacciare l'impianto; che l'opponente sottoscriveva le deleghe solo in data 29.07.2021 ed essa opposta dava seguito alla pratica tanto che mancava solo l'allaccio da parte di;
che alcun danno era stato Controparte_2 cagionato da essa opposta;
che essa opposta non aveva consegnato il progetto in quanto l'opponente aveva omesso di eseguire il pagamento pattuito al momento della sottoscrizione del contratto.. concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, preliminarmente dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc e nel merito • Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG, poiché infondata in fatto ed in diritto, per come ampiamente esplicitato;
• confermare il decreto ingiuntivo n. 750/2021 D.I. - n. 2177/2021 RG;
• respingere la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto prescritta, inammissibile ed infondata per come su meglio esplicitato;
• condannare la ricorrente al risarcimento-indennizzo ex art. 96 c. 1 c.p.c., ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto
pagina 3 di 6 Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, la 4.0 ha agito in giudizio, in via monitoria, onde CP_1 Controparte_1 conseguire il pagament ma a titolo di residuo del corrispettivo ad essa asseritamente spettante in forza dei rapporti contrattuali intercorsi con la opponente, aventi ad oggetto: a) la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la ristrutturazione e coibentazione del tetto dell'immobile sito in Civitanova via san Savino 43/A di cui alla proposta sottoscritta per accettazione in data 19.02.2020; b) la rimozione di una tettoia abusiva insistente sul medesimo immobile di cui alla fattura 13/06/2021 di € 3.944,36 oltre iva al 10%; c) la progettazione e la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico per la ristrutturazione di due unità abitative dietro il corrispettivo di 10.000 oltre iva al 22% di cui al contratto sottoscritto in data 31.12.2020. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (v. Cass. 2019/98, Cass. 936/2010; Cass. 3472/2008). Con l'effetto che, nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, il giudice deve accertare se la prestazione dell'appaltatore sia stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, può accogliere la domanda di pagamento (v. cass. 2024 n. 25410). Nella specie è pacifico, in quanto non specificatamente contestato dalla parte opponente, oltre che risultante dalla documentazione prodotta, che in data 19.02.2020 l'opponente ha accettato la proposta formulata dalla opposta, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la ristrutturazione e coibentazione del tetto insistente sull'immobile sito in Civitanova (v. doc. 5 e 6 fascicolo opposta), dietro il corrispettivo di € 39.459,20 iva inclusa. L'opponente, allegando il mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico installato dall'opposta, ha pagina 4 di 6 eccepito l'inadempimento. L'opposta ha provato la corretta esecuzione dei lavori. Ed invero, i testi escussi hanno confermato che la opposta ha eseguito i lavori oggetto della proposta ed accettazione, che il mancato funzionamento dell'impianto era imputabile alla sola decisione dell'opponente, nel mese di agosto del 2020, di sospendere momentaneamente l'allaccio dell'impianto alla rete di distribuzione in ragione dell'intento dello stesso opponente di ricondurre l'intervento nella più ampia pratica del superbonus del 110% entrata in vigore nei primi mesi del 2020. I testi escussi hanno, altresì, confermato che per l'allaccio alla rete occorreva fare la richiesta di un nuovo contatore in quanto il non voleva l'impianto fotovoltaico a servizio della sua abitazione e Parte_1 (v. dichiarazioni rese dai testimoni e sui cap. 4 e 7 della memoria ex art Testimone_1 Testimone_2
183 comma 6 n. 2 c.p.c. e doc. da 1 Dalla documentazione prodotta si evince che con mail del 25.05.2021 l'opposta invitava l'opponete a recarsi presso la propria sede per sottoscrivere le deleghe per la domanda di allaccio dell'impianto a
[...]
e per indicare il codice POD dell'immobile cui allacciare l'impianto (v. doc. 11 fascicolo CP_3
e l'opponente sottoscriveva le deleghe solo in data 29.07.2021 (v. doc. 12 fascicolo opposta). Infine è pacifico in quanto ammesso dalla stessa parte opponente che l'impianto è funzionante dal marzo 2022, il che vale a dimostrare che l'opposta ha provveduto a curare la pratica di allaccio dell'impianto alla rete. (v. pag. 2 secondo capoverso della memoria ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c. della opponente)
L'opponente ha dedotto e la opposta non ha contestato l'intervenuto pagamento in data 13.08.2020 della somma di € 35.000,00, di talchè residua come dovuta la somma di € 4.459,20, relativa all'iva. La opponente, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di risarcimento danni. La domanda va tuttavia, disattesa in difetto della prova di danni asseritamente cagionati dai mezzi impiegati dalla opposta al marciapiede e alle colonne dell'immobile dell'opponente. Difetta la prova sia dei danni, dedotti in maniera del tutto generica, sia della riconducibilità causale degli stessi all'attività posta in essere dalla opposta nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti. Non risulta infatti fornito riscontro della situazione ante e post intervento.
Le istanze istruttorie reiterate dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni vanno dunque disattese per le ragioni esposte nell'ordinanza in data 05.07.2022 e che devono ritenersi qui integralmente riportate e trascritte. E' poi pacifico, in quanto non contestato, che la opposta abbia provveduto alla rimozione della tettoia abusiva esistente sull'immobile dell'opponente con l'ausilio della ditta Q2. Peraltro, la espletata prova orale ha consentito di accertare che la rimozione dell'opera abusiva è stata eseguita dalla opposta su incarico della opponente all'uopo conferito nel mese di dicembre dell'anno 2020 dietro il corrispettivo di € 3.944,36 oltre iva al 10% (v. dichiarazioni rese dai testi e Tes_3 Tes_2
in quanto opera fondamentale per poter accedere alla pratica del superbonu Tes_4 Infine, dalla documentazione prodotta si evince che in data 31.12.2020 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto con il quale la opposta si è obbligata ad eseguire la valutazione e progettazione di un intervento di efficientamento energetico via San Savino 43/A e, in particolare il rilievo dell'edificio e la sua restituzione grafica se necessari, la verifica di conformità urbanistica dell'immobile di fattibilità urbanistica dell'intervento, la redazione dell'attestato di prestazione energetica ex ante, la progettazione architettonica e impiantistica, la computazione e preventivazione dell'intervento, la simulazione dell'attestato di prestazione energetica ex post, la realizzazione di simulazioni grafiche delle soluzioni progettuali, oltre a quanto necessario per fornire al committente una precisa valutazione della fattibilità dell'intervento e della possibilità di accedere al cd superbonus 110% nonché alle altre detrazioni fiscali dietro il corrispettivo di € 10.000,00 oltre iva al 22%. L'opposta ha prodotto la documentazione attestante l'adempimento delle obbligazioni assunte (v. doc. 19 fascicolo opposta) e la corretta esecuzione delle prestazioni è stata confermata dai testi escussi (v. dichiarazioni rese da e Testimone_2 Testimone_1
pagina 5 di 6 Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda riconvenzionale. In difetto dei presupposti della mala fede e/o della colpa grave va disattesa la domanda ex art 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunto opposto che dichiara definitivamente esecutivo
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente;
3. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, in € 25,60 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Petracci dichiaratosi antistatario Macerata, 22 luglio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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