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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/2024 R.G. promossa da vv. NC, in proprio ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in Parte_1
Asti, presso il proprio studio, nonché presso lo studio in Milano dell'Avv. Ambrosoli
Matteo che pure lo rappresenta e difende per procura del 3.5.2023 depositata in primo grado in data 22.5.2023.
- PARTE APPELLANTE - contro vv. CO, in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Asti, presso il proprio studio.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 12.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in totale riforma della sentenza Trib. Torino n.
4402/2023 pubblicata l'8 novembre 2023 (nel procedimento n. R.G. 23641/2020) e notificata via p.e.c. in data 27 novembre 2023, così pronunciarsi: nel merito:
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo avversario n. 5630/2020 del Tribunale di Torino (R.G. 12330/2020) e così revocarlo e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, così come revocare la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto;
1 - condannare l'Avv. CO IO alla restituzione delle somme versate in esecuzione alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento e agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della presente domanda sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, previa, in particolare, trasmissione ex art. 331, co. VI, c.p.c. degli atti alla Procura della Repubblica di Torino per le valutazioni di competenza in merito all'integrazione del reato di concorso in calunnia continuata in atti giudiziari per finalità meramente persecutorie ed al Consiglio di Disciplina Forense per le valutazioni deontologiche del caso, con riferimento alla messinscena della continuata incolpazione dell'Avv.
CO IO, pur sapendolo certamente innocente, per aver falsificato la sottoscrizione del bonifico oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dei reati di sostituzione di persona dell'Avv. NC IO e di induzione al falso ideologico del Giudicante, portata avanti in atti giudiziari da parte degli avv.ti
NC IO e Matteo Ambrosoli;
- nonché previo rigetto dell'istanza avversaria di rinnovazione della CTU e delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, in quanto manifestamente infondate, dilatorie oltre che gravemente offensive in ordine alla asserita esistenza del cd.
“falsario allenato” alla imitazione della firma dell'appellante, sempre con incolpazione della persona dello stesso appellato, financo con produzione di scritture comparative per incriminarlo pur sapendolo certamente innocente;
- rigettare integralmente l'appello proposto poiché inammissibile per manifesta infondatezza e, conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante ad una somma equitativamente determinata dalla Ecc.ma
Corte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e lite temeraria, tenuto conto della particolare pervicacia e mala fede nella reiterazione di condotte in aperto abuso del processo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
NC ha proposto opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 5630 del
2 13.8.2020 con cui il Tribunale di Torino gli aveva ingiunto la restituzione della somma di € 15.385,33 a favore dello zio Avv. CO, da esso opponente Parte_1
disposta (in qualità di delegato ad operare sul c/c intestato allo zio), mediante bonifico bancario in data 27.12.2012, a favore del padre , in assenza Parte_3
di autorizzazione da parte del titolare del conto.
In particolare, sosteneva che:
- il conto corrente de quo dal 2008 era stato destinato alla raccolta dei frutti delle locazioni di alcuni immobili, in comunione pro-indiviso tra lo zio CO ed il RA
(padre dell'opponente), e di proprietà dei loro genitori, gestiti di comune intesa, Pt_3 con periodica ripartizione dell'utile tra i due fratelli, senza particolari formalità;
- dopo alcuni anni di gestione condivisa, nel 2012, i rapporti tra i due fratelli e Pt_3
CO si erano incrinati, anche in conseguenza del precipitare delle facoltà mentali dei genitori (per i quali il Tribunale di Asti in data 26.11.2012 aveva sottoposto ad amministrazione di sostegno, nominando amministratore l'avv.
CO IO);
- dopo la morte degli amministrati, il giudice tutelare aveva rilevato serie “criticità” nella gestione del patrimonio di questi ultimi da parte dell'amministratore;
- CO IO aveva omesso di rendicontare in entrambe le procedure di
ADS i movimenti del conto BPN n. 186713;
- il bonifico disposto in data 27.12.2012 per cui è causa era servito ad attribuire al RA/padre una provvisionale a chiusura della gestione comune Parte_3 dei frutti delle locazioni, anteriore all'apertura delle due amministrazioni di sostegno;
- non aveva mai ricevuto mandato da parte dello zio ad operare sul conto, disconoscendo la sottoscrizione ad esso attribuita in calce all'ordine di bonifico, il quale era stato impartito alla banca dallo stesso avv. CO IO, di cui risultava il nominativo nella contabile bancaria, nello spazio “ordinante”;
- era maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. deducendo che si sarebbe comunque dovuto ritenere che egli avesse agito nel rapporto padre-figlio, nell'esclusivo interesse e per conto di dunque, non in dipendenza Parte_3
di contratto di mandato, ma in conseguenza di obbligazioni morali;
- in ogni caso, sosteneva che il committente era stato il quale, ex Parte_3
art. 1228 c.c., nei rapporti col RA CO, era il solo e diretto responsabile delle prestazioni fornite avvalendosi di propri collaboratori famigliari.
3 Si è poi costituito Avv. CO chiedendo la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, previa verificazione della sottoscrizione sulla contabile di bonifico,
e ribadendo, in replica all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, di aver proposto un'azione contrattuale fondata sulla delega a operare in conto corrente rilasciata al TE.
La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione all'istituto bancario dell'originale della contabile di bonifico ai fini della verificazione, escussione di un teste e svolgimento di CTU grafologica.
Con sentenza n. 4402/2023 il Tribunale di Torino preso atto dell'esito della CTU grafologica:
- ha dichiarato ex art. 216 c.p.c. la sottoscrizione apposta sull'ordine di bonifico in data 27.12.2012 appartenente a IO NC;
- ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 5630/2020, dichiarandone l'esecutività;
- ha condannato l'attore-opponente a rimborsare al convenuto-opposto le spese di lite, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c., ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore-opponente.
2. Con atto di citazione notificato in data 27.12.2023, Avv. NC Parte_1
impugna la suddetta sentenza n. 4402/2023.
