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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza DE 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 357 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Meri Pizzata e Maria Giovanna Serafino, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Marconi n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio e Antonella Francesca Paola Micheli, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale DEl'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze DEl'azienda agricola DE sig. con sede in Caraffa Controparte_2
DE AN (RC), dal 30/08/2019 al 31/12/2019, per 102 giornate, dal lunedì al sabato, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo oppure, nei giorni più caldi, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, con un'ora di pausa pranzo, percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, corrisposta mediante acconti ogni 14 giorni;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e concimazione DE terreno;
pulizia degli alberi;
raccolta DEle pietre;
sistemazione DEla recinzione;
pulizia e raccolta DEle sterpaglie;
sistemazione DE fieno;
pascolo e mungitura degli animali;
sistemazione DEle stradine e preparazione DE terreno;
- che gli è stato notificato un provvedimento avente ad oggetto il disconoscimento di 102 giornate lavorative per l'anno 2019, avverso il quale, in data 1/06/2021, ha proposto ricorso alla Commissione Integrazione Salariale
Operai Agricoli competente;
- che è decorso il termine di 90 giorni previsto per la formazione DE silenzio-rigetto riguardante il ricorso sopra menzionato;
- che, considerato che l' ha formulato l'ipotesi di simulazione DE CP_1
rapporto di lavoro subordinato denunciato dall'impresa agricola, ha l'onere presentare prove sufficienti a sostegno di tale conclusione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2019 per un totale di 102 Controparte_2
giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto 3
ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli DE Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_1
4)condannare l' , in persona DE legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento DEle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore DEl' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza DEl'azione giudiziaria promossa, ai sensi DEl'art. 22, comma 1, DEla Legge n. 83 DE 1970, rilevando che la cancellazione DE ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è conseguita ad un'ispezione, che si è conclusa con un verbale unico di accertamento nDEl'11/12/2020, emesso nei confronti DEl'azienda “ CP_2
e con l'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati e concludendo
[...]
per l'inammissibilità e il rigetto DE ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito DEla discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, DEla quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi DEl'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' nella memoria CP_1
di costituzione.
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini DEla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione DE provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
4
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 DE
1993, per la presentazione DE ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi DEl'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione DE ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma DEl'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi DEl'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione DE ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente agisce avverso il disconoscimento DEle giornate agricole denunciate per l'anno 2019, comunicato con provvedimento ricevuto in data 21/05/2021 e, dopo aver presentato ricorso al
CISOA in data 01/06/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data
30/01/2022 mentre l' nulla ha allegato o provato in ordine all'eccepita CP_1
decadenza.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere DEla prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento DEla propria domanda. 5
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze DEla mancata prova tra le parti DE processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento DEla domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento DEle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto DEla controversia in esame è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 DE 1946.
Orbene, il presupposto necessario DE diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 DE 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia DE lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni DEl'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione DEl'imprenditore”.
Pertanto, presupposti DE vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore DE datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento DE lavoratore al potere direttivo e disciplinare DE datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere DEla prova circa la sussistenza DE rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte DE disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto DEla procedura di disconoscimento. 6
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto DEle concrete risultanze DE verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze DEl'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola Controparte_2
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio DE rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici DEla natura subordinata DE rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione dagli elenchi agricoli è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di che ha riguardato il CP_1 Controparte_2
periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o DEl'ispettorato DE lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione DEl'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria DEl'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica DEl'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 DE 29/11/1988).
Nella specie, nel corso DEl'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità DE titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di 7
bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione DE numero di braccianti dichiarato sarebbe stata DE tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso DEl'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata prevalentemente nel terzo e nel quarto trimestre DEl'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Pertanto, alla luce DEla inesistente documentazione rinvenuta, DEle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni DEla loro assenza), DEla carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre DE CP_2
2011 al II trimestre 2020.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato, alle dipendenze DEl'azienda agricola di dal 30/08/2019 al Controparte_2
31/12/2019, per 102 giornate lavorative, dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno
(dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo, dalle 6:00 alle 14:00 nei mesi più caldi), percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, occupandosi DEla 8
pulizia e DEla preparazione DE terreno, DEle recinsioni, DEla raccolta DEle pietre, DEla sistemazione DEle balle di fieno, DE pascolo e DEla mungitura degli animali, DEla sistemazione DEle strade e, nel periodo DEla raccolta degli ortaggi, DEla preparazione DE terreno e DEla stesura DE telo.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze Testimone_1
DEl'azienda di nel 2018 e nel 2019, da agosto a dicembre per Controparte_2
101/102 giornate per poi contraddirsi, aggiungendo genericamente “anzi ho lavorato per l'azienda dal 2016 o 2017 fino al 2020”. Controparte_2
Inoltre il teste ha dichiarato di essere stato presente al momento DEl'accesso ispettivo che, però, si è svolto nel mese di settembre DE 2020, ossia in un momento diverso rispetto ai periodi in cui il teste ha dichiarato nel dettaglio di aver lavorato e soprattutto in un periodo diverso rispetto ai periodi in cui il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, circostanza che rende la presenza sul teste sui terreni riscontrata dall' irrilevante ai fini DEla prova DE CP_1
rapporto di lavoro reclamato dal ricorrente.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel 2019 e che quest'ultimo avrebbe svolto il suo stesso numero di giornate, nello stesso periodo svolgendo le stesse mansioni che, però, sono state genericamente riferite.
