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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1833/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC AO ZO, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1833 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
e
( ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
e (C.F. ) tutti C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Giovannella Maria Licari in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI nonché
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._4
NI AL TI in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 novembre 2025:
- l'avv. Claudia ZO, in sostituzione dell'avv. Balistreri, per parte attrice, ha concluso la causa “come da note conclusionali ritualmente depositate”;
- l'avv. Licari, per i convenuti e a Controparte_3 Controparte_2 CP_4 concluso “come in atti difensivi;
osserva che, per i crediti vantati dalla parte attrice è pendente un giudizio di opposizione iscritto al n. 751/25 RG, innanzi al giudice dott.ssa
Piruzza; si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi in relazione all'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato”;
- l'avv. TI, per la convenuta ha concluso “riportandosi agli scritti Controparte_5 difensivi e alle note conclusive cui si riporta;
si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi in relazione all'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione notificato in data 4/12/2024, la ha Controparte_1 convenuto in giudizio e Controparte_2 Controparte_5 CP_4 CP_3
per sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del
[...]
23/6/21, a rogito del Notaio , Rep. 77.050 – Racc. 28.184, trascritto in data Persona_1
1/7/2021 al n. Registro generale 13474/Registro Particolare 10408, con cui Controparte_2
e hanno donato alle figlie e la nuda Controparte_3 Controparte_5 CP_4 proprietà di alcuni immobili.
L'odierna attrice ha dedotto che il suddetto atto dispositivo arreca pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, in quanto, per mezzo di esso, e Controparte_2 Controparte_3 hanno inteso sottrarre tutti i loro beni alla garanzia fideiussoria prestata in favore della
[...]
sino alla concorrenza di € 710.000,00, con riferimento alle Controparte_1 obbligazioni della debitrice principale (c.f. ), Parte_1 P.IVA_2 ammontanti, alla data di introduzione dell'odierno giudizio, ad € 477.129,01, credito così composto:
- € 419.425,70 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 12913, oltre interessi di mora dalla scadenza al soddisfo;
Pag. 2 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- € 57.703,31 quale saldo debitorio per il solo capitale scaduto alla data del 3/10/24 in relazione al contratto di finanziamento chirogradario n. 741981096 del 5/2/2020, oltre interessi di mora sino al soddisfo.
Quindi, l'attrice, invocati i presupposti ex art. 2901 c.c., ha chiesto: “In accoglimento della presente azione revocatoria ordinaria, dichiarare ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della del seguente atto: Atto di donazione del 23 Controparte_1 giugno 2021, (Rep. n° 77.050 – Racc. n° 28.184; trascritto il 01 luglio 2021 ai nn.
13472/10406, 13473/10407, 13474/10408), Notaio rogante Dott. , con cui i Persona_1 coniugi e , hanno eseguito le seguenti donazioni in Controparte_2 Controparte_3 favore delle proprie figlie: “I signori coniugi e Controparte_2 CP_3
distintamente come avanti a specificarsi, donano irrevocabilmente e di loro
[...] spontanea volontà alle figlie E che, Controparte_5 CP_4 distintamente come avanti a specificarsi, con grato animo in donazione accettano il diritto di
PROPRIETA' dei seguenti beni immobili e distintamente donano: Il solo padre
[...]
Alla figlia 1) - IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' - CP_2 Controparte_5 stantechè il diritto di usufrutto si appartiene a nata a [...] il 3 novembre Parte_2
1931 - di una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada
Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, composta da tre vani, disimpegno, cucina e wc, corrispondente a quattro virgola cinque vani catastali, con la comproprietà dell'area libera pertinenziale circostante ed in tutto tra area libera ed area occupata dai fabbricati occupante una superficie di metri quadrati 680,00 (seicentottanta virgola zero zero) con tutti i diritti che vi competono e confinante lateralmente con la strada comunale, con area libera pertinenziale
(sub 3) per due lati contrapposti, con il magazzino (sub 2), con l'androne che serve esclusivamente l'appartamento soprastante (sub 5), mentre soprastante confina in parte con l'appartamento sub 5. Vi compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE
COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 4 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n.
343 piano terra categ. A/3 classe 5 vani 4,5 RC Euro 278,89 è bene intestata al donante per il diritto di nuda proprietà e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato
Pag. 3 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "A", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO
28.600,00 (ventottomilaseicento virgola zero zero). 2) IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' -
RISERVANDOSI ESSO DONANTE L'USUFRUTTO SUA VITA NATURAL DURANTE -
DELLA QUOTA PARI AD UN MEZZO INDIVISO - STANTECHE' L'ALTRO MEZZO
INDIVISO VERRA' DONATO - di un magazzino sito in Parte_3
Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) e per quanto in effetti si trova, con tutti i diritti che vi competono e confinante con la corte antistante, con il vano entrata dell'abitazione di primo piano, con la corte retrostante, con la particella 919 di proprietà Vi compete Pt_4 la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE COMUNE NON
CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa
335 particella - 555 subalterno 2 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC Euro 257,61 è bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "B", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO 12.350,00
(dodicimilatrecentocinquanta virgola zero zero) Entrambi i beni provengono al donante per successione testamentaria in morte del padre nato a [...] il [...] Persona_2
e deceduto in data 5 settembre 2011 giusta testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_3
in data 18 ottobre 2001 registrato con verbale ricevuto dallo stesso notaio in data 8
[...] agosto 2012 registrato in data 4 settembre 2012 e trascritto in data 5 settembre 2012 ai numeri 16640/13646 (dichiarazione di successione numero 772 volume 9990 presentata
Pag. 4 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile all'Ufficio del Registro di Marsala il 5 settembre 2012. Intervengono alla presente donazione le signore e rispettivamente quale coniuge e Controparte_3 CP_4 figlia del donante e madre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per gli immobili donati, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile.
