Articolo 4 della Legge 27 novembre 1991, n. 378
Articolo 3
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15 dicembre 1991
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 370.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza statale".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1991