TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3698/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3698/2022, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Strangi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, via Cardinale Morone n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO - OPPOSTO e
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, non costituita CONVENUTO - OPPOSTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-20.1.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento n. 07020210012589325000, notificatagli, a mezzo pec, in data 9.6.2022, da parte di , per l'importo complessivo di Controparte_2
€. 77.388,67, di cui 76.616,62 a titolo di spese giudiziarie liquidate dalla sentenza definitiva n. 11132/2011 emessa in data 11.05.2011 dalla Corte di Appello Bologna, €. 776,17 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva la notifica di altra precedente identica cartella di pagamento (n. 07020190034177083000), tempestivamente impugnata e annullata con sentenza del Tribunale di Modena n. 240/2020, pubblicata il 17.02.2020 e passata in giudicato. Dunque, a parere della stessa, pure l'attuale pretesa tributaria sarebbe da intendersi illegittima per i medesimi motivi già accolti dalla decisione richiamata e segnatamente: (i) violazione dell'art. 3, L. 241/1990 per essere, la cartella in esame, sprovvista di adeguata motivazione quanto alle somme pretese in pagamento;
(ii) l'indeterminatezza dei crediti iscritti a ruolo esattoriale e, conseguentemente, la loro insussistenza. Stanti le suesposte premesse, il dott. concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, Pt_1 anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale di cui alla cartella di pagamento opposta ovvero della procedura esecutiva ex art. 618 c.p.c. e in via principale, nel merito, l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto impugnato;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.11.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, il contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari in quanto Controparte_1 palesemente privi di fondamento, tenuto conto, peraltro, dell'accoglimento della precedente opposizione per motivi squisitamente formali, come tali non incidenti sulla debenza delle somme ad oggetto dell'attività di riscossione. Inoltre, l'ente convenuto eccepiva, in via preliminare di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle doglianze sulla cartella di pagamento relativamente alle voci “imposta di registro” e “contributo unificato” in quanto ricadenti nella giurisdizione tributaria e, nel merito, in via subordinata, l'inammissibilità della doglianza sulla presunta insussistenza dei crediti iscritti a ruolo per violazione dell'art. 164 c.p.c., ferma, in ogni caso, la competenza funzionale inderogabile del giudice dell'esecuzione penale nonché l'infondatezza della restante contestazione sull'asserita violazione dell'obbligo di motivazione in ragione della sua sanabilità per raggiungimento dello scopo, non essendosi concretizzato alcun pregiudizio al diritto di difesa di controparte, specie considerando la piena conoscibilità da parte dell'opponente degli atti del processo penale e della sentenza emessa a conclusione del medesimo, da cui deriverebbero i crediti azionati.
In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – Con ordinanza pronunciata in data 24.11.2022, il precedente Giudice sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del ruolo sotteso alla cartella opposta, limitatamente alla somma di €. 74.073,72, dovuta a titolo di spese processuali, oltre a €. 740,74 per correlati oneri, confermando, per converso, l'esecutività del titolo per il residuo importo di €. 2.101,24, dovuto a titolo di imposta di registro su atti giudiziari e di € 441,66 per contributo unificato, oltre ad €. 25,43 per correlati oneri.
pagina 2 di 7 1.4 – Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva rimessa in decisione senza espletamento di alcuna istruttoria in ragione della sua natura documentale e, in seguito, trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo succeduto nella relativa trattazione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto come non possa propriamente parlarsi di giudicato esterno relativamente alla sentenza di questo Tribunale richiamata da parte opponente, posto che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, la stessa, vertendo su un vizio proprio della cartella di pagamento (nella specie, il difetto di motivazione) non assume alcuna valenza ai fini dell'accertamento del rapporto tributario, da compiersi in questa sede, solo incidentalmente affrontato dal giudice del merito. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui il giudicato non può intendersi formato relativamente a questioni esaminate incidenter tantum né sugli obiter dicta. Peraltro, l'eccepito giudicato, come dedotto da parte attrice, non osta all'autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio anche relativamente alla questione di diritto esaminata dal Tribunale di Modena, nel precedente agli atti di causa. Invero, quello che costituirebbe l'elemento comune alle cause si risolve, per un verso, in una questione che involge l'attività interpretativa delle norme di diritto, che nell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli. Deve, al riguardo, osservarsi che l'efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (vedi Cass. n. 36875/2022; Cass. n. 8288/2022; Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 14509/2016; Cass. n. 23723/2013). Va, pure, ulteriormente evidenziato che nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno - con forza preclusiva di intangibilità ex art. 2909 c.c. - è riconosciuto solo in presenza di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto che presentino caratteri di stabilità normativa e durevolezza, (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/04/2025, n. 8607), non riscontrabili nella decisione resa dal precedente giudice della cognizione.