Il solo padre Alla figlia 1) - IL DIRITTO DI NUDA Controparte_2 CP_4
PROPRIETA' - riservandosi esso donante l'usufrutto sua vita natural durante - di una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, composta da vano androne al piano terra, scala e gabbia scala che conduce fino al terrazzo, da disimpegno, tre vani, ampia cucina, bagno al primo piano, da terrazzo soprastante l'intero appartamento sotto descritto al secondo piano, il tutto corrispondente a sette virgola cinque vani catastali, con la comproprietà dell'area libera pertinenziale circostante ed in tutto tra area libera ed area occupata dai fabbricati occupante una superficie di metri quadrati 680
(seicentottanta), con tutti i diritti che vi competono e confinante lateralmente con l'area pertinenziale ai fabbricati per due lati contrapposti, con proprietà Vi compete la Pt_4 comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE COMUNE NON CENSIBILE A
TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella -
555 subalterno 5 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra, primo, secondo, categ. A/2 classe 4 vani 7,5 RC Euro 484,18 bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "C", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 23.250,00 Parte_5
(ventitremiladuecentocinquanta virgola zero zero). 2) IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' -
RISERVANDOSI ESSO DONANTE L'USUFRUTTO SUA VITA NATURAL DURANTE - -
DELLA QUOTA PARI AD UN MEZZO INDIVISO - STANTECHE' L'ALTRO MEZZO
INDIVISO E' STATO SUPERIORMENTE DONATO ALLA FIGLIA - CP_2 CP_5
Pag. 5 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile di un magazzino sito in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicato al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) e per quanto in effetti si trova, con tutti i diritti che vi competono e confinante con la corte antistante, con il vano entrata dell'abitazione di primo piano, con la corte retrostante, con la particella 919 di proprietà Vi compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il Pt_4 fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE
COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 2 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n.
343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC Euro 257,61 è bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine copia della planimetria depositate in Catasto è stata superiormente allegata al presente atto segnata di lettera "B", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO 12.350,00
(dodicimilatrecentocinquanta virgola zero zero) Entrambi i beni provengono al donante per successione testamentaria in morte del padre nato a [...] il [...] Persona_2
e deceduto in data 5 settembre 2011 giusta testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_3
in data 18 ottobre 2001 registrato con verbale ricevuto dallo stesso notaio in data 8
[...] agosto 2012 registrato in data 4 settembre 2012 e trascritto in data 5 settembre 2012 ai numeri 16640/13646(dichiarazione di successione numero 772 volume 9990 presentata all'Ufficio del Registro di Marsala il 5 settembre 2012. Intervengono alla presente donazione le signore e rispettivamente quale coniuge Controparte_3 Controparte_5
e figlia del donante e madre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per gli immobili donati, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile.
La sola madre Alla figlia IL DIRITTO DI Controparte_3 CP_4
NUDA PROPRIETA' - stantechè il diritto di usufrutto si appartiene a Parte_6 nata il [...] sua vita natural durante - di un fabbricato di vecchia costruzione sito in
Marsala nella contrada Strasatti n. 987, composto da quattro vani ed accessori a piano terra
Pag. 6 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile e di un vano sgombero al primo piano soprastante al quale si accede mediante scala esterna, con la relativa area libera soprastante, ed avente annesso e pertinente un piccolo spezzone di terreno, il tutto occupante la superficie di metri quadrati 330 (trecentotrenta) circa, ivi compreso il suolo occupato dalla metà circa del frontestante tratto della stradella di accesso, confinante con , con la mediana della stradella di accesso, con aventi Persona_4 causa . Annotato nel Catasto Fabbricati di Marsala al foglio di mappa 352 particella Per_5
1112 Zona Censuaria 2 Contrada Strasatti n. 987/B piani terra e primo Categoria A/3 classe
6 vani 4,5 RC Euro 325,37 bene intestato alla donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in
Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "D", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Proviene alla donante per atto di compravendita ricevuto dal Notaio Per_3
in data 12 giugno 2002 registrato a Marsala il giorno 1 luglio 2002 al numero 1569
[...]
e trascritto il 10 luglio 2002 ai numeri 14328/11821. euro 34.250,00 Pt_5
(trentaquattromiladuecentocinquanta virgola zero zero). Intervengono alla presente donazione i signori e rispettivamente quale Controparte_2 Controparte_5 coniuge e figlia della donante e padre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per L'immobile donato, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile,Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1.2) Costituitisi in data 4/3/25, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 hanno chiesto: “- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, ed in particolare la domanda di revocatoria e dichiarazione ex art. 2901 c.c. di inefficacia nei confronti della degli atti di donazione descritti in epigrafe, in cui i Controparte_1 coniugi e hanno eseguito donazioni alle figlie Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto, per nullità e decadenza
[...] Controparte_5 delle fideiussioni accese dai sig.ri e nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
Contr
per tutti i motivi esposti, oltre alla mancanza degli elementi essenziali per esperire
Pag. 7 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile un'azione revocatoria. - con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
1.3) In data 5/3/25 si è costituita chiedendo: “- rigettare tutte le domande Controparte_5 proposte da parte attrice, ed in particolare la domanda di revocatoria e dichiarazione ex art. 2901 c.c. di inefficacia nei confronti della degli atti di Controparte_1 donazione descritti in epigrafe, in cui i coniugi e Controparte_2 Controparte_3 hanno eseguito le donazioni alle figlie e , in quanto CP_4 Controparte_5 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
2) Fondatezza della domanda revocatoria.
2.1) Sono sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria esperita dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Al riguardo si rammenta che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione – come nella fattispecie - sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione.
2.2) Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul tessuto normativo ex artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria - la cui funzione tipica non è di natura restitutoria, essendo invece finalizzata alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti di chi agisce - non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali;
essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile nella sua esistenza in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2001, n.12678; Cassazione civile sez. II, 18/07/2008, n. 20002; Cassazione civile, sez. II, 03/09/2020, n. 18291; Cassazione civile sez. VI, 29/03/2022, n.10102;
Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8522).