Inoltre, il teste è stato generico anche in relazione all'esercizio DE potere datoriale da parte DE datore di lavoro che connota la sussistenza DE vincolo DEla subordinazione (che deve sostanziarsi nella sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù DE quale i lavoratori seguono le direttive DE datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro). dichiarando che: “l'azienda si occupava di animali e la mattina quando arrivavamo ci diceva cosa fare come aggiustare recinsioni Controparte_2
togliere le pietre tenere le stalle pulite pulire la sala mungitrice;
facevamo un po' di tutto;
a volte ci occupavamo anche degli animali e li portavamo al pascolo;
inoltre nell'azienda vi era un pezzo di terra dove si coltivavano ortaggi 9
e noi ci occupavamo di pulire il terreno allungare i tubi per l'acqua e raccoglievamo gli ortaggi;
nell'azienda non vi erano altre coltivazioni (…) Mi diceva cosa fare lo stesso valeva anche per i signori Controparte_2 Pt_1
e ; qualche volta ho visto il sig. dire cosa fare ai signori Parte_2 CP_2
e (…)”. Pt_1
Anche con riferimento alla retribuzione percepita, il teste è stato generico e , in relazione al ricorrente, si è espresso in forma dubitativa, dichiarando che:
“Percepivo una retribuzione di 40/45 euro a giornata che il sig. ci CP_2
corrispondeva a piccoli acconti ogni 10/ 15 giorni in base alle possibilità; ci pagava in contanti;
avevo busta paga;
penso che i signori e Pt_1 Parte_2
fossero pagati allo stesso modo;
qualche volta ho visto il sig. CP_2
consegnare la retribuzione ai signori e (…) infatti vi era un piccolo Pt_1
ufficio vicino al caseificio che credo facesse parte DEl'azienda e lì ci convocava per pagarci;
a volte ci convocava insieme ma di solito ognuno si recava singolarmente nell'ufficio”
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda per l'anno 2020, mi sembra;
mentre le altre CP_2
giornate non mi sono state cancellate;
ho fatto causa all' per la CP_1
cancellazione, che è in corso;
i signori e (…) non sono stati chiamati Pt_1
come testimoni nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato alle dipendenze Testimone_2
DEl'azienda nel 2019 e nel 2020 e, in particolare, nel 2019 da Controparte_2
agosto a dicembre ha riferito che: “Io ho lavorato alle dipendenze DEl'azienda agricola DE sig. nel 2019 e nel 2020; da agosto a dicembre Controparte_2
nel 2019 e da luglio a settembre nel 2020; i signori , (…) Parte_1
che io ricordi hanno lavorato con me nel 2019, nel mio stesso periodo;
il giorno in cui ho iniziato c'erano tutti e tre ma non so quando avessero iniziato;
io non li conoscevo prima, li ho conosciuti lì; io ho finito di lavorare a dicembre nel
2019 e anche loro, ma non so se loro siano ritornati dopo”. 10
Il teste è stato generico in ordine all'attività DEl'azienda e alle mansioni che il ricorrente avrebbe svolto, dimostrando di non averne avuto immediata percezione;
infatti, ha dichiarato che: “L'azienda si occupava di allevamento di animali, quali ovini e ovo caprini;
noi non ci occupavamo degli animali;
se ne occupavano gli uomini ho visto i signori e Parte_1 [...]
portare al pascolo gli animali;
c'erano DEle stalle e se ne Persona_1
occupavano gli uomini;
mi è capitato di vedere e (…) Parte_1
entrare o uscire dalle stalle ma non ricordo precisamente in quale momento;
gli uomini si occupavano anche DEla pulitura DE terreno e degli alberi;
sui terreni vi erano alberi di ulivi;
non ricordo se l'azienda si occupasse anche DEla coltivazione e raccolta DEle olive;
io non me ne occupavo;
infatti mi occupavo degli ortaggi, occupandomi DEla raccolta;
gli ortaggi si raccoglievano ad agosto e poi si piantavano di nuovo nei mesi successivi;
io mi occupavo anche DEle pulizie nel caseificio che era sui terreni;
DE caseificio si occupava la moglie DE titolare che si chiamava;
nel caseificio io Controparte_2 Per_2
facevo le pulizie a terra o pulivo i secchi per la mungitura;
che io ricordi nel caseificio non mi occupavo di altro. Mi pare che gli uomini non lavorassero nel caseificio ma al massimo portavano il latte dentro ma non ricordo;
I signori
e (…), dopo che noi donne avevamo raccolto gli ortaggi, Parte_1
insieme agli altri uomini quando erano liberi prendevano le cassette e le portavano via ma non so dove;
invece I signori e (…) non Parte_1
hanno mai raccolto gli ortaggi”.
