Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 48275
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Sentenza 20 ottobre 2023

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Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2023, n. 48275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48275
    Data del deposito : 20 ottobre 2023

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