2.1 – Tanto premesso, relativamente ai motivi di opposizione formulati in questa sede, si osserva, in aderenza all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte convenuta, che rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento finalizzata alla riscossione del contributo unificato, trattandosi di credito avente natura di entrata tributaria (cfr. Corte Cost. n. 73/2005 e Cass., sez. un., n. 3007/2008 e 3008/2008) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali - configurandosi, queste ultime, quali atti di riscossione e non di esecuzione forzata - spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d) (cfr. Cass., sez. un., n. 9840/2011). pagina 3 di 7 Analoghe riflessioni s'impongono anche con riguardo all'ulteriore voce indicata a titolo di imposta di registro, vertendosi ancora una volta, in materia tributaria (cfr. Cass. civ., sez. un., 5.12.2011, n. 25934). Le considerazioni che precedono non possono dirsi inficiate dall'intervenuto pagamento, in corso di causa, delle somme in questione. Al riguardo, va condiviso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (Cass. civ., n. 12632 del 20 aprile 2022). Ne discende, dunque, la necessità, nella specie, di procedere alla verifica circa la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione promossa nonché delle eccezioni spiegate da parte convenuta. In definitiva, va riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei termini appresso illustrati.
2.2 – Relativamente ai restanti motivi di censura ex art. 615, co. I, c.p.c. - alla cui disamina occorre darsi precedenza (in tale senso, v. Cass. n. 4699/2014) - è necessario muovere dalla constatazione che - come ribadito, ancora di recente, dalla Suprema Corte - fra il giudice (dell'esecuzione) penale e il giudice civile non si pongono mai questioni di competenza (Cass., sez. un, 6.12.2021, n. 38596), "sicché il giudice civile, se davanti a lui si pongono temi riservati alla cognizione del giudice penale, deve rigettare l'opposizione" e non dichiararsi incompetente (cfr. Cass., sez. 3, ord. 22.5.2023, n. 14082). Fermo quanto sopra, con riguardo alle doglianze sollevate, preme rammentarsi, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte che "in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al "quantum" da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta" (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 2.8.2011; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 22.1.2014; più di recente, Cass. pen. sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29.10.2019 e, in sede civile, Cass., sez. 3, Sentenza n. 14598 del 9.7.2020 secondo cui: "In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili
o la ri-conducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si vetta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale"). Si è, poi, ulteriormente, precisato che "la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c." (conf., tra le altre, Cass. pen., sentenza n. 2955 del 27.11.2013; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29.10.2019). In questo ordine di idee, con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (cfr. Cass. sez. un. 31/7/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si vetta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (cfr. Cass., 9.7.2020, n. 14598). pagina 4 di 7 Nella specie, parte opponente si duole della mancata enunciazione, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 11132/2011, degli importi iscritti a ruolo esattoriale. Dunque, venendo in rilievo una contestazione attinente al "perimetro" della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero afferente alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – la stessa, deve essere esclusivamente fatta valere in sede penale (ed, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale". Ne è riprova il fatto che parte opponente non adduce, in questa sede, di essere tenuta al pagamento di una somma diversa, inferiore a quella recata dalla cartella esattoriale opposta. Peraltro, laddove contestazioni della tipologia sopra indicata siano poste a fondamento di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., “si verifica una situazione analoga a quella in cui l'opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso, l'opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di "competenza" tra il giudice dell'opposizione all'esecuzione e quello dell'impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19.12.2022, n. 37138).
