Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bighellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Commenda 41;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano, nr. Prot. -OMISSIS- del 24/11/2022, notificato in data 04/04/2023 recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. FA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di conversione di un permesso per motivi familiari.
Il provvedimento si basa sulla pericolosità sociale della ricorrente, desunta dalle vicende di rilevanza penale di cui si è resa protagonista.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato lo svolgimento di attività lavorativa e quindi il suo livello di integrazione sociale, parimenti non avrebbe tenuto conto dell’esigenza di preservare gli interessi familiari, stante l’allegata convivenza con un cittadino italiano.
Le censure sono infondate.
Il giudizio di pericolosità sociale trova fondamento in documentate risultanze istruttorie, che l’Amministrazione ha chiaramente evidenziato con il provvedimento impugnato, sviluppando una motivazione che consente di percepire le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione assunta.
Come evidenziato nell’atto impugnato, la ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza n. -OMISSIS- emessa il -OMISSIS- – confermata in appello - alla pena di anni 2 (due) e mesi 8 (otto) di reclusione per i reati di cui agli artt. 94 e 572 c.p. commessi ai danni del compagno more uxorio.
Il provvedimento specifica che per la gravità dei fatti commessi, la -OMISSIS- è stata dapprima sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare dove conviveva con il compagno (ordinanza n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. del -OMISSIS-), quindi sottoposta, in aggravamento della misura, alla custodia cautelare in carcere dal 22/12/2020.
La misura custodiale, sostituita con gli arresti domiciliari dal 1-OMISSIS-, è stata ripristinata in data -OMISSIS- a fronte dell’evasione di -OMISSIS-; la condotta aggressiva e violenta serbata dalla ricorrente è stata ritenuta incompatibile con misure meno afflittive.
Del resto, la semplice lettura della sentenza di condanna evidenzia la reiterazione da parte della ricorrente di comportamenti connotati da grave violenza fisica, oltre che verbale, tali da cagionare alla vittima lesioni personali (trauma cranio facciale, ferita retroauricolare sinistra etc.).
Si tratta di comportamenti che non possono essere ricondotti ad accadimenti occasionali, sia per la loro protratta reiterazione, attestata dalle decisioni assunte in sede penale, sia in considerazione degli ulteriori elementi di fatto offerti dall’Amministrazione, la quale ha evidenziato che anche in data 29.08.2025, la ricorrente è stata raggiunta da una notizia di reato per fatti di lesioni personali.
A conferma della pericolosità espressa dalla ricorrente va anche evidenziato che nel 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato, con dichiarata efficacia ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in ragione della commissione di nuovi fatti a matrice violenta, astrattamente inquadrabili come resistenza a pubblico ufficiale.
Del resto, il descritto percorso carcerario smentisce la tesi, sostenuta nell’atto di impugnazione, della regolare esecuzione della pena.
In definitiva le gravi e reiterate condotte attuate dalla ricorrente nel loro complesso sono espressive di una personalità violenta, non incline al rispetto delle regole di civile convivenza e manifestano la mancata integrazione della stessa nel tessuto sociale, così supportando in modo adeguato la valutazione espressa dall’amministrazione in ordine alla sua pericolosità sociale.
Vale notare che ad analoghe conclusioni è pervenuto il Tribunale di Milano che, con sentenza in data 4 settembre 2025, ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso il diniego di permesso per ragioni familiari.
Con riferimento poi alle esigenze familiari palesate dall’interessata, in ragione dell’asserita convivenza con un cittadino italiano, va osservato, da un lato, che l’Amministrazione ha vagliato tale profilo, dall’altro, che si tratta di esigenze che recedono dinanzi a quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione criminale, proprio in ragione della natura dei fatti commessi, maturati in ambito familiare, della loro gravità e reiterazione, nonché del comportamento serbato durante l’esecuzione della pena e delle misure cautelari.
Ne deriva l’infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione delle complessive condizioni riferibili alla ricorrente conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
FA NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NA | RD GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.