In particolare, richiamate le istanze istruttorie di primo grado e chiesta la rinnovazione della CTU grafologica, articola i seguenti motivi di appello:
- con il primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto pacifica, per ammissione di esso opponente, la mancata autorizzazione da parte dello zio al TE al trasferimento del denaro a favore del padre
[...]
sostenendo che nel mandato e specie dinnanzi ad una procura generale Parte_3
illimitata, non sia necessario che ogni singola operazione esecutiva debba essere autorizzata ed evidenziando, tra l'altro, che nel ricorso monitorio era stato lo stesso
Avv. CO IO a qualificare l'odierno appellante come delegato generale;
aggiunge inoltre che da nessun atto risulterebbe un riconoscimento dell'eccesso di delega (o della mancata autorizzazione) da parte dell'opponente, come invece dedotto in sentenza, mentre ritiene di aver sempre e reiteratamente specificato (al di là di non ricordare la specifica operazione e di non riconoscerne la firma) come si trattasse di conto e delega atti a gestire i rapporti tra fratelli in relazione agli immobili comuni;
ciò posto, sostiene che l'onere probatorio circa l'eccesso di delega sia in
4 capo all'opposto il quale nulla avrebbe provato, né tanto meno allegato, riguardo l'oggetto ed i limiti del rapporto tra le parti, delegante e delegato;
ne deduce pertanto che erroneamente il giudice avrebbe riconosciuto un eccesso di mandato in capo all'opponente senza però individuare entro quali limiti il delegato avrebbe potuto operare sul conto e dunque se vi abbia effettivamente esorbitato, posto che vi sarebbero elementi pacifici idonei per affermare il contrario atteso che la delega presso la banca era illimitata e l'opposto, nonostante l'immediata conoscenza dell'operazione de qua, non aveva avanzato per otto anni alcuna contestazione in merito;
- con il secondo motivo, censura la parte della sentenza ove ha sostenuto che l'opponente non aveva allegato, né provato la ratifica dell'operazione, espressa o anche per fatti concludenti, da parte dell'opposto; richiama sul punto la circostanza per cui, pur conoscendo fin da subito l'operazione, l'Avv. CO IO per ben otto anni nulla aveva fatto, decidendo, solo dopo questo lungo lasso temporale di agire in via monitoria, così ravvisando una ratifica tacita a ex art. 1711 e 1399 c.c. dell'operazione oggetto di causa o comunque, di approvazione ex art. 1712 c.c. che al secondo comma prevede che le eventualità difformità non tempestivamente contestate si hanno per tacitamente approvate;
eccepisce inoltre l'estinzione e in ogni caso l'inammissibilità della pretesa ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- con il terzo motivo, l'erroneità della sentenza per aver affermato che l'attore avrebbe sostenuto di aver operato per conto e nell'interesse del padre
[...]
non considerando che la delega riguardava il rapporto banca-cliente, a Parte_3
cui era estraneo;
in proposito evidenzia di aver dedotto in primo Parte_3 grado la sola parziale titolarità delle somme in capo all'Avv. CO IO, trattandosi, in realtà, del frutto della locazione di immobili, alcuni in comunione con il RA e altri, all'epoca del bonifico in questione, di titolarità dei genitori (non ancora soggetti ad amministrazione e che, poi, all'epoca della domanda giudiziaria, erano defunti), sempre comunque gestiti dai fratelli, beneficiari dei relativi incassi come d'intese tra tutti i familiari comproprietari;
aggiunge di aver documentato altresì il fatto che aveva poi lasciato la gestione della sua quota di immobili e Parte_3
reddito anche ai figli, da qui, appunto, le deleghe in loro favore ad operare sul conto;
sottolinea, quindi, di aver di conseguenza eccepito sia la carenza di legittimazione dell'ingiungente, sia l'inesistenza della qualità di mandante dell'Avv. CO
IO e, così, l'inesistenza di mandato e l'infondatezza della domanda;
il primo
5 giudice, tuttavia, non aveva considerato tali deduzioni, decidendo dunque sull'opposizione senza accertare elementi fondamentali quali l'effettiva titolarità o contitolarità del conto, l'effettivo mandante del delegato e l'effettivo regolamento del mandato, rendendo così una pronuncia apparente;
- con il quarto motivo, sostiene che è stato liquidato l'asserito danno derivante dall'atto compiuto dal delegato senza autorizzazione del delegante, senza che quest'ultimo abbia provato l'effettivo pregiudizio patito dall'atto medesimo, senza considerare inoltre che nella fattispecie il ricorrente si era dichiarato solo
“intestatario” del conto, e non titolare delle somme, su conto finalizzato “per incassi e spese della gestione dei conduttori su mandato dello studio legale del ricorrente”;
- con il quinto motivo, ritiene che quanto esposto relativamente all'assenza di concreta deduzione di un mandato con l'Avv. CO IO renda fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente in primo grado;
- con il sesto motivo, contesta le risultanze della CTU grafologica evidenziando l'omessa disamina delle contestazioni mosse alla medesima consulenza dal CT dell'opponente di cui richiama le evidenziate innumerevoli divergenze tra le caratteristiche grafologiche della sottoscrizione del modulo di bonifico e la firma autografa dell'appellante;
- con il settimo motivo, censura la condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento in favore dell'opposto di una somma pari alle spese di lite, evidenziando che, a fronte degli otto anni trascorsi dalla sedicente firma, era comprensibile che, senza mala fede o colpa alcuna, esso opponente poteva non ricordare l'asserita disposizione di bonifico da parte sua;
ritiene inoltre erroneo parlare di “afflizione” e di “danni di natura psicologica” dell'Avv. CO IO, sedicente vittima, atteso che il medesimo, fin dal ricorso, aveva mentito in ordine a contestazioni stragiudiziali e tentativi bonari di risoluzione, il giorno dopo l'operazione contestata di € 15.000,00 aveva prosciugato il conto (con un assegno a sé medesimo per € 236.000 circa), aveva sottratto ai genitori e al RA oltre €
988.000, aveva vessato RA e TE con miriade di iniziative, tentando di consolidare la duplicazione del titolo già ottenuto avanti al Tribunale di Milano.
3. Si è costituito Avv. CO, eccependo in via preliminare la Parte_1
“manifesta infondatezza in abuso del processo a fini calunniatori e persecutori in atti giudiziari dell'appello avversario” e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello per
6 infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e chiedendo la condanna al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. anche per il presente grado.
All'udienza del 12.9.2024 parte appellata ha ulteriormente dedotto che nelle more in relazione alle vicende processuali citate da controparte circa l'amministrazione di sostegno dei genitori, la Suprema Corte ha respinto l'impugnazione avverso provvedimento di volontaria giurisdizione concernente la madre e il provvedimento di merito relativo al padre era ormai coperto da giudicato ed avendo la Cassazione accertato in via definitiva che il conto relativo all'amministrazione di sostegno in favore della nonna non era approvabile.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata poi trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 13.6.2025.