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sull'asserito difetto di motivazione della cartella impugnata. Se si muove dal quadro normativo di riferimento - art. 7, L. n. 212/2000, art. 3, L. n. 241/1990 e art. 12, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 - è logico pervenire ad una prima conclusione, secondo cui è configurabile, in capo all'Amministrazione finanziaria, un preciso obbligo di motivazione dell'atto. Ed invero, quello dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo - il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento. Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte Cost., 21.4.2000, n. 117. Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Conclusione, quest'ultima, alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito convintamente, considerando non solo l'art.
7 - come richiamato dall'art. 17 della L. n. 212/2000 - ma anche la ricordata disposizione in tema di motivazione del ruolo – art. 12, co. 3, dello stesso D.P.R. n. 602/1973 - oltreché la natura stessa della cartella quale atto prodromico all'esecuzione coattiva tributaria. È, infatti, per il tramite della cartella che il contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto della richiesta avanzata dall'agente della riscossione in modo da evitare, in caso di sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Spetta, pertanto, all'agente della riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta e che - nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale - occorre una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la pagina 5 di 7 legittimità e di impugnarla, anche per contestarne il merito;
anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità" (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 14.5.2010, n. 11722). Nella specie, la cartella di pagamento notificata all'opponente reca il solo riferimento alla sentenza del giudice penale che lo ha condannato al pagamento delle spese processuali (rectius, alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 11132 dell'11.5.2011, la quale contiene unicamente un'esplicita condanna dell'imputato a pagare le “spese sostenute dalle parti civili nel presente grado”). Invero, l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese riscosse (trattasi delle spese per consulenza e delle spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna) sono pacificamente avvenute, nel corso del presente giudizio, mediante la produzione di atti (segnatamente, i "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica e attestanti le spese sostenute nel processo penale – doc. 3 opposta) non richiamati nella cartella notificata né precedentemente comunicati all'odierno opponente. Infatti, come chiarito, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Sent., 9.1.2025, n. 560: “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, previsto dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000 e 12, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, non può essere assolto mediante un mero richiamo per relationem a una sentenza penale di condanna o ad atti non previamente comunicati al debitore. Tale motivazione deve venire espressa sin dal momento dell'emissione della cartella, senza possibilità di integrazione nel corso del giudizio.” Peraltro, a parere dei giudici di legittimità, l'obbligo in questione non potrebbe, parimenti, essere soddisfatto “dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata” (cfr. Cass. n. 560/2025 cit.). In questi termini, deve, dunque, ribadirsi la decisione già in precedenza assunta dall'intestato Tribunale, non potendosi dire assolto, ancora una volta, dall'Amministrazione finanziaria, l'obbligo motivazionale prescritto a livello ordinamentale. In definitiva, l'opposizione merita accoglimento limitatamente al motivo di opposizione sopra illustrato, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
3.
Le spese, in considerazione del complessivo esito del giudizio, contraddistinto, pur sempre, da una reciproca soccombenza delle parti quanto ai motivi di opposizione formulati e alle eccezioni sollevate, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ott. nei confronti di e Pt_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, Controparte_3 così provvede:
1. dichiara la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla debenza degli importi indicati, nella cartella di pagamento opposta, a titolo di contributo unificato e di imposta di registro;
2. rigetta i restanti motivi di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.;
pagina 6 di 7 3. in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, co. I, c.p.c., accertato il difetto di motivazione denunciato, annulla la cartella di pagamento n. 07020210012589325000, notificata, a mezzo pec, in data 9.6.2022;
4. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice Giulia Lucchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 3698/2022, promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Strangi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Modena, via Cardinale Morone n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO - OPPOSTO e
(c.f. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, non costituita CONVENUTO - OPPOSTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615, co. I e 617, co. I, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13-20.1.2025.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, il dott. proponeva opposizione preventiva Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la cartella di pagamento n. 07020210012589325000, notificatagli, a mezzo pec, in data 9.6.2022, da parte di , per l'importo complessivo di Controparte_2
