Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Zucchiatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via dei Combattenti, n. 4/A;
contro
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano dd. 30.7.2025, notificato il 4.8.2025, che ordinava il ritiro e la revoca della patente di guida n. -OMISSIS- intestata al ricorrente, e di qualsiasi atto presupposto, conseguente o comunque collegato, con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere ZI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano dd. 30.7.2025, notificato il 4.8.2025, il quale, “v isto il verbale Nr. -OMISSIS- in data 06.07.2025 del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di -OMISSIS- dal quale si rileva che l’anzidetto conducente ( ossia l’odierno ricorrente) il giorno 06.07.2025, alla guida del veicolo targato -OMISSIS- in località -OMISSIS-, circolava senza essersi sottoposto alla revisione disposta, ai sensi dell’art. 128, comma 2 del C.d.S., da questo Ufficio con decreto p.n. del 28.03.2025, notificato il 02.04.2025, in violazione dell’art. 128, comma 2 del C.d.S, che prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; visto l’art. 128 e l’art. 219, comma 3-bis del C.d.S.” , disponeva “ il ritiro e la revoca della patente di guida citata in premessa e di ogni altra eventualmente in possesso del/la suddetto/a a decorrere dalla notifica della presente ; con l’avvertenza che “ Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale”.
Rispettando la suddetta avvertenza l’odierno ricorso è stato incardinato presso il Giudice amministrativo.
In sede di delibazione sommaria con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS- è stata disposta la sospensione cautelare del contestato provvedimento.
2. All’udienza di merito dell’11.2.2026, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha ritenuto di porre a fondamento della decisione la questione rilevata d’ufficio riguardo al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione del prefato provvedimento di revoca della patente, che peraltro ha indicato la competenza giurisdizionale del Tribunale Amministrativo Regionale, atteso che, nella specie, la revoca della patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione del codice della strada, prevista dall’art. 128, comma 2, quale conseguenza della circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente, in aggiunta alla sanzione principale, di natura pecuniaria (cfr. TRGA Bolzano, 19 maggio 2025, n. 146 e 21 agosto 2003, n. 345).
Il Presidente ha pertanto invitato il procuratore del ricorrente a prendere posizione su tale aspetto. Il procuratore del ricorrente, dopo aver dedotto che tale questione non era stata sollevata in occasione dell’incidente cautelare, ha chiesto la decisione della causa ed il Presidente ha assegnato la causa in decisione.
3. Il Collegio intende dar seguito alla propria precedente pronuncia n. -OMISSIS-.
Come sottolineato nella sopra citata decisione, il provvedimento di revoca della patente di cui era titolare il ricorrente è stato adottato dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 128, comma 2, del codice della strada (come sostituito dall’art. 23, comma 6, lett. c), della legge 29 luglio 2010, n. 120), il quale, nella parte finale, stabilisce che: “… Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219”. Trattasi quindi di una sanzione amministrativa accessoria, che, in quanto tale, viene disposta “ dal prefetto del luogo della commessa violazione ” ai sensi dell’art. 219, comma 1, dello stesso Codice (e in provincia di Bolzano dal Commissario del Governo ex art. 87, primo comma, n. 3, dello Statuto di autonomia), in aggiunta alla sanzione pecuniaria.
L’art. 210, comma 1, del C.d.S. dispone che: “ Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono ”.
La revoca della patente a seguito dell’accertata violazione del citato art. 128, comma 2, del Codice e della sanzione pecuniaria contestualmente irrogata si applica quindi automaticamente e implica l’esercizio di un potere vincolato, in assenza di alcuna discrezionalità, con conseguente assenza di una posizione di interesse legittimo in capo all’interessato.
La giurisprudenza amministrativa in materia ha pacificamente riconosciuto che la giurisdizione del giudice ordinario è estesa a tutti i casi in cui la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del C.d.S. (cfr. TAR Umbria, Sez. I, 10 settembre 2012, n. 360; nello stesso senso: TAR Umbria, Sez. I, 13 novembre 2023, n. 624; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 9 marzo 2023, n. 745, TAR Calabria, Reggio Calabria, 27 maggio 2021, n. 489 e 11 giugno 2021, n. 517; TAR Toscana, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 62; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20 novembre 2019, n. 5441 e 7 dicembre 2017, n. 5781; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198; TAR Veneto, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 595; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 29 aprile 2011, n. 780 e TRGA Bolzano, 21 agosto 2003, n. 345).
Orbene, con riferimento alle sanzioni principali di natura pecuniaria, l’art. 205 del C.d.S. sancisce che: “ Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ”. Quest’ultima norma richiama, a sua volta, le disposizioni di cui all’art. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m, che disciplinano le controversie relative all’applicazione delle sanzioni amministrative.
4. In conclusione, il presente ricorso, volto contro un provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 128, comma 2, del Codice della Strada, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo l’azione alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate per l’affidamento sulla giurisdizione del Giudice amministrativo, insorto in capo al ricorrente a seguito dell’esplicita previsione contenuta nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, con onere di riassunzione, davanti al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE CH, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
ZI LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI LA | TE CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.