4. L'impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata, in quanto:
- la delega generale, rilasciata da CO IO al TE NC
IO ad operare sul c/c n. 238500/186713 presso BA LA di NO
(come emerge dal doc. 2 monitorio) è documentale e riguarda il solo rapporto banca- cliente, cui il beneficiario del bonifico ( ) è del tutto estraneo;
Parte_3
- posto ciò, logicamente prioritaria ad ogni successiva valutazione in fatto e diritto è
l'avvenuta attribuzione a IO NC della sottoscrizione apposta in calce all'ordine di bonifico oggetto di controversia: come già osservato dal primo giudice, le valutazioni tecniche esposte dal CTU grafico nominato appaiono chiare, complete nella disamina della firma in verifica e di quelle in comparazione e pienamente convincenti e condivisibili;
in particolare si evidenziano i seguenti passaggi alle pag.
20-24 della relazione:
➢ “La firma si presenta eseguita con disinvoltura e fluidità non presentando nessun elemento indicativo di velocità esecutiva “controllata”, nessun elemento indicativo di una azione imitativa, nessuna incertezza e/o anomalie nel percorso grafico che è stato eseguito in continuità esecutiva e con alleggerimenti naturali in alcuni tratti grafici”;
➢ “Nel complesso siamo dunque in presenza di una azione grafica resa in modo spontaneo e naturale con esecuzione di forme grafico-strutturali (movimenti esecutivi) che chiaramente provengono da abitualità proprie della mano scrivente che ha redatto la firma in verifica”;
➢ dopo avere poi esaminato singoli e significativi segni grafici a confronto, ha aggiunto che “Completa contrapposta analogia esecutiva si rileva anche nelle
7 modalità esecutive di redazione delle sintesi letterali del cognome
“IO”, nella naturale variabilità esecutiva eseguita in spontaneità e velocità esecutiva, a conferma dell'unicità di mano di scritto”, seguita dall'analisi specifica e dalla valutazione conseguente che “Evidente in questi contrapposti movimenti grafici, eseguiti in sintesi letterale nel corpo e al termine del cognome “IO”, una loro completa analogia nelle modalità esecutive. Nel complesso siamo dunque in presenza di una identica gestualità geno-grafica derivante da abituali e consolidati movimenti grafo-neuro-motori”;
- non corrisponde al vero che il CTU non avesse adeguatamente esaminato e contrastato le osservazioni critiche avanzate dal CTP, posto che ha invece analiticamente smentito la tesi contrapposta alle pag. da 25 a 31 della relazione ed anche alle pag. 31-34 nella disamina e condivisione delle ulteriori valutazioni tecniche del CTP della controparte (cui si rinvia), rilevando in sintesi che, proprio a seguito delle ampie valutazioni e disamine svolte in concreto sulle firme esaminate, la tesi di una “libera imitazione … dopo un opportuno studio del modello da riprodurre
e dopo un lungo allenamento nell'esecuzione del modello scrittorio da realizzare”, non aveva alcun concreto riscontro (“In merito ai riscontri grafologici emersi, risulta non sostenibile la tesi di una imitazione pedissequa di forme note o di quella di una imitazione per ricalco. Tutte le caratteristiche essenziali e specifiche della firma in verifica corrispondono alle specifiche modalità e variabilità presenti nella mano autografa e risultano giustificabili con le modalità esecutive rese dall'Avv. NC
IO nelle sue autografe. Gli elementi grafologici e grafo-dinamici rilevati, portano a sostenere che siamo di fronte ad una unica mano di scritto”) e che “La firma presente sul modulo del Banco LA AG.1 Asti - ordine bonifico con riferimenti interni MBOT12523221 – H007768 datato 27/12/2012 - è riconducibile alle modalità e variabilità esecutive dell'Avv. NC IO. L'autografia della firma in verifica viene espressa con il grado di certezza tecnica”);
- del resto, in appello non risultano neppure specificamente esaminate e contrastate le analitiche considerazioni svolte dal CTU in sede di disamina e smentita delle critiche mosse dal CTP qui meramente riproposte;
Per_1
- tale valutazione tecnica del CTU, peraltro, trova ulteriore riscontro nella volubilità e contraddittorietà delle difese svolte (laddove giustificavano l'esecuzione del bonifico in relazione all'asserita ripartizione degli utili di immobili con il beneficiario della
8 somma), allorché aveva riconosciuto che già in allora i rapporti tra i fratelli si erano profondamente incrinati;
- del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'ordine del bonifico indichi con
“ordinante” l'intestatario del conto, preso atto sia della dichiarazione testimoniale dell'impiegato direttivo (cfr. verbale 12.2.2022), che ha confermato Testimone_1
la necessità di indicare tale nominativo piuttosto che di quello di un mero delegato ad operare sul conto il quale, appunto, non è mai titolare delle somme da esso bonificate in forza della delega risultante alla banca (“il modulo contabile indica sempre quale ordinante il titolare del conto corrente. L'eventuale presenza del delegato può emergere attraverso la Sua identificazione, firma e verifica dei poteri a
Lui attribuiti sul conto corrente su cui sta operando. Chi riceve il bonifico vede sul proprio conto corrente il messaggio di accredito con indicato il titolare del conto corrente da cui è partito l'accredito, senza indicazione dell'esecutore delegato;
eventuali informazioni aggiuntive potrebbero essere contenute nella causale dello stesso bonifico”).