€. 77.388,67, di cui 76.616,62 a titolo di spese giudiziarie liquidate dalla sentenza definitiva n. 11132/2011 emessa in data 11.05.2011 dalla Corte di Appello Bologna, €. 776,17 per oneri di riscossione ed €. 5,88 per diritti di notifica. A fondamento della promossa opposizione, parte attrice deduceva la notifica di altra precedente identica cartella di pagamento (n. 07020190034177083000), tempestivamente impugnata e annullata con sentenza del Tribunale di Modena n. 240/2020, pubblicata il 17.02.2020 e passata in giudicato. Dunque, a parere della stessa, pure l'attuale pretesa tributaria sarebbe da intendersi illegittima per i medesimi motivi già accolti dalla decisione richiamata e segnatamente: (i) violazione dell'art. 3, L. 241/1990 per essere, la cartella in esame, sprovvista di adeguata motivazione quanto alle somme pretese in pagamento;
(ii) l'indeterminatezza dei crediti iscritti a ruolo esattoriale e, conseguentemente, la loro insussistenza. Stanti le suesposte premesse, il dott. concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione, Pt_1 anche immediata e inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale di cui alla cartella di pagamento opposta ovvero della procedura esecutiva ex art. 618 c.p.c. e in via principale, nel merito, l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto impugnato;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
1.2 – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.11.2022, si costituiva, nell'intestato giudizio, il contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari in quanto Controparte_1 palesemente privi di fondamento, tenuto conto, peraltro, dell'accoglimento della precedente opposizione per motivi squisitamente formali, come tali non incidenti sulla debenza delle somme ad oggetto dell'attività di riscossione. Inoltre, l'ente convenuto eccepiva, in via preliminare di rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle doglianze sulla cartella di pagamento relativamente alle voci “imposta di registro” e “contributo unificato” in quanto ricadenti nella giurisdizione tributaria e, nel merito, in via subordinata, l'inammissibilità della doglianza sulla presunta insussistenza dei crediti iscritti a ruolo per violazione dell'art. 164 c.p.c., ferma, in ogni caso, la competenza funzionale inderogabile del giudice dell'esecuzione penale nonché l'infondatezza della restante contestazione sull'asserita violazione dell'obbligo di motivazione in ragione della sua sanabilità per raggiungimento dello scopo, non essendosi concretizzato alcun pregiudizio al diritto di difesa di controparte, specie considerando la piena conoscibilità da parte dell'opponente degli atti del processo penale e della sentenza emessa a conclusione del medesimo, da cui deriverebbero i crediti azionati.
In definitiva, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
1.3 – Con ordinanza pronunciata in data 24.11.2022, il precedente Giudice sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva del ruolo sotteso alla cartella opposta, limitatamente alla somma di €. 74.073,72, dovuta a titolo di spese processuali, oltre a €. 740,74 per correlati oneri, confermando, per converso, l'esecutività del titolo per il residuo importo di €. 2.101,24, dovuto a titolo di imposta di registro su atti giudiziari e di € 441,66 per contributo unificato, oltre ad €. 25,43 per correlati oneri.
pagina 2 di 7 1.4 – Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva rimessa in decisione senza espletamento di alcuna istruttoria in ragione della sua natura documentale e, in seguito, trattenuta in decisione dallo scrivente Giudice, nel frattempo succeduto nella relativa trattazione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
Preliminarmente occorre darsi atto come non possa propriamente parlarsi di giudicato esterno relativamente alla sentenza di questo Tribunale richiamata da parte opponente, posto che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, la stessa, vertendo su un vizio proprio della cartella di pagamento (nella specie, il difetto di motivazione) non assume alcuna valenza ai fini dell'accertamento del rapporto tributario, da compiersi in questa sede, solo incidentalmente affrontato dal giudice del merito. Infatti, è principio consolidato quello secondo cui il giudicato non può intendersi formato relativamente a questioni esaminate incidenter tantum né sugli obiter dicta. Peraltro, l'eccepito giudicato, come dedotto da parte attrice, non osta all'autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio anche relativamente alla questione di diritto esaminata dal Tribunale di Modena, nel precedente agli atti di causa. Invero, quello che costituirebbe l'elemento comune alle cause si risolve, per un verso, in una questione che involge l'attività interpretativa delle norme di diritto, che nell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli. Deve, al riguardo, osservarsi che l'efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (vedi Cass. n. 36875/2022; Cass. n. 8288/2022; Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 14509/2016; Cass. n. 23723/2013). Va, pure, ulteriormente evidenziato che nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno - con forza preclusiva di intangibilità ex art. 2909 c.c. - è riconosciuto solo in presenza di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto che presentino caratteri di stabilità normativa e durevolezza, (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/04/2025, n. 8607), non riscontrabili nella decisione resa dal precedente giudice della cognizione.