In questo senso, l'art. 2901 c.c. ha difatti “accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza,
Pag. 8 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (v. Cass. civ. 22 marzo 2013,
n. 5619; cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/08/2023, n. 25331; Cassazione civile, sez. III,
11/04/2023, n. 9652).
Quanto al secondo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ovvero il c.d. eventus damni
(presupposto di natura oggettiva), questo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19207; Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cassazione civile sez. III, 08/04/2022, n.11487).
A tal riguardo, “l'incapienza del patrimonio del debitore deve essere valutata in relazione alla posizione del revocante, potendosi escludere il requisito del pregiudizio qualora il creditore goda, ad esempio, di garanzie reali o privilegi che assicurino il soddisfacimento del suo diritto. Tuttavia, nel caso di solidarietà passiva, si ritiene che tale valutazione debba essere svolta esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, avendo il creditore interesse a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale” (v. Cassazione civile sez. III,
26/06/2020, n.12901; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8315; Cass. Sez. 3, ord. n.
16221 del 2019).
2.3) Nel caso in esame, quindi, la ricorrenza dell'eventus damni va apprezzata avendo riguardo alla posizione dei singoli fideiussori qui convenuti e non già del debitore principale
(cfr. Cass. n. 22465/2006 secondo cui "in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente
Pag. 9 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito"; più di recente, in termini analoghi, Cass. Civ. sez. I, 28/05/2024, n.14852; cfr. Cass. Civ. sez. III, 03/05/2025,
n.11626).
2.4) Ed inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, c.d. scientia damni, ogniqualvolta l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito e sia a titolo gratuito, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e cioè la semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio;
la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. Civ. sez. VI,
03/07/2018, n.17336).
Da ciò discende che, qualora si presti fideiussione in relazione alle obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/06/2002, n. 9349; Cassazione civile, sez. VI, 03/06/2020, n. 10522; Cassazione civile, sez. III, 05/07/2023, n. 19012;
Cassazione civile, sez. III, 05/09/2023, n. 25883).
3) Applicando i menzionati principi al caso di specie, si osserva quanto di seguito.
3.1) Sussiste – almeno nella nozione lata rilevante, come visto, ex art. 2901 c.c. - il diritto di credito dedotto da parte attrice.
3.1.1) E', invero, provata per tabulas l'assunzione in capo ai convenuti e Controparte_2 dell'obbligo di garanzia mediante sottoscrizione di distinte polizze Controparte_3 fideiussorie “omnibus” in data 11/8/2011.
Pag. 10 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Al contempo, risulta idoneamente documentata la sussistenza dei rapporti contrattuali
(contratto di finanziamento e di conto corrente) tra la debitrice principale Parte_1
e l'odierna attrice, mentre nei termini preclusivi di rito nessuna concreta contestazione è
[...] stata mossa nei riguardi dei saldi debitori indicati in atto di citazione.
Inoltre, come da consolidato principio di diritto richiamato in premessa, non risulta idonea ad escludere la ricorrenza del presupposto ex art. 2901 c.c. la circostanza enunciata da parte convenuta – peraltro non documentata – dell'attuale pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito qui dedotto dalla BA MPS s.p.a.
3.1.2) Ancora, Non si può ritenere che la fideiussione sottoscritta dai convenuti
[...]
e sia integralmente nulla per contrarietà alla normativa CP_2 Controparte_3 antitrust.
Ed invero, appare pacifico che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato contemplante le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale standard stilato dall'ABI e poi valutate dalla BA d'IT (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come contrastanti con l'art. 2 L.
287/1990, perché, in sostanza, espressione di un'intesa che, incidendo sulla libera dinamica concorrenziale finiva per aggravare sistematicamente la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza del rilievo di illegittimità dell'intesa in questione, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: 1) nullità assoluta della fideiussione;
2) nullità parziale delle clausole viziate;
3) sole conseguenze risarcitorie, con esclusione di qualsivoglia patologia negoziale.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto i contrasto giurisprudenziale convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
Pag. 11 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella specie, parte attrice ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il e la CP_2 avrebbero comunque stipulato la fideiussione. CP_3
3.1.3) Parte convenuta, in subordine rispetto alla tesi della nullità assoluta, ha eccepito la nullità parziale della sola clausola n. 6 (derogatoria della disciplina decadenziale ex art. 1957
c.c.).
L'eccezione di decadenza conseguente, in ogni caso, non coglie nel segno.
L'art. 1957 c.c., infatti, prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nella specie la scadenza dell'obbligazione principale può agevolmente ascriversi alla data del
17/9/2024, corrispondente alla revoca di tutti gli affidamenti concessi alla Parte_1
[...]
Ebbene, l'odierna attrice ha idoneamente coltivato le proprie istanze processuali nei confronti del debitore principale mediante deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo che ha assunto numero di ruolo 1764 del 2024, dunque iscritto entro il 31/12/2024, vale a dire entro il termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. decorrente dal 17/9/24.
3.2) È, inoltre, incontestata l'anteriorità del credito rispetto all'atto di donazione del 23/6/21, giacché sia i contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni convenuti in favore della
[...]
sia i saldi debitori maturati a carico della debitrice principale risultano Parte_1 largamente antecedenti al predetto atto.
Pag. 12 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Occorre, infatti, tenere conto del fatto che il saldo debitorio del rapporto di conto corrente intestato a è stato generato dall'escussione delle garanzie dalla stessa Parte_1
BA MPS s.p.a. concesse in favore di con polizze di Parte_7 fideiussione bancaria datate 11/3/2003, 25/10/2004, 4/4/2005, 29/5/2008 e 6/6/2012 in relazione alle obbligazioni assunte dalla Parte_1
Attestata l'esistenza e l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, occorre osservare come lo stesso sia gravemente pregiudizievole per la creditrice.
