Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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n.4336 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) dott. Ivana Sassi - Giudice.-
3) dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4336 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
già rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. DANIELA IOSSA presso cui elettivamente domiciliava in CORSO
VITTORIO EMANUELE N. 112 80100 NAPOLI
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti dall'avv. ELENA FORTUNA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
Nonché
Avv. n.q. di curatrice speciale della minore Controparte_2 [...]
, nata a [...] il [...] Persona_1
CURATRICE SPECIALE
CONCLUSIONI
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Come da verbale di udienza del 9.1.25.
Il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale suindicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.24 la parte in epigrafe premesso che dal matrimonio con il resistente era nata la piccola (nata il [...] sulle premesse di cui in atti Persona_1 chiedeva:” adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473bis. 70 ordinando al sig.
il pagamento periodico di un assegno a favore della sig.ra e CP_1 Parte_1
della figlia minore , rimasta priva di mezzi adeguati di sostentamento dopo Persona_1
l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge, non inferiore ad euro 800,00 (ottocento/00) mensili (di cui 500,00 per la minore e € 300,00 per il coniuge) stabilendo che la suddetta somma sia versata entro il giorno 5 di ogni mese direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato società , C.F. P.IVA n. , con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Forio (NA) alla Via Provinciale Lacco n. 202/bis – 80075, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.”
Si costituiva il resistente e deduceva e concludeva come in atti.
Venivano richieste relazioni socio-ambientali dei servizi sociali e ex art 473 bis 42 c 5 c.p.c e art 64 bis disp att c.p.p la trasmissione di informazioni circa l'esistenza dei procedimenti relativi alle circostanze allegate.
Pervenivano relazioni dei servizi del 28.5.24 il cui contenuto deve intendersi qui riportato in cui si dava atto fra l'altro dell'ottimo rapporto della minore con il padre: Per_2
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I servizi rendevano le seguenti
All'udienza del 4.6.24:” Le parti come assistite chiedono di essere sentite congiuntamente alla presenza dei difensori.
Le parti dichiarano che la bambina è contenta quando vede il padre e può pernottare con lo stesso. La ricorrente dichiara di conoscere l'abitazione del resistente e di ritenere che la bambina possa pernottarvi.
Confermano le concordi richieste in atti in relazione all'affido condiviso con collocazione prevalente della minore presso la madre cui va assegnata la casa familiare. Quanto alle Per_2
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visite padre figlia il padre terrà con sé *tre pomeriggi a settimana , il martedì, Persona_1 mercoledì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 20,30, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e ricreativi della minore con prelievo e riaccompagnamento della minore dall'abitazione materna;
*a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17,30 con prelievo presso l'abitazione materna sino alla domenica alle ore 20,30, con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento della figlia sempre presso l'abitazione materna.
*Per le festività natalizie: il 24 dicembre dalle h. 10,00 con un genitore e il 25 dicembre dalòle h. 10,00 con l'altro ad anni alterni. Ed ancora, dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore, sempre ad anni alterni e con i medesimi orari. *Per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni, dal venerdì che precede la domenica di Pasqua sino al Lunedì in Albis, la minore sarà alternativamente con un genitore o con l'altro *Per le vacanze estive: la figlia minore sarà con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto ed in particolare dal 1 al 14 agosto con un genitore e dal 15 al 31 con l'altro ad anni alterni, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. *Per tutte le altre festività: 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, la figlia ad anni alterni, sarà con l'uno o con l'altro genitore. La minore, altresì, trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, l'onomastico e il giorno della Festa del Papà e le analoghe festività con la madre. Le parti trascorreranno insieme i compleanni ed onomastici della bambina unitamente alla stessa. Quanto al contributo al mantenimento della minore concordano che il padre corrisponderà alla ricorrente per il mantenimento di l'assegno mensile di € Per_2
300,00 oltre rivalutazione istat come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli. Concordano altresì che l'intero assegno unico per la minore ammontante allo stato ad € 205 mensili sarà percepito dalla e si rimettono per Parte_1 la domanda relativa al contributo al mantenimento della ricorrente al Tribunale. La ricorrente dichiara di vivere con le minori nel suo domicilio e percepire oltre all'assegno unico per le indennità di legge per l'altra figlia e buono spesa del Comune di Ischia di circa Per_1
€100,00 annuali. Dichiara che oltre a quanto detto non percepisce alcun reddito e provvidenza per se, di non poter lavorare perché deve accudire le figlie fra cui che ha difficoltà ed è Pt_2 portatrice della l. 104/92 e che non lavorava neppure prima di contrarre matrimonio con il resistente.