Esattamente come il teste , il teste è stato generico in ordine Tes_1
all'esercizio DE potere datoriale, dichiarando che: “Ci diceva cosa fare il sig. la mattina quando arrivavamo alle 7:00; ci diceva cosa fare sui terreni;
CP_2
se avesse piovuto ci avrebbe riunito dentro dove era il caseificio” e si è espresso in maniera dubitativa in ordine alla percezione DEla retribuzione da parte DE ricorrente, dichiarando che: “Percepivo per questo lavoro una retribuzione di €
45 a giornata;
mi pagava il sig. ogni settimana;
mi pagava in Controparte_2 11
contanti; andavamo noi nell'ufficio che era una stanza attaccata al caseificio per ricevere la retribuzione;
io andavo da sola per ricevere la retribuzione;
mi
è capitato di essere insieme ai signori , Parte_1 Persona_1
e ad aspettare di essere pagata davanti all'ufficio DE sig.
[...] Parte_3
ma non ho mai visto materialmente il sig, consegnare soldi ai CP_2 CP_2
signori perché ci pagava singolarmente all'interno DEl'ufficio; avevo busta paga;
penso che anche i signori , (….) avessero busta Parte_1
paga”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “l mi ha cancellato tutte le giornate CP_1
denunciate per l'azienda ho fatto causa all' avverso la Controparte_2 CP_1
cancellazione che è ancora in corso;
non so se i signori , Parte_1
e siano stati chiamati come testimoni Persona_1 Parte_3
nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato alle dipendenze di Testimone_3
nel 2018 e nel 2019, da agosto a dicembre, ha riferito di aver Controparte_2
lavorato nei medesimi anni anche con il ricorrente mentre il ricorrente assume di aver lavorato soltanto nel 2019.
Dimostrando di non aver avuto immediata percezione DEle mansioni e DEl'attività svolta dal ricorrente, il teste ha dichiarato: “Io lavoravo ogni anno per 102 giornate;
i signori (…) hanno svolto il mio stesso Parte_1
numero di giornate;
infatti io li vedevo ogni giorno anche se poi ognuno faceva il proprio lavoro a seconda di quello che gli veniva detto dal sig. CP_2
che era il datore di lavoro. L'azienda si occupava di coltivazione di
[...]
ortaggi e di allevamento di animali, come pecore mucche e capre;
gli uomini si occupavano degli animali, pulivano la terra toglievano i sassi facevano recensioni e le donne piantavano gli ortaggi e raccoglievano gli ortaggi quando erano pronti e li mettevano le cassette. Il terreno DEl'azienda era unico, lavoravamo tutti nello stesso posto ma ci si spostava sul terreno;
Io mi occupavo, insieme alle altre donne, di piantare gli ortaggi, pulivo il locale nel 12
quale si faceva il formaggio;
il formaggio lo faceva la signora , moglie DE Per_3
sig nel caseificio, pulivamo a terra, lavavamo i contenitori Controparte_2
nei quali si mette il formaggio , mettevamo i formaggi sottovuoto;
i signori
e si occupavano anche di Persona_1 Parte_1
zappare la terra di pulire le stalle e si occupavano DEla mungitura degli animali usando la mungitrice”.
Come gli altri testi, il teste è stata vaga nel riferire in ordine Tes_3
all'esercizio DE potere datoriale dichiarando che: “ La mattina quando arrivavamo il sig. ci riuniva vicino al caseificio e ci diceva Controparte_2
dove dovevamo andare e il lavoro che dovevamo fare;
a fine giornata quando si terminava la preparazione DE formaggio il sig. ci mandava a Controparte_2
pulire il caseificio” esprimendosi in maniera dubitativa, in relazione al ricorrente, anche con riferimento alla retribuzione percepita (avendo dichiarato che: “Percepivo una retribuzione di € 45,00 al giorno;
il sig. Controparte_2
ci pagava ogni 10/15 giorni dandoci degli acconti quando ne aveva la possibilità e a fine mese ci dava il resto;
il sig. ci pagava personalmente CP_2
chiamandoci nell'ufficio che è vicino al caseificio;
ci chiamava singolarmente;
non so quanto percepissero di retribuzione i signori , Parte_3 [...]
e;
mi è capitato di uscire dall'ufficio Persona_1 Parte_1
dopo che il sig. mi aveva pagato e di vedere entrare i signori (…)o CP_2
; avevo busta paga e venivo pagata in contanti”. Parte_1
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' le CP_1
giornate lavorative denunciate per l'azienda nel 2018 e nel Controparte_2
2019; ho fatto causa all' avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
i CP_1
signori (…) non sono stati chiamati come testimoni nella Parte_1
mia causa”
La testimone premettendo di aver lavorato con il Testimone_4
ricorrente alle dipendenze di nel 2019 da agosto a dicembre, è Controparte_2
stata piuttosto confusionaria nel riferire in ordine alla presenza e all'attività 13
svolta dal ricorrente, dimostrando di non averne avuto immediata percezione, apparendo assai inverosimile che il teste, dall'interno DE caseificio dove ha assunto di aver svolto le pulizie, vedeva le stalle in cui il ricorrente avrebbe lavorato.
