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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV PA, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 02103780736
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 613C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 624C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 630C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 647C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 653C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 699C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il Comune di Perugia non è costituito
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) contestando oltre al difetto di legittimazione attiva del Comune di Perugia, il difetto di motivazione le rilevazioni delle superfici accertate oltre la non ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1 ubicate lungo la Indirizzo_1
Con sentenza n. 119/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 con condanna alle spese (3.500,00 euro) ritenendo in sintesi il messaggio pubblicitario distintivo degli impianti Ricorrente_1 anche le fasce cromatiche di colore arancio e azzurro apposte sui fascioni laterali delle pensiline. Ha respinto anche il motivo volto alla disaplicazione della sanzione per obiettiva incertezza della normativa tributaria nonchè quello del difetto di legittimazione attiva dell'ente impositore.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi così riassumibili:
I)Erroneità della sentenza per difetto di legittimazione attiva del Comune in relazione agli impianti accertati con gli Avvisi di accertamento situati sulla Indirizzo_1. Gli Avvisi di accertamento sono illegittimi in quanto il Comune non è legittimato alla riscossione del Canone relativo a impianti situati fuori dalla sua competenza territoriale. Gli Avvisi di accertamento in commento, infatti, hanno ad oggetto impianti situati sulla Indirizzo_1 e, quindi, non di competenza del Comune.
II) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per violazione dell'obbligo di motivazione in quanto dalle indicazioni ivi contenute non è chiaro a quali impianti facciano riferimento.
III) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992. Controparte non ha in alcun modo provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli Avvisi di accertamento.
IV) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma
819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo. Illegittima ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1: Controparte ha accertato ai fini del Canone la superficie dei fascioni delle pensiline per il solo fatto che riportano la medesima combinazione cromatica del logo della Società riportato nell'insegna. Tra l'altro gli impianti accertati possono essere suddivisi in due distinti fattispecie, a seconda della circostanza che sul fascione della pensilina sia apposta anche l'insegna con il logo della Società. Ebbene, con riferimento ad entrambe le fattispecie gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per carenza del presupposto impositivo in quanto: (i) i colori blu e arancione riportati sui predetti fascioni non sono suscettibili di diffondere alcun messaggio pubblicitario costituendo un elemento puramente decorativo;
(ii) l'insegna della Società e il fascione costituiscono due componenti distinte e discontinue dimodoché non può integrarsi nel complesso delle due un messaggio pubblicitario di più vasta estensione
V) In via subordinata erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3/DF del MEF del 2023 per gli impianti pubblicitari di servizio. In via subordinata la Società eccepisce che quand'anche Controparte voglia qualificare le pensiline accertate quali “mezzi pubblicitari” ex art. 47, DPR n. 495/1992 le stesse rientrerebbero nella definizione di
“impianti pubblicitari di servizio” cosicché, alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 3/
DF del 2023,, le stesse dovrebbero essere assoggettate a tassazione in relazione alla sola insegna, essendo tali strutture prive per loro natura di qualsiasi finalità pubblicitaria.
VI) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per carenza in capo alla Società del requisito soggettivo ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, nonché per violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 relativa al legittimo affidamento. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono illegittimi in quanto non si rilevano nella condotta della Società gli elementi soggettivi della colpa o del dolo richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, non potendo rimproverare alla stessa di avere avuto un comportamento neppure negligente, avendo essa provveduto a dichiarare al Comune l'esatto stato di fatto dei fascioni.
VII) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma ex artt. 6, comma
2, del d. lgs. n. 472/1997, 8 del d. lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000. Le sanzioni irrogate negli Avvisi di accertamento devono essere disapplicate sussistendo nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa. In particolare, l'interpretazione secondo la quale la mera combinazione cromatica che decora i fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento della Società non è suscettibile di diffondere un messaggio pubblicitario è stata più volte accolta dalla giurisprudenza di merito nonché dalla prassi. VIII) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio: Le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in quanto esiste un corposo orientamento giurisprudenziale favorevole, in tema di applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline, alla
Società.
