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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5237/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 5237/2025 R.G. promosso da c.f. (avv.ti RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
BO e RZ D'AGOSTINO)
RICORRENTE contro c.f. (avv. PIERANTONIO PAISSONI) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«1) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento pari all'importo di Euro
1.000,00 mensile posto a carico del sig. e a favore della sig.ra Parte_1
dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1462/2024; CP_1
1 2) Le parti concordano di limitare la retroattività di tale revoca e di far salvi i ratei dell'assegno di mantenimento afferenti ai mesi da giugno a settembre 2025; conseguentemente il sig. dichiara di rinunciare a qualsivoglia Parte_1 diritto, pretesa e/o azione volta al recupero delle somme versate a tale titolo alla sig.ra per i mesi da giugno a settembre 2025, fatto salvo quanto pattuito al successivo CP_1 punto 3);
3) Le parti concordano che la rinunzia di cui al punto 2) è espressamente condizionata e subordinata alla presentazione in via congiunta della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paratico entro e non oltre il termine di
15 giorni dal decorso dei termini di legge per poter avviare la suddetta procedura;
4) Le parti concordano che nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sarà previsto alcun assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non sussistendone i presupposti neppure in tale sede e rinunziandovi la stessa sin da ora;
5) Qualora per qualsiasi motivo la sig.ra dovesse disattendere gli impegni CP_1 previsti ai precedenti punti 3 e 4 il sig. avrà diritto ad avere in restituzione gli Pt_1 importi versati per il mantenimento della medesima dal mese di giugno al mese di settembre del 2025 decadendo la pattuizione di cui al punto 2);
6) Le parti concordano che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate;
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Tanto premesso le parti, alla luce dell'accordo raggiunto sopra indicato, come in atti rappresentati e difesi in via congiunta precisano ed insistono nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
e a favore della sig.ra dando atto dell'accordo raggiunto Parte_1 CP_1 dalle parti in ordine alla rinunzia da parte del sig. alla ripetizione dei ratei di Pt_1 assegno di mantenimento da giugno a settembre 2025 condizionata alla presentazione in via congiunta della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile senza la concessione di un assegno di divorzio entro il termine di 15 giorni dal decorso dei termini di legge;
2) Spese legali integralmente compensate».
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di separazione fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/12/2025
Il Presidente estensore
AN NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 5237/2025 R.G. promosso da c.f. (avv.ti RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
BO e RZ D'AGOSTINO)
RICORRENTE contro c.f. (avv. PIERANTONIO PAISSONI) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«1) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento pari all'importo di Euro
1.000,00 mensile posto a carico del sig. e a favore della sig.ra Parte_1
dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1462/2024; CP_1
1 2) Le parti concordano di limitare la retroattività di tale revoca e di far salvi i ratei dell'assegno di mantenimento afferenti ai mesi da giugno a settembre 2025; conseguentemente il sig. dichiara di rinunciare a qualsivoglia Parte_1 diritto, pretesa e/o azione volta al recupero delle somme versate a tale titolo alla sig.ra per i mesi da giugno a settembre 2025, fatto salvo quanto pattuito al successivo CP_1 punto 3);
3) Le parti concordano che la rinunzia di cui al punto 2) è espressamente condizionata e subordinata alla presentazione in via congiunta della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paratico entro e non oltre il termine di
15 giorni dal decorso dei termini di legge per poter avviare la suddetta procedura;
4) Le parti concordano che nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non sarà previsto alcun assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non sussistendone i presupposti neppure in tale sede e rinunziandovi la stessa sin da ora;
5) Qualora per qualsiasi motivo la sig.ra dovesse disattendere gli impegni CP_1 previsti ai precedenti punti 3 e 4 il sig. avrà diritto ad avere in restituzione gli Pt_1 importi versati per il mantenimento della medesima dal mese di giugno al mese di settembre del 2025 decadendo la pattuizione di cui al punto 2);
6) Le parti concordano che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate;
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Tanto premesso le parti, alla luce dell'accordo raggiunto sopra indicato, come in atti rappresentati e difesi in via congiunta precisano ed insistono nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Confermarsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig.
[...]
e a favore della sig.ra dando atto dell'accordo raggiunto Parte_1 CP_1 dalle parti in ordine alla rinunzia da parte del sig. alla ripetizione dei ratei di Pt_1 assegno di mantenimento da giugno a settembre 2025 condizionata alla presentazione in via congiunta della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile senza la concessione di un assegno di divorzio entro il termine di 15 giorni dal decorso dei termini di legge;
2) Spese legali integralmente compensate».
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, dopo un avvio contenzioso del giudizio, hanno raggiunto un accordo di modifica delle condizioni di separazione fra loro vigenti, nei termini sopra trascritti.
La richiesta di revisione appare conforme alla legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/12/2025
Il Presidente estensore
AN NE
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