Preso atto che, quindi, l'operazione di bonifico era stata effettuata proprio da
IO NC, possono essere esaminate le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata, le quali, peraltro, appaiono tutte infondate, in quanto:
- la circostanza che nel rapporto con la banca il delegato possa operare in forza di una delega generica, di per sé nulla prova circa il diverso rapporto interno con l'unico intestatario del conto e, in quanto tale, titolare delle somme presenti sul conto corrente (essendo poi estranei alle parti le controversia relative al rendiconto con il RA ); Pt_3
- proprio la disamina della distinzione dei rapporti (ben descritta dal primo giudice) risulta omessa nella ricostruzione dell'appellante sul punto in cui pretenderebbe far derivare dalla mera delega bancaria un'autorizzazione da parte del titolare del conto dell'operazione contestata nel caso in esame, con un effetto di “ardita” inversione dell'onere della prova circa la “non autorizzazione” dell'operazione contestata;
- nei rapporti interni, quindi, permane in capo al delegato che ha eseguito un'operazione di bonifico l'onere di provare l'esistenza di un previo ordine esplicito in tal senso da parte del titolare del conto (ipotesi mai dedotta, né tantomeno provata), oppure la successiva ratifica di essa;
9 - va in proposito evidenziato che mai nessuna allegazione circa la ratifica
(implicita o esplicita) è stata dedotta dall'appellante per tutto il primo grado del giudizio;
- va di conseguenza rilevato che in assenza di autorizzazione o ratifica, come correttamente sostenuto dal primo giudice, il delegato deve assumere a proprio carico gli effetti economici dell'atto compiuto e l'obbligo, di natura contrattuale, di tenere indenne il titolare del conto corrente da qualsiasi pregiudizio che gli sia derivato dall'avere agito in assenza o difformità di una previa indicazione del mandante (cfr. ex multis Cass. 19.5.2004 n. 9472,
Cass.
7.8.2009 n. 18107, Cass. 19.3.2024 n. 7315);
- tali considerazioni determinano l'infondatezza anche della censura che ritiene il credito prescritto, posto che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale e non quella extracontrattuale eccepita;
- né tra le allegazioni svolte né tanto meno nella documentazione prodotta, sono comunque ravvisabili condotte idonee a far ritenere che l'operazione di bonifico in esame sia stata “accettata” o comunque “ratificata” da IO
CO: tale non può essere la mera conoscenza dell'atto effettuato e l'omessa immediata reazione, posto che, come noto, il silenzio e l'inerzia assumono rilievo unicamente in relazione al maturarsi della prescrizione;
tanto meno risulta significativa di un intento di ratifica l'operazione di prelievo e svuotamento del conto effettuata legittimamente dal titolare del conto a poca distanza di tempo, ben potendo tale iniziativa essere piuttosto volta a prevenire altre illegittime iniziative del delegato ad operare su tale conto;
- al di là dell'assenza di legittimazione in tal senso, neppure è stato specificamente allegato e tanto meno provato che la somma bonificata a
[...]
sia stata utilizzata da IO CO per saldare rapporti Parte_3
pendenti tra i due e che in modo generico si assume siano impegnati da anni in dispendiose e complesse controversie non ancora concluse;
- non è quindi ravvisabile la ratifica tacita tardivamente invocata in appello, posto che come più volte affermato dalla Suprema Corte, è pur vero che la ratifica possa essere anche tacita “ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio” (Cass.
8.4.2004 n. 6937) ed è proprio tale contegno che difetta totalmente nel caso in esame;
10 - non si rinviene neppure l'ipotesi (anch'essa tardivamente) invocata di approvazione ex art. 1712 secondo comma c.c. atteso che nel caso in esame
è stata comunque dedotta l'assenza totale dell'incarico e non l'esecuzione difforme dallo stesso;
- esula dalla controversia in esame (e piuttosto appartiene all'oggetto diretto o indiretto di altre liti pendenti tra i fratelli CO e ) l'asserita – e Pt_3 comunque non provata – parziale titolarità delle somme presenti sul conto corrente in capo a CO IO (trattandosi del frutto della locazione di immobili, alcuni in comunione con il RA e altri, all'epoca del bonifico in questione, di titolarità dei genitori) e ciò per l'assorbente ragione che in ogni caso non viene dedotta la contitolarità di IO NC, mero delegato ad operare su tale conto ed al quale viene contestato di avere assunto una iniziativa autonoma non autorizzata su somme presenti su un conto corrente di cui era titolare/intestatario unicamente IO CO, somme che pertanto è obbligato a reintegrare interamente;
- dalle considerazioni che precedono emerge altresì la manifesta infondatezza anche della censura mossa alla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., essendo stata l'opposizione fondata su circostanze del tutto infondate o, come visto, irrilevanti ai fini decisori o palesemente maliziose e strumentali quale l'affermazione che dopo otto anni poteva incolpevolmente non ricordare l'asserita disposizione di bonifico da parte sua, nonostante sia stata acclarata la totale autonomia della sua iniziativa per un considerevole importo e le controversie già insorte tra lo zio e il padre a favore del quale aveva inviato il bonifico per cui è causa;
- la quantificazione dell'importo ex art. 96 c.p.c. appare sorretto da un equo criterio che lo rapporta all'ammontare delle spese di lite e non richiede allegazione o prova di aspetti specifici connessi alle ripercussioni dannose della temerarietà delle difese svolte.
5. Parte appellata ha chiesto di condannare l'appellante anche in questo grado ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, la domanda è accoglibile e può commisurarsi anche in questo grado all'importo liquidato a titolo di rimborso spese.
11 6. Parte appellata ha altresì richiesto di disporre la “trasmissione ex art. 331, co. VI,
c.p.c. degli atti alla Procura della Repubblica di Torino per le valutazioni di competenza in merito all'integrazione del reato di concorso in calunnia continuata in atti giudiziari per finalità meramente persecutorie ed al Consiglio di Disciplina
Forense per le valutazioni deontologiche del caso, con riferimento alla messinscena della continuata incolpazione dell'Avv. CO IO, pur sapendolo certamente innocente, per aver falsificato la sottoscrizione del bonifico oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dei reati di sostituzione di persona dell'Avv.
NC IO e di induzione al falso ideologico del Giudicante, portata avanti in atti giudiziari da parte degli avv.ti NC IO e Matteo Ambrosoli”.
La richiesta non è accoglibile, in quanto le attribuzioni indicate vengono desunte da elementi trattati nell'ambito delle difese processuali svolte in questa sede, che pur essendo infondate, non attribuiscono in modo esplicito e univoco quel che viene lamentato;
posto ciò non si ravvisano evidenze di un reato perseguibile di ufficio.
7. Alla totale soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da NI NC avverso la sentenza n.
4402/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 8.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
applicato l'art. 96 terzo comma c.p.c.
- condanna NI NC al pagamento a favore di NI
CO della somma di € 3.966,00;
12 - condanna NI NC a rimborsare a NI CO le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.6.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/2024 R.G. promossa da vv. NC, in proprio ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in Parte_1
Asti, presso il proprio studio, nonché presso lo studio in Milano dell'Avv. Ambrosoli
Matteo che pure lo rappresenta e difende per procura del 3.5.2023 depositata in primo grado in data 22.5.2023.