A sostegno delle proprie argomentazioni in diritto parte appellante ha allegato ampia giurisprudenza di merito relativa a controversie in cui è stata anche parte del giudizio.
Si è costituita Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia dell'imposta eccependo l'infondatezza della pretesa "ex adverso" azionata, alla luce di considerazioni così riassumibili: - sulla questione principale dell'applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline cita giurisprudenza sia di legittimità che di merito aderente alla tesi opposta a quella avallata da parte ricorrente, secondo cui i fascioni di cui si discute diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1; - sulle sanzioni applicate non vi sarebbe la buona fede anche in relazione all'ampio contenzioso che ha coinvolto Ricorrente_1 su tutto il territorio nazionale;
- quanto al difetto di legittimazione attiva dedotto con il primo motivo rileverebbe unicamente la diffusione del messaggio pubblicitario che avviene all'interno del territorio comunale.
Con memoria parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, insistendo in particolare per la fondatezza del primo motivo poichè ai sensi dell'art.1 co 818 L. 160/2019 gli impianti oggetto di accertamento posti sulla Indirizzo_1 non attraversano centri abitati e dunque non legittimano il Comune a pretendere il pagamento del CUP. Ha inoltre rappresentato come sarebbe errato invocare, come fa l'Amministrazione resistente, la fede privilegiata dei verbali di accertamento non essendovi qui alcun processo verbale. Vi sarebbe separazione grafica tra i fascioni ed il marchio Ricorrente_1 diversamente da quanto avviene per le pensiline di altre stazioni di servizio (Società_2 e Societa'_1) citando anche qui giurisprudenza di merito. Insiste anche sulla invocata disapplicazione delle sanzioni.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E'materia del contendere la legittimità degli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) di cui alla L.190/2019 notificati da Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia ubicati sulla Indirizzo_1
nella parte in cui ricomprendono nelle superfici tassabili i fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1.
Ad avviso del concessionario e del giudice di primo grado i fascioni per cui è causa diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1.
2.- Il primo motivo di appello rigurdante il difetto di legittimazione attiva del Comune, di natura assorbente,
è fondato e va accolto.
Giova premettere che il Canone Unico Patrimoniale (CUP),in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi
816-847 della L. 160/2019, rappresenta un'entrata patrimoniale che sostituisce le preesistenti contribuzioni legate all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità prevedendo un unico tributo, istituito dagli enti competenti, per concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie. Il predetto canone è quantificato in base ad una tariffa annuale determinata dall'Ente proprietario in base alla durata dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il motivo, statuendo che “Quanto al difetto di legittimazione attiva, è la stessa società ricorrente ad aver effettuato al comune la denuncia di installazione di mezzo pubblicitario
(all. 7 della comparsa della Dogre srl)”
Non ritiene l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di poter condividere tale assunto essendo la doglianza di difetto di legittimazione attiva invece fondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 816, L. n. 160/2019: “il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone»,
è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», […], limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
In base al successivo art. 1, comma 819, L. n. 160/2019 il presupposto del Canone è: “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Le disposizioni in commento, dunque, prevedono espressamente che il Comune è legittimato unicamente alla riscossione degli importi dovuti a titolo di Canone per gli impianti installati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti, ovvero, per quello che qui rileva, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, così chiarito dal citato comma 816.
In base alla normativa vigente, i soggetti legittimati alla riscossione del predetto canone sono gli Enti pubblici proprietari delle strade, quali Comuni, Province e Città Metropolitane. Conseguentemente, il Comune non può avanzare pretese di pagamento in relazione al canone pubblicitario qualora l'area interessata risulti appartenente a un soggetto terzo (ex multis Tribunale Treviso sez. I, 24/03/2025, n. 426).