Si osservi come in materia "incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (v. Cass. 27.3.2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del
18/03/2005 Cass. n. 12678/2001; cfr. più di recente Cass. Civ. sez. III, 19/07/2018, n.19207) ovvero che il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 06.05.1998, n. 4578).
Nessuna allegazione è stata fatta al proposito da parte dei convenuti, nemmeno all'esito della produzione da parte dell'attrice di visure ipocatastali intestate a e Controparte_2 CP_3 dalle quali emerge che, all'infuori del diritto di usufrutto riservatosi su alcuni degli
[...] immobili donati alle figlie, essi convenuti risultano ormai solo proprietari di alcune are di terreno (con reddito dominicale di pochi euro), invero garanzia patrimoniale gravemente insufficiente rispetto all'entità del debito (cfr. all. E e F nel fascicolo di parte attrice).
Al riguardo è d'uopo rammentare che “ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, la cui sussistenza l'attore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio” (Cass., sez. I, 1/8/2007, n. 16986; cfr. Cass. Civ. sez. I, 06/03/2018, n.5269).
L'atto di donazione de quo, ad avviso del Tribunale, ha reso più difficoltosa la soddisfazione del credito della società attrice e questo è sufficiente, come da costante giurisprudenza di legittimità, a fare da presupposto della revocatoria (cfr., in questo senso, Cassazione civile sez. III - 16/11/2023, n. 31941).
Pag. 13 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Ed invero, il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade l'atto dispositivo, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili
(denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
Costituiscono, dunque, pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere o limitare l'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata come, nel caso di specie, la donazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto.
3.3) La scientia damni, poi, nella specie, può ritenersi dimostrata per presunzioni, atteso che i debitori erano certamente a conoscenza del fatto che dismettendo i beni immobili sopraindicati, a titolo gratuito, avrebbero reso impossibile l'integrale soddisfacimento della creditrice (per un caso analogo di donazione in favore del figlio, in cui la S.C. ha giudicato correttamente motivata la sentenza di merito nella quale si riteneva, sulla base di presunzioni, sussistente la scientia damni, cfr. Cass. 22/8/2007 n. 17867).
Inoltre, trattandosi di atto a titolo gratuito è ininfluente il riscontro della scientia damni in capo alle parti donatarie, da ritenersi comunque presuntivamente sussistente in considerazione del rapporto di filiazione (Cass. Civ. Sez. III Ord., 18/01/2019, n. 1286).
4) Dunque, la domanda di parte attrice deve essere integralmente accolta e, per l'effetto, occorre dichiarare l'inefficacia degli atti di donazione de quibus nei confronti della
[...]
Controparte_1
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, con l'opportuna modulazione resa necessaria dal numero dei convenuti, dall'assenza dell'attività istruttoria e della modesta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, definitivamente pronunciando sulle domande indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda rigettata e/o assorbita:
1) dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice Controparte_1
(C.F.: dell'atto di donazione di e
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
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Leonarda in favore di e a rogito Notaio di Controparte_5 CP_4 Persona_1
Mazara del Vallo, (Numero di Repertorio 77.050- Numero di Raccolta 28.184) in data 23 giugno 2021, trascritto in data 01/07/2021 al Registro generale 13474/ Registro Particolare
10408, avente ad oggetto la nuda proprietà dei seguenti cespiti: A) unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, riportata al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 4 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. A/3 classe 5 vani 4,5 RC Euro 278,89, cui compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 335, p.lla
555 sub 3; B) magazzino sito in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) annotato nel
Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 2 Zona
Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC
Euro 257,61; C) una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella
Contrada Pastorella N. 343, Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 5 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra, primo, secondo, categ. A/2 classe 4 vani 7,5 RC Euro 484,18; D) di un fabbricato sito in Marsala nella contrada Strasatti n. 987, Annotato nel Catasto Fabbricati di Marsala al foglio di mappa
352 particella 1112, Zona Censuaria 2 Contrada Strasatti n. 987/B, piani terra e primo,
Categoria A/3 classe 6 vani 4,5 RC Euro 325,37.
2) ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Trapani di annotare, ex art. 2655, primo comma, c.c., la presente sentenza;
3) condanna i convenuti a rifondere l'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €
12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %,
IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 17/11/25.
Il Giudice
SC AO ZO
Pag. 15 a 15
N. 1833/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC AO ZO, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1833 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
e
( ), (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
e (C.F. ) tutti C.F._2 CP_4 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Giovannella Maria Licari in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI nonché
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._4
NI AL TI in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 1 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5 novembre 2025:
- l'avv. Claudia ZO, in sostituzione dell'avv. Balistreri, per parte attrice, ha concluso la causa “come da note conclusionali ritualmente depositate”;
- l'avv. Licari, per i convenuti e a Controparte_3 Controparte_2 CP_4 concluso “come in atti difensivi;
osserva che, per i crediti vantati dalla parte attrice è pendente un giudizio di opposizione iscritto al n. 751/25 RG, innanzi al giudice dott.ssa
Piruzza; si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi in relazione all'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato”;
- l'avv. TI, per la convenuta ha concluso “riportandosi agli scritti Controparte_5 difensivi e alle note conclusive cui si riporta;
si riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi in relazione all'ammissione della parte al Patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con atto di citazione notificato in data 4/12/2024, la ha Controparte_1 convenuto in giudizio e Controparte_2 Controparte_5 CP_4 CP_3
per sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del
[...]
23/6/21, a rogito del Notaio , Rep. 77.050 – Racc. 28.184, trascritto in data Persona_1
1/7/2021 al n. Registro generale 13474/Registro Particolare 10408, con cui Controparte_2
e hanno donato alle figlie e la nuda Controparte_3 Controparte_5 CP_4 proprietà di alcuni immobili.