2.1 – Tanto premesso, relativamente ai motivi di opposizione formulati in questa sede, si osserva, in aderenza all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte convenuta, che rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, l'impugnazione della cartella di pagamento finalizzata alla riscossione del contributo unificato, trattandosi di credito avente natura di entrata tributaria (cfr. Corte Cost. n. 73/2005 e Cass., sez. un., n. 3007/2008 e 3008/2008) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali - configurandosi, queste ultime, quali atti di riscossione e non di esecuzione forzata - spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d) (cfr. Cass., sez. un., n. 9840/2011). pagina 3 di 7 Analoghe riflessioni s'impongono anche con riguardo all'ulteriore voce indicata a titolo di imposta di registro, vertendosi ancora una volta, in materia tributaria (cfr. Cass. civ., sez. un., 5.12.2011, n. 25934). Le considerazioni che precedono non possono dirsi inficiate dall'intervenuto pagamento, in corso di causa, delle somme in questione. Al riguardo, va condiviso il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito” (Cass. civ., n. 12632 del 20 aprile 2022). Ne discende, dunque, la necessità, nella specie, di procedere alla verifica circa la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione promossa nonché delle eccezioni spiegate da parte convenuta. In definitiva, va riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei termini appresso illustrati.
2.2 – Relativamente ai restanti motivi di censura ex art. 615, co. I, c.p.c. - alla cui disamina occorre darsi precedenza (in tale senso, v. Cass. n. 4699/2014) - è necessario muovere dalla constatazione che - come ribadito, ancora di recente, dalla Suprema Corte - fra il giudice (dell'esecuzione) penale e il giudice civile non si pongono mai questioni di competenza (Cass., sez. un, 6.12.2021, n. 38596), "sicché il giudice civile, se davanti a lui si pongono temi riservati alla cognizione del giudice penale, deve rigettare l'opposizione" e non dichiararsi incompetente (cfr. Cass., sez. 3, ord. 22.5.2023, n. 14082). Fermo quanto sopra, con riguardo alle doglianze sollevate, preme rammentarsi, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte che "in tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti all'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al "quantum" da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta" (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza, n. 30589 del 2.8.2011; Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 22.1.2014; più di recente, Cass. pen. sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29.10.2019 e, in sede civile, Cass., sez. 3, Sentenza n. 14598 del 9.7.2020 secondo cui: "In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili
o la ri-conducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si vetta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale"). Si è, poi, ulteriormente, precisato che "la domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c." (conf., tra le altre, Cass. pen., sentenza n. 2955 del 27.11.2013; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29.10.2019). In questo ordine di idee, con specifico riferimento all'impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria (cfr. Cass. sez. un. 31/7/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: "sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si vetta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione;
qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale" (cfr. Cass., 9.7.2020, n. 14598). pagina 4 di 7 Nella specie, parte opponente si duole della mancata enunciazione, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 11132/2011, degli importi iscritti a ruolo esattoriale. Dunque, venendo in rilievo una contestazione attinente al "perimetro" della condanna pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero afferente alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata – la stessa, deve essere esclusivamente fatta valere in sede penale (ed, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale". Ne è riprova il fatto che parte opponente non adduce, in questa sede, di essere tenuta al pagamento di una somma diversa, inferiore a quella recata dalla cartella esattoriale opposta. Peraltro, laddove contestazioni della tipologia sopra indicata siano poste a fondamento di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., “si verifica una situazione analoga a quella in cui l'opponente contesti il contenuto di una decisione giudiziale avente efficacia di titolo esecutivo con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., in luogo che censurarla con i relativi mezzi di impugnazione ordinaria: in tal caso, l'opposizione sarà respinta, in quanto fondata su questioni la cui deduzione non è ammissibile in sede oppositiva, senza che si ponga affatto una questione di "competenza" tra il giudice dell'opposizione all'esecuzione e quello dell'impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19.12.2022, n. 37138).