- PARTE APPELLANTE - contro vv. CO, in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Asti, presso il proprio studio.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 12.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in totale riforma della sentenza Trib. Torino n.
4402/2023 pubblicata l'8 novembre 2023 (nel procedimento n. R.G. 23641/2020) e notificata via p.e.c. in data 27 novembre 2023, così pronunciarsi: nel merito:
- accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo avversario n. 5630/2020 del Tribunale di Torino (R.G. 12330/2020) e così revocarlo e, comunque, rigettare tutte le domande avversarie, così come revocare la condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in diritto;
1 - condannare l'Avv. CO IO alla restituzione delle somme versate in esecuzione alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento e agli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della presente domanda sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e Cpa, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, previa, in particolare, trasmissione ex art. 331, co. VI, c.p.c. degli atti alla Procura della Repubblica di Torino per le valutazioni di competenza in merito all'integrazione del reato di concorso in calunnia continuata in atti giudiziari per finalità meramente persecutorie ed al Consiglio di Disciplina Forense per le valutazioni deontologiche del caso, con riferimento alla messinscena della continuata incolpazione dell'Avv.
CO IO, pur sapendolo certamente innocente, per aver falsificato la sottoscrizione del bonifico oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dei reati di sostituzione di persona dell'Avv. NC IO e di induzione al falso ideologico del Giudicante, portata avanti in atti giudiziari da parte degli avv.ti
NC IO e Matteo Ambrosoli;
- nonché previo rigetto dell'istanza avversaria di rinnovazione della CTU e delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, in quanto manifestamente infondate, dilatorie oltre che gravemente offensive in ordine alla asserita esistenza del cd.
“falsario allenato” alla imitazione della firma dell'appellante, sempre con incolpazione della persona dello stesso appellato, financo con produzione di scritture comparative per incriminarlo pur sapendolo certamente innocente;
- rigettare integralmente l'appello proposto poiché inammissibile per manifesta infondatezza e, conseguentemente, confermare in toto l'impugnata sentenza;
- condannare l'appellante ad una somma equitativamente determinata dalla Ecc.ma
Corte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e lite temeraria, tenuto conto della particolare pervicacia e mala fede nella reiterazione di condotte in aperto abuso del processo.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
NC ha proposto opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 5630 del
2 13.8.2020 con cui il Tribunale di Torino gli aveva ingiunto la restituzione della somma di € 15.385,33 a favore dello zio Avv. CO, da esso opponente Parte_1
disposta (in qualità di delegato ad operare sul c/c intestato allo zio), mediante bonifico bancario in data 27.12.2012, a favore del padre , in assenza Parte_3
di autorizzazione da parte del titolare del conto.
In particolare, sosteneva che:
- il conto corrente de quo dal 2008 era stato destinato alla raccolta dei frutti delle locazioni di alcuni immobili, in comunione pro-indiviso tra lo zio CO ed il RA
(padre dell'opponente), e di proprietà dei loro genitori, gestiti di comune intesa, Pt_3 con periodica ripartizione dell'utile tra i due fratelli, senza particolari formalità;
- dopo alcuni anni di gestione condivisa, nel 2012, i rapporti tra i due fratelli e Pt_3
CO si erano incrinati, anche in conseguenza del precipitare delle facoltà mentali dei genitori (per i quali il Tribunale di Asti in data 26.11.2012 aveva sottoposto ad amministrazione di sostegno, nominando amministratore l'avv.
CO IO);
- dopo la morte degli amministrati, il giudice tutelare aveva rilevato serie “criticità” nella gestione del patrimonio di questi ultimi da parte dell'amministratore;
- CO IO aveva omesso di rendicontare in entrambe le procedure di
ADS i movimenti del conto BPN n. 186713;
- il bonifico disposto in data 27.12.2012 per cui è causa era servito ad attribuire al RA/padre una provvisionale a chiusura della gestione comune Parte_3 dei frutti delle locazioni, anteriore all'apertura delle due amministrazioni di sostegno;
- non aveva mai ricevuto mandato da parte dello zio ad operare sul conto, disconoscendo la sottoscrizione ad esso attribuita in calce all'ordine di bonifico, il quale era stato impartito alla banca dallo stesso avv. CO IO, di cui risultava il nominativo nella contabile bancaria, nello spazio “ordinante”;
- era maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. deducendo che si sarebbe comunque dovuto ritenere che egli avesse agito nel rapporto padre-figlio, nell'esclusivo interesse e per conto di dunque, non in dipendenza Parte_3
di contratto di mandato, ma in conseguenza di obbligazioni morali;
- in ogni caso, sosteneva che il committente era stato il quale, ex Parte_3
art. 1228 c.c., nei rapporti col RA CO, era il solo e diretto responsabile delle prestazioni fornite avvalendosi di propri collaboratori famigliari.
3 Si è poi costituito Avv. CO chiedendo la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, previa verificazione della sottoscrizione sulla contabile di bonifico,
e ribadendo, in replica all'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, di aver proposto un'azione contrattuale fondata sulla delega a operare in conto corrente rilasciata al TE.
La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione all'istituto bancario dell'originale della contabile di bonifico ai fini della verificazione, escussione di un teste e svolgimento di CTU grafologica.
Con sentenza n. 4402/2023 il Tribunale di Torino preso atto dell'esito della CTU grafologica:
- ha dichiarato ex art. 216 c.p.c. la sottoscrizione apposta sull'ordine di bonifico in data 27.12.2012 appartenente a IO NC;
- ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 5630/2020, dichiarandone l'esecutività;
- ha condannato l'attore-opponente a rimborsare al convenuto-opposto le spese di lite, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96
c.p.c., ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore-opponente.
2. Con atto di citazione notificato in data 27.12.2023, Avv. NC Parte_1
impugna la suddetta sentenza n. 4402/2023.