L'odierna attrice ha dedotto che il suddetto atto dispositivo arreca pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, in quanto, per mezzo di esso, e Controparte_2 Controparte_3 hanno inteso sottrarre tutti i loro beni alla garanzia fideiussoria prestata in favore della
[...]
sino alla concorrenza di € 710.000,00, con riferimento alle Controparte_1 obbligazioni della debitrice principale (c.f. ), Parte_1 P.IVA_2 ammontanti, alla data di introduzione dell'odierno giudizio, ad € 477.129,01, credito così composto:
- € 419.425,70 quale saldo del rapporto di conto corrente n. 12913, oltre interessi di mora dalla scadenza al soddisfo;
Pag. 2 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- € 57.703,31 quale saldo debitorio per il solo capitale scaduto alla data del 3/10/24 in relazione al contratto di finanziamento chirogradario n. 741981096 del 5/2/2020, oltre interessi di mora sino al soddisfo.
Quindi, l'attrice, invocati i presupposti ex art. 2901 c.c., ha chiesto: “In accoglimento della presente azione revocatoria ordinaria, dichiarare ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della del seguente atto: Atto di donazione del 23 Controparte_1 giugno 2021, (Rep. n° 77.050 – Racc. n° 28.184; trascritto il 01 luglio 2021 ai nn.
13472/10406, 13473/10407, 13474/10408), Notaio rogante Dott. , con cui i Persona_1 coniugi e , hanno eseguito le seguenti donazioni in Controparte_2 Controparte_3 favore delle proprie figlie: “I signori coniugi e Controparte_2 CP_3
distintamente come avanti a specificarsi, donano irrevocabilmente e di loro
[...] spontanea volontà alle figlie E che, Controparte_5 CP_4 distintamente come avanti a specificarsi, con grato animo in donazione accettano il diritto di
PROPRIETA' dei seguenti beni immobili e distintamente donano: Il solo padre
[...]
Alla figlia 1) - IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' - CP_2 Controparte_5 stantechè il diritto di usufrutto si appartiene a nata a [...] il 3 novembre Parte_2
1931 - di una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada
Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, composta da tre vani, disimpegno, cucina e wc, corrispondente a quattro virgola cinque vani catastali, con la comproprietà dell'area libera pertinenziale circostante ed in tutto tra area libera ed area occupata dai fabbricati occupante una superficie di metri quadrati 680,00 (seicentottanta virgola zero zero) con tutti i diritti che vi competono e confinante lateralmente con la strada comunale, con area libera pertinenziale
(sub 3) per due lati contrapposti, con il magazzino (sub 2), con l'androne che serve esclusivamente l'appartamento soprastante (sub 5), mentre soprastante confina in parte con l'appartamento sub 5. Vi compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE
COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 4 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n.
343 piano terra categ. A/3 classe 5 vani 4,5 RC Euro 278,89 è bene intestata al donante per il diritto di nuda proprietà e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato
Pag. 3 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "A", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO
28.600,00 (ventottomilaseicento virgola zero zero). 2) IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' -
RISERVANDOSI ESSO DONANTE L'USUFRUTTO SUA VITA NATURAL DURANTE -
DELLA QUOTA PARI AD UN MEZZO INDIVISO - STANTECHE' L'ALTRO MEZZO
INDIVISO VERRA' DONATO - di un magazzino sito in Parte_3
Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) e per quanto in effetti si trova, con tutti i diritti che vi competono e confinante con la corte antistante, con il vano entrata dell'abitazione di primo piano, con la corte retrostante, con la particella 919 di proprietà Vi compete Pt_4 la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE COMUNE NON
CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa
335 particella - 555 subalterno 2 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC Euro 257,61 è bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "B", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO 12.350,00
(dodicimilatrecentocinquanta virgola zero zero) Entrambi i beni provengono al donante per successione testamentaria in morte del padre nato a [...] il [...] Persona_2
e deceduto in data 5 settembre 2011 giusta testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_3
in data 18 ottobre 2001 registrato con verbale ricevuto dallo stesso notaio in data 8
[...] agosto 2012 registrato in data 4 settembre 2012 e trascritto in data 5 settembre 2012 ai numeri 16640/13646 (dichiarazione di successione numero 772 volume 9990 presentata
Pag. 4 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile all'Ufficio del Registro di Marsala il 5 settembre 2012. Intervengono alla presente donazione le signore e rispettivamente quale coniuge e Controparte_3 CP_4 figlia del donante e madre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per gli immobili donati, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile.
Il solo padre Alla figlia 1) - IL DIRITTO DI NUDA Controparte_2 CP_4
PROPRIETA' - riservandosi esso donante l'usufrutto sua vita natural durante - di una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, composta da vano androne al piano terra, scala e gabbia scala che conduce fino al terrazzo, da disimpegno, tre vani, ampia cucina, bagno al primo piano, da terrazzo soprastante l'intero appartamento sotto descritto al secondo piano, il tutto corrispondente a sette virgola cinque vani catastali, con la comproprietà dell'area libera pertinenziale circostante ed in tutto tra area libera ed area occupata dai fabbricati occupante una superficie di metri quadrati 680
(seicentottanta), con tutti i diritti che vi competono e confinante lateralmente con l'area pertinenziale ai fabbricati per due lati contrapposti, con proprietà Vi compete la Pt_4 comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE COMUNE NON CENSIBILE A
TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella -
555 subalterno 5 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra, primo, secondo, categ. A/2 classe 4 vani 7,5 RC Euro 484,18 bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "C", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. 23.250,00 Parte_5
(ventitremiladuecentocinquanta virgola zero zero). 2) IL DIRITTO DI NUDA PROPRIETA' -
RISERVANDOSI ESSO DONANTE L'USUFRUTTO SUA VITA NATURAL DURANTE - -
DELLA QUOTA PARI AD UN MEZZO INDIVISO - STANTECHE' L'ALTRO MEZZO
INDIVISO E' STATO SUPERIORMENTE DONATO ALLA FIGLIA - CP_2 CP_5
Pag. 5 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile di un magazzino sito in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicato al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) e per quanto in effetti si trova, con tutti i diritti che vi competono e confinante con la corte antistante, con il vano entrata dell'abitazione di primo piano, con la corte retrostante, con la particella 919 di proprietà Vi compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il Pt_4 fabbricato ed identificato in catasto al foglio di mappa 335 particella 555 subalterno 3 BENE
COMUNE NON CENSIBILE A TUTTI I SUB. Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 2 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n.