ADR della difesa del resistente: il sig. vive a Lacco Ameno a casa sua e ci Parte_3 vediamo dal venerdi alla domenica quando io vado la con le bambine. Non so se mi trasferirò li.
Il resistente : lavoro come muratore nella ditta in atti indicata e percepisco di solito € 1500,00 al mese , talvolta 1600,00 ma è successo anche che dei mesi prendevo € 1100,00, vivo da solo nella Cont casa in atti indicata e pago € 400,00 al mese. A seguito rilettura le parti confermano le dichiarazioni rese che si hanno per sottoscritte. Le parti chiedono l'acquisizione d'ufficio del tribunale per i minorenni ed adottarsi i provvedimenti in via d'urgenza e gli ulteriori provvedimenti. Il giudice rilevato che non risulta pervenuto dal TPM il procedimento n. 40/23 VG indicato nelle relazioni , che dalla documentazione prodotta appare ivi definito con declaratoria di incompetenza:” Dichiara l'incompetenza funzionale di questo TM essendo competente il Tribunale Ordinario di Napoli ove è pendente causa di separazione. Dispone che copia degli atti più significativi andrà, a cura della cancelleria, trasmessa al TO Napoli per quanto di sua conoscenza e competenza. E' immediatamente esecutivo. Si notifichi alle parti e si comunichi al PMM, al Curatore speciale. Atti all'archivio” in via d'urgenza recepisce gli accordi soprariportati, dispone Cont richiedersi la trasmissione degli atti al e che la cancelleria verifichi se siano già pervenuti e/o riuniti ad altra procedura”.
Successivamente pervenivano atti del TPM da cui si rilevava la pregressa declaratoria di incompetenza di quel Tribunale, nonchè aggiornamenti delle relazioni dei servizi in cui si dava atto tra l'altro del buon andamento dei rapporti padre figlia.
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Nelle more della procedura la ricorrente decedeva e dagli atti trasmessi risulta
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:
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Perveniva altresì istanza nell'interesse del resistente per la formale revoca del provvedimenti di sospensione ed il Giudice:” letta l'istanza depositata in data odierna nell'interesse della parte resistente;
viste le relazioni dei servizi sociali del pari pervenute in data odierna il cui contenuto deve uiintendersi qui riportato;
rilevato che successivamente alla scorsa udienza sono pervenuti -ancorchè non possa conoscersene la completezza (non risultando gli esiti dei persorsi paterni) gli atti del Tribunale dei minori a seguito della declaratoria di incompetenza;
che nel verbale TPM del 18.7.23 non ha confermato i fatti di cui al Parte_1 ricorso;
che nelle relaioni agli atti del presente procedimento risulta che il si occupava CP_1 della minore ed è stato riferito “attento alle esigenze ed ai bisogni della minore;
è Per_2 Per_2 riferito positivo andamento degli incontri protetti e sono allegate relaioni sui percorsi genitoriali;
che alla luce di tali risultanze non occorre adottare provvedimenti inaudita altera parte
FISSA Per il contraddittorio sull'istanza anche con la curatrice speciale della minore avv.
[...]
i cui si conferma la nomina in questa sede l'udienza del 9.1.25 ore 12,45. Per_3 Cont I servizi sociali già investiti, anche dal , relazioneranno con in ordine a qualsiasi CP_6 eventuale criticità fermo il prosieguo dell'educativa domiciliare. Manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni alle parti al P.M. Affari civili sede ai servizi socviali già invvestiti ed alla curatrice speciale della minore cui sarà consentito immediato accesso al pct.
