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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
LOPES SANTO, Giudice
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7422/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4235/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e nella condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe, notificati in data 17/05/2024, aventi ad oggetto tasse rifiuti
(TARI) con riferimento agli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, rispettivamente di € 4.204,05 ed
€ 9.481,90 oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti sul presupposto che gli immobili cui essi si riferivano, durante gli anni di imposta considerati, erano oggetto di contratti di locazione regolarmente registrati.
Nessuno si costituiva per il Comune di Catania, che rimaneva contumace.
All'udienza del 28 novembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Vale premettere che è obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l'immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento: il proprietario dell'immobile che occupa l'immobile, ovvero l'affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a sei mesi.
Qualora, infatti, l'inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la
TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell'immobile. Chi utilizza, infatti, l'immobile per un periodo inferiore oppure uguale a sei mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.
Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente ha documentato che tutti gli immobili oggetto di TARI nei periodi di imposta considerati erano stati ceduti in locazione e che i relativi contratti di locazione – tutti di durata superiore a sei mesi – erano stato regolarmente registrati.
In particolare:
1. L'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU al fg. 21, n. 00404, sub 016, categoria C06, risulta essere stato locato dal 18.06.2017 alla società Società_1 srl fino al 31.12.2018 e dal 28.02.2019 risulta essere locata alla società Società_2 S.r.l.;
2. l'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU al fg. 21, n. 00404, sub 022, categoria C02, risulta essere stato locato al Sig. Nominativo_1 sino al 31/12/2019, e successivamente locato alla NU.TECK GROUP SRLS, a partire dal 01/03/2020;
3. l'immobile sito in Indirizzo_2, censito al NCEU al fg. 21, n. 00407, sub 063, categoria C02, risulta essere stato locato dapprima alla NU.TECK GROUP SRLS, a partire dal 01/04/2018 al 29.02.2020 e dal 22.03.201 ad oggi risulta essere locato alla Società_3 srls;
4. l'immobile sito in Indirizzo_3, censito al NCEU al fg. 21, n. 00494, sub 0003, categoria C01 a partire dall'anno 2014, sino ad oggi, è sempre stato locato. Nella specie, dal 01/10/2014 al 31/05/2019 risulta essere stato locato al Sig. La Spina Rosario, dal 01/01/2020 al 30/01/2021 alla società Società_4 srls e dal 01/05/2021 al 31/08/2023 al Sig. Nominativo_2;
5. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0064, categoria A02, dal 2008 sino ad oggi è sempre stato locato. In particolare, l'immobile risulta essere stato locato al
Sig. Greco Nominativo_3, fino al decesso del conduttore e dal 2023 risulta essere stato locato al Sig. Greco Nominativo_4, (figlio del de cuius);
6. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0066, categoria A02, risulta essere stato locato dal 01/05/2012 ad oggi al Sig. Garufo;
7. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0077, categoria C06, risulta essere stato locato al Sig. Nominativo_5;
Per quanto riguarda, invece, l'immobile sito in Indirizzo_5 censito al foglio 28 n 183 sub 24, l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0134, categoria C06, e l'immobile sito in Difensore_1 Indirizzo_4 censito a NCU di Catania foglio 20 numero 1377 sub 77, la pretesa è infondata in quanto dalla documentazione versata in atti emerge univocamente che detti immobili sono pertinenze di altri immobili già oggetto di pretesa.
La registrazione dei contratti assicura l'opponibilità degli stessi all'ente impositore, con la conseguenza che la pretesa tributaria non può essere avanzata nei confronti del proprietario degli immobili, odierna ricorrente.
In definitiva, a fronte delle emergenze illustrate, in accoglimento del ricorso gli avvisi di accertamento devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Catania alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1736,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 28 novembre 2025 Il Presidente est. Liborio Fazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente e Relatore
LOPES SANTO, Giudice
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7422/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27811 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29039 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4235/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e nella condanna alle spese con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti del Comune di Catania avverso gli avvisi di accertamento meglio indicati in epigrafe, notificati in data 17/05/2024, aventi ad oggetto tasse rifiuti
(TARI) con riferimento agli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, rispettivamente di € 4.204,05 ed
€ 9.481,90 oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente fondava la richiesta di annullamento degli atti sul presupposto che gli immobili cui essi si riferivano, durante gli anni di imposta considerati, erano oggetto di contratti di locazione regolarmente registrati.