Ciò premesso, rileva nel caso di specie il disposto di cui al comma 818 del citato art.1 L.160/2019 secondo cui "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art.2 comma 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".
ll Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1982) definisce all'art. 3, comma 1 n. 8, il centro abitato come un
“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
Il Comune di Perugia e/o la concessionaria Dogre avrebbero allora dovuto fornire la prova, a loro carico, dell'inerenza degli impianti oggetto del contestato accertamento in tratti di strada situati all'interno di centri abitati, secondo la nozione delineata dal vigente codice della strada, altrimenti risultando detti impianti - dalla documentazione depositata in giudizio - posti sulla Indirizzo_1 in zona esterna al centro abitato ovvero per lo più in zone agricole con densità abitative ridotte.
3.- E' fondato infine anche l'ottavo motivo dell'appello inerente la stauizione del primo giudice sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esitente nell'individuazione del presupposto di imposta del CUP per gli impianti pubblicitari quanto in particolare ai fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento, come deciso nell'odierna udienza pubblica in riferimento ad altro connesso appello (rg. n.17/2025) riguardante le stesse parti. 4.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l'obiettiva complessità e particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV PA, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Dogre S.r.l. - 02103780736
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 613C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 624C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 630C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 631C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 632C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 647C-2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 653C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 699C-2023 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il Comune di Perugia non è costituito
Le parti costituite insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato gli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) contestando oltre al difetto di legittimazione attiva del Comune di Perugia, il difetto di motivazione le rilevazioni delle superfici accertate oltre la non ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1 ubicate lungo la Indirizzo_1
Con sentenza n. 119/2024 la C.G.T. di primo grado di Perugia ha respinto il ricorso della società Ricorrente_1 con condanna alle spese (3.500,00 euro) ritenendo in sintesi il messaggio pubblicitario distintivo degli impianti Ricorrente_1 anche le fasce cromatiche di colore arancio e azzurro apposte sui fascioni laterali delle pensiline. Ha respinto anche il motivo volto alla disaplicazione della sanzione per obiettiva incertezza della normativa tributaria nonchè quello del difetto di legittimazione attiva dell'ente impositore.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi così riassumibili:
I)Erroneità della sentenza per difetto di legittimazione attiva del Comune in relazione agli impianti accertati con gli Avvisi di accertamento situati sulla Indirizzo_1. Gli Avvisi di accertamento sono illegittimi in quanto il Comune non è legittimato alla riscossione del Canone relativo a impianti situati fuori dalla sua competenza territoriale. Gli Avvisi di accertamento in commento, infatti, hanno ad oggetto impianti situati sulla Indirizzo_1 e, quindi, non di competenza del Comune.
II) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per violazione dell'obbligo di motivazione in quanto dalle indicazioni ivi contenute non è chiaro a quali impianti facciano riferimento.
III) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d. lgs. 546/1992. Controparte non ha in alcun modo provato gli elementi impositivi limitandosi ad indicare, in maniera del tutto generica, i beni oggetto di accertamento, le tariffe al metro quadrato applicabili, le date delle rilevazioni e le dimensioni delle superfici accertate, senza allegare alcun documento a supporto, impendendo, così alla Società di verificare la correttezza degli Avvisi di accertamento.