Infatti, in maniera contraddittoria, il teste ha dichiarato che: “Non sono parente DE sig. ; lo conosco perché lavoravamo insieme Parte_1
alle dipendenze di che era titolare di un'azienda agricola Controparte_2
dove si coltivavano ortaggi e dove vi era anche una stalla con bovini caprini e ovini gestita dagli uomini;
io mi occupavo DEla piantagione e DEla raccolta degli ortaggiho lavorato alle dipendenze di nel 2019; da Controparte_2
agosto a dicembre per 102 giornate;
ho conosciuto il sig. Parte_1
nel 2019 quando abbiamo lavorato insieme;
io lo vedevo lì e lavorava con gli uomini nelle stalle e veniva insieme agli altri uomini sui terreni a toglierci DEle pietre o dei sassi quando noi lavoravamo sui terreni;
nel 2019 eravamo circa quindici operai;
c'erano 3 o 4 uomini ma non ricordo altri nomi di uomini oltre il nome di , ricordo soltanto due donne che lavoravano con Parte_1
me di cui una si chiamava e l'altra si chiamava Controparte_3 Per_4
ma non ricordo il cognome. Alcune volte noi donne andavamo a lavare i pavimenti nel caseificio gestisti dalla moglie DE sig. e quando Controparte_2
andavo nel caseificio vedevo il sig. che era lì che puliva le stalle;
le Pt_1
stalle erano un po' distanti dal caseificio ma si vedevano dal caseificio;
mentre lavavo i pavimenti nel caseificio vedevo il sig. nella stalla;
non ricordo Pt_1
se dai terreni si vedevano le stalle, non ci ho mai fatto caso perché ero intenta a lavorare”.
Altrettanto generica è stata la teste nel riferire in ordine all'esercizio DE potere datoriale, limitandosi a riferire: “Mi diceva cosa fare e se dovevo andare sui terreni o nel caseificio il sig. che era spesso presente sui Controparte_2
terreni”. 14
Nondimeno, il teste non ha confermato quanto declamato dal ricorrente in ordine alla retribuzione, ammettendo per altro di non aver mai visto il datore di lavoro consegnare dei soldi al signor né impartire allo stesso degli Pt_1
ordini (avendo dichiarato che: “Percepivo una retribuzione di 42,00 euro al giorno;
mi pagava il sig. ogni settimana convocandomi Controparte_2
nell'ufficio vicino al caseificio;
se avevo bisogno di un anticipo glie lo chiedevo;
mi pagava in contanti;
avevo busta paga;
non so se il sig. percepisse Pt_1
una retribuzione né a quanto ammontasse;
non ho mai visto il sig. dare CP_2
dei soldi al sig. ; non ho mai visto il sig. dare degli ordini e Pt_1 CP_2
dire cosa fare al sig. ”). Pt_1
Inoltre, il teste ha riferito in maniera generica e priva di dettagli significativi anche in ordine all'aspetto DE ricorrente, dichiarando che: “Il sig.
era un uomo alto magro con i capelli corti e di circa Parte_1
quarant'anni”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda ho fatto causa avverso la Controparte_2
cancellazione; il sig. non è stato chiamato come testimone Parte_1
nella mia causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando DEle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati, alle mansioni in concreto svolte, considerando che non vi è traccia nel verbale ispettivo DEl'attività riferita e che non risultano chiari né il tipo di lavoro svolto, né le tempistiche necessarie per alcune attività.
Inoltre, i testi hanno dichiarato di non aver sempre lavorato con il ricorrente e non hanno riferito gli elementi essenziali che connotano il rapporto di lavoro subordinato (avendo genericamente dichiarato di averlo visto e di non aver mai visto il datore di lavoro impartire ordini allo stesso, o consegnargli dei soldi a titolo di retribuzione); inoltre alcuni testi (come il teste ) hanno Tes_4
riferito di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 42,00, mentre il 15
ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 45
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda per l'anno Controparte_2
2019, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto al ricorrente e che gli stessi abbiano intrapreso controversie nei confronti DEl aventi ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro CP_1
denunciati per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure CP_2
indiretto, all'esito positivo DEla controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi DEl'art. 105 DElo stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna DEle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno intrapreso dei giudizi nei confronti DEl' e hanno subito la cancellazione CP_1
DEle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità DE teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai 16
sensi DEl'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione DE teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità DEla deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza DEla dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità DEla dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito DEla lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 DE 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 DE 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 DE 18/04/2016).
Tuttavia, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi DEl'art. 246 c.p.c., la circostanza che i testimoni abbiano intrapreso dei gidizi contro l' per le medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e CP_1
con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano o abbiano avuto cause nei confronti DEl' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione CP_1
dei rapporti di lavoro denunciati con riferimento alla medesima azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova DEla sussistenza DEla realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione DE giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la ditta nei periodi dedotti in Controparte_2
ricorso, riferendo in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi 17
in cui il ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, in ordine alle mansioni svolte, al rispetto di un orario di lavoro, alla retribuzione percepita: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro familiare e con qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui.
Ne discende che il ricorso va rigettato.