Nessuno si costituiva per il Comune di Catania, che rimaneva contumace.
All'udienza del 28 novembre 2025 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Vale premettere che è obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l'immobile, a prescindere se sia inquilino in affitto o proprietario. Nello specifico, è obbligato al pagamento: il proprietario dell'immobile che occupa l'immobile, ovvero l'affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a sei mesi.
Qualora, infatti, l'inquilino abbia un contratto di locazione inferiore a 6 mesi non è costretto a pagare la
TARI, in quanto spetterebbe al proprietario dell'immobile. Chi utilizza, infatti, l'immobile per un periodo inferiore oppure uguale a sei mesi, non è costretto a pagarla poiché la tassa spetta per intero solo al proprietario.
Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente ha documentato che tutti gli immobili oggetto di TARI nei periodi di imposta considerati erano stati ceduti in locazione e che i relativi contratti di locazione – tutti di durata superiore a sei mesi – erano stato regolarmente registrati.
In particolare:
1. L'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU al fg. 21, n. 00404, sub 016, categoria C06, risulta essere stato locato dal 18.06.2017 alla società Società_1 srl fino al 31.12.2018 e dal 28.02.2019 risulta essere locata alla società Società_2 S.r.l.;
2. l'immobile sito in Indirizzo_1, censito al NCEU al fg. 21, n. 00404, sub 022, categoria C02, risulta essere stato locato al Sig. Nominativo_1 sino al 31/12/2019, e successivamente locato alla NU.TECK GROUP SRLS, a partire dal 01/03/2020;
3. l'immobile sito in Indirizzo_2, censito al NCEU al fg. 21, n. 00407, sub 063, categoria C02, risulta essere stato locato dapprima alla NU.TECK GROUP SRLS, a partire dal 01/04/2018 al 29.02.2020 e dal 22.03.201 ad oggi risulta essere locato alla Società_3 srls;
4. l'immobile sito in Indirizzo_3, censito al NCEU al fg. 21, n. 00494, sub 0003, categoria C01 a partire dall'anno 2014, sino ad oggi, è sempre stato locato. Nella specie, dal 01/10/2014 al 31/05/2019 risulta essere stato locato al Sig. La Spina Rosario, dal 01/01/2020 al 30/01/2021 alla società Società_4 srls e dal 01/05/2021 al 31/08/2023 al Sig. Nominativo_2;
5. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0064, categoria A02, dal 2008 sino ad oggi è sempre stato locato. In particolare, l'immobile risulta essere stato locato al
Sig. Greco Nominativo_3, fino al decesso del conduttore e dal 2023 risulta essere stato locato al Sig. Greco Nominativo_4, (figlio del de cuius);
6. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0066, categoria A02, risulta essere stato locato dal 01/05/2012 ad oggi al Sig. Garufo;
7. l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0077, categoria C06, risulta essere stato locato al Sig. Nominativo_5;
Per quanto riguarda, invece, l'immobile sito in Indirizzo_5 censito al foglio 28 n 183 sub 24, l'immobile sito in Indirizzo_4, censito al NCEU al fg. 20, n. 01377, sub 0134, categoria C06, e l'immobile sito in Difensore_1 Indirizzo_4 censito a NCU di Catania foglio 20 numero 1377 sub 77, la pretesa è infondata in quanto dalla documentazione versata in atti emerge univocamente che detti immobili sono pertinenze di altri immobili già oggetto di pretesa.
La registrazione dei contratti assicura l'opponibilità degli stessi all'ente impositore, con la conseguenza che la pretesa tributaria non può essere avanzata nei confronti del proprietario degli immobili, odierna ricorrente.
In definitiva, a fronte delle emergenze illustrate, in accoglimento del ricorso gli avvisi di accertamento devono essere annullati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Catania alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1736,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovuti, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 28 novembre 2025 Il Presidente est. Liborio Fazzi