IV) Erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma
819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo. Illegittima ricomprensione tra le superfici tassabili dei fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1: Controparte ha accertato ai fini del Canone la superficie dei fascioni delle pensiline per il solo fatto che riportano la medesima combinazione cromatica del logo della Società riportato nell'insegna. Tra l'altro gli impianti accertati possono essere suddivisi in due distinti fattispecie, a seconda della circostanza che sul fascione della pensilina sia apposta anche l'insegna con il logo della Società. Ebbene, con riferimento ad entrambe le fattispecie gli Avvisi di accertamento sono illegittimi per carenza del presupposto impositivo in quanto: (i) i colori blu e arancione riportati sui predetti fascioni non sono suscettibili di diffondere alcun messaggio pubblicitario costituendo un elemento puramente decorativo;
(ii) l'insegna della Società e il fascione costituiscono due componenti distinte e discontinue dimodoché non può integrarsi nel complesso delle due un messaggio pubblicitario di più vasta estensione
V) In via subordinata erroneità della sentenza per illegittimità degli Avvisi di accertamento per violazione dell'art. 1, comma 819 lett. b, e comma 825, della Legge n. 160/2019 per carenza del presupposto impositivo alla luce dei chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 3/DF del MEF del 2023 per gli impianti pubblicitari di servizio. In via subordinata la Società eccepisce che quand'anche Controparte voglia qualificare le pensiline accertate quali “mezzi pubblicitari” ex art. 47, DPR n. 495/1992 le stesse rientrerebbero nella definizione di
“impianti pubblicitari di servizio” cosicché, alla luce dei chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 3/
DF del 2023,, le stesse dovrebbero essere assoggettate a tassazione in relazione alla sola insegna, essendo tali strutture prive per loro natura di qualsiasi finalità pubblicitaria.
VI) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per carenza in capo alla Società del requisito soggettivo ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997, nonché per violazione dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 212/2000 relativa al legittimo affidamento. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono illegittimi in quanto non si rilevano nella condotta della Società gli elementi soggettivi della colpa o del dolo richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, non potendo rimproverare alla stessa di avere avuto un comportamento neppure negligente, avendo essa provveduto a dichiarare al Comune l'esatto stato di fatto dei fascioni.
VII) Erroneità della sentenza per illegittimità delle sanzioni irrogate dal comune negli Avvisi di accertamento per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della norma ex artt. 6, comma
2, del d. lgs. n. 472/1997, 8 del d. lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, della l. n. 212/2000. Le sanzioni irrogate negli Avvisi di accertamento devono essere disapplicate sussistendo nel caso di specie obiettive condizioni di incertezza normativa. In particolare, l'interpretazione secondo la quale la mera combinazione cromatica che decora i fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento della Società non è suscettibile di diffondere un messaggio pubblicitario è stata più volte accolta dalla giurisprudenza di merito nonché dalla prassi. VIII) Erroneità della sentenza in ordine alla condanna della società al pagamento delle spese di giudizio: Le spese del giudizio avrebbero dovuto essere compensate in quanto esiste un corposo orientamento giurisprudenziale favorevole, in tema di applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline, alla
Società.
A sostegno delle proprie argomentazioni in diritto parte appellante ha allegato ampia giurisprudenza di merito relativa a controversie in cui è stata anche parte del giudizio.
Si è costituita Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia dell'imposta eccependo l'infondatezza della pretesa "ex adverso" azionata, alla luce di considerazioni così riassumibili: - sulla questione principale dell'applicazione del CUP alla superficie dei fascioni delle pensiline cita giurisprudenza sia di legittimità che di merito aderente alla tesi opposta a quella avallata da parte ricorrente, secondo cui i fascioni di cui si discute diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1; - sulle sanzioni applicate non vi sarebbe la buona fede anche in relazione all'ampio contenzioso che ha coinvolto Ricorrente_1 su tutto il territorio nazionale;
- quanto al difetto di legittimazione attiva dedotto con il primo motivo rileverebbe unicamente la diffusione del messaggio pubblicitario che avviene all'interno del territorio comunale.