343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC Euro 257,61 è bene intestata al donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine copia della planimetria depositate in Catasto è stata superiormente allegata al presente atto segnata di lettera "B", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. VALORE EURO 12.350,00
(dodicimilatrecentocinquanta virgola zero zero) Entrambi i beni provengono al donante per successione testamentaria in morte del padre nato a [...] il [...] Persona_2
e deceduto in data 5 settembre 2011 giusta testamento pubblico ricevuto dal notaio Per_3
in data 18 ottobre 2001 registrato con verbale ricevuto dallo stesso notaio in data 8
[...] agosto 2012 registrato in data 4 settembre 2012 e trascritto in data 5 settembre 2012 ai numeri 16640/13646(dichiarazione di successione numero 772 volume 9990 presentata all'Ufficio del Registro di Marsala il 5 settembre 2012. Intervengono alla presente donazione le signore e rispettivamente quale coniuge Controparte_3 Controparte_5
e figlia del donante e madre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per gli immobili donati, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile.
La sola madre Alla figlia IL DIRITTO DI Controparte_3 CP_4
NUDA PROPRIETA' - stantechè il diritto di usufrutto si appartiene a Parte_6 nata il [...] sua vita natural durante - di un fabbricato di vecchia costruzione sito in
Marsala nella contrada Strasatti n. 987, composto da quattro vani ed accessori a piano terra
Pag. 6 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile e di un vano sgombero al primo piano soprastante al quale si accede mediante scala esterna, con la relativa area libera soprastante, ed avente annesso e pertinente un piccolo spezzone di terreno, il tutto occupante la superficie di metri quadrati 330 (trecentotrenta) circa, ivi compreso il suolo occupato dalla metà circa del frontestante tratto della stradella di accesso, confinante con , con la mediana della stradella di accesso, con aventi Persona_4 causa . Annotato nel Catasto Fabbricati di Marsala al foglio di mappa 352 particella Per_5
1112 Zona Censuaria 2 Contrada Strasatti n. 987/B piani terra e primo Categoria A/3 classe
6 vani 4,5 RC Euro 325,37 bene intestato alla donante e conforme con le risultanze dei registri immobiliari. Dichiara la parte donante che quanto superiormente donato, e come sopra meglio identificato catastalmente, corrisponde a quanto riportato graficamente nella planimetria depositata in catasto, a tal fine mi presenta copia della planimetria depositate in
Catasto e che al presente atto si allega segnata di lettera "D", dichiara inoltre che lo stato di fatto di quanto con il presente atto donato e sopra meglio descritto è conforme ai dati catastali ed alla planimetria sopra allegata, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Proviene alla donante per atto di compravendita ricevuto dal Notaio Per_3
in data 12 giugno 2002 registrato a Marsala il giorno 1 luglio 2002 al numero 1569
[...]
e trascritto il 10 luglio 2002 ai numeri 14328/11821. euro 34.250,00 Pt_5
(trentaquattromiladuecentocinquanta virgola zero zero). Intervengono alla presente donazione i signori e rispettivamente quale Controparte_2 Controparte_5 coniuge e figlia della donante e padre e sorella della donataria per dichiarare di rinunziare puramente e semplicemente, al proprio diritto di fare opposizione alla presente donazione, per L'immobile donato, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 ultimo comma del codice civile,Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
1.2) Costituitisi in data 4/3/25, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4 hanno chiesto: “- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, ed in particolare la domanda di revocatoria e dichiarazione ex art. 2901 c.c. di inefficacia nei confronti della degli atti di donazione descritti in epigrafe, in cui i Controparte_1 coniugi e hanno eseguito donazioni alle figlie Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in quanto infondata in fatto ed in diritto, per nullità e decadenza
[...] Controparte_5 delle fideiussioni accese dai sig.ri e nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
Contr
per tutti i motivi esposti, oltre alla mancanza degli elementi essenziali per esperire
Pag. 7 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile un'azione revocatoria. - con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
1.3) In data 5/3/25 si è costituita chiedendo: “- rigettare tutte le domande Controparte_5 proposte da parte attrice, ed in particolare la domanda di revocatoria e dichiarazione ex art. 2901 c.c. di inefficacia nei confronti della degli atti di Controparte_1 donazione descritti in epigrafe, in cui i coniugi e Controparte_2 Controparte_3 hanno eseguito le donazioni alle figlie e , in quanto CP_4 Controparte_5 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
2) Fondatezza della domanda revocatoria.
2.1) Sono sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria esperita dall'attrice nei confronti dei convenuti.
Al riguardo si rammenta che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione – come nella fattispecie - sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione.
2.2) Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul tessuto normativo ex artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria - la cui funzione tipica non è di natura restitutoria, essendo invece finalizzata alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti di chi agisce - non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita, nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, per crediti anche solo eventuali;
essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile nella sua esistenza in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2001, n.12678; Cassazione civile sez. II, 18/07/2008, n. 20002; Cassazione civile, sez. II, 03/09/2020, n. 18291; Cassazione civile sez. VI, 29/03/2022, n.10102;
Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8522).
In questo senso, l'art. 2901 c.c. ha difatti “accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza,
Pag. 8 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (v. Cass. civ. 22 marzo 2013,
n. 5619; cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/08/2023, n. 25331; Cassazione civile, sez. III,
11/04/2023, n. 9652).
Quanto al secondo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, ovvero il c.d. eventus damni
(presupposto di natura oggettiva), questo ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018, n. 19207; Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2019, n. 16221; Cassazione civile sez. III, 08/04/2022, n.11487).