La liquidazione DEle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione DEl'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi DEl'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto DEla
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento DEle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto DEla domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna DEl'istituto previdenziale alla reiscrizione DEla parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 DE 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione DEle spese di lite in caso di soccombenza DEineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
18
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 357/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione DEle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza DE 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 357 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Meri Pizzata e Maria Giovanna Serafino, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Marconi n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio e Antonella Francesca Paola Micheli, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale DEl'odierna udienza. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze DEl'azienda agricola DE sig. con sede in Caraffa Controparte_2
DE AN (RC), dal 30/08/2019 al 31/12/2019, per 102 giornate, dal lunedì al sabato, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo oppure, nei giorni più caldi, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, con un'ora di pausa pranzo, percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, corrisposta mediante acconti ogni 14 giorni;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e concimazione DE terreno;
pulizia degli alberi;
raccolta DEle pietre;
sistemazione DEla recinzione;
pulizia e raccolta DEle sterpaglie;
sistemazione DE fieno;
pascolo e mungitura degli animali;
sistemazione DEle stradine e preparazione DE terreno;
- che gli è stato notificato un provvedimento avente ad oggetto il disconoscimento di 102 giornate lavorative per l'anno 2019, avverso il quale, in data 1/06/2021, ha proposto ricorso alla Commissione Integrazione Salariale
Operai Agricoli competente;
- che è decorso il termine di 90 giorni previsto per la formazione DE silenzio-rigetto riguardante il ricorso sopra menzionato;
- che, considerato che l' ha formulato l'ipotesi di simulazione DE CP_1
rapporto di lavoro subordinato denunciato dall'impresa agricola, ha l'onere presentare prove sufficienti a sostegno di tale conclusione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2019 per un totale di 102 Controparte_2
giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto 3
ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli DE Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
CP_1
4)condannare l' , in persona DE legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento DEle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore DEl' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza DEl'azione giudiziaria promossa, ai sensi DEl'art. 22, comma 1, DEla Legge n. 83 DE 1970, rilevando che la cancellazione DE ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è conseguita ad un'ispezione, che si è conclusa con un verbale unico di accertamento nDEl'11/12/2020, emesso nei confronti DEl'azienda “ CP_2
e con l'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati e concludendo
[...]
per l'inammissibilità e il rigetto DE ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito DEla discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, DEla quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi DEl'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' nella memoria CP_1
di costituzione.
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini DEla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione DE provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
4
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 DE
1993, per la presentazione DE ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi DEl'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione DE ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma DEl'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi DEl'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione DE ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente agisce avverso il disconoscimento DEle giornate agricole denunciate per l'anno 2019, comunicato con provvedimento ricevuto in data 21/05/2021 e, dopo aver presentato ricorso al
CISOA in data 01/06/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data
30/01/2022 mentre l' nulla ha allegato o provato in ordine all'eccepita CP_1
decadenza.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere DEla prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento DEla propria domanda. 5
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze DEla mancata prova tra le parti DE processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento DEla domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento DEle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto DEla controversia in esame è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 DE 1946.
Orbene, il presupposto necessario DE diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 DE 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia DE lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni DEl'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione DEl'imprenditore”.
Pertanto, presupposti DE vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore DE datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento DE lavoratore al potere direttivo e disciplinare DE datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere DEla prova circa la sussistenza DE rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte DE disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto DEla procedura di disconoscimento. 6
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto DEle concrete risultanze DE verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratti di lavoro prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze DEl'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola Controparte_2
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio DE rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici DEla natura subordinata DE rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione dagli elenchi agricoli è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di che ha riguardato il CP_1 Controparte_2
periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o DEl'ispettorato DE lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione DEl'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria DEl'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica DEl'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 DE 29/11/1988).
Nella specie, nel corso DEl'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità DE titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di 7
bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione DE numero di braccianti dichiarato sarebbe stata DE tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso DEl'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata prevalentemente nel terzo e nel quarto trimestre DEl'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Pertanto, alla luce DEla inesistente documentazione rinvenuta, DEle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni DEla loro assenza), DEla carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre DE CP_2
2011 al II trimestre 2020.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato, alle dipendenze DEl'azienda agricola di dal 30/08/2019 al Controparte_2
31/12/2019, per 102 giornate lavorative, dal lunedì al sabato, per 7 ore al giorno
(dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo, dalle 6:00 alle 14:00 nei mesi più caldi), percependo una retribuzione giornaliera di € 45,00, occupandosi DEla 8
pulizia e DEla preparazione DE terreno, DEle recinsioni, DEla raccolta DEle pietre, DEla sistemazione DEle balle di fieno, DE pascolo e DEla mungitura degli animali, DEla sistemazione DEle strade e, nel periodo DEla raccolta degli ortaggi, DEla preparazione DE terreno e DEla stesura DE telo.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze Testimone_1
DEl'azienda di nel 2018 e nel 2019, da agosto a dicembre per Controparte_2
101/102 giornate per poi contraddirsi, aggiungendo genericamente “anzi ho lavorato per l'azienda dal 2016 o 2017 fino al 2020”. Controparte_2
Inoltre il teste ha dichiarato di essere stato presente al momento DEl'accesso ispettivo che, però, si è svolto nel mese di settembre DE 2020, ossia in un momento diverso rispetto ai periodi in cui il teste ha dichiarato nel dettaglio di aver lavorato e soprattutto in un periodo diverso rispetto ai periodi in cui il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, circostanza che rende la presenza sul teste sui terreni riscontrata dall' irrilevante ai fini DEla prova DE CP_1
rapporto di lavoro reclamato dal ricorrente.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel 2019 e che quest'ultimo avrebbe svolto il suo stesso numero di giornate, nello stesso periodo svolgendo le stesse mansioni che, però, sono state genericamente riferite.