Con memoria parte appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello, insistendo in particolare per la fondatezza del primo motivo poichè ai sensi dell'art.1 co 818 L. 160/2019 gli impianti oggetto di accertamento posti sulla Indirizzo_1 non attraversano centri abitati e dunque non legittimano il Comune a pretendere il pagamento del CUP. Ha inoltre rappresentato come sarebbe errato invocare, come fa l'Amministrazione resistente, la fede privilegiata dei verbali di accertamento non essendovi qui alcun processo verbale. Vi sarebbe separazione grafica tra i fascioni ed il marchio Ricorrente_1 diversamente da quanto avviene per le pensiline di altre stazioni di servizio (Società_2 e Societa'_1) citando anche qui giurisprudenza di merito. Insiste anche sulla invocata disapplicazione delle sanzioni.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E'materia del contendere la legittimità degli atti di accertamento del canone unico patrimoniale (CUP) di cui alla L.190/2019 notificati da Dogre s.r.l. concessionario del Comune di Perugia ubicati sulla Indirizzo_1
nella parte in cui ricomprendono nelle superfici tassabili i fascioni delle pensiline e dei chioschi delle stazioni di rifornimento Ricorrente_1.
Ad avviso del concessionario e del giudice di primo grado i fascioni per cui è causa diffondono un vero e proprio messaggio pubblicitario dal momento che i colori arancione e azzurro presenti sono evidentemente e facilmente riconducibili al marchio Ricorrente_1.
2.- Il primo motivo di appello rigurdante il difetto di legittimazione attiva del Comune, di natura assorbente,
è fondato e va accolto.
Giova premettere che il Canone Unico Patrimoniale (CUP),in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi
816-847 della L. 160/2019, rappresenta un'entrata patrimoniale che sostituisce le preesistenti contribuzioni legate all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità prevedendo un unico tributo, istituito dagli enti competenti, per concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie. Il predetto canone è quantificato in base ad una tariffa annuale determinata dall'Ente proprietario in base alla durata dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il motivo, statuendo che “Quanto al difetto di legittimazione attiva, è la stessa società ricorrente ad aver effettuato al comune la denuncia di installazione di mezzo pubblicitario
(all. 7 della comparsa della Dogre srl)”
Non ritiene l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di poter condividere tale assunto essendo la doglianza di difetto di legittimazione attiva invece fondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 816, L. n. 160/2019: “il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone»,
è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», […], limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”.
In base al successivo art. 1, comma 819, L. n. 160/2019 il presupposto del Canone è: “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Le disposizioni in commento, dunque, prevedono espressamente che il Comune è legittimato unicamente alla riscossione degli importi dovuti a titolo di Canone per gli impianti installati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti, ovvero, per quello che qui rileva, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, così chiarito dal citato comma 816.
In base alla normativa vigente, i soggetti legittimati alla riscossione del predetto canone sono gli Enti pubblici proprietari delle strade, quali Comuni, Province e Città Metropolitane. Conseguentemente, il Comune non può avanzare pretese di pagamento in relazione al canone pubblicitario qualora l'area interessata risulti appartenente a un soggetto terzo (ex multis Tribunale Treviso sez. I, 24/03/2025, n. 426).
Ciò premesso, rileva nel caso di specie il disposto di cui al comma 818 del citato art.1 L.160/2019 secondo cui "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art.2 comma 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".
ll Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1982) definisce all'art. 3, comma 1 n. 8, il centro abitato come un
“insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
Il Comune di Perugia e/o la concessionaria Dogre avrebbero allora dovuto fornire la prova, a loro carico, dell'inerenza degli impianti oggetto del contestato accertamento in tratti di strada situati all'interno di centri abitati, secondo la nozione delineata dal vigente codice della strada, altrimenti risultando detti impianti - dalla documentazione depositata in giudizio - posti sulla Indirizzo_1 in zona esterna al centro abitato ovvero per lo più in zone agricole con densità abitative ridotte.
3.- E' fondato infine anche l'ottavo motivo dell'appello inerente la stauizione del primo giudice sulle spese di lite, sussistendo giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esitente nell'individuazione del presupposto di imposta del CUP per gli impianti pubblicitari quanto in particolare ai fascioni delle pensiline delle stazioni di rifornimento, come deciso nell'odierna udienza pubblica in riferimento ad altro connesso appello (rg. n.17/2025) riguardante le stesse parti. 4.- Alla luce delle suesposte argomentazioni l'appello è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l'obiettiva complessità e particolarità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.