A tal riguardo, “l'incapienza del patrimonio del debitore deve essere valutata in relazione alla posizione del revocante, potendosi escludere il requisito del pregiudizio qualora il creditore goda, ad esempio, di garanzie reali o privilegi che assicurino il soddisfacimento del suo diritto. Tuttavia, nel caso di solidarietà passiva, si ritiene che tale valutazione debba essere svolta esclusivamente con riguardo alla sfera patrimoniale del debitore disponente, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati in solido siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, avendo il creditore interesse a che ciascun condebitore conservi intatta la propria responsabilità patrimoniale” (v. Cassazione civile sez. III,
26/06/2020, n.12901; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2017, n. 8315; Cass. Sez. 3, ord. n.
16221 del 2019).
2.3) Nel caso in esame, quindi, la ricorrenza dell'eventus damni va apprezzata avendo riguardo alla posizione dei singoli fideiussori qui convenuti e non già del debitore principale
(cfr. Cass. n. 22465/2006 secondo cui "in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente
Pag. 9 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della "scientia damni", cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e - trattandosi di atto non oneroso - senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo;
d'altra parte, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito"; più di recente, in termini analoghi, Cass. Civ. sez. I, 28/05/2024, n.14852; cfr. Cass. Civ. sez. III, 03/05/2025,
n.11626).
2.4) Ed inoltre, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, c.d. scientia damni, ogniqualvolta l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito e sia a titolo gratuito, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e cioè la semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, da parte del debitore di tale pregiudizio;
la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. Civ. sez. VI,
03/07/2018, n.17336).
Da ciò discende che, qualora si presti fideiussione in relazione alle obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/06/2002, n. 9349; Cassazione civile, sez. VI, 03/06/2020, n. 10522; Cassazione civile, sez. III, 05/07/2023, n. 19012;
Cassazione civile, sez. III, 05/09/2023, n. 25883).
3) Applicando i menzionati principi al caso di specie, si osserva quanto di seguito.
3.1) Sussiste – almeno nella nozione lata rilevante, come visto, ex art. 2901 c.c. - il diritto di credito dedotto da parte attrice.
3.1.1) E', invero, provata per tabulas l'assunzione in capo ai convenuti e Controparte_2 dell'obbligo di garanzia mediante sottoscrizione di distinte polizze Controparte_3 fideiussorie “omnibus” in data 11/8/2011.
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Al contempo, risulta idoneamente documentata la sussistenza dei rapporti contrattuali
(contratto di finanziamento e di conto corrente) tra la debitrice principale Parte_1
e l'odierna attrice, mentre nei termini preclusivi di rito nessuna concreta contestazione è
[...] stata mossa nei riguardi dei saldi debitori indicati in atto di citazione.
Inoltre, come da consolidato principio di diritto richiamato in premessa, non risulta idonea ad escludere la ricorrenza del presupposto ex art. 2901 c.c. la circostanza enunciata da parte convenuta – peraltro non documentata – dell'attuale pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito qui dedotto dalla BA MPS s.p.a.
3.1.2) Ancora, Non si può ritenere che la fideiussione sottoscritta dai convenuti
[...]
e sia integralmente nulla per contrarietà alla normativa CP_2 Controparte_3 antitrust.
Ed invero, appare pacifico che le fideiussioni per cui è causa risultino rilasciate su modello prestampato contemplante le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza: obbligo del garante di rimborsare le somme incassate dalla banca e da lei restituite per qualsiasi motivo), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.: rinuncia agli effetti della decadenza in cui incorre il creditore ai sensi della norma citata) e 8 (clausola di sopravvivenza: obbligo del garante di restituire le somme erogate dalla banca anche in caso di invalidità della fideiussione).
Tali clausole sono state, nel 2002, recepite nello schema negoziale standard stilato dall'ABI e poi valutate dalla BA d'IT (provvedimento n. 55 del 2.5.2005), su conforme parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come contrastanti con l'art. 2 L.
287/1990, perché, in sostanza, espressione di un'intesa che, incidendo sulla libera dinamica concorrenziale finiva per aggravare sistematicamente la posizione del debitore.
Si sono formati, in conseguenza del rilievo di illegittimità dell'intesa in questione, tre orientamenti diversi nella giurisprudenza, anche di legittimità, sugli effetti conseguenti, soprattutto per quanto concerne la possibile tutela del debitore: 1) nullità assoluta della fideiussione;
2) nullità parziale delle clausole viziate;
3) sole conseguenze risarcitorie, con esclusione di qualsivoglia patologia negoziale.
La Suprema Corte, con sentenza delle SSUU 30.12.2021 n. 41994, ha composto i contrasto giurisprudenziale convalidando il secondo orientamento (nullità parziale), esprimendo il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
Pag. 11 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella specie, parte attrice ha insistito per la tesi della nullità totale, il che rende l'eccezione infondata.
Invero, si presume, in difetto di precisa allegazione e rigorosa dimostrazione del contrario, che il fideiussore e la banca avrebbero stipulato il contratto anche senza le clausole viziate.
Nella specie, la nullità delle clausole non rende nullo l'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 co. 2 c.c., perché, in difetto di allegazione e prova del contrario, si presume che il e la CP_2 avrebbero comunque stipulato la fideiussione. CP_3
3.1.3) Parte convenuta, in subordine rispetto alla tesi della nullità assoluta, ha eccepito la nullità parziale della sola clausola n. 6 (derogatoria della disciplina decadenziale ex art. 1957
c.c.).
L'eccezione di decadenza conseguente, in ogni caso, non coglie nel segno.
L'art. 1957 c.c., infatti, prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nella specie la scadenza dell'obbligazione principale può agevolmente ascriversi alla data del
17/9/2024, corrispondente alla revoca di tutti gli affidamenti concessi alla Parte_1
[...]
Ebbene, l'odierna attrice ha idoneamente coltivato le proprie istanze processuali nei confronti del debitore principale mediante deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo che ha assunto numero di ruolo 1764 del 2024, dunque iscritto entro il 31/12/2024, vale a dire entro il termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. decorrente dal 17/9/24.