In particolare, richiamate le istanze istruttorie di primo grado e chiesta la rinnovazione della CTU grafologica, articola i seguenti motivi di appello:
- con il primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto pacifica, per ammissione di esso opponente, la mancata autorizzazione da parte dello zio al TE al trasferimento del denaro a favore del padre
[...]
sostenendo che nel mandato e specie dinnanzi ad una procura generale Parte_3
illimitata, non sia necessario che ogni singola operazione esecutiva debba essere autorizzata ed evidenziando, tra l'altro, che nel ricorso monitorio era stato lo stesso
Avv. CO IO a qualificare l'odierno appellante come delegato generale;
aggiunge inoltre che da nessun atto risulterebbe un riconoscimento dell'eccesso di delega (o della mancata autorizzazione) da parte dell'opponente, come invece dedotto in sentenza, mentre ritiene di aver sempre e reiteratamente specificato (al di là di non ricordare la specifica operazione e di non riconoscerne la firma) come si trattasse di conto e delega atti a gestire i rapporti tra fratelli in relazione agli immobili comuni;
ciò posto, sostiene che l'onere probatorio circa l'eccesso di delega sia in
4 capo all'opposto il quale nulla avrebbe provato, né tanto meno allegato, riguardo l'oggetto ed i limiti del rapporto tra le parti, delegante e delegato;
ne deduce pertanto che erroneamente il giudice avrebbe riconosciuto un eccesso di mandato in capo all'opponente senza però individuare entro quali limiti il delegato avrebbe potuto operare sul conto e dunque se vi abbia effettivamente esorbitato, posto che vi sarebbero elementi pacifici idonei per affermare il contrario atteso che la delega presso la banca era illimitata e l'opposto, nonostante l'immediata conoscenza dell'operazione de qua, non aveva avanzato per otto anni alcuna contestazione in merito;
- con il secondo motivo, censura la parte della sentenza ove ha sostenuto che l'opponente non aveva allegato, né provato la ratifica dell'operazione, espressa o anche per fatti concludenti, da parte dell'opposto; richiama sul punto la circostanza per cui, pur conoscendo fin da subito l'operazione, l'Avv. CO IO per ben otto anni nulla aveva fatto, decidendo, solo dopo questo lungo lasso temporale di agire in via monitoria, così ravvisando una ratifica tacita a ex art. 1711 e 1399 c.c. dell'operazione oggetto di causa o comunque, di approvazione ex art. 1712 c.c. che al secondo comma prevede che le eventualità difformità non tempestivamente contestate si hanno per tacitamente approvate;
eccepisce inoltre l'estinzione e in ogni caso l'inammissibilità della pretesa ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- con il terzo motivo, l'erroneità della sentenza per aver affermato che l'attore avrebbe sostenuto di aver operato per conto e nell'interesse del padre
[...]
non considerando che la delega riguardava il rapporto banca-cliente, a Parte_3
cui era estraneo;
in proposito evidenzia di aver dedotto in primo Parte_3 grado la sola parziale titolarità delle somme in capo all'Avv. CO IO, trattandosi, in realtà, del frutto della locazione di immobili, alcuni in comunione con il RA e altri, all'epoca del bonifico in questione, di titolarità dei genitori (non ancora soggetti ad amministrazione e che, poi, all'epoca della domanda giudiziaria, erano defunti), sempre comunque gestiti dai fratelli, beneficiari dei relativi incassi come d'intese tra tutti i familiari comproprietari;
aggiunge di aver documentato altresì il fatto che aveva poi lasciato la gestione della sua quota di immobili e Parte_3
reddito anche ai figli, da qui, appunto, le deleghe in loro favore ad operare sul conto;
sottolinea, quindi, di aver di conseguenza eccepito sia la carenza di legittimazione dell'ingiungente, sia l'inesistenza della qualità di mandante dell'Avv. CO
IO e, così, l'inesistenza di mandato e l'infondatezza della domanda;
il primo
5 giudice, tuttavia, non aveva considerato tali deduzioni, decidendo dunque sull'opposizione senza accertare elementi fondamentali quali l'effettiva titolarità o contitolarità del conto, l'effettivo mandante del delegato e l'effettivo regolamento del mandato, rendendo così una pronuncia apparente;
- con il quarto motivo, sostiene che è stato liquidato l'asserito danno derivante dall'atto compiuto dal delegato senza autorizzazione del delegante, senza che quest'ultimo abbia provato l'effettivo pregiudizio patito dall'atto medesimo, senza considerare inoltre che nella fattispecie il ricorrente si era dichiarato solo
“intestatario” del conto, e non titolare delle somme, su conto finalizzato “per incassi e spese della gestione dei conduttori su mandato dello studio legale del ricorrente”;
- con il quinto motivo, ritiene che quanto esposto relativamente all'assenza di concreta deduzione di un mandato con l'Avv. CO IO renda fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente in primo grado;
- con il sesto motivo, contesta le risultanze della CTU grafologica evidenziando l'omessa disamina delle contestazioni mosse alla medesima consulenza dal CT dell'opponente di cui richiama le evidenziate innumerevoli divergenze tra le caratteristiche grafologiche della sottoscrizione del modulo di bonifico e la firma autografa dell'appellante;
- con il settimo motivo, censura la condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al pagamento in favore dell'opposto di una somma pari alle spese di lite, evidenziando che, a fronte degli otto anni trascorsi dalla sedicente firma, era comprensibile che, senza mala fede o colpa alcuna, esso opponente poteva non ricordare l'asserita disposizione di bonifico da parte sua;
ritiene inoltre erroneo parlare di “afflizione” e di “danni di natura psicologica” dell'Avv. CO IO, sedicente vittima, atteso che il medesimo, fin dal ricorso, aveva mentito in ordine a contestazioni stragiudiziali e tentativi bonari di risoluzione, il giorno dopo l'operazione contestata di € 15.000,00 aveva prosciugato il conto (con un assegno a sé medesimo per € 236.000 circa), aveva sottratto ai genitori e al RA oltre €
988.000, aveva vessato RA e TE con miriade di iniziative, tentando di consolidare la duplicazione del titolo già ottenuto avanti al Tribunale di Milano.
3. Si è costituito Avv. CO, eccependo in via preliminare la Parte_1
“manifesta infondatezza in abuso del processo a fini calunniatori e persecutori in atti giudiziari dell'appello avversario” e nel merito chiedendo il rigetto dell'appello per
6 infondatezza di tutti i motivi di impugnazione e chiedendo la condanna al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. anche per il presente grado.
