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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2939/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22 ottobre 2025 L'avv. Carmine Cusano, difensore di si riporta ai precedenti scritti Parte_1 difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' Avv. Cristina Baldo difensore di ER RM si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv Baldi dà atto della presenza della parte, ER RM. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ER AN (c.f. ), nato ad [...] il [...], e C.F._1 residente in Aquilonia (AV) alla Circumvallazione Sinistra, 58, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni, 41, presso lo studio dell'Avv. Cristina Baldo, C.F.
, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante – E 1 R.G. n. 2939/2022
( C.F. e P.I. ), sedente in Bologna Via Parte_2 P.IVA_1 Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. , munito dei Parte_3 poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.
di Bologna, rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza Persona_1 di procura in margine alla Comparsa di costituzione, dall'avv. Carmine Cusano, (CF:
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Avellino, Via Piave, 59 C.F._3
- appellato - E
C.F. , in p.l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ER RM proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata il 14/01/2022 a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data 30/08/2016, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo Mitsubishi, targato ZA723HS, assicurato di proprietà di e condotto dal di lui figlio, Parte_1 CP_2 [...]
allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di CP_3 cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi;
che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla Compagnia Assicuratrice egli Parte_2 chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso;
si costituiva in giudizio la contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo Parte_2 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla il giudice, pretermettendo la Controparte_1 richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della che si costituiva in giudizio la che chiedeva la propria CP_1 Controparte_1 estromissione;
espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data 03/01/2022 veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data 14/01/2022, con la quale veniva rigettava la domanda attorea. L'appellante fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) Violazione art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio;
“2) Difetto di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del
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veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta mai contestato la sua Parte_2 presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di Primo grado anche disatteso completamente le risultanze della CTU;
“3) Violazione dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei Carabinieri o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. La parte appellante concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. CP_2 proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la in solido con il Parte_2 proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ER € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di Pace adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. In data 22/11/2022 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta,
, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza Parte_2 dell'appello proposto e dei motivi di gravame;
inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della chiamata Controparte_1 in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore – appellante. Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito Voglia. 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato;
2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile;
b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore Controparte_1 c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la esclusiva responsabile Controparte_1 dell'evento a rifondere la di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti Parte_2 di causa;
4) Favore delle spese e competenze difensive del doppio grado”. Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della parte che, nonostante la Controparte_1 rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello.
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Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art. 102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. Il rilievo è fondato. E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ER convenuto in giudizio dinanzi al GdP agendo quale terzo trasportato nei Controparte_4 confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del
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veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, Controparte_1 richiesta dalla parte convenuta. Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della parte appellata Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, depositata in data 14/01/2022, per difetto di contraddittorio;
3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22 ottobre 2025 L'avv. Carmine Cusano, difensore di si riporta ai precedenti scritti Parte_1 difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' Avv. Cristina Baldo difensore di ER RM si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv Baldi dà atto della presenza della parte, ER RM. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ER AN (c.f. ), nato ad [...] il [...], e C.F._1 residente in Aquilonia (AV) alla Circumvallazione Sinistra, 58, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni, 41, presso lo studio dell'Avv. Cristina Baldo, C.F.
, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
C.F._2
- Appellante – E 1 R.G. n. 2939/2022
( C.F. e P.I. ), sedente in Bologna Via Parte_2 P.IVA_1 Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. , munito dei Parte_3 poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.
di Bologna, rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza Persona_1 di procura in margine alla Comparsa di costituzione, dall'avv. Carmine Cusano, (CF:
) ed elett.te dom.to presso il suo studio in Avellino, Via Piave, 59 C.F._3
- appellato - E
C.F. , in p.l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
- Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ER RM proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata il 14/01/2022 a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data 30/08/2016, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo Mitsubishi, targato ZA723HS, assicurato di proprietà di e condotto dal di lui figlio, Parte_1 CP_2 [...]
allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di CP_3 cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Melfi;
che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla Compagnia Assicuratrice egli Parte_2 chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso;
si costituiva in giudizio la contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo Parte_2 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla il giudice, pretermettendo la Controparte_1 richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della che si costituiva in giudizio la che chiedeva la propria CP_1 Controparte_1 estromissione;
espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data 03/01/2022 veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data 14/01/2022, con la quale veniva rigettava la domanda attorea. L'appellante fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) Violazione art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio;
“2) Difetto di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del
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veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta mai contestato la sua Parte_2 presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di Primo grado anche disatteso completamente le risultanze della CTU;
“3) Violazione dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei Carabinieri o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. La parte appellante concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. CP_2 proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la in solido con il Parte_2 proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ER € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di Pace adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. In data 22/11/2022 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta,
, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza Parte_2 dell'appello proposto e dei motivi di gravame;
inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della chiamata Controparte_1 in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore – appellante. Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito Voglia. 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato;
2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile;
b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore Controparte_1 c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la esclusiva responsabile Controparte_1 dell'evento a rifondere la di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti Parte_2 di causa;
4) Favore delle spese e competenze difensive del doppio grado”. Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va dichiarata la contumacia della parte che, nonostante la Controparte_1 rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello.
3 R.G. n. 2939/2022
Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art. 102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. Il rilievo è fondato. E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. L'indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ER convenuto in giudizio dinanzi al GdP agendo quale terzo trasportato nei Controparte_4 confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del
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veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, Controparte_1 richiesta dalla parte convenuta. Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della parte appellata Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, depositata in data 14/01/2022, per difetto di contraddittorio;
3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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