CASS
Sentenza 3 novembre 2021
Sentenza 3 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2021, n. 39332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39332 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/zmatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39332 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 09/06/2021 Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. RR ZO ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concesso ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per la durata di giorni 94 dal Tribunale di Brescia con sentenza del 2 dicembre 2014, definitiva il 14 gennaio 2015, in sostituzione della pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'UDEPE di Brescia con nota dell'8 giugno 2020 aveva rilevato che RR non aveva mai iniziato a svolgere la pena sostitutiva;
che il condannato non era comparso alle udienze del 22 settembre e del 10 dicembre 2020; che la difesa non aveva allegato alcuna giustificazione per il comportamento tenuto da RR;
che, pertanto, non avendo quest'ultimo adempiuto agli obblighi stabiliti dal giudice della cognizione, non era possibile dichiarare estinta la pena ex art. 173 cod. pen. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 5 d.m. 26 marzo 2001, 44 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 173 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, una volta sostituita la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione, spettando al giudice della cognizione stabilire le concrete modalità esecutive della prestazione di pubblica utilità. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che, ai sensi degli artt. 5 d.m. 26 marzo 2001 e 44 d.lgs. n. 274 del 2000, il pubblico ministero che deve eseguire la pena sostitutiva è tenuto a richiedere al giudice la modifica delle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità nei casi in cui - come nel caso di specie - l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività. La sentenza di condanna, infine, non aveva previsto un termine entro il quale RR avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità, circostanza 2 ulteriormente confermativa del fatto che il condannato non era tenuto ad avviare alcun procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata. Nel caso di specie, pertanto, in assenza di un intervento da parte dell'organo preposto a verificare l'effettivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non poteva ritenersi integrata la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento della suddetta pena. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 173 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di dichiarare estinta la pena, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza di condanna ed essendovi prova che la mancata esecuzione della pena non era stata determinata da cause riconducibili al condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Giova premettere che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada stabilisce che, «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze». Pertanto, quando procede per talune delle fattispecie previste dall'art. 186 cod. strada, il giudice della cognizione può sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato - il quale può sollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi (Sez. 4, n. 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956; Sez. 4, n. 37997 del 19/07/2012, Dossetto, Rv. 254370) - sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione. Ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, infatti, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085). A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che l'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità 3 sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e avere richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'art. 3 dispone che «con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati». Ne consegue che nemmeno le disposizioni fin qui citate disciplinano la sequenza procedirnentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione dell'ente presso cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto;
infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario. Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedimentali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita. Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero: tale organo, infatti, è titolare- in termini generali - della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. art. 655 cod. proc. pen.), che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente), che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001), spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba 4 svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessatoroperatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. Una prospettiva ricostruttiva, quella fin qui seguita, che appare pienamente conforme all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura (Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551). 1.2. Nel caso di specie, pertanto, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto mettere in esecuzione la sentenza di condanna a carico di RR, comunicando formalmente l'avvio della relativa procedura sia al condannato, sia (anche con il coinvolgimento dell'UEPE) all'ente presso il quale doveva svolgersi l'attività, invitando quest'ultimo a predisporre tutti gli adempimenti necessari, così da consentire al condannato di poter svolgere i lavori di pubblica utilità. Dalla lettura del provvedimento impugnato, inoltre, non risulta che il pubblico ministero abbia comunicato un termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'ente indicato al fine di dare inizio all'esecuzione della pena sostitutiva. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, posto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l'ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l'interessato debba presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, affinché verifichi l'imputabilità o meno al condannato del mancato inizio e dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così deciso il 09/06/2021
lette/zmatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39332 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 09/06/2021 Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. RR ZO ricorre avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concesso ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per la durata di giorni 94 dal Tribunale di Brescia con sentenza del 2 dicembre 2014, definitiva il 14 gennaio 2015, in sostituzione della pena di mesi tre di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'UDEPE di Brescia con nota dell'8 giugno 2020 aveva rilevato che RR non aveva mai iniziato a svolgere la pena sostitutiva;
che il condannato non era comparso alle udienze del 22 settembre e del 10 dicembre 2020; che la difesa non aveva allegato alcuna giustificazione per il comportamento tenuto da RR;