All'udienza del 12.9.2024 parte appellata ha ulteriormente dedotto che nelle more in relazione alle vicende processuali citate da controparte circa l'amministrazione di sostegno dei genitori, la Suprema Corte ha respinto l'impugnazione avverso provvedimento di volontaria giurisdizione concernente la madre e il provvedimento di merito relativo al padre era ormai coperto da giudicato ed avendo la Cassazione accertato in via definitiva che il conto relativo all'amministrazione di sostegno in favore della nonna non era approvabile.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata poi trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 13.6.2025.
4. L'impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata, in quanto:
- la delega generale, rilasciata da CO IO al TE NC
IO ad operare sul c/c n. 238500/186713 presso BA LA di NO
(come emerge dal doc. 2 monitorio) è documentale e riguarda il solo rapporto banca- cliente, cui il beneficiario del bonifico ( ) è del tutto estraneo;
Parte_3
- posto ciò, logicamente prioritaria ad ogni successiva valutazione in fatto e diritto è
l'avvenuta attribuzione a IO NC della sottoscrizione apposta in calce all'ordine di bonifico oggetto di controversia: come già osservato dal primo giudice, le valutazioni tecniche esposte dal CTU grafico nominato appaiono chiare, complete nella disamina della firma in verifica e di quelle in comparazione e pienamente convincenti e condivisibili;
in particolare si evidenziano i seguenti passaggi alle pag.
20-24 della relazione:
➢ “La firma si presenta eseguita con disinvoltura e fluidità non presentando nessun elemento indicativo di velocità esecutiva “controllata”, nessun elemento indicativo di una azione imitativa, nessuna incertezza e/o anomalie nel percorso grafico che è stato eseguito in continuità esecutiva e con alleggerimenti naturali in alcuni tratti grafici”;
➢ “Nel complesso siamo dunque in presenza di una azione grafica resa in modo spontaneo e naturale con esecuzione di forme grafico-strutturali (movimenti esecutivi) che chiaramente provengono da abitualità proprie della mano scrivente che ha redatto la firma in verifica”;
➢ dopo avere poi esaminato singoli e significativi segni grafici a confronto, ha aggiunto che “Completa contrapposta analogia esecutiva si rileva anche nelle
7 modalità esecutive di redazione delle sintesi letterali del cognome
“IO”, nella naturale variabilità esecutiva eseguita in spontaneità e velocità esecutiva, a conferma dell'unicità di mano di scritto”, seguita dall'analisi specifica e dalla valutazione conseguente che “Evidente in questi contrapposti movimenti grafici, eseguiti in sintesi letterale nel corpo e al termine del cognome “IO”, una loro completa analogia nelle modalità esecutive. Nel complesso siamo dunque in presenza di una identica gestualità geno-grafica derivante da abituali e consolidati movimenti grafo-neuro-motori”;
- non corrisponde al vero che il CTU non avesse adeguatamente esaminato e contrastato le osservazioni critiche avanzate dal CTP, posto che ha invece analiticamente smentito la tesi contrapposta alle pag. da 25 a 31 della relazione ed anche alle pag. 31-34 nella disamina e condivisione delle ulteriori valutazioni tecniche del CTP della controparte (cui si rinvia), rilevando in sintesi che, proprio a seguito delle ampie valutazioni e disamine svolte in concreto sulle firme esaminate, la tesi di una “libera imitazione … dopo un opportuno studio del modello da riprodurre
e dopo un lungo allenamento nell'esecuzione del modello scrittorio da realizzare”, non aveva alcun concreto riscontro (“In merito ai riscontri grafologici emersi, risulta non sostenibile la tesi di una imitazione pedissequa di forme note o di quella di una imitazione per ricalco. Tutte le caratteristiche essenziali e specifiche della firma in verifica corrispondono alle specifiche modalità e variabilità presenti nella mano autografa e risultano giustificabili con le modalità esecutive rese dall'Avv. NC
IO nelle sue autografe. Gli elementi grafologici e grafo-dinamici rilevati, portano a sostenere che siamo di fronte ad una unica mano di scritto”) e che “La firma presente sul modulo del Banco LA AG.1 Asti - ordine bonifico con riferimenti interni MBOT12523221 – H007768 datato 27/12/2012 - è riconducibile alle modalità e variabilità esecutive dell'Avv. NC IO. L'autografia della firma in verifica viene espressa con il grado di certezza tecnica”);
- del resto, in appello non risultano neppure specificamente esaminate e contrastate le analitiche considerazioni svolte dal CTU in sede di disamina e smentita delle critiche mosse dal CTP qui meramente riproposte;
Per_1
- tale valutazione tecnica del CTU, peraltro, trova ulteriore riscontro nella volubilità e contraddittorietà delle difese svolte (laddove giustificavano l'esecuzione del bonifico in relazione all'asserita ripartizione degli utili di immobili con il beneficiario della
8 somma), allorché aveva riconosciuto che già in allora i rapporti tra i fratelli si erano profondamente incrinati;
- del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'ordine del bonifico indichi con
“ordinante” l'intestatario del conto, preso atto sia della dichiarazione testimoniale dell'impiegato direttivo (cfr. verbale 12.2.2022), che ha confermato Testimone_1
la necessità di indicare tale nominativo piuttosto che di quello di un mero delegato ad operare sul conto il quale, appunto, non è mai titolare delle somme da esso bonificate in forza della delega risultante alla banca (“il modulo contabile indica sempre quale ordinante il titolare del conto corrente. L'eventuale presenza del delegato può emergere attraverso la Sua identificazione, firma e verifica dei poteri a
Lui attribuiti sul conto corrente su cui sta operando. Chi riceve il bonifico vede sul proprio conto corrente il messaggio di accredito con indicato il titolare del conto corrente da cui è partito l'accredito, senza indicazione dell'esecutore delegato;
eventuali informazioni aggiuntive potrebbero essere contenute nella causale dello stesso bonifico”).