2.3 – In ultima analisi, occorre soffermarsi sull'asserito difetto di motivazione della cartella impugnata. Se si muove dal quadro normativo di riferimento - art. 7, L. n. 212/2000, art. 3, L. n. 241/1990 e art. 12, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 - è logico pervenire ad una prima conclusione, secondo cui è configurabile, in capo all'Amministrazione finanziaria, un preciso obbligo di motivazione dell'atto. Ed invero, quello dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo - il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento. Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte Cost., 21.4.2000, n. 117. Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Conclusione, quest'ultima, alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno aderito convintamente, considerando non solo l'art.
7 - come richiamato dall'art. 17 della L. n. 212/2000 - ma anche la ricordata disposizione in tema di motivazione del ruolo – art. 12, co. 3, dello stesso D.P.R. n. 602/1973 - oltreché la natura stessa della cartella quale atto prodromico all'esecuzione coattiva tributaria. È, infatti, per il tramite della cartella che il contribuente deve essere in grado di apprezzare il contenuto della richiesta avanzata dall'agente della riscossione in modo da evitare, in caso di sua illegittimità, la successiva procedura esecutiva (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Spetta, pertanto, all'agente della riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta e che - nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale - occorre una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la pagina 5 di 7 legittimità e di impugnarla, anche per contestarne il merito;
anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità" (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 14.5.2010, n. 11722). Nella specie, la cartella di pagamento notificata all'opponente reca il solo riferimento alla sentenza del giudice penale che lo ha condannato al pagamento delle spese processuali (rectius, alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 11132 dell'11.5.2011, la quale contiene unicamente un'esplicita condanna dell'imputato a pagare le “spese sostenute dalle parti civili nel presente grado”). Invero, l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese riscosse (trattasi delle spese per consulenza e delle spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna) sono pacificamente avvenute, nel corso del presente giudizio, mediante la produzione di atti (segnatamente, i "fogli notizie" redatti dalla Procura della Repubblica e attestanti le spese sostenute nel processo penale – doc. 3 opposta) non richiamati nella cartella notificata né precedentemente comunicati all'odierno opponente. Infatti, come chiarito, di recente, da Cass. civ., Sez. III, Sent., 9.1.2025, n. 560: “L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, previsto dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000 e 12, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, non può essere assolto mediante un mero richiamo per relationem a una sentenza penale di condanna o ad atti non previamente comunicati al debitore. Tale motivazione deve venire espressa sin dal momento dell'emissione della cartella, senza possibilità di integrazione nel corso del giudizio.” Peraltro, a parere dei giudici di legittimità, l'obbligo in questione non potrebbe, parimenti, essere soddisfatto “dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata” (cfr. Cass. n. 560/2025 cit.). In questi termini, deve, dunque, ribadirsi la decisione già in precedenza assunta dall'intestato Tribunale, non potendosi dire assolto, ancora una volta, dall'Amministrazione finanziaria, l'obbligo motivazionale prescritto a livello ordinamentale. In definitiva, l'opposizione merita accoglimento limitatamente al motivo di opposizione sopra illustrato, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
3.
Le spese, in considerazione del complessivo esito del giudizio, contraddistinto, pur sempre, da una reciproca soccombenza delle parti quanto ai motivi di opposizione formulati e alle eccezioni sollevate, sono da compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ott. nei confronti di e Pt_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, Controparte_3 così provvede:
1. dichiara la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla debenza degli importi indicati, nella cartella di pagamento opposta, a titolo di contributo unificato e di imposta di registro;
2. rigetta i restanti motivi di opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c.;
pagina 6 di 7 3. in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, co. I, c.p.c., accertato il difetto di motivazione denunciato, annulla la cartella di pagamento n. 07020210012589325000, notificata, a mezzo pec, in data 9.6.2022;
4. compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente giudizio.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice Giulia Lucchi
pagina 7 di 7