Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 7570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7570 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Arianna Coppola ed Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
IE IM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- del 16/11/2022, conosciuto il 06/12/2022 con l'accesso agli atti, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico del ricorrente il deficit infra riportato, asseritamente frutto di un accertamento erroneo e contraddittorio;
- del decreto, allo stato ignoto, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto, sulla scorta del suindicato giudizio di non idoneità, l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con la seguente motivazione: “ alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 28,0%. Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)” ;
- in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli art. 87, comma 4 bis, 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la Dottoressa RI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS- ha impugnato la propria esclusione dallo scorrimento del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con decreto n. 676 del 18/10/2016 unitamente al presupposto giudizio di non idoneità “alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM): 28,0%. Decreto Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)” , giusta verbale n. -OMISSIS- del 16/11/2022;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, producendo memoria difensiva e documentazione;
- con ordinanza collegiale n. 3040 del 22/02/2023 è stata disposta una verificazione della quale è stata onerata la Commissione di II Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma, che vi ha dato esecuzione, svolgendo in data 14/03/2023 la visita collegiale e concludendo nel senso della inidoneità, avendo il ricorrente una massa grassa pari al 27,7% a fronte di un valore normale fino al 22% e di un valore tollerato del 24,2%;
- in data 15/03/2023 il verificatore ha depositato la relazione nonché la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00);
- rinunciata la domanda cautelare da parte del ricorrente, il ricorso è stato fissato all’udienza di straordinaria di smaltimento del 13/03/2026 tenutasi da remoto, all’esito della quale il ricorso è stato introitato per la decisione;
Considerato che:
- con atto sottoscritto dall’Avvocato Antonio Zimbardi in data 12/12/2025 e depositato in giudizio in pari data, è stato dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con richiesta di compensazione delle spese, “non essendosi rilevati elementi utili per poter contestare” l’esito della verificazione;
- deve adottarsi una decisione sul compenso dovuto al verificatore;
Ritenuto che:
- il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente siccome depositata dalla stessa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” , (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612);
- le spese strettamente di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, attesa la decisione in rito;
- il ricorrente sia invece tenuto a versare il compenso al verificatore, liquidato in € 500,00 (cinquecento/00), come da richiesta, che risulta congrua, tenuto conto del risultato allo stesso sfavorevole della verificazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese strettamente attinenti al giudizio e condanna il ricorrente al pagamento del compenso al verificatore nella misura di € 500,00 (cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI IC, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.