3.2) È, inoltre, incontestata l'anteriorità del credito rispetto all'atto di donazione del 23/6/21, giacché sia i contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni convenuti in favore della
[...]
sia i saldi debitori maturati a carico della debitrice principale risultano Parte_1 largamente antecedenti al predetto atto.
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Occorre, infatti, tenere conto del fatto che il saldo debitorio del rapporto di conto corrente intestato a è stato generato dall'escussione delle garanzie dalla stessa Parte_1
BA MPS s.p.a. concesse in favore di con polizze di Parte_7 fideiussione bancaria datate 11/3/2003, 25/10/2004, 4/4/2005, 29/5/2008 e 6/6/2012 in relazione alle obbligazioni assunte dalla Parte_1
Attestata l'esistenza e l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, occorre osservare come lo stesso sia gravemente pregiudizievole per la creditrice.
Si osservi come in materia "incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (v. Cass. 27.3.2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5972 del
18/03/2005 Cass. n. 12678/2001; cfr. più di recente Cass. Civ. sez. III, 19/07/2018, n.19207) ovvero che il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 06.05.1998, n. 4578).
Nessuna allegazione è stata fatta al proposito da parte dei convenuti, nemmeno all'esito della produzione da parte dell'attrice di visure ipocatastali intestate a e Controparte_2 CP_3 dalle quali emerge che, all'infuori del diritto di usufrutto riservatosi su alcuni degli
[...] immobili donati alle figlie, essi convenuti risultano ormai solo proprietari di alcune are di terreno (con reddito dominicale di pochi euro), invero garanzia patrimoniale gravemente insufficiente rispetto all'entità del debito (cfr. all. E e F nel fascicolo di parte attrice).
Al riguardo è d'uopo rammentare che “ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, la cui sussistenza l'attore deve provare, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione ex ante con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio” (Cass., sez. I, 1/8/2007, n. 16986; cfr. Cass. Civ. sez. I, 06/03/2018, n.5269).
L'atto di donazione de quo, ad avviso del Tribunale, ha reso più difficoltosa la soddisfazione del credito della società attrice e questo è sufficiente, come da costante giurisprudenza di legittimità, a fare da presupposto della revocatoria (cfr., in questo senso, Cassazione civile sez. III - 16/11/2023, n. 31941).
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Ed invero, il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade l'atto dispositivo, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili
(denaro), oppure non facilmente aggredibili dai creditori.
Costituiscono, dunque, pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere o limitare l'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata come, nel caso di specie, la donazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto.
3.3) La scientia damni, poi, nella specie, può ritenersi dimostrata per presunzioni, atteso che i debitori erano certamente a conoscenza del fatto che dismettendo i beni immobili sopraindicati, a titolo gratuito, avrebbero reso impossibile l'integrale soddisfacimento della creditrice (per un caso analogo di donazione in favore del figlio, in cui la S.C. ha giudicato correttamente motivata la sentenza di merito nella quale si riteneva, sulla base di presunzioni, sussistente la scientia damni, cfr. Cass. 22/8/2007 n. 17867).
Inoltre, trattandosi di atto a titolo gratuito è ininfluente il riscontro della scientia damni in capo alle parti donatarie, da ritenersi comunque presuntivamente sussistente in considerazione del rapporto di filiazione (Cass. Civ. Sez. III Ord., 18/01/2019, n. 1286).
4) Dunque, la domanda di parte attrice deve essere integralmente accolta e, per l'effetto, occorre dichiarare l'inefficacia degli atti di donazione de quibus nei confronti della
[...]
Controparte_1
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, con l'opportuna modulazione resa necessaria dal numero dei convenuti, dall'assenza dell'attività istruttoria e della modesta complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, definitivamente pronunciando sulle domande indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda rigettata e/o assorbita:
1) dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti dell'attrice Controparte_1
(C.F.: dell'atto di donazione di e
[...] P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
Pag. 14 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Leonarda in favore di e a rogito Notaio di Controparte_5 CP_4 Persona_1
Mazara del Vallo, (Numero di Repertorio 77.050- Numero di Raccolta 28.184) in data 23 giugno 2021, trascritto in data 01/07/2021 al Registro generale 13474/ Registro Particolare
10408, avente ad oggetto la nuda proprietà dei seguenti cespiti: A) unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, riportata al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 4 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. A/3 classe 5 vani 4,5 RC Euro 278,89, cui compete la comproprietà dell'area libera antistante e retrostante il fabbricato identificato in catasto al foglio di mappa 335, p.lla
555 sub 3; B) magazzino sito in Marsala nella Contrada Pastorella N. 343, ubicata al piano terra, avente una consistenza catastale di metri quadrati ottantasei (mq. 86) annotato nel
Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 2 Zona
Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra categ. C/2 classe 9 consistenza mq. 86, RC
Euro 257,61; C) una unità immobiliare destinata a civile abitazione sita in Marsala nella
Contrada Pastorella N. 343, Annotata nel Catasto fabbricati di Marsala al foglio di mappa 335 particella - 555 subalterno 5 Zona Censuaria 2 Contrada Pastorella n. 343 piano terra, primo, secondo, categ. A/2 classe 4 vani 7,5 RC Euro 484,18; D) di un fabbricato sito in Marsala nella contrada Strasatti n. 987, Annotato nel Catasto Fabbricati di Marsala al foglio di mappa
352 particella 1112, Zona Censuaria 2 Contrada Strasatti n. 987/B, piani terra e primo,
Categoria A/3 classe 6 vani 4,5 RC Euro 325,37.
2) ordina al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio- Ufficio Provinciale di Trapani di annotare, ex art. 2655, primo comma, c.c., la presente sentenza;
3) condanna i convenuti a rifondere l'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €
12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %,
IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 17/11/25.
Il Giudice
SC AO ZO
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