A cura della cancelleria sarà richiesta la trasmissione conmpleta degli atti della procedura già pendente innanzi al TPM (n. 40/23)”
All'udienza del 9.1.25 comparivano le difese delle parti, la curatrice speciale della minore ed il P.M.:
” L'Avv. Fortuna si riporta all'istanza depositata in data 30.12.24 e pertanto chiede la revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del resistente e l'estinzione del giudizio atteso l'intervenuto decesso della ricorrente. L'Avv. SS chiede pronunciarsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese, addebitando il presente giudizio a parte resistente. In via subordinata, in caso di compensazione delle spese di lite, essendo ammessa la ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato chiede la liquidazione delle stesse. L'avv. non si oppone all'accoglimento CP_7 dell'istanza nell'interesse del resistente L'Avv. Fortuna impugna e contesta la richiesta di condanna alle spese a carico del attesa la Pt_1 costituzione dello stesso con domanda riconvenzionale e il comportamento processuale della ricorrente che in sede di comparizione delle parti non ha confermato i fatti di cui al ricorso. L'avv. in qualità di curatrice speciale, chiede preliminarmente la revoca del provvedimento di CP_2 sospensione della potestà genitoriale emesso nei confronti del resistente non sussistendone i presupposti stante le relazioni positive dei Servizi Sociali agli atti e pertanto la conferma dell'affidamento e del collocamento della minore presso il padre come già disposto dal Servizio Sociale di Ischia stante anche il pregresso accordo delle parti. Chiede quindi la cessata materia del contendere e termini per depositare l'istanza di liquidazione in attesa di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. La curatrice rappresenta che è stata già aperta procedura al Tribunale dei minori per CP_8 assegnata all dr. CP_9
Il P.M. aderisce alle richieste del curatore speciale della minore alla luce di quanto relazionato dai servizi sociali prendendo atto di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla pendenza presso il Tribunale per i minorenni all'indomani del decesso della madre della minore di una procedura. Il Giudice viste le richieste rimette la causa al collegio per la decisione.”
Osserva preliminarmente il collegio che alla luce delle concordi richieste delle parti e segnatamente della difesa del resistente della curatrice speciale e del P.M. nell'interesse della minore, del rassicurante tenore delle relazioni dei servizi sociali, della volontà espressa dalle parti (quando la ricorrente era in
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vita) va senz'altro anche formalmente revocato il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato in provvisoria dal Tribunale dei Minori poi dichiaratosi incompetente, non in Cont precedenza adottato non essendo all'atto dell'udienza del 4.6.24 pervenuti gli atti dal già dichiaratosi incompetente, e nei fatti superato dai provvedimenti in via provvisoria resi sull'accordo Cont delle parti, si ribadisce successivamente alla declaratoria di incompetenza del , prima che pervenissero gli atti di quel giudizio per la riunione al presente procedimento, tenuto altresì conto del rassicurante tenore delle relazioni dei servizi sociali sui rapporti padre figlia e sugli esiti delle visite in spazio neutro e di quanto riferito sul . CP_1
Ciò posto tenuto conto del documentato intervenuto decesso della ricorrente ritiene, il Tribunale che, non avendo le parti avanzato alcuna domanda indipendente dalla modificazione soggettiva dello status, il decesso della ricorrente sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso determini la cessazione della materia del contendere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 27556 del 20.11.2008), non residuando neppure domanda de potestate alla luce delle richieste in atti soprariportate.
Pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, la Corte di cassazione ha più volte stabilito che, con l'intervenuto decesso di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione od i di divorzio, il giudizio si arresta per la cessazione della materia del contendere su tutti i profili inerenti tanto lo status delle persone che qualsiasi pronuncia accessoria richiesta (Ordinanza 02/12/2019, n. 31358), sebbene con recente pronuncia n- 20494/2022, resa a Sezioni Unite, abbia poi specificato che “nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere alla debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.” Ipotesi che qui non interessa
Così per motivi di economia processuale, tenuto conto delle conclusioni del P.M. previo provvedimento di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Collegio ritiene doversi trasmettere copia del presente provvedimento al GT per la sorveglianza ed i servizi già investiti anche alla luce del tenore del provvedimento amministrativo riportato relazioneranno trimestralmente al GT.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, e dei suestesi motivi nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta,
così provvede:
revoca il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di CP_1
[...]
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Nulla per le spese.
• Dispone trasmettersi copia del provvedimento al GT per la sorveglianza onerando i servizi competenti a relazionare allo stesso GT con cadenza trimestrale come da motivazione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL PRESIDENTE EST
Dr. Carla Hubler
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