Inoltre, il teste è stato generico anche in relazione all'esercizio DE potere datoriale da parte DE datore di lavoro che connota la sussistenza DE vincolo DEla subordinazione (che deve sostanziarsi nella sussistenza di un vero e proprio vincolo, in virtù DE quale i lavoratori seguono le direttive DE datore di lavoro al quale devono rivolgersi per chiedere permessi o allontanarsi dal lavoro). dichiarando che: “l'azienda si occupava di animali e la mattina quando arrivavamo ci diceva cosa fare come aggiustare recinsioni Controparte_2
togliere le pietre tenere le stalle pulite pulire la sala mungitrice;
facevamo un po' di tutto;
a volte ci occupavamo anche degli animali e li portavamo al pascolo;
inoltre nell'azienda vi era un pezzo di terra dove si coltivavano ortaggi 9
e noi ci occupavamo di pulire il terreno allungare i tubi per l'acqua e raccoglievamo gli ortaggi;
nell'azienda non vi erano altre coltivazioni (…) Mi diceva cosa fare lo stesso valeva anche per i signori Controparte_2 Pt_1
e ; qualche volta ho visto il sig. dire cosa fare ai signori Parte_2 CP_2
e (…)”. Pt_1
Anche con riferimento alla retribuzione percepita, il teste è stato generico e , in relazione al ricorrente, si è espresso in forma dubitativa, dichiarando che:
“Percepivo una retribuzione di 40/45 euro a giornata che il sig. ci CP_2
corrispondeva a piccoli acconti ogni 10/ 15 giorni in base alle possibilità; ci pagava in contanti;
avevo busta paga;
penso che i signori e Pt_1 Parte_2
fossero pagati allo stesso modo;
qualche volta ho visto il sig. CP_2
consegnare la retribuzione ai signori e (…) infatti vi era un piccolo Pt_1
ufficio vicino al caseificio che credo facesse parte DEl'azienda e lì ci convocava per pagarci;
a volte ci convocava insieme ma di solito ognuno si recava singolarmente nell'ufficio”
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda per l'anno 2020, mi sembra;
mentre le altre CP_2
giornate non mi sono state cancellate;
ho fatto causa all' per la CP_1
cancellazione, che è in corso;
i signori e (…) non sono stati chiamati Pt_1
come testimoni nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato alle dipendenze Testimone_2
DEl'azienda nel 2019 e nel 2020 e, in particolare, nel 2019 da Controparte_2
agosto a dicembre ha riferito che: “Io ho lavorato alle dipendenze DEl'azienda agricola DE sig. nel 2019 e nel 2020; da agosto a dicembre Controparte_2
nel 2019 e da luglio a settembre nel 2020; i signori , (…) Parte_1
che io ricordi hanno lavorato con me nel 2019, nel mio stesso periodo;
il giorno in cui ho iniziato c'erano tutti e tre ma non so quando avessero iniziato;
io non li conoscevo prima, li ho conosciuti lì; io ho finito di lavorare a dicembre nel
2019 e anche loro, ma non so se loro siano ritornati dopo”. 10
Il teste è stato generico in ordine all'attività DEl'azienda e alle mansioni che il ricorrente avrebbe svolto, dimostrando di non averne avuto immediata percezione;
infatti, ha dichiarato che: “L'azienda si occupava di allevamento di animali, quali ovini e ovo caprini;
noi non ci occupavamo degli animali;
se ne occupavano gli uomini ho visto i signori e Parte_1 [...]
portare al pascolo gli animali;
c'erano DEle stalle e se ne Persona_1
occupavano gli uomini;
mi è capitato di vedere e (…) Parte_1
entrare o uscire dalle stalle ma non ricordo precisamente in quale momento;
gli uomini si occupavano anche DEla pulitura DE terreno e degli alberi;
sui terreni vi erano alberi di ulivi;
non ricordo se l'azienda si occupasse anche DEla coltivazione e raccolta DEle olive;
io non me ne occupavo;
infatti mi occupavo degli ortaggi, occupandomi DEla raccolta;
gli ortaggi si raccoglievano ad agosto e poi si piantavano di nuovo nei mesi successivi;
io mi occupavo anche DEle pulizie nel caseificio che era sui terreni;
DE caseificio si occupava la moglie DE titolare che si chiamava;
nel caseificio io Controparte_2 Per_2
facevo le pulizie a terra o pulivo i secchi per la mungitura;
che io ricordi nel caseificio non mi occupavo di altro. Mi pare che gli uomini non lavorassero nel caseificio ma al massimo portavano il latte dentro ma non ricordo;
I signori
e (…), dopo che noi donne avevamo raccolto gli ortaggi, Parte_1
insieme agli altri uomini quando erano liberi prendevano le cassette e le portavano via ma non so dove;
invece I signori e (…) non Parte_1
hanno mai raccolto gli ortaggi”.