Preso atto che, quindi, l'operazione di bonifico era stata effettuata proprio da
IO NC, possono essere esaminate le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata, le quali, peraltro, appaiono tutte infondate, in quanto:
- la circostanza che nel rapporto con la banca il delegato possa operare in forza di una delega generica, di per sé nulla prova circa il diverso rapporto interno con l'unico intestatario del conto e, in quanto tale, titolare delle somme presenti sul conto corrente (essendo poi estranei alle parti le controversia relative al rendiconto con il RA ); Pt_3
- proprio la disamina della distinzione dei rapporti (ben descritta dal primo giudice) risulta omessa nella ricostruzione dell'appellante sul punto in cui pretenderebbe far derivare dalla mera delega bancaria un'autorizzazione da parte del titolare del conto dell'operazione contestata nel caso in esame, con un effetto di “ardita” inversione dell'onere della prova circa la “non autorizzazione” dell'operazione contestata;
- nei rapporti interni, quindi, permane in capo al delegato che ha eseguito un'operazione di bonifico l'onere di provare l'esistenza di un previo ordine esplicito in tal senso da parte del titolare del conto (ipotesi mai dedotta, né tantomeno provata), oppure la successiva ratifica di essa;
9 - va in proposito evidenziato che mai nessuna allegazione circa la ratifica
(implicita o esplicita) è stata dedotta dall'appellante per tutto il primo grado del giudizio;
- va di conseguenza rilevato che in assenza di autorizzazione o ratifica, come correttamente sostenuto dal primo giudice, il delegato deve assumere a proprio carico gli effetti economici dell'atto compiuto e l'obbligo, di natura contrattuale, di tenere indenne il titolare del conto corrente da qualsiasi pregiudizio che gli sia derivato dall'avere agito in assenza o difformità di una previa indicazione del mandante (cfr. ex multis Cass. 19.5.2004 n. 9472,
Cass.
7.8.2009 n. 18107, Cass. 19.3.2024 n. 7315);
- tali considerazioni determinano l'infondatezza anche della censura che ritiene il credito prescritto, posto che la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale e non quella extracontrattuale eccepita;
- né tra le allegazioni svolte né tanto meno nella documentazione prodotta, sono comunque ravvisabili condotte idonee a far ritenere che l'operazione di bonifico in esame sia stata “accettata” o comunque “ratificata” da IO
CO: tale non può essere la mera conoscenza dell'atto effettuato e l'omessa immediata reazione, posto che, come noto, il silenzio e l'inerzia assumono rilievo unicamente in relazione al maturarsi della prescrizione;
tanto meno risulta significativa di un intento di ratifica l'operazione di prelievo e svuotamento del conto effettuata legittimamente dal titolare del conto a poca distanza di tempo, ben potendo tale iniziativa essere piuttosto volta a prevenire altre illegittime iniziative del delegato ad operare su tale conto;
- al di là dell'assenza di legittimazione in tal senso, neppure è stato specificamente allegato e tanto meno provato che la somma bonificata a
[...]
sia stata utilizzata da IO CO per saldare rapporti Parte_3
pendenti tra i due e che in modo generico si assume siano impegnati da anni in dispendiose e complesse controversie non ancora concluse;
- non è quindi ravvisabile la ratifica tacita tardivamente invocata in appello, posto che come più volte affermato dalla Suprema Corte, è pur vero che la ratifica possa essere anche tacita “ma sempre a condizione che dal contegno del dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio” (Cass.
8.4.2004 n. 6937) ed è proprio tale contegno che difetta totalmente nel caso in esame;
10 - non si rinviene neppure l'ipotesi (anch'essa tardivamente) invocata di approvazione ex art. 1712 secondo comma c.c. atteso che nel caso in esame
è stata comunque dedotta l'assenza totale dell'incarico e non l'esecuzione difforme dallo stesso;
- esula dalla controversia in esame (e piuttosto appartiene all'oggetto diretto o indiretto di altre liti pendenti tra i fratelli CO e ) l'asserita – e Pt_3 comunque non provata – parziale titolarità delle somme presenti sul conto corrente in capo a CO IO (trattandosi del frutto della locazione di immobili, alcuni in comunione con il RA e altri, all'epoca del bonifico in questione, di titolarità dei genitori) e ciò per l'assorbente ragione che in ogni caso non viene dedotta la contitolarità di IO NC, mero delegato ad operare su tale conto ed al quale viene contestato di avere assunto una iniziativa autonoma non autorizzata su somme presenti su un conto corrente di cui era titolare/intestatario unicamente IO CO, somme che pertanto è obbligato a reintegrare interamente;
- dalle considerazioni che precedono emerge altresì la manifesta infondatezza anche della censura mossa alla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., essendo stata l'opposizione fondata su circostanze del tutto infondate o, come visto, irrilevanti ai fini decisori o palesemente maliziose e strumentali quale l'affermazione che dopo otto anni poteva incolpevolmente non ricordare l'asserita disposizione di bonifico da parte sua, nonostante sia stata acclarata la totale autonomia della sua iniziativa per un considerevole importo e le controversie già insorte tra lo zio e il padre a favore del quale aveva inviato il bonifico per cui è causa;
- la quantificazione dell'importo ex art. 96 c.p.c. appare sorretto da un equo criterio che lo rapporta all'ammontare delle spese di lite e non richiede allegazione o prova di aspetti specifici connessi alle ripercussioni dannose della temerarietà delle difese svolte.
5. Parte appellata ha chiesto di condannare l'appellante anche in questo grado ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c..
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla manifesta infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, la domanda è accoglibile e può commisurarsi anche in questo grado all'importo liquidato a titolo di rimborso spese.
11 6. Parte appellata ha altresì richiesto di disporre la “trasmissione ex art. 331, co. VI,
c.p.c. degli atti alla Procura della Repubblica di Torino per le valutazioni di competenza in merito all'integrazione del reato di concorso in calunnia continuata in atti giudiziari per finalità meramente persecutorie ed al Consiglio di Disciplina
Forense per le valutazioni deontologiche del caso, con riferimento alla messinscena della continuata incolpazione dell'Avv. CO IO, pur sapendolo certamente innocente, per aver falsificato la sottoscrizione del bonifico oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, dei reati di sostituzione di persona dell'Avv.
NC IO e di induzione al falso ideologico del Giudicante, portata avanti in atti giudiziari da parte degli avv.ti NC IO e Matteo Ambrosoli”.
La richiesta non è accoglibile, in quanto le attribuzioni indicate vengono desunte da elementi trattati nell'ambito delle difese processuali svolte in questa sede, che pur essendo infondate, non attribuiscono in modo esplicito e univoco quel che viene lamentato;
posto ciò non si ravvisano evidenze di un reato perseguibile di ufficio.
7. Alla totale soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da NI NC avverso la sentenza n.
4402/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Torino in data 8.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
applicato l'art. 96 terzo comma c.p.c.
- condanna NI NC al pagamento a favore di NI
CO della somma di € 3.966,00;
12 - condanna NI NC a rimborsare a NI CO le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.6.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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