che, pertanto, non avendo quest'ultimo adempiuto agli obblighi stabiliti dal giudice della cognizione, non era possibile dichiarare estinta la pena ex art. 173 cod. pen. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 5 d.m. 26 marzo 2001, 44 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 173 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, una volta sostituita la pena con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione, spettando al giudice della cognizione stabilire le concrete modalità esecutive della prestazione di pubblica utilità. Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che, ai sensi degli artt. 5 d.m. 26 marzo 2001 e 44 d.lgs. n. 274 del 2000, il pubblico ministero che deve eseguire la pena sostitutiva è tenuto a richiedere al giudice la modifica delle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità nei casi in cui - come nel caso di specie - l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato l'operatività. La sentenza di condanna, infine, non aveva previsto un termine entro il quale RR avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità, circostanza 2 ulteriormente confermativa del fatto che il condannato non era tenuto ad avviare alcun procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata. Nel caso di specie, pertanto, in assenza di un intervento da parte dell'organo preposto a verificare l'effettivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non poteva ritenersi integrata la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento della suddetta pena. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 173 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di dichiarare estinta la pena, essendo trascorsi oltre cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza di condanna ed essendovi prova che la mancata esecuzione della pena non era stata determinata da cause riconducibili al condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Giova premettere che l'art. 186, comma 9-bis, cod. strada stabilisce che, «al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze». Pertanto, quando procede per talune delle fattispecie previste dall'art. 186 cod. strada, il giudice della cognizione può sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, senza che l'imputato - il quale può sollecitare il giudice in tal senso o anche dichiarare soltanto di non opporsi (Sez. 4, n. 4927 del 2/2/2012, Ambrosi, Rv. 251956; Sez. 4, n. 37997 del 19/07/2012, Dossetto, Rv. 254370) - sia tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere la relativa prestazione. Ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, infatti, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Terzoli, Rv. 280085). A quest'ultimo riguardo, si evidenzia che l'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che «le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità 3 sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». In attuazione di tale disposizione è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (intitolato "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"), il quale, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e avere richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, all'art. 3 dispone che «con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati». Ne consegue che nemmeno le disposizioni fin qui citate disciplinano la sequenza procedirnentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all'inizio della prestazione dell'attività lavorativa. Tale sequenza, dal punto di vista logico, deve prevedere sia la formulazione dell'ente presso cui l'attività debba essere prestata, che lo specifico calendario recante l'indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto;
infine, deve ovviamente presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell'Autorità giudiziaria e rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l'ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del cennato calendario. Il condannato, quindi, deve ricevere specifica comunicazione dei citati passaggi procedimentali, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempiuto, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostituita. Alla luce di quanto osservato, il primo passaggio procedimentale deve ravvisarsi nell'atto di impulso alla procedura esecutiva, il quale, nel vigente sistema processuale, è di competenza del pubblico ministero: tale organo, infatti, è titolare- in termini generali - della competenza sia in materia di esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (cfr. art. 655 cod. proc. pen.), che in materia di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (cfr. art. 661 cod. proc. pen., che onera il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente), che, infine, in materia di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (cfr. art. 5, d.m. 26 marzo 2001), spettando al pubblico ministero anche di formulare al giudice, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. n. 274 del 2000, le richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba 4 svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessatoroperatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. Una prospettiva ricostruttiva, quella fin qui seguita, che appare pienamente conforme all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura (Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Moscariello, Rv. 268551). 1.2. Nel caso di specie, pertanto, la Procura della Repubblica avrebbe dovuto mettere in esecuzione la sentenza di condanna a carico di RR, comunicando formalmente l'avvio della relativa procedura sia al condannato, sia (anche con il coinvolgimento dell'UEPE) all'ente presso il quale doveva svolgersi l'attività, invitando quest'ultimo a predisporre tutti gli adempimenti necessari, così da consentire al condannato di poter svolgere i lavori di pubblica utilità. Dalla lettura del provvedimento impugnato, inoltre, non risulta che il pubblico ministero abbia comunicato un termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto presentarsi presso l'ente indicato al fine di dare inizio all'esecuzione della pena sostitutiva. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, posto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della sanzione detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il condannato non è tenuto ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata, poiché tale adempimento spetta al pubblico ministero, il quale non solo deve indicare l'ente presso il quale svolgere la pena sostitutiva, ma anche comunicare il termine entro il quale l'interessato debba presentarsi presso il suddetto ente al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, affinché verifichi l'imputabilità o meno al condannato del mancato inizio e dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia. Così deciso il 09/06/2021