Esattamente come il teste , il teste è stato generico in ordine Tes_1
all'esercizio DE potere datoriale, dichiarando che: “Ci diceva cosa fare il sig. la mattina quando arrivavamo alle 7:00; ci diceva cosa fare sui terreni;
CP_2
se avesse piovuto ci avrebbe riunito dentro dove era il caseificio” e si è espresso in maniera dubitativa in ordine alla percezione DEla retribuzione da parte DE ricorrente, dichiarando che: “Percepivo per questo lavoro una retribuzione di €
45 a giornata;
mi pagava il sig. ogni settimana;
mi pagava in Controparte_2 11
contanti; andavamo noi nell'ufficio che era una stanza attaccata al caseificio per ricevere la retribuzione;
io andavo da sola per ricevere la retribuzione;
mi
è capitato di essere insieme ai signori , Parte_1 Persona_1
e ad aspettare di essere pagata davanti all'ufficio DE sig.
[...] Parte_3
ma non ho mai visto materialmente il sig, consegnare soldi ai CP_2 CP_2
signori perché ci pagava singolarmente all'interno DEl'ufficio; avevo busta paga;
penso che anche i signori , (….) avessero busta Parte_1
paga”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “l mi ha cancellato tutte le giornate CP_1
denunciate per l'azienda ho fatto causa all' avverso la Controparte_2 CP_1
cancellazione che è ancora in corso;
non so se i signori , Parte_1
e siano stati chiamati come testimoni Persona_1 Parte_3
nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato alle dipendenze di Testimone_3
nel 2018 e nel 2019, da agosto a dicembre, ha riferito di aver Controparte_2
lavorato nei medesimi anni anche con il ricorrente mentre il ricorrente assume di aver lavorato soltanto nel 2019.
Dimostrando di non aver avuto immediata percezione DEle mansioni e DEl'attività svolta dal ricorrente, il teste ha dichiarato: “Io lavoravo ogni anno per 102 giornate;
i signori (…) hanno svolto il mio stesso Parte_1
numero di giornate;
infatti io li vedevo ogni giorno anche se poi ognuno faceva il proprio lavoro a seconda di quello che gli veniva detto dal sig. CP_2
che era il datore di lavoro. L'azienda si occupava di coltivazione di
[...]
ortaggi e di allevamento di animali, come pecore mucche e capre;
gli uomini si occupavano degli animali, pulivano la terra toglievano i sassi facevano recensioni e le donne piantavano gli ortaggi e raccoglievano gli ortaggi quando erano pronti e li mettevano le cassette. Il terreno DEl'azienda era unico, lavoravamo tutti nello stesso posto ma ci si spostava sul terreno;
Io mi occupavo, insieme alle altre donne, di piantare gli ortaggi, pulivo il locale nel 12
quale si faceva il formaggio;
il formaggio lo faceva la signora , moglie DE Per_3
sig nel caseificio, pulivamo a terra, lavavamo i contenitori Controparte_2
nei quali si mette il formaggio , mettevamo i formaggi sottovuoto;
i signori
e si occupavano anche di Persona_1 Parte_1
zappare la terra di pulire le stalle e si occupavano DEla mungitura degli animali usando la mungitrice”.
Come gli altri testi, il teste è stata vaga nel riferire in ordine Tes_3
all'esercizio DE potere datoriale dichiarando che: “ La mattina quando arrivavamo il sig. ci riuniva vicino al caseificio e ci diceva Controparte_2
dove dovevamo andare e il lavoro che dovevamo fare;
a fine giornata quando si terminava la preparazione DE formaggio il sig. ci mandava a Controparte_2
pulire il caseificio” esprimendosi in maniera dubitativa, in relazione al ricorrente, anche con riferimento alla retribuzione percepita (avendo dichiarato che: “Percepivo una retribuzione di € 45,00 al giorno;
il sig. Controparte_2
ci pagava ogni 10/15 giorni dandoci degli acconti quando ne aveva la possibilità e a fine mese ci dava il resto;
il sig. ci pagava personalmente CP_2
chiamandoci nell'ufficio che è vicino al caseificio;
ci chiamava singolarmente;
non so quanto percepissero di retribuzione i signori , Parte_3 [...]
e;
mi è capitato di uscire dall'ufficio Persona_1 Parte_1
dopo che il sig. mi aveva pagato e di vedere entrare i signori (…)o CP_2
; avevo busta paga e venivo pagata in contanti”. Parte_1
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' le CP_1
giornate lavorative denunciate per l'azienda nel 2018 e nel Controparte_2
2019; ho fatto causa all' avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
i CP_1
signori (…) non sono stati chiamati come testimoni nella Parte_1
mia causa”
La testimone premettendo di aver lavorato con il Testimone_4
ricorrente alle dipendenze di nel 2019 da agosto a dicembre, è Controparte_2
stata piuttosto confusionaria nel riferire in ordine alla presenza e all'attività 13
svolta dal ricorrente, dimostrando di non averne avuto immediata percezione, apparendo assai inverosimile che il teste, dall'interno DE caseificio dove ha assunto di aver svolto le pulizie, vedeva le stalle in cui il ricorrente avrebbe lavorato.
Infatti, in maniera contraddittoria, il teste ha dichiarato che: “Non sono parente DE sig. ; lo conosco perché lavoravamo insieme Parte_1
alle dipendenze di che era titolare di un'azienda agricola Controparte_2
dove si coltivavano ortaggi e dove vi era anche una stalla con bovini caprini e ovini gestita dagli uomini;
io mi occupavo DEla piantagione e DEla raccolta degli ortaggiho lavorato alle dipendenze di nel 2019; da Controparte_2
agosto a dicembre per 102 giornate;
ho conosciuto il sig. Parte_1
nel 2019 quando abbiamo lavorato insieme;
io lo vedevo lì e lavorava con gli uomini nelle stalle e veniva insieme agli altri uomini sui terreni a toglierci DEle pietre o dei sassi quando noi lavoravamo sui terreni;
nel 2019 eravamo circa quindici operai;
c'erano 3 o 4 uomini ma non ricordo altri nomi di uomini oltre il nome di , ricordo soltanto due donne che lavoravano con Parte_1
me di cui una si chiamava e l'altra si chiamava Controparte_3 Per_4
ma non ricordo il cognome. Alcune volte noi donne andavamo a lavare i pavimenti nel caseificio gestisti dalla moglie DE sig. e quando Controparte_2
andavo nel caseificio vedevo il sig. che era lì che puliva le stalle;
le Pt_1
stalle erano un po' distanti dal caseificio ma si vedevano dal caseificio;
mentre lavavo i pavimenti nel caseificio vedevo il sig. nella stalla;
non ricordo Pt_1
se dai terreni si vedevano le stalle, non ci ho mai fatto caso perché ero intenta a lavorare”.
Altrettanto generica è stata la teste nel riferire in ordine all'esercizio DE potere datoriale, limitandosi a riferire: “Mi diceva cosa fare e se dovevo andare sui terreni o nel caseificio il sig. che era spesso presente sui Controparte_2
terreni”. 14
Nondimeno, il teste non ha confermato quanto declamato dal ricorrente in ordine alla retribuzione, ammettendo per altro di non aver mai visto il datore di lavoro consegnare dei soldi al signor né impartire allo stesso degli Pt_1
ordini (avendo dichiarato che: “Percepivo una retribuzione di 42,00 euro al giorno;
mi pagava il sig. ogni settimana convocandomi Controparte_2
nell'ufficio vicino al caseificio;
se avevo bisogno di un anticipo glie lo chiedevo;
mi pagava in contanti;
avevo busta paga;
non so se il sig. percepisse Pt_1
una retribuzione né a quanto ammontasse;
non ho mai visto il sig. dare CP_2
dei soldi al sig. ; non ho mai visto il sig. dare degli ordini e Pt_1 CP_2
dire cosa fare al sig. ”). Pt_1
Inoltre, il teste ha riferito in maniera generica e priva di dettagli significativi anche in ordine all'aspetto DE ricorrente, dichiarando che: “Il sig.
era un uomo alto magro con i capelli corti e di circa Parte_1
quarant'anni”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda ho fatto causa avverso la Controparte_2
cancellazione; il sig. non è stato chiamato come testimone Parte_1
nella mia causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando DEle incongruenze con riferimento ai periodi lavorati, alle mansioni in concreto svolte, considerando che non vi è traccia nel verbale ispettivo DEl'attività riferita e che non risultano chiari né il tipo di lavoro svolto, né le tempistiche necessarie per alcune attività.
Inoltre, i testi hanno dichiarato di non aver sempre lavorato con il ricorrente e non hanno riferito gli elementi essenziali che connotano il rapporto di lavoro subordinato (avendo genericamente dichiarato di averlo visto e di non aver mai visto il datore di lavoro impartire ordini allo stesso, o consegnargli dei soldi a titolo di retribuzione); inoltre alcuni testi (come il teste ) hanno Tes_4
riferito di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 42,00, mentre il 15
ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver percepito una retribuzione giornaliera pari a € 45
Nondimeno, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'azienda per l'anno Controparte_2
2019, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto al ricorrente e che gli stessi abbiano intrapreso controversie nei confronti DEl aventi ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro CP_1
denunciati per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure CP_2
indiretto, all'esito positivo DEla controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi DEl'art. 105 DElo stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna DEle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno intrapreso dei giudizi nei confronti DEl' e hanno subito la cancellazione CP_1
DEle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità DE teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai 16
sensi DEl'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione DE teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità DEla deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza DEla dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità DEla dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito DEla lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 DE 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 DE 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 DE 18/04/2016).
Tuttavia, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi DEl'art. 246 c.p.c., la circostanza che i testimoni abbiano intrapreso dei gidizi contro l' per le medesime ragioni, relativamente agli stessi anni e CP_1
con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano o abbiano avuto cause nei confronti DEl' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione CP_1
dei rapporti di lavoro denunciati con riferimento alla medesima azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova DEla sussistenza DEla realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla definizione DE giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la ditta nei periodi dedotti in Controparte_2
ricorso, riferendo in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi 17
in cui il ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, in ordine alle mansioni svolte, al rispetto di un orario di lavoro, alla retribuzione percepita: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro familiare e con qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui.
Ne discende che il ricorso va rigettato.
La liquidazione DEle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione DEl'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi DEl'art. 152 disp. personalmente sottoscritta.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto DEla
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento DEle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto DEla domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna DEl'istituto previdenziale alla reiscrizione DEla parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 DE 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione DEle spese di lite in caso di soccombenza DEineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 357/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione DEle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci