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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- EN GE IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 16/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- EN GE IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza, si opponeva al silenzio/rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso parziale delle ritenute IRPEF applicate sulle indennità aggiuntiva di buonuscita erogate dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Al riguardo, deduceva che:
- detta indennità, concessa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, era stata interamente assoggettata a tassazione separata in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle
Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, senza applicare alcuna riduzione forfettaria della base imponibile;
- con parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello presentato dal predetto Fondo di
Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, chiariva che il criterio di imposizione sino a quel tempo adottato in base alla predetta circolare ministeriale era errato in quanto la base imponibile dell'indennità di buonuscita in parola, doveva essere determinata al lordo della riduzione forfettaria ex art 19 comma 2 bis TUIR di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale;
- esso ricorrente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso IRPEF, evidenziando che l'indennità di buonuscita rispettivamente percepita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR nella parte che prevede la specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR;
- l'agenzia entrate di Como interpellata avevano di fatto disatteso le loro richieste di tal che si era perfezionato il silenzio/ rifiuto con il decorso di 90 giorni dall'invio delle istanze di rimborso.
Pertanto, il ricorrente lamentava l'illegittimità del rigetto formatosi sulla domanda di rimborso IRPEF e, per l'effetto, chiedeva il nuovo calcolo delle ritenute fiscali, determinando la base imponibile secondo quanto previsto dalla citata norma del TUIR e dalla risposta n 91/2024 dell'agenzia entrate, con rimborso delle somme indebitamente trattenute. Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Como eccependo la prescrizione decennale del diritto al rimborso delle ritenute effettuate nel 2007 e comunque la decadenza dall'istanza di rimborso ex art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
E' pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità come quelle di cui trattasi, concesse in aggiunta a quelle liquidate dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, hanno funzione esclusivamente previdenziale e sono assimilabili alle indennità “equipollenti” al TFR di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 ( TUIR), come dire rappresentano una forma di retribuzione differita
“con applicazione di tassazione separata e non integrale” (cfr. tra le tante Cass. Civ n 25396/2017; Cass.
Civ n 2558/2017).
Sicché, nel calcolo delle somme da erogare in concreto, ai fini dell'imposizione fiscale, trovano applicazione i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, del citato TUIR, vale a dire la riduzione dell'ammontare tassabile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Alla citata giurisprudenza, del resto, si adeguava l'Agenzia delle Entrate tant'è che, in risposta n. 91/24 ad interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri, confermava che l'indennità in parola, ritenuta indennità equipollente al TFR, doveva essere assoggettata a tassazione con riduzione di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
Di qui la pretesa del ricorrente al rimborso delle eccedenze fiscali calcolate ed erogate dal FAF sulla base dell'interpretazione, ormai superata, fornita dal Ministero delle Finanze con circolare in data 5 febbraio 1986
n. 2 secondo cui le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, erano soggette a tassazione senza applicare alcuna riduzione specifica alla base imponibile.
Non è fondata l'eccepita decadenza della istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73.
Tale disposizione prevede che ”il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza… può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Nel caso di specie, invero, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita incorrendo non già in un “errore materiale”, siccome previsto nella citata norma del DPR 602/73 che indica le ragioni del rimborso e fissa il termine di decadenza per le relative istanze, ma seguendo un' interpretazione imposta, a ben vedere, dall'Amministrazione Finanziaria, segnatamente dal Ministero delle Finanze con la richiamata circolare del 1986.
Un'interpretazione rivelatasi errata solo successivamente, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali condivisi dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24, di tal che è da questo momento che si rivela il carattere indebito delle ritenute operate.
In una siffatta situazione, il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato.
In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando in plurime sentenze che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. Civ n 7936/2024; n 32309/19).
Parimenti, non sussiste la prescrizione invocata dall'Ufficio per le stesse motivazioni sopra indicate.
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice della CGT così provvede:
- accoglie il ricorso, ordinando all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR in base alla risposta n. 91/2024 della stessa Agenzia delle Entrate;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre iva, cp, rimborso spese generali e contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
Como, il 26.11.2025
Il Giudice
DO CO MA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
MANCINI MARCO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- EN GE IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 16/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- EN GE IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, ex appartenente al corpo della Guardia di Finanza, si opponeva al silenzio/rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso parziale delle ritenute IRPEF applicate sulle indennità aggiuntiva di buonuscita erogate dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Al riguardo, deduceva che:
- detta indennità, concessa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, era stata interamente assoggettata a tassazione separata in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle
Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, senza applicare alcuna riduzione forfettaria della base imponibile;
- con parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello presentato dal predetto Fondo di
Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, chiariva che il criterio di imposizione sino a quel tempo adottato in base alla predetta circolare ministeriale era errato in quanto la base imponibile dell'indennità di buonuscita in parola, doveva essere determinata al lordo della riduzione forfettaria ex art 19 comma 2 bis TUIR di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale;
- esso ricorrente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso IRPEF, evidenziando che l'indennità di buonuscita rispettivamente percepita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR nella parte che prevede la specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR;
- l'agenzia entrate di Como interpellata avevano di fatto disatteso le loro richieste di tal che si era perfezionato il silenzio/ rifiuto con il decorso di 90 giorni dall'invio delle istanze di rimborso.
Pertanto, il ricorrente lamentava l'illegittimità del rigetto formatosi sulla domanda di rimborso IRPEF e, per l'effetto, chiedeva il nuovo calcolo delle ritenute fiscali, determinando la base imponibile secondo quanto previsto dalla citata norma del TUIR e dalla risposta n 91/2024 dell'agenzia entrate, con rimborso delle somme indebitamente trattenute. Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Como eccependo la prescrizione decennale del diritto al rimborso delle ritenute effettuate nel 2007 e comunque la decadenza dall'istanza di rimborso ex art. 38 del
D.P.R. n. 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
E' pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le indennità come quelle di cui trattasi, concesse in aggiunta a quelle liquidate dal Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, hanno funzione esclusivamente previdenziale e sono assimilabili alle indennità “equipollenti” al TFR di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 917/86 ( TUIR), come dire rappresentano una forma di retribuzione differita
“con applicazione di tassazione separata e non integrale” (cfr. tra le tante Cass. Civ n 25396/2017; Cass.
Civ n 2558/2017).
Sicché, nel calcolo delle somme da erogare in concreto, ai fini dell'imposizione fiscale, trovano applicazione i criteri di abbattimento dell'imponibile previsti dall'art. 19, comma 2-bis, del citato TUIR, vale a dire la riduzione dell'ammontare tassabile di una somma pari ad euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Alla citata giurisprudenza, del resto, si adeguava l'Agenzia delle Entrate tant'è che, in risposta n. 91/24 ad interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri, confermava che l'indennità in parola, ritenuta indennità equipollente al TFR, doveva essere assoggettata a tassazione con riduzione di euro 309,87 per ogni anno di servizio effettivamente prestato.
Di qui la pretesa del ricorrente al rimborso delle eccedenze fiscali calcolate ed erogate dal FAF sulla base dell'interpretazione, ormai superata, fornita dal Ministero delle Finanze con circolare in data 5 febbraio 1986
n. 2 secondo cui le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, erano soggette a tassazione senza applicare alcuna riduzione specifica alla base imponibile.
Non è fondata l'eccepita decadenza della istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/73.
Tale disposizione prevede che ”il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare…istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza… può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Nel caso di specie, invero, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita incorrendo non già in un “errore materiale”, siccome previsto nella citata norma del DPR 602/73 che indica le ragioni del rimborso e fissa il termine di decadenza per le relative istanze, ma seguendo un' interpretazione imposta, a ben vedere, dall'Amministrazione Finanziaria, segnatamente dal Ministero delle Finanze con la richiamata circolare del 1986.
Un'interpretazione rivelatasi errata solo successivamente, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali condivisi dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24, di tal che è da questo momento che si rivela il carattere indebito delle ritenute operate.
In una siffatta situazione, il termine di decadenza non può risalire all'atto del pagamento delle indennità ma deve decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato.
In tal senso si è espressa, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità precisando in plurime sentenze che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discende in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione (Cfr. Cass. Civ n 7936/2024; n 32309/19).
Parimenti, non sussiste la prescrizione invocata dall'Ufficio per le stesse motivazioni sopra indicate.
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice della CGT così provvede:
- accoglie il ricorso, ordinando all'Agenzia delle Entrate di procedere al ricomputo delle ritenute IRPEF effettuate dal FAF sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, determinando la base imponibile secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2-bis del TUIR in base alla risposta n. 91/2024 della stessa Agenzia delle Entrate;
- condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre iva, cp, rimborso spese generali e contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
Como, il 26.11.2025
Il